ESTENSE CPT COVERED BOND S.R.L.

Appartenente al Gruppo BPER Banca S.p.A. iscritto all'albo dei gruppi
bancari ai sensi


dell'articolo 64 del T.U. Bancario al n. 5387.6 e soggetta
all'attivita' di direzione e coordinamento di


BPER Banca S.p.A.

Sede legale: via V. Alfieri, 1 - Conegliano (TV)
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04730160266
Partita IVA: Gruppo IVA BPER Banca - n. 03830780361

(GU Parte Seconda n.28 del 7-3-2019)

 
Avviso di cessione di  crediti  pro-soluto  ai  sensi  del  combinato
disposto degli articoli 4 e 7-bis della Legge del 30 aprile 1999,  n.
130, come di tempo in tempo modificata ed integrata (la  Legge  130),
dell'articolo 58 del Decreto Legislativo del 1°  settembre  1993,  n.
385, come di tempo in tempo modificato (il T.U. Bancario),  corredato
dall'informativa  ai  debitori  ceduti  sul  trattamento   dei   dati
personali ai sensi (i) dell'articolo 13 del Decreto  Legislativo,  30
giugno 2003, n.  196  (Codice  in  materia  di  Protezione  dei  Dati
Personali), cosi' come da ultimo modificato dall'art. 6  del  Decreto
Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e (ii) degli articoli 13 e 14  del
Regolamento  UE  n.  679/2016  (GDPR)  e  della  normativa  nazionale
applicabile, (unitamente al Codice in materia di Protezione dei  Dati
             Personali e al GDPR, la Normativa Privacy) 
 

  Con riferimento all'avviso di cessione  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 110 del 24  settembre
2015, Estense CPT Covered Bond  S.r.l.  (il  "Cessionario")  comunica
che,  nell'ambito  di  un'operazione  di  emissione  di  obbligazioni
bancarie garantite nella forma di programma ai sensi della Legge 130,
indicato nel summenzionato avviso di cessione, in data  17  settembre
2015 ha acquistato pro soluto da BPER Banca  S.p.A.  (precedentemente
Banca  popolare  dell'Emilia  Romagna,  Societa'   Cooperativa)   (il
"Cedente" o "BPER") un primo  portafoglio  di  crediti  derivanti  da
mutui fondiari e/o ipotecari residenziali  e  commerciali  aventi  le
caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lett.  a)  e  b)  del
Decreto del Ministro dell'Economia e delle  Finanze  n.  310  del  14
dicembre 2006 (il "Decreto MEF") (i "Mutui"). 
  Si comunica inoltre che, in data 27  febbraio  2019  (la  "Data  di
Cessione"), il Cessionario ha acquistato pro soluto  dal  Cedente  un
ulteriore portafoglio costituito da crediti derivanti  da  Mutui  con
efficacia economica a far data dal 31 gennaio 2019. 
  Sono oggetto di cessione da BPER a Estense CPT Covered Bond  S.r.l.
