TRIBUNALE DI SALERNO

(GU Parte Seconda n.27 del 5-3-2019)

Notifica per pubblici proclami - Estratto dell'istanza di  correzione
  sentenza 200/2005 e del Decreto reso in data 29.11.2018. 

  Ill.mo. sig. Presidente il sig. La Torraca Pasquale, nato  a  Eboli
il 23 luglio 1943 ed ivi residente al c.so Garibaldi  n.  69,  giusta
mandato  a  margine  del  presente  atto,  rappresentato   e   difeso
dall'avvocato Loredana Trotta  presso  il  cui  studio  elettivamente
domicilia in Battipaglia  (SA)  alla  via  Solferino  n.  18  (codice
fiscale TRTLDN79C60A717T) fax 0828.031356  e/o  all'indirizzo  e-mail
avvloredanatrotta@pec.ordineforense.salerno.it 
  Premesso che l'istante con sentenza del Tribunale di Salerno - sez.
distaccata di Eboli del 17 giugno 2005 il G.I.  dott.ssa  Mariagrazia
Pisapia rigettava la domanda di parte attrice volta  ad  ottenere  il
riconoscimento dell'usucapione su terreno e  fabbricato  dell'istante
(all. 1); che il G.  I.  ometteva  l'ordine  di  cancellazione  della
trascrizione della domanda giudiziale  (all.  2);  che  avverso  tale
sentenza, parte attrice proponeva appello conclusosi con  il  rigetto
dello stesso e conferma della  sentenza  di  primo  grado,  sent.  n.
261/13 (all. 3); che  l'istante  solo  effettuando  recentemente  una
visura apprendeva che la domanda giudiziale trascritta  nel  2000  ad
oggi risulta  non  essere  stata  cancellata;  che,  attesa  l'enorme
conflittualita' esistente tra le parti appare impossibile recarsi  da
un  notaio  al  fine  di  procedere  congiuntamente   alla   predetta
cancellazione,  non   solo   l'avv.   Vincenzo   Napoli,   compulsato
telefonicamente, riferiva  di  aver  cessato  la  sua  attivita'  con
pedissequa chiusura dello studio ben 5 anni orsono; che,  la  Torraca
Pasquale,  tramite  l'intestato  difensore  in  data  2  marzo   2018
richiedeva e ritirava presso la  Corte  d'Appello  di  Salerno  copia
conforme della sentenza n. 261/13  e  l'attestazione  di  passato  in
giudicato della stessa  per  mancata  proposizione  del  ricorso  per
Cassazione; che, atteso l'enorme pregiudizio  derivante  al  sig.  La
Torraca dalla mancata cancellazione della trascrizione della  domanda
giudiziale, INSTA'. All'ill.mo  Sig.  presidente,  affinche'  voglia,
inaudita altera parte  (per  le  motivazioni,  tutte,  sopraesposte),
oltre alla difficolta' di reperire gli indirizzi di  ben  12  persone
(non e' detto tra l'atro che siano  ancora  viventi)  -  ordinare  la
cancellazione della trascrizione della domanda  giudiziale  fatta  in
data 11 settembre 2000 su richiesta  dell'avv.  Vincenzo  Napoli:  in
qualita' di difensore di La Torracca Marianna + 11. 
  Con osservanza. Si allegano: 
    sentenza tribunale di Salerno - sez di Eboli n. 200/05; 
    sentenza Corte d'Appello di Salerno n. 261/13; 
    certificazione di passato in giudicato sfasciato in data 2  marzo
2018; 
    visura catastale. 
  Battipaglia, 8 marzo 2018 - Avvocato Loredana Trotta. 
  Il presidente, letto l'istanza che precede, lette  le  conclusioni,
pubblico ministero ritiene che sussistono i presupposti all'art.  150
c.c. 
  Autorizza la notificazione dell'istanza per pubblici proclami. 

                        avv. Loredana Trotta 

 
TU19ABA2095
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