TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

(GU Parte Seconda n.137 del 24-11-2018)

 
                   Notifica per pubblici proclami 
 

  I sottoscritti Avv.ti Alberto Lapenna e Simona De Paola, con studio
in Roma, Via Cassia 1606,  difensori  della  Olgiata  Sport  srl  nel
giudizio avente Rg n. 41730/2014 del Tribunale di  Roma,  sono  stati
autorizzati dal Presidente del Tribunale Civile di Roma ad effettuare
notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. a tutti gli attuali
consorziati del Consorzio  Olgiata  di  un  estratto  della  sentenza
n.15137/2018, pubbl. il 20.07.2018, pronunciata dal Tribunale di Roma
nel giudizio avente Rg  n.  41730/2014  promosso  dai  Sig.ri  Franco
Biagini, Augusto Casagni, Daniele Fano, Gaia Zonchello, Stefano Maria
De Mitri, Leonardo Magini, Claudio Carnevale  e  Xavier  Santiapichi,
nei confronti di tutti i  consorziati  e  del  Consorzio  Olgiata  in
persona  del  Presidente  legale  rappresentante  p.t.  per   sentire
accogliere le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito,
in accoglimento della presente domanda, nel merito:  1)  accertare  e
dichiarare  che,  a  seguito  delle  nuove  edificazioni  operate  in
conseguenza della delibera di Consiglio Comunale  n.60/2003,  nonche'
delle opere di frazionamento e nuova edificazione, si e' alterato  il
rapporto originario tra i valori reali  dei  singoli  immobili  e  la
ripartizione delle carature consortili  prevista  dallo  statuto;  2)
dichiarare il diritto degli attori di ottenere la  revisione  e/o  la
modifica delle suddette carature consortili; 3) disporre la revisione
delle carature consortili sulla base della presente domanda  e  delle
risultanze istruttorie". 
  Si  costituiva  il  Consorzio  Olgiata  rassegnando   le   seguenti
conclusioni: "1) Disponga la revoca della  contumacia  del  Consorzio
Olgiata gia' dichiarata dal Giudice nell'udienza del  21.01.2015;  2)
Accolga le domande presentate dagli attori cui il  Consorzio  Olgiata
aderisce completamente e, pertanto: - "accertare e dichiarare che,  a
seguito  delle  nuove  edificazioni  operate  in  conseguenza   della
delibera di Consiglio Comunale n. 60/2003,  nonche'  delle  opere  di
frazionamento e  nuova  edificazione,  si  e'  alterato  il  rapporto
originario tra i valori reali dei singoli immobili e la  ripartizione
delle carature consortili previste dallo  Statuto;  -  dichiarare  il
diritto degli attori di ottenere la revisione e/o la  modifica  delle
suddette carature consortili; - disporre la revisione delle  carature
consortili sulla base  della  presente  domanda  e  delle  risultanze
istruttorie.3)   Rigetti   la   domanda   riconvenzionale    proposta
dall'Olgiata Sport  S.r.l.  in  quanto  totalmente  infondata  e  non
pertinente all'oggetto del giudizio ed  il  cui  esame  e'  correlato
all'esito del giudizio gia' pendente presso Codesto Ecc.mo Tribunale,
sez. VIII, RG n. 67740/ 11, C.I. dr. De Petra, che vede per l'appunto
contrapposti l'Olgiata Sport S.r.l. ed il Consorzio Olgiata in merito
alla   corretta   attribuzione   delle   carature   conseguente   al-
trasferimento del terreno di proprieta' dell'Olgiata Sport S.r.l." 
  Si costituiva in riconvenzionale  la  societa'  Olgiata  sport  per
sentire accogliere le seguenti conclusioni: "Voglia l'On.le Tribunale
adito,  in  accoglimento  della   domanda   riconvenzionale,   cosi':
giudicare I. disporre la revisione delle  carature  consortili  sulla
base della  presente  domanda  e  delle  risultanze  istruttorie;  II
dichiarare il diritto della societa' Olgiata Sport Srl di ottenere la
revisione e/o la modifica delle proprie carature consortili in  forza
dell'atto pubblico di rettifica  riducendoli  da  3000  a  1000;  III
Condannare parte attrice al pagamento delle  spese  e  competenze  di
lite da distrarre in favore dei deducenti  procuratori  antistatari".
Rimanevano   contumaci   gli   altri    consorziati.    Al    termine
dell'istruttoria il Tribunale  di  Roma,  nella  persona  del  G.O.T.
Giuseppe Colaluce, ha cosi' statuito P.Q.M. 
  Definitivamente pronunciando, ogni  diversa  istanza  ed  eccezione
disattesa con sentenza  n.15137/2018  cosi'  provvede:  "accoglie  la
domanda degli attori e per l'effetto determina in via  definitiva  le
tabelle delle carature consortili come da risultanze della c.t.u. (da
intendersi anche nel presente dispositivo integralmente ritrascritte)
da applicarsi per la ripartizione dei  rispettivi  oneri  consortili;
accoglie la domanda riconvenzionale della Olgiata Sport S.r.l. e  per
l 'effetto determina, come da risultanze della c.t.u. (da  intendersi
anche nel presente dispositivo integralmente ritrascritte), in carati
1000 la caratura consortile da attribuire a detta societa';  compensa
integralmente le spese di lite; pone in via definitiva  le  spese  di
c.t.u. a carico di tutte le parti  in  causa,  in  proporzione  delle
accertate carature consortili  come  da  risultanze  della  c.t.u.(da
intendersi   anche    nel    presente    dispositivo    integralmente
ritrascritte." 
  Copia  integrale  della  suddetta  sentenza  verra'  notificata  al
Consorzio  Olgiata  e   verra'   affissa   nelle   portinerie   poste
all'ingresso del Consorzio nonche' depositata presso la casa comunale
di Roma, cosi come disposto dal Presidente del  Tribunale  Civile  di
Roma  nel  decreto  di  autorizzazione  alla  notifica  per  pubblici
proclami. 

                        avv. Alberto La Penna 

 
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