tutti i crediti per il rimborso del  capitale  residuo  (compresa  la
quota capitale delle rate scadute e non pagate) dovuto alla data  del
31 gennaio 2019 (la Data di Valutazione) esclusa, qualsiasi diritto e
credito relativo al pagamento degli interessi maturati e non riscossi
alla Data di Valutazione, inclusa, e maturandi a far tempo dalla Data
di Valutazione, esclusa,  inclusi  gli  interessi  di  mora,  nonche'
accessori,  spese,  danni,  indennizzi  e  quant'altro  derivanti  da
contratti di mutuo ipotecario ovvero mutui stipulati ai  sensi  della
normativa sul credito fondiario di cui all'articolo 38 e seguenti del
T.U.  Bancario  che,  alla  Data  di  Cessione,   risultavano   nella
titolarita' di BPER e che, alla relativa Data di  Valutazione  (salvo
ove diversamente previsto), presentavano le seguenti  caratteristiche
(da intendersi cumulative salvo ove diversamente previsto): 
  mutui i cui debitori principali (eventualmente anche a  seguito  di
surroga, accollo liberatorio e/o frazionamento) siano: (i) una o piu'
persone  fisiche  (ivi  inclusi   liberi   professionisti   o   ditte
individuali) residenti in Italia per quanto attiene a mutui ipotecari
residenziali e commerciali;  (ii)  persone  giuridiche,  aventi  sede
legale in Italia, ovvero persone fisiche, aventi residenza in Italia,
che  abbiano  stipulato  il  relativo  contratto   di   finanziamento
nell'esercizio della propria attivita' d'impresa (ivi  inclusi  studi
professionali associati e ditte individuali)  per  quanto  attiene  a
mutui ipotecari commerciali; 
  mutui erogati per i quali non sussista alcun obbligo o possibilita'
di effettuare ulteriori erogazioni; 
  mutui denominati in euro (ovvero erogati in lire e  successivamente
ridenominati  in  euro)  e  i  cui  contratti  di  finanziamento  non
contengano previsioni che ne permettano la  conversione  in  un'altra
valuta; 
  mutui il cui rimborso in linea capitale avviene in una o piu' quote
secondo  uno  dei  seguenti  sistemi  di  ammortamento,  cosi'   come
rilevabile alla data di stipula del mutuo o, se  esiste,  dell'ultimo
accordo relativo al sistema di ammortamento: 
  metodo di ammortamento c.d. "alla francese", per tale  intendendosi
quel  metodo  di  ammortamento  ai  sensi  del  quale  le  rate  sono
comprensive  di  una   componente   capitale   fissata   al   momento
dell'erogazione e crescente nel tempo e di una  componente  interesse
variabile; 
  metodo di ammortamento c.d. "italiano", per tale intendendosi  quel
metodo di ammortamento ai sensi del quale le rate sono comprensive di
una componente capitale costante nel tempo e  di  una  componente  di
interesse variabile; 
  metodo  di  ammortamento  che  prevede  rate  costanti   e   durata
estendibile sino ad una data massima; 
  metodo di ammortamento  che  prevede  una  sola  rata  di  rimborso
capitale al termine del finanziamento (c.d. "bullet"); 
  mutui garantiti da ipoteca su immobili localizzati  sul  territorio
della Repubblica Italiana; 
  mutui  che  siano  stati  erogati  ai   sensi   di   contratti   di
finanziamento disciplinati  dalla  legge  della  Repubblica  Italiana
(come specificato nel relativo contratto di finanziamento); 
  mutui garantiti da ipoteca di primo grado  economico  su  immobili,
intendendosi per tale: 
  un'ipoteca volontaria di primo grado legale; ovvero 
  un'ipoteca volontaria di grado legale successivo al primo nel  caso
in cui le obbligazioni  garantite  dalle  ipoteche  di  grado  legale
precedente siano integralmente soddisfatte; 
  mutui in relazione ai quali il rapporto tra (i)  l'importo  erogato
del mutuo alla data di stipula del mutuo e (ii) il  valore  di  stima
dell'immobile   ipotecato,   determinato   in    prossimita'    della
stipulazione del medesimo mutuo, e' pari o inferiore al 100%. Ai fini
del criterio di cui al presente paragrafo 8,  per  "valore  di  stima
dell'immobile   ipotecato,   determinato   in    prossimita'    della
stipulazione del medesimo  mutuo"  si  intende  il  valore  di  stima
determinato sulla  base  di  parametri  tecnico-economici  utilizzati
tempo per tempo dalla banca mutuante nel processo di monitoraggio dei
valori degli immobili di cui al criterio 5. Al fine  di  valutare  la
conformita' del proprio mutuo al criterio di cui al presente punto 8,
ciascun  mutuatario  potra',  laddove  non  disponga  gia'  di   tale
informazione, conoscere il valore rivalutato di  stima  del  relativo
immobile  ipotecato  rivolgendosi  alla  filiale  presso   la   quale
risultano domiciliati i pagamenti delle rate del medesimo mutuo; 
  mutui in  relazione  ai  quali  il  pagamento  delle  rate  avviene
mediante addebito automatico su di un conto  corrente  aperto  presso
una  banca  appartenente  al  Gruppo  Bancario  BPER   Banca   S.p.A.
