Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Notifica per pubblici proclami I sottoscritti Avv.ti Alberto Lapenna e Simona De Paola, con studio in Roma, Via Cassia 1606, difensori della Olgiata Sport srl nel giudizio avente Rg n. 41730/2014 del Tribunale di Roma, sono stati autorizzati dal Presidente del Tribunale Civile di Roma ad effettuare notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. a tutti gli attuali consorziati del Consorzio Olgiata di un estratto della sentenza n.15137/2018, pubbl. il 20.07.2018, pronunciata dal Tribunale di Roma nel giudizio avente Rg n. 41730/2014 promosso dai Sig.ri Franco Biagini, Augusto Casagni, Daniele Fano, Gaia Zonchello, Stefano Maria De Mitri, Leonardo Magini, Claudio Carnevale e Xavier Santiapichi, nei confronti di tutti i consorziati e del Consorzio Olgiata in persona del Presidente legale rappresentante p.t. per sentire accogliere le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento della presente domanda, nel merito: 1) accertare e dichiarare che, a seguito delle nuove edificazioni operate in conseguenza della delibera di Consiglio Comunale n.60/2003, nonche' delle opere di frazionamento e nuova edificazione, si e' alterato il rapporto originario tra i valori reali dei singoli immobili e la ripartizione delle carature consortili prevista dallo statuto; 2) dichiarare il diritto degli attori di ottenere la revisione e/o la modifica delle suddette carature consortili; 3) disporre la revisione delle carature consortili sulla base della presente domanda e delle risultanze istruttorie". Si costituiva il Consorzio Olgiata rassegnando le seguenti conclusioni: "1) Disponga la revoca della contumacia del Consorzio Olgiata gia' dichiarata dal Giudice nell'udienza del 21.01.2015; 2) Accolga le domande presentate dagli attori cui il Consorzio Olgiata aderisce completamente e, pertanto: - "accertare e dichiarare che, a seguito delle nuove edificazioni operate in conseguenza della delibera di Consiglio Comunale n. 60/2003, nonche' delle opere di frazionamento e nuova edificazione, si e' alterato il rapporto originario tra i valori reali dei singoli immobili e la ripartizione delle carature consortili previste dallo Statuto; - dichiarare il diritto degli attori di ottenere la revisione e/o la modifica delle suddette carature consortili; - disporre la revisione delle carature consortili sulla base della presente domanda e delle risultanze istruttorie.3) Rigetti la domanda riconvenzionale proposta dall'Olgiata Sport S.r.l. in quanto totalmente infondata e non pertinente all'oggetto del giudizio ed il cui esame e' correlato all'esito del giudizio gia' pendente presso Codesto Ecc.mo Tribunale, sez. VIII, RG n. 67740/ 11, C.I. dr. De Petra, che vede per l'appunto contrapposti l'Olgiata Sport S.r.l. ed il Consorzio Olgiata in merito alla corretta attribuzione delle carature conseguente al- trasferimento del terreno di proprieta' dell'Olgiata Sport S.r.l." Si costituiva in riconvenzionale la societa' Olgiata sport per sentire accogliere le seguenti conclusioni: "Voglia l'On.le Tribunale adito, in accoglimento della domanda riconvenzionale, cosi': giudicare I. disporre la revisione delle carature consortili sulla base della presente domanda e delle risultanze istruttorie; II dichiarare il diritto della societa' Olgiata Sport Srl di ottenere la revisione e/o la modifica delle proprie carature consortili in forza dell'atto pubblico di rettifica riducendoli da 3000 a 1000; III Condannare parte attrice al pagamento delle spese e competenze di lite da distrarre in favore dei deducenti procuratori antistatari". Rimanevano contumaci gli altri consorziati. Al termine dell'istruttoria il Tribunale di Roma, nella persona del G.O.T. Giuseppe Colaluce, ha cosi' statuito P.Q.M. Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa con sentenza n.15137/2018 cosi' provvede: "accoglie la domanda degli attori e per l'effetto determina in via definitiva le tabelle delle carature consortili come da risultanze della c.t.u. (da intendersi anche nel presente dispositivo integralmente ritrascritte) da applicarsi per la ripartizione dei rispettivi oneri consortili; accoglie la domanda riconvenzionale della Olgiata Sport S.r.l. e per l 'effetto determina, come da risultanze della c.t.u. (da intendersi anche nel presente dispositivo integralmente ritrascritte), in carati 1000 la caratura consortile da attribuire a detta societa'; compensa integralmente le spese di lite; pone in via definitiva le spese di c.t.u. a carico di tutte le parti in causa, in proporzione delle accertate carature consortili come da risultanze della c.t.u.(da intendersi anche nel presente dispositivo integralmente ritrascritte." Copia integrale della suddetta sentenza verra' notificata al Consorzio Olgiata e verra' affissa nelle portinerie poste all'ingresso del Consorzio nonche' depositata presso la casa comunale di Roma, cosi come disposto dal Presidente del Tribunale Civile di Roma nel decreto di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami. avv. Alberto La Penna TX18ABA11754