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Fusione transfrontaliera per incorporazione di Bulgari International Corporation N.V. in Bulgari S.p.A. Avviso ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.108 Con riferimento alla fusione transfrontaliera per incorporazione di Bulgari International Corporation N.V. in Bulgari S.p.A. (la «Fusione»), si forniscono di seguito le informazioni richieste ai sensi dall'art. 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108. 1. Societa' coinvolte nella fusione transfrontaliera 1.1. Societa' incorporante Bulgari S.p.A., societa' costituita ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Roma, via Condotti, 11, numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Roma al numero 00388360588, capitale sociale pari a Euro 24.500.000,00, soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento di Lvmh Moët Hennessy - Louis Vuitton S.E. (la «Societa' Incorporante»). 1.2. Societa' incorporanda Bulgari International Corporation N.V., societa' costituita ai sensi del diritto olandese, con sede legale in Amsterdam (Paesi Bassi), Strawinskylaan 1217, numero di iscrizione presso il registro del commercio (Kamer van koophandel) di Amsterdam 33202309, capitale sociale pari a Euro 18.301.200,00, interamente versato e interamente posseduto da Bulgari S.p.A. (la «Societa' Incorporanda»). 2. Modalita' di esercizio dei propri diritti da parte dei creditori e dei soci di minoranza 2.1. Societa' Incorporante 2.1.1 Esercizio dei diritti dei creditori della Societa' Incorporante Ai sensi dell'art. 2503 del codice civile, i creditori di Bulgari S.p.A., i quali vantino un credito sorto anteriormente all'iscrizione o alla pubblicazione del progetto comune di Fusione ai sensi dell'art. 2501- ter, comma 3, del codice civile, hanno il diritto opporsi alla fusione entro sessanta giorni dall'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2502-bis del codice civile. 2.1.2 Esercizio dei diritti dei soci di minoranza della Societa' Incorporante La Fusione non determina il sorgere di alcun diritto di recesso in favore degli azionisti della Societa' Incorporante che non abbiano contribuito all'approvazione ella stessa ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del 30 maggio 2008, n. 108 e degli articoli 2437 e ss. del codice civile. 2.2. Societa' Incorporanda 2.2.1 Esercizio dei diritti dei creditori della Societa' Incorporanda. Ai sensi dell'art. 2:316 del codice civile olandese (Burgerliijk Wetboek), i creditori della Societa' Incorporanda hanno il diritto di opporsi alla fusione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione su un quotidiano nazionale della notizia avente a oggetto l'iscrizione del progetto di fusione presso il registro del commercio. 2.2.2 Esercizio dei diritti dei soci di minoranza della Societa' Incorporanda La Fusione non determina il sorgere di alcun diritto di liquidazione o compensazione in favore degli azionisti della Societa' Incorporanda. 3. Modalita' con le quali si possono ottenere gratuitamente le informazioni relative alla Fusione Gli aventi diritto potranno prendere visione gratuitamente del progetto comune di Fusione e degli ulteriori documenti destinati all'iscrizione o pubblicazione ai sensi della normativa applicabile, tra l'altro, presso le rispettive sedi legali della Societa' Incorporanda e della Societa' Incorporante. Bulgari SpA per il Consiglio di Amministrazione - L'amministratore delegato Jean Christophe Babin TV19AAB1885