(intendendo per tale anche il pagamento mediante SDD); 
  mutui ipotecari commerciali erogati,  in  via  esclusiva,  da  BPER
Banca S.p.A., oppure erogati in via esclusiva da  Banca  Popolare  di
Aprilia S.p.A., da Cassa di  Risparmio  della  Provincia  dell'Aquila
S.p.A., da Banca Popolare di Lanciano  e  Sulmona  S.p.A.,  da  Banca
della Campania S.p.A., da Banca Popolare di Ravenna S.p.A., da  Banca
Popolare del Mezzogiorno S.p.A., da Cassa  di  Risparmio  di  Vignola
S.p.A., da Meliorbanca S.p.A., da Serfina Banca S.p.A., da  Unicredit
S.p.A., da Banco di Sardegna S.p.A., da Banca di Sassari S.p.A. o  da
Cassa di Risparmio di Ferrara  S.p.A.,  in  seguito  Nuova  Cassa  di
Risparmio di Ferrara S.p.A., e ora nella titolarita'  di  BPER  Banca
S.p.A.; 
  mutui che siano stati erogati a partire dal 1 gennaio 1990; 
  mutui rispetto ai quali i debitori hanno adempiuto al pagamento  di
almeno una rata, anche di soli interessi; 
  mutui che alla Data di Valutazione non presentino piu' di una  rata
scaduta e non pagata, ovvero nessuna rata scaduta  e  non  pagata  da
oltre 30 giorni in caso di mutui il cui pagamento rateale  abbia  una
scadenza bimestrale, trimestrale, quadrimestrale o semestrale; 
  mutui  per  i  quali  il  rapporto  tra  il  valore  di  iscrizione
ipotecaria e il debito residuo  alla  Data  di  Valutazione  non  sia
inferiore al 140%; 
  mutui che alla Data di Valutazione abbiano  un  debito  residuo  in
linea capitale non maggiore a Euro 15.000.000,00; 
  mutui il cui debito residuo in linea capitale a  scadere  ai  sensi
del relativo contratto di finanziamento alla Data di Valutazione  non
risulti inferiore a Euro 10.000,00; 
  mutui il cui importo originariamente erogato al  relativo  debitore
ai sensi del relativo contratto di finanziamento sia stato  inferiore
o uguale ad Euro 15.000.000,00 e superiore o uguale a Euro 25.000,00; 
  mutui che abbiano una data  di  erogazione  non  successiva  al  31
luglio 2018; 
  mutui la cui data di scadenza dell'ultima rata prevista  dal  piano
di ammortamento, cosi' come rilevabile alla Data di Valutazione,  sia
successiva al 30 giugno 2019; 
  mutui  il  cui  pagamento  rateale  abbia  una  scadenza   mensile,
bimestrale, trimestrale, quadrimestrale o semestrale; 
  mutui che, qualora presentino  un  tasso  di  interesse  variabile,
abbiano un'indicizzazione parametrata all'euribor a un  mese,  ovvero
all'euribor a  due  mesi,  ovvero  all'euribor  a  tre  mesi,  ovvero
all'euribor a sei mesi ovvero al tasso  di  riferimento  della  Banca
Centrale Europea; 
  mutui  che  presentino  un  tasso  di  interesse  contrattuale  che
appartiene ad una delle seguenti categorie: 
  mutui a tasso fisso, intendendosi per tali quei mutui il cui  tasso
di  interesse  applicato,  contrattualmente  stabilito,  non  preveda
variazioni per tutta la durata residua del finanziamento; 
  mutui a tasso variabile, intendendosi per tali quei  mutui  il  cui
tasso di interesse sia parametrato ad un indice di riferimento e  che
non prevedano possibilita'  di  variazione  dello  stesso  indice  di
riferimento; 
  mutui a tasso misto, intendendosi per tali quei mutui che prevedono
per il debitore la facolta'  di  esercitare  l'opzione  di  scegliere
l'indicizzazione a  tasso  fisso,  ovvero  di  optare  per  il  tasso
variabile, ad una o a piu' date prestabilite; 
  mutui a tasso fisso e poi variabile,  intendendosi  per  tali  quei
mutui il cui tasso di interesse applicato sia inizialmente  un  tasso
fisso, contrattualmente stabilito, e a partire da una certa data  sia
un tasso variabile parametrato ad un indice di riferimento; 
  mutui in relazione ai quali in almeno uno dei rispettivi avvisi  di
pagamento e/o quietanze di pagamento  inviati  da  BPER  ai  relativi
debitori  siano  contenuti  i  seguenti  codici   di   tipologia   di
finanziamento: 10, 11, 13, 14, 17, 18, 110, 111, 113, 114, 117,  118,
217, 311, 317, 411 e 417. 
  Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti nascenti  dai  mutui
che, alla Data di Valutazione,  pur  presentando  le  caratteristiche
sopra indicate, presentano altresi' alla medesima Data di Valutazione
(salvo  ove  diversamente  previsto)  una  o  piu'   delle   seguenti
caratteristiche: 
  mutui che derivino da "esposizioni oggetto di concessioni" o  siano
classificabili  come  "sofferenze",   "inadempienze   probabili"   ed
"esposizioni scadute  e/o  sconfinanti  deteriorate"  (come  definiti
nella Circolare della Banca d'Italia  n.  272  del  30  luglio  2008,
integrata dall'Aggiornamento n. 7 del 20 gennaio 2015 e come di volta
in volta modificata - Matrice dei Conti); 
  mutui che  siano  stati  concessi,  nel  caso  di  mutui  ipotecari
commerciali, anche in qualita' di cointestatari del relativo mutuo, a
soggetti che, alla Data di Valutazione, erano dipendenti o  esponenti
bancari (ai sensi dell'articolo 136 del T.U. Bancario) di BPER; 
  mutui in relazione ai quali il relativo mutuatario  abbia  aderito,
nel caso di mutui ipotecari residenziali, alla Data  di  Valutazione,
mediante invio  a  mezzo  posta  della  lettera  di  adesione  ovvero
mediante presentazione della lettera di adesione presso  una  filiale
della BPER, alla proposta di rinegoziazione formulata  ai  sensi  del
decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008 convertito con  legge  n.  126
del 24 luglio 2008 e della convenzione  stipulata  tra  il  Ministero
dell'Economia e delle Finanze e l'Associazione Bancaria Italiana; 
  mutui ipotecari residenziali garantiti da ipoteca su  immobili  che
ricadevano in una delle seguenti categorie catastali: A/9, A/10; 
  mutui ipotecari commerciali garantiti da ipoteca  su  immobili  che
ricadevano in una delle seguenti categorie catastali: B/1, B/2,  B/3,
B/4, B/5, B/6, B/7, D/9, E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6, E/7, E/8, E/9,
C/4 e C/5; 
  mutui  che  siano  stati  stipulati  con  erogazione  ai  sensi  di
qualsiasi legge (anche regionale e/o  provinciale)  o  normativa  che
preveda contributi o agevolazioni in  conto  capitale  e/o  interessi
(cosiddetti mutui  agevolati  e  convenzionati)  o  che  siano  stati
stipulati e conclusi ai sensi: di qualsivoglia legge o normativa  che
preveda  agevolazioni  finanziarie  (mutui   agevolati),   contributi
pubblici di qualunque natura, concessi ai relativi  debitori,  datori
di  ipoteca  o  eventuali  garanti  riguardo  al  capitale  e/o  agli
interessi e non siano finanziamenti effettuati con  fondi  di  terzi;
oppure mutui che siano stati stipulati ai sensi degli articoli 43, 44
e 45 del T.U. Bancario (cd. "credito agrario e peschereccio"); 
  mutui in relazione ai quali il rapporto tra (i) il  debito  residuo
in linea capitale del mutuo e (ii)  il  valore  rivalutato  di  stima
dell'immobile  ipotecato  alla  Data  di  Valutazione,  e'  superiore
all'80% per i mutui ipotecari residenziali  o  al  60%  per  i  mutui
ipotecari commerciali. Ai fini del criterio di cui al presente  punto
30, per "valore  rivalutato  di  stima  dell'immobile  ipotecato"  si
intende il valore  di  stima  determinato  sulla  base  di  parametri
tecnico-economici utilizzati tempo per tempo dalla banca mutuante nel
processo di monitoraggio dei valori degli immobili di cui al criterio
