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Errata corrige
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Notifica per pubblici proclami - Estratto dell'atto di integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. L'avv. Natale Fazio nella qualita' di curatore del Fallimento di Scollo Sebastiano, CF FZANTL69D22C351Z iscritto al n.18/96 R.F. Tribunale di Siracusa, P.I.: 00968810895 autorizzato a promuovere il presente giudizio giusta provvedimento reso dal Giudice Delegato al fallimento di Scollo Sebastiano il 21/05/2015 nonche' provvedimento autorizzativo all'integrazione del contraddittorio del 06/12/2018, rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano D'Angelo DNGSST59A03I754X con studio in Siracusa viale Santa Panagia 136 F, premessa la sentenza n. 801/2015 resa dal Tribunale Civile di Siracusa, in persona del GOT dott.ssa Angela Dell'Ali, il 18/20 aprile 2015,notificata via PEC il 25/06/2015, nella causa iscritta al n. 90300044/06 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto "usucapione" promossa da Longo Giuseppe nato a Villasmundo il 06/06/1949 C.F. e Bazzano Maria nata a Floridia il 29/02/1956 con la quale il Tribunale ha dichiarato che gli attori hanno acquistato lo stacco di terreno agricolo sito in Villasmundo ( Melilli) c.da Mongina individuato al catasto al foglio 5 particella 307 e 313 esteso complessive are 28,50 a titolo originario per usucapione; l'atto di appello con il quale e' stata impugnata la predetta sentenza ; l'ordinanza del Presidente della Corte di Appello di Catania II Sezione Civile, dott. Giovanni Dipietro, resa il 21 febbraio 2019 con la quale, esaminata la istanza per l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami dell'atto di integrazione del contradditorio in appello , tenuto conto del parere favorevole del pubblico ministero, considerato che la notifica nei modi ordinari e' sommamente difficile per il rilevante numero di destinatari e per l'impossibilita' di identificarli tutti compresi gli eredi dei soggetti deceduti per cui si rende opportuno procedere alla notificazione per pubblici proclami, l'istante e' stato autorizzato a procedere alla notifica dell'atto di integrazione nelle forme di cui all'art. 150 cpc nei confronti delle parti ( o dei loro eredi e/o aventi causa) di cui alla istanza del 21-28 dicembre 2018 in calce all'atto di integrazione; tutto cio' premesso l'avv. Natale Fazio nella qualita' di curatore del Fallimento di Scollo Sebastiano, ut supra rappresentato e difeso cita Gigliuto Carmelo, nato a Villasmundo il 04/06/1909; Gigliuto Francesco nato a Villasmundo il 16/01/1931; Gigliuto Giuseppe nato a Villasmundo il 03/03/1912; Gigliuto Maria nata a Villasmundo il 16/02/1934; Gigliuto Michela nata a Villasmundo il 10/09/1919; Gigliuto Salvatore nato a Villasmundo il 04/02/1917; Gigliuto Vincenzo nato a Villasmundo il 17/04/1921; Patania Carmela nata a Lentini il 16/07/1912; Sequenzia Angelo nato a Melilli il 21/06/1921; o loro eredi e/o aventi causa a comparire avanti la Corte di Appello di Catania II Sezione Civile all'udienza che sara' tenuta dalla stessa Corte, in composizione collegiale, il giorno 15 luglio 2019 alle ore 11,30 e seguenti nella sua solita aula di udienza presso il Palazzo di Giustizia in Piazza Giovanni Verga - Catania. Invita i convenuti a costituirsi nelle forme e nei modi di cui agli artt.166 e segg. c.p.c. nel termine di almeno 20 giorni prima dell'udienza suindicata. Con espresso avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine potra' comportare le decadenze di cui agli artt. 167 e 38 c.p.c. come richiamati dall'art. 342,343 c.p.c. e che in caso di mancata costituzione si procedera' in loro contumacia per ivi sentire pronunciare sentenza con la quale voglia la corte di Appello disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in riforma integrale della impugnata sentenza, A) dichiarare la nullita' e/o la inesistenza giuridica della notificazione dell'atto di citazione a giudizio in primo grado per violazione e inapplicabilita' dell'art.150 c.p.c. quanto meno nei confronti del convenuto Gigliuto Salvatore nato a Melilli il 04/02/1917 e deceduto il 29/11/2004 e conseguentemente, dichiarare la nullita' dell'impugnata sentenza ordinando la restituzione degli atti al Giudice di Primo grado ai sensi dell'art. 354 cpc B) Ritenere e dichiarare la non integrita' del contraddittorio in primo grado e, conseguentemente, dichiarare nulla la sentenza impugnata emettendo i provvedimenti di cui all'art.354 c.p.c. C) In ogni caso, rigettare la domanda di usucapione spiegata dagli attori nei confronti della Curatela fallimentare appellante siccome infondata in fatto e in diritto. D) Revocare e/o annullare la condanna della Curatela fallimentare appellante alle spese compensi del giudizio di primo grado. Catania 22 febbraio 2019 avv. Sebastiano D'Angelo TX19ABA2077