CONSIGLIO DI STATO
In sede giurisdizionale

(GU Parte Seconda n.48 del 23-4-2019)

 
Notifica per pubblici  proclami  ai  sensi  del  decreto  360/19  nel
giudizio R.G. 2834/19, di appello avente  a  oggetto  ottemperanza  a
sentenza in materia di ordinamento automatico  dei  canali  della  tv
           digitale terrestre Italiana Televisioni S.r.l. 
 

  Italiana Televisioni S.r.l., con sede a Napoli, via F. Giordani 42,
P. IVA 06400231210, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata
e  difesa  dall'avv.  Domenico  Siciliano  del  Foro   di   Roma   ed
elettivamente domiciliata presso il suo studio a Roma, via A. Gramsci
14, ha proposto il giudizio in epigrafe  contro  l'Autorita'  per  le
Garanzie nelle Comunicazioni e il Ministero dello sviluppo economico,
per l'annullamento e/o la riforma in parte qua della sentenza 2542/19
del Tribunale amministrativo regionale del  Lazio  -  Roma.  Italiana
Televisioni  aveva  impugnato  dinanzi  al  Tribunale  amministrativo
regionale  Lazio  -  Roma  i  provvedimenti   di   pianificazione   e
assegnazione dei numeri dell'ordinamento automatico dei canali  della
TV digitale terrestre in forza dei quali le era  stato  assegnato  il
numero 187 per il proprio palinsesto storico a marchio Canale 34.  Il
tribunale amministrativo regionale ha accolto il ricorso con sentenza
6901/11, poi confermata dal Consiglio di Stato con sentenza  4658/12.
Negli ormai sette anni trascorsi il MISE non ha  mai  ottemperato  al
dictum giudiziario, costringendo Italiana Televisioni a  proporre  il
ricorso per ottemperanza rubricato al n. R.G. 8268/16  del  Tribunale
amministrativo regionale del Lazio - Roma. Con  la  sentenza  2542/19
appellata il tribunale amministrativo regionale ha accolto la domanda
di ottemperanza e respinto quella risarcitoria. Italiana  Televisioni
impugna la sentenza nelle parti in  cui  ha  statuito  che:  (A)  «Si
ribadisce dunque che: "in ottemperanza della sentenza  in  esame,  la
ricorrente deve essere in primo  luogo  ammessa  a  partecipare  alla
procedura di cui al bando del 2 maggio 2016,  tenendo  conto,  tra  i
criteri ex art. 32, comma 2 del decreto legislativo n. 177 del  2005,
dei dati di ascolto ante assegnazione del numero di  canale  187.  In
secondo luogo il Ministero, a conclusione della suddetta procedura  e
comunque non oltre il termine di giorni 90 (novanta) dalla notifica o
comunicazione della presente sentenza, dovra' emettere il  bando  per
l'assegnazione della nuova numerazione automatica  dei  canali  della
televisione digitale terrestre, con ammissione  del  pari  alla  gara
della ricorrente, considerando  per  la  stessa  i  dati  di  ascolto
conseguiti prima dell'assegnazione del numero di canale  187."  (cfr.
ancora Tribunale amministrativo regionale del Lazio, III, n. 5274 del
2017).»;  e  che  (B)  «In  relazione  alla   domanda   di   condanna
dell'Amministrazione al risarcimento del danno  conseguente,  occorre
rilevare che "la pretesa risarcitoria  va  di  contro  respinta,  per
l'indeterminatezza   e   l'inattualita'   allo   stato   del   danno,
compiutamente   apprezzabile   solo   all'esito    delle    procedure
summenzionate." (cfr. parimenti  Tribunale  amministrativo  regionale
del Lazio, III, n. 5274 del 2017).» e, pertanto, «Respinge la domanda
di condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno.»,  per  i
due ordini di motivi di seguito sintetizzati. Quanto  alle  modalita'
dell'ottemperanza, la sentenza ha ordinato di rivalutare la posizione
di Italiana Televisioni applicando quale parametro correttivo «i dati
di ascolto conseguiti prima dell'assegnazione del  numero  di  canale
187».  Tuttavia  l'appellante   aveva   chiesto   ulteriori   criteri
perequativi  dello  svantaggio  provocato   dall'enorme   protrazione
dell'illegittima  inerzia  della  P.A.   (quali   l'assegnazione   di
un'apposita numerazione nel primo  blocco  destinato  alle  emittenti
locali [10-19], o la considerazione dei dati  di  ascolto  conseguiti
prima  dell'assegnazione  del  numero  187  con  attribuzione  di  un
punteggio per ogni anno di ritardo nell'esecuzione della sentenza per
compensare lo svantaggio dovuto alla mancata ottemperanza), e ritiene
che il tribunale amministrativo regionale abbia del tutto  omesso  di
pronunciarsi su tale aspetto. Quanto alla  domanda  di  danni,  nella
sentenza appellata il tribunale  amministrativo  regionale  rinvia  a
separato giudizio ritenendo indeterminato e  non  attuale  il  danno.
Tuttavia,  Italiana  Televisioni  ritiene  che  il   danno   si   sia
realizzato, sia apprezzabile  e  sia  stato  dimostrato  in  giudizio
attraverso la corposa documentazione (inclusi due elaborati peritali)
versata in atti e che il tribunale amministrativo  regionale  ha  del
tutto omesso di considerare sia ai fini dell'attualita' del danno sia
ai fini della  quantificazione.  Con  il  citato  decreto  360/19  il
Consiglio di Stato ha disposto l'integrazione del  contraddittorio  e
la notifica per  pubblici  proclami  mediante  pubblicazione  di  una
sintesi del petitum giudiziale e delle censure contenute nel  ricorso
sui siti istituzionali  del  Ministero  dello  sviluppo  economico  e
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni,  nonche'  in
Gazzetta Ufficiale. La presente notificazione e' percio' rivolta  nei
confronti di tutti fornitori di  servizi  di  media  audiovisivi  che
avevano conseguito una posizione qualificata alla conservazione degli
effetti derivanti dall'assegnazione delle rispettive posizioni  nella
numerazione  automatica  dei  canali   della   televisione   digitale
terrestre. 

                       avv. Domenico Siciliano 

 
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