5. Al fine di valutare la conformita' del proprio mutuo  al  criterio
di cui al presente punto 30, ciascun mutuatario potra',  laddove  non
disponga gia' di tale informazione, conoscere il valore rivalutato di
stima del  relativo  immobile  ipotecato  rivolgendosi  alla  filiale
presso la quale risultano domiciliati  i  pagamenti  delle  rate  del
medesimo mutuo; 
  mutui che siano  stati  concessi  a  enti  pubblici,  a  imprese  a
partecipazione pubblica o ad altre societa'  equiparabili,  banche  o
societa' finanziarie; 
  mutui che siano stati concessi a enti  ecclesiastici  o  religiosi,
istituzioni o enti di assistenza o beneficienza o  altri  enti  senza
finalita' di lucro; 
  mutui il cui rimborso in linea capitale avviene secondo  il  metodo
di ammortamento c.d. "Mix", intendendosi quel metodo di  ammortamento
che prevede la compresenza di una parte di ammortamento a tasso fisso
ed una parte di ammortamento a tasso variabile; 
  mutui il cui relativo immobile sia "in costruzione"; 
  mutui  che  abbiano  una  finalita'  dichiarata  dal  debitore   di
consolidamento delle passivita'; 
  mutui che alla data  di  erogazione  erano  assistiti  da  garanzia
rappresentata da pegno su titoli; 
  mutui ipotecari commerciali che siano stati concessi  nel  contesto
di finanziamenti erogati in pool; 
  mutui ipotecari commerciali che siano stati concessi in  virtu'  di
garanzia derivante da  cessione  di  crediti  verso  il  Gestore  dei
Servizi Energetici (GSE) S.p.A. ovvero mutui che siano stati  erogati
per finanziare l'acquisto e l'installazione di impianti fotovoltaici; 
  mutui ipotecari utilizzati da BPER quali garanzie per operazioni di
rifinanziamento   nell'ambito   dei    termini    normativi    propri
dell'Eurosistema; 
  mutui  in  relazione  ai  quali   il   relativo   mutuatario   stia
beneficiando alla Data di Valutazione della sospensione del pagamento
delle rate, congiuntamente sia nella  loro  componente  capitale  sia
nella loro componente interesse, ai sensi di specifici  provvedimenti
normativi o accordi tra le parti; 
  mutui rispetto ai quali  i  debitori  siano  societa'  incluse  nel
Gruppo Bancario BPER Banca S.p.A.; 
  mutui il cui metodo  di  ammortamento  prevede  una  sola  rata  di
rimborso capitale al termine del finanziamento (c.d. "bullet"); 
  mutui ipotecari commerciali garantiti da ipoteca  su  immobili  che
ricadevano in una delle seguenti categorie catastali: D/4; 
  mutui ipotecari che beneficino di una  garanzia  rilasciata  da  un
Consorzio Garanzia Fidi, ovvero da  SACE  S.p.A.,  ovvero  dal  Fondo
Centrale di Garanzia, ovvero Medio Credito Centrale. 
  Unitamente ai crediti derivanti da  Mutui  oggetto  della  cessione
sono stati altresi' trasferiti a Estense  CPT  Covered  Bond  S.r.l.,
senza bisogno di  alcuna  formalita'  o  annotazione,  ai  sensi  del
combinato disposto dell'articolo 4 della Legge 130 e dell'articolo 58
del  T.U.  Bancario,  tutti  gli  altri  diritti  che   assistono   e
garantiscono  il  pagamento  dei  crediti  derivanti  dai   Mutui   o
altrimenti ad essi inerenti, ivi inclusa qualsiasi garanzia, reale  o
personale,  trasferibile  per  effetto  della  cessione  dei  crediti
derivanti dai Mutui, comprese  le  garanzie  derivanti  da  qualsiasi
negozio con causa di garanzia, rilasciate  o  comunque  formatesi  in
relazione ai Mutui o ai rispettivi crediti. 
