ICL ITALY S.R.L MILANO
ICL EUROPE B.V.

(GU Parte Seconda n.114 del 29-9-2018)

 
Fusione transfrontaliera semplificata per incorporazione di ICL ITALY
S.R.L. MILANO in ICL EUROPE B.V. - Avviso ai  sensi  dell'articolo  7
          del decreto legislativo del 30 maggio 2008 n. 108 
 

  A. Societa' coinvolte nella fusione transfrontaliera 
    
  (i)  «ICL  EUROPE  B.V.»,  societa'  a   responsabilita'   limitata
costituita e disciplinata secondo la legge dei Paesi Bassi, con  sede
legale in Koningin Wilhelminaplein 30, 1062 KR Amsterdam, Paesi Bassi
iscritta al Registro delle Imprese in Amsterdam, Paesi Bassi,  al  n.
33235699 (la «Societa' Incorporante»); e 
    
  (ii) «ICL  ITALY  S.R.L.»,  societa'  a  responsabilita'  limitata,
costituita e disciplinata secondo la legge italiana, con sede  legale
in via Claudio  Monteverdi  11,  Milano  (MI),  Italia,  iscritta  al
Registro delle Imprese di Milano  al  n.  1170634,  con  un  capitale
sociale i.v. di euro 105.000,00 (la «Societa' Incorporanda»). 
    
  Legge   regolatrice   della   Fusione:   trattandosi   di   fusione
transfrontaliera ai sensi della direttiva  europea  2005/56/  CE  del
Parlamento e del  Consiglio  Europeo  del  26.10.2005  relativa  alle
fusioni transfrontaliere delle  societa'  di  capitali,  recepita  in
Italia mediante il  Decreto  Legislativo  n.  108  del  30.05.2008  e
successive modifiche e recepita in Olanda mediante  Atto  Legislativo
nel Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden (Gazzetta Ufficiale
dei Paesi Bassi) n.260/261 in vigore  dal  15  luglio  2008,  che  ha
modificato il Titolo 7° del Libro  2°  del  Codice  Civile  Olandese,
saranno applicate le normative di recepimento sopra  indicate,  anche
nella  parte  in  cui   esse   rinviassero   all'applicazione   delle
disposizioni interne italiane e dei Paesi Bassi. 
    
  I documenti previsti dalle legislazioni nazionali per i soci sono e
saranno depositati presso le sedi sociali delle Societa' partecipanti
alla Fusione insieme con ogni altro documento previsto  dall'articolo
2501-septies del c.c.,  per  quanto  applicabile,  e  comunque  dalle
rispettive normative. 
    
  B. Modalita' di esercizio dei diritti dei creditori 
  (i)  Con  riferimento  alla   Societa'   Incorporante:   ai   sensi
dell'articolo 2:316, comma 2, del Codice Civile Olandese i  creditori
di ICL EUROPE B.V. hanno diritto di opporsi  alla  Fusione  entro  30
giorni dalla data della pubblicazione  della  notizia  della  Fusione
sulla Gazzetta Ufficiale Olandese. 
  Ciascun creditore della Societa'  Incorporante  che  alla  data  di
pubblicazione  dell'avviso  vanti  un  credito  od  una  pretesa  nei
confronti della Societa' Incorporante, ha diritto di essere audito in
relazione alla  conferma  della  fusione  transfrontaliera  da  parte
dell'autorita' giudiziaria olandese; 
  (ii) Con riferimento  alla  Societa'  Incorporanda:  ai  sensi  del
combinato disposto dall'art. 2503 e dall'art. 2505-quater del  codice
civile italiano, i creditori della Societa' Incorporanda che  vantino
un credito sorto anteriormente all'iscrizione del progetto comune  di
fusione presso il registro delle imprese competente ex art. 250l -ter
del codice civile Italiano, possono  fare  opposizione  alla  fusione
avanti  al  Tribunale  competente  nei   trenta   giorni   successivi
all'iscrizione presso il  competente  Registro  delle  imprese  della
delibera di approvazione del progetto  comune  di  fusione  da  parte
dell'Assemblea dei soci. 
    
  C. Modalita' di esercizio dei diritti dei soci di minoranza 
  La  Societa'  Incorporante  e  la   Societa'   Incorporanda,   sono
interamente partecipate dal medesimo socio unico e, pertanto, non  ci
sono soci di minoranza da tutelare. Si segnala inoltre che  entro  la
data di efficacia della fusione, le quote della societa' Incorporanda
saranno interamente detenute dalla societa' Incorporante. 
    
  D. Modalita'  di  ottenimento  gratuito  delle  informazioni  sulla
fusione 
  Ulteriori informazioni  in  merito  alla  fusione  sono  reperibili
gratuitamente contattando la sede legale della Societa'  Incorporante
e la sede legale della societa' Incorporanda. 
    
  E.   Probabili   ripercussioni   della   fusione   transfrontaliera
sull'occupazione 
  Si  precisa  altresi'  che  la  Fusione  non  avra'   ripercussioni
sull'occupazione poiche' i diritti  e  gli  obblighi  della  Societa'
Incorporanda derivanti da un contratto o da un  rapporto  di  lavoro,
precedenti   alla   Fusione,   saranno   trasferiti   alla   Societa'
Incorporante. Ai sensi della legge italiana e della legge  dei  Paesi
Bassi nessuna procedura in relazione al coinvolgimento dei lavoratori
dovra' essere osservata dalle Societa' partecipanti alla Fusione. 
    
  ICL Europe BV 
    
  Il legale rappresentante 
  Aviv Bar Tal 
    
  Il legale rappresentante 
  Ran Barouch Oren 
    
    
  ICL Italy S.r.l. Milano 
    
  Il legale rappresentante 
  Wolter Jan Gerrit Roijaards 
    
  Il legale rappresentante 
  Massimiliano Festosi 

                            Il firmatario 
                       Angelo Gervaso Colombo 

 
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