BULGARI S.P.A.

(GU Parte Seconda n.24 del 26-2-2019)

 
Fusione transfrontaliera per incorporazione di Bulgari  International
                 Corporation N.V. in Bulgari S.p.A. 
 
 
Avviso ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30  maggio  2008,
                                n.108 
 

  Con riferimento alla fusione transfrontaliera per incorporazione di
Bulgari  International  Corporation  N.V.  in  Bulgari   S.p.A.   (la
«Fusione»), si forniscono di seguito  le  informazioni  richieste  ai
sensi dall'art. 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108. 
1. Societa' coinvolte nella fusione transfrontaliera 
  1.1. Societa' incorporante 
  Bulgari S.p.A., societa' costituita ai sensi del diritto  italiano,
con sede legale in Roma,  via  Condotti,  11,  numero  di  iscrizione
presso il registro delle  imprese  di  Roma  al  numero  00388360588,
capitale sociale pari a Euro 24.500.000,00, soggetta all'attivita' di
direzione e coordinamento di Lvmh Moët Hennessy - Louis Vuitton  S.E.
(la «Societa' Incorporante»). 
  1.2. Societa' incorporanda 
  Bulgari International  Corporation  N.V.,  societa'  costituita  ai
sensi del diritto olandese,  con  sede  legale  in  Amsterdam  (Paesi
Bassi), Strawinskylaan 1217, numero di iscrizione presso il  registro
del commercio (Kamer van koophandel) di Amsterdam 33202309,  capitale
sociale pari a Euro 18.301.200,00, interamente versato e  interamente
posseduto da Bulgari S.p.A. (la «Societa' Incorporanda»). 
2. Modalita' di esercizio dei propri diritti da parte dei creditori e
dei soci di minoranza 
  2.1. Societa' Incorporante 
    2.1.1  Esercizio  dei  diritti  dei  creditori   della   Societa'
Incorporante 
    Ai sensi dell'art. 2503 del codice civile, i creditori di Bulgari
S.p.A., i quali vantino un credito sorto anteriormente all'iscrizione
o  alla  pubblicazione  del  progetto  comune  di  Fusione  ai  sensi
dell'art. 2501- ter, comma 3, del codice  civile,  hanno  il  diritto
opporsi  alla  fusione  entro  sessanta  giorni   dall'ultima   delle
iscrizioni previste dall'art. 2502-bis del codice civile. 
    2.1.2 Esercizio dei diritti dei soci di minoranza della  Societa'
Incorporante 
    La Fusione non determina il sorgere di alcun diritto  di  recesso
in favore degli azionisti della Societa' Incorporante che non abbiano
contribuito all'approvazione ella stessa ai  sensi  dell'art.  5  del
decreto legislativo del 30 maggio 2008, n. 108 e degli articoli  2437
e ss. del codice civile. 
  2.2. Societa' Incorporanda 
    2.2.1  Esercizio  dei  diritti  dei  creditori   della   Societa'
Incorporanda. 
    Ai sensi dell'art. 2:316 del codice civile olandese  (Burgerliijk
Wetboek), i creditori della Societa' Incorporanda hanno il diritto di
opporsi alla fusione entro trenta giorni dalla data di  pubblicazione
su  un  quotidiano  nazionale  della   notizia   avente   a   oggetto
l'iscrizione  del  progetto  di  fusione  presso  il   registro   del
commercio. 
    2.2.2 Esercizio dei diritti dei soci di minoranza della  Societa'
Incorporanda 
    La  Fusione  non  determina  il  sorgere  di  alcun  diritto   di
liquidazione o compensazione in favore degli azionisti della Societa'
Incorporanda. 
3. Modalita' con  le  quali  si  possono  ottenere  gratuitamente  le
informazioni relative alla Fusione 
  Gli aventi diritto  potranno  prendere  visione  gratuitamente  del
progetto comune di Fusione  e  degli  ulteriori  documenti  destinati
all'iscrizione o pubblicazione ai sensi della normativa  applicabile,
tra  l'altro,  presso  le  rispettive  sedi  legali  della   Societa'
Incorporanda e della Societa' Incorporante. 

Bulgari SpA per il Consiglio di  Amministrazione  -  L'amministratore
                              delegato 
                        Jean Christophe Babin 

 
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