  Il Cessionario ha conferito incarico, ai sensi della Legge n.  130,
al Cedente, in qualita' di soggetto incaricato della riscossione  dei
crediti ceduti, affinche'  in  nome  e  per  conto  del  Cessionario,
proceda  all'incasso  delle  somme  dovute.  Per  effetto  di  quanto
precede, i debitori  ceduti  (i  "Debitori")  e  gli  eventuali  loro
garanti, successori o aventi causa, sono legittimati  a  pagare  ogni
somma dovuta in relazione ai crediti derivanti dai  Mutui  e  diritti
ceduti nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era a  loro
consentito per contratto o  in  forza  di  legge  anteriormente  alla
suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso  che
potranno essere comunicate a tempo debito ai Debitori. 
  I Debitori, i datori  di  lavoro  e  gli  eventuali  loro  garanti,
successori o aventi causa  potranno  rivolgersi  per  ogni  ulteriore
informazione a BPER. 
  Ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di  Protezione  dei
Dati  Personali,  nonche'  degli  articoli  13  e  14  del  GDPR,  il
Cessionario informa i Debitori che la cessione  dei  Crediti  oggetto
del Contratto di Cessione gia' di titolarita' del Cedente e derivanti
dai Mutui di cui i Debitori sono parte, ha comportato necessariamente
la comunicazione a Estense CPT Covered Bond S.r.l. dei dati personali
identificativi, patrimoniali  e  reddituali  dei  Debitori  (i  "Dati
Personali"). In virtu' della predetta comunicazione,  il  Cessionario
e' divenuto, pertanto, titolare del trattamento dei Dati Personali ed
e' tenuto a fornire la presente informativa, ai  sensi  dei  predetti
articoli ed assolve tale obbligo mediante la  presente  pubblicazione
in forza del provvedimento del Garante per  la  Protezione  Dei  Dati
Personali  del  18  gennaio  2007,  recante  disposizioni  circa   le
modalita' con cui rendere l'informativa in forma semplificata in caso
di cessione in blocco dei crediti. 
  Il Cessionario  informa  che  i  Dati  Personali  saranno  trattati
esclusivamente  nell'ambito  della  normale  attivita',  secondo   le
finalita' legate al perseguimento del proprio oggetto sociale  e,  in
particolare: 
  per finalita'  inerenti  alla  realizzazione  di  un'operazione  di
emissione da parte di BPER di obbligazioni bancarie  garantite  nella
forma di programma ai sensi dell'art. 7-bis della Legge 130; 
  per l'adempimento ad obblighi  previsti  da  leggi,  regolamenti  e
normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Autorita'  a
cio' legittimate da legge o da Organi di vigilanza e controllo; e 
  per finalita' strettamente connesse e strumentali alla gestione del
rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. amministrazione, gestione
contabile degli incassi, eventuale recupero dei  crediti  oggetto  di
cessione,   esecuzione   di   operazioni   derivanti   da    obblighi
contrattuali,   verifiche   e   valutazione   sulle   risultanze    e
sull'andamento dei rapporti, nonche'  sui  rischi  connessi  e  sulla
tutela del credito). 
  Il trattamento dei Dati Personali  avverra'  mediante  elaborazioni
manuali e strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici
e telematici,  con  logiche  strettamente  correlate  alle  finalita'
stesse  e,  comunque,  in  modo  da  garantire  la  sicurezza  e   la
riservatezza dei Dati Personali. 
  I Dati Personali potranno essere  comunicati  dal  Cessionario,  in
Italia e/o in paesi dell'Unione Europea,  ai  seguenti  soggetti  e/o
categorie di soggetti, per trattamenti  che  soddisfano  le  seguenti
finalita': 
  ai soggetti incaricati della gestione, riscossione e  del  recupero
dei crediti ceduti, inclusi i legali preposti a seguire le  procedure
giudiziali per l'espletamento dei relativi servizi; 
  ai soggetti incaricati dei servizi di  cassa  e  di  pagamento  per
l'espletamento dei relativi servizi; 
  ai fornitori di servizi, consulenti,  revisori  contabili  ed  agli
altri consulenti legali, fiscali ed  amministrativi  del  Cessionario
per la consulenza da essi prestata; 
  alle autorita' di vigilanza di Estense CPT Covered  Bond  S.r.l.  e
del Cedente e/o alle autorita' fiscali in ottemperanza ad obblighi di
legge; 
  ai  soggetti  incaricati  di   effettuare   analisi   relative   al
portafoglio di Crediti ceduto; 
  a societa' del Gruppo BPER Banca S.p.A.; 
  a soggetti  terzi  ai  quali  i  Crediti  ceduti  dovessero  essere
ulteriormente ceduti da parte del Cessionario. 
