Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Fusione transfrontaliera - Avviso ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo del 30 maggio 2008 n. 108 1. Societa' partecipanti alla fusione transfrontaliera. - Fin.Ast. S.r.l., societa' a responsabilita' limitata di diritto italiano, con sede legale in via Panama, 68, Roma, Italia, numero di iscrizione al Registro delle Imprese e codice fiscale n. 06746000154, capitale sociale di € 15.030.000,00 interamente versato («la Societa' Incorporante») e - Finetupar International S.A. societa' a responsabilita' limitata di diritto del Gran Ducato del Lussemburgo, con sede legale a 412F Route d'Esch, 2086, Lussemburgo, iscritta al Registre de Commerce et des Societes n. B-40259, capitale sociale di € 34.297.520,09 interamente versato («la Societa' Incorporanda»). 2. Modalita' di esercizio dei diritti dei creditori. I creditori della Societa' Incorporante, i quali vantino un credito sorto anteriormente all'iscrizione del progetto comune di fusione transfrontaliera presso il registro delle imprese di Roma ai sensi dell'art. 2501-ter del codice civile, hanno diritto di proporre opposizione alla fusione ai sensi dell'art. 2503 del codice civile, entro sessanta giorni dall'iscrizione della decisione in ordine alla fusione presso il registro delle imprese di Roma. L'esercizio dei diritti dei creditori della Societa' Incorporanda e' regolato dalla legge lussemburghese 10 Agosto 1915 e succ. mod. e int. sulle societa' commerciali: in particolare, i creditori della Societa' Incorporanda, i quali vantino un credito sorto anteriormente alla data di pubblicazione ai sensi di legge degli atti constatanti la fusione, hanno diritto, entro due mesi dalla data di pubblicazione del Progetto di Fusione sul Recueil Electronique des Societes et Associations, di domandare al presidente del tribunale del luogo ove la Societa' Incorporanda ha la propria sede legale, la costituzione di garanzie per il pagamento dei crediti scaduti e non scaduti qualora possano dimostrare, con ragionevole certezza, che la fusione pregiudica l'esercizio dei loro diritti e che la Societa' Incorporanda non ha loro fornito garanzie adeguate. 3. Modalita' di esercizio dei diritti dei soci di minoranza. I soci di minoranza della Societa' Incorporante hanno diritto, ai sensi dell'art. 2501-septies del codice civile, di prendere visione e ottenere gratuitamente copia del progetto comune di fusione transfrontaliera, dei bilanci degli ultimi tre esercizi delle societa' partecipanti alla fusione e delle situazioni patrimoniali di cui all'art. 2501-quater del codice civile; a loro richiesta, le copie sono loro trasmesse telematicamente. La fusione, in ogni caso, sara' votata dall'assemblea della Societa' Incorporante ai sensi dell'art. 2502 del codice civile. Con riferimento alla Societa' Incorporanda non esistono soci di minoranza, poiche' intero capitale della Societa' Incorporanda e' detenuto dalla Societa' Incorporante. 4. Disponibilita' di informazioni gratuite sulla fusione. Ulteriori e piu' dettagliate informazioni sono gratuitamente messe a disposizione degli aventi diritto presso le sedi sopra indicate delle societa' che partecipano alla fusione transfrontaliera e/o facendone richiesta presso l'indirizzo di posta elettronica certificata «FINAST@legalmail.it». Fin.Ast. S.r.l. - L'amministratore delegato Paolo Astaldi TX19AAB2332