FIN.AST. S.R.L.
FINETUPAR INTERNATIONAL S.A.

(GU Parte Seconda n.29 del 9-3-2019)

 
Fusione transfrontaliera  -  Avviso  ai  sensi  dell'articolo  7  del
            Decreto Legislativo del 30 maggio 2008 n. 108 
 

  1. Societa' partecipanti alla fusione transfrontaliera. 
  - Fin.Ast. S.r.l., societa' a responsabilita' limitata  di  diritto
italiano, con sede legale in via Panama, 68, Roma, Italia, numero  di
iscrizione al Registro delle Imprese e codice fiscale n. 06746000154,
capitale sociale di € 15.030.000,00 interamente versato («la Societa'
Incorporante») e 
  - Finetupar International S.A. societa' a responsabilita'  limitata
di diritto del Gran Ducato del Lussemburgo, con sede  legale  a  412F
Route d'Esch, 2086, Lussemburgo, iscritta al Registre de Commerce  et
des  Societes  n.  B-40259,  capitale  sociale  di  €   34.297.520,09
interamente versato («la Societa' Incorporanda»). 
  2. Modalita' di esercizio dei diritti dei creditori. 
  I creditori della Societa' Incorporante, i quali vantino un credito
sorto anteriormente all'iscrizione del  progetto  comune  di  fusione
transfrontaliera presso il registro delle imprese di  Roma  ai  sensi
dell'art. 2501-ter del  codice  civile,  hanno  diritto  di  proporre
opposizione alla fusione ai sensi dell'art. 2503 del  codice  civile,
entro sessanta giorni dall'iscrizione della decisione in ordine  alla
fusione presso il registro delle imprese  di  Roma.  L'esercizio  dei
diritti dei creditori della Societa' Incorporanda e'  regolato  dalla
legge lussemburghese 10  Agosto  1915  e  succ.  mod.  e  int.  sulle
societa' commerciali: in  particolare,  i  creditori  della  Societa'
Incorporanda, i quali vantino un  credito  sorto  anteriormente  alla
data di pubblicazione ai sensi di legge  degli  atti  constatanti  la
fusione, hanno diritto, entro due mesi dalla  data  di  pubblicazione
del Progetto di Fusione sul  Recueil  Electronique  des  Societes  et
Associations, di domandare al presidente del tribunale del luogo  ove
la Societa' Incorporanda ha la propria sede legale,  la  costituzione
di garanzie per il  pagamento  dei  crediti  scaduti  e  non  scaduti
qualora possano dimostrare, con ragionevole certezza, che la  fusione
pregiudica  l'esercizio  dei  loro  diritti   e   che   la   Societa'
Incorporanda non ha loro fornito garanzie adeguate. 
  3. Modalita' di esercizio dei diritti dei soci di minoranza. 
  I soci di minoranza della Societa' Incorporante hanno  diritto,  ai
sensi dell'art. 2501-septies del codice civile, di prendere visione e
ottenere  gratuitamente  copia  del  progetto   comune   di   fusione
transfrontaliera,  dei  bilanci  degli  ultimi  tre  esercizi   delle
societa' partecipanti alla fusione e delle situazioni patrimoniali di
cui all'art. 2501-quater del codice  civile;  a  loro  richiesta,  le
copie sono loro trasmesse telematicamente. La fusione, in ogni  caso,
sara' votata dall'assemblea  della  Societa'  Incorporante  ai  sensi
dell'art. 2502 del  codice  civile.  Con  riferimento  alla  Societa'
Incorporanda non esistono soci di minoranza, poiche' intero  capitale
della Societa' Incorporanda e' detenuto dalla Societa' Incorporante. 
  4. Disponibilita' di informazioni gratuite sulla fusione. 
  Ulteriori e piu' dettagliate informazioni sono gratuitamente  messe
a disposizione degli aventi diritto presso  le  sedi  sopra  indicate
delle societa' che  partecipano  alla  fusione  transfrontaliera  e/o
facendone  richiesta  presso   l'indirizzo   di   posta   elettronica
certificata «FINAST@legalmail.it». 

             Fin.Ast. S.r.l. - L'amministratore delegato 
                            Paolo Astaldi 

 
TX19AAB2332
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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