  In linea generale, i Dati Personali sono conservati per un  periodo
temporale di 10 anni a decorrere dalla chiusura del singolo  rapporto
contrattuale da cui originano i Crediti. I Dati  Personali  potranno,
altresi', essere trattati per un termine superiore, ove intervenga un
atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione  che  giustifichi
il prolungamento della conservazione dei dati. 
  Dei Dati Personali potranno venire a conoscenza  anche  i  soggetti
sopracitati e i responsabili del trattamento. 
  I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione. 
  Titolare del trattamento e' Estense CPT Covered  Bond  S.r.l.,  con
sede in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1. 
  Estense CPT Covered Bond S.r.l. informa, altresi', che la Normativa
Privacy  riconosce  ai  Debitori  e  gli  eventuali   loro   garanti,
successori o aventi causa taluni diritti,  ossia:  (a)  ottenere  dal
titolare o  da  ciascun  responsabile  del  trattamento  la  conferma
dell'esistenza di Dati Personali che  lo  riguardano  (anche  se  non
registrati) e la  loro  comunicazione  in  forma  intellegibile;  (b)
ottenere l'indicazione dell'origine dei Dati Personali, le  finalita'
e le modalita' del trattamento e  la  logica  applicata  in  caso  di
trattamento effettuato con l'ausilio di  strumenti  elettronici;  (c)
chiedere di conoscere gli estremi identificativi del titolare  e  dei
responsabili; (d) chiedere conferma dei soggetti o delle categorie di
soggetti ai quali i Dati Personali possono essere  comunicati  o  che
potranno venirne a conoscenza in qualita' di titolari o responsabili;
(e)  ottenere  l'aggiornamento,  la  rettifica  e,  qualora  vi   sia
interesse,  l'integrazione  dei  Dati  Personali;  (f)  ottenere   la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima  o  il  blocco  dei
Dati Personali trattati in violazione di legge  (compresi  quelli  di
cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per  i
quali i dati sono stati raccolti  o  successivamente  trattati);  (g)
chiedere l'attestazione che le operazioni di cui ai paragrafi (e)  ed
(f) che precedono sono state portate a conoscenza (anche  per  quanto
riguarda il loro contenuto) di coloro ai quali i Dati Personali  sono
stati comunicati o diffusi (salvo quando tale adempimento  si  rivela
impossibile  o  comporta   un   impiego   di   mezzi   manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato); nonche' (h)  richiedere
la limitazione di trattamento ove non tutti i Dati Personali  fossero
necessari per il perseguimento delle finalita' sopra esposte. 
  Ciascun interessato ha inoltre diritto di opporsi, in  tutto  o  in
parte: (i) per motivi legittimi, al trattamento  dei  Dati  Personali
che lo riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta,  e
(ii) al trattamento di Dati Personali che lo  riguardano  a  fini  di
invio di materiale pubblicitario  o  di  vendita  diretta  o  per  il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
  I Debitori e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa,
al fine di esercitare i diritti di  cui  sopra  nonche'  di  ottenere
ulteriori informazioni rispetto al trattamento  dei  Dati  Personali,
possono rivolgersi a BPER Banca S.p.A. e  a  Securitisation  Services
S.p.A., in qualita' entrambi di responsabili del trattamento nominati
da Estense CPT Covered Bond S.r.l. mediante comunicazione scritta  da
inviarsi, anche via fax, al seguente recapito: 
  BPER Banca S.p.A. 
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del Gruppo bancario BPER Banca S.p.A.: 
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  Securitisation Services S.p.A. 
  Via Alfieri 1, 31015 Conegliano  (TV),  Italia,  Fax  n.  +39  0438
360962 
  Conegliano, 28 febbraio 2019 

      Estense CPT Covered Bond S.r.l. - Il consigliere delegato 
                           Paolo Gabriele 

 
TX19AAB2247
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