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Errata corrige
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Notifica per pubblici proclami ai sensi del decreto 360/19 nel giudizio R.G. 2834/19, di appello avente a oggetto ottemperanza a sentenza in materia di ordinamento automatico dei canali della tv digitale terrestre Italiana Televisioni S.r.l. Italiana Televisioni S.r.l., con sede a Napoli, via F. Giordani 42, P. IVA 06400231210, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Siciliano del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Roma, via A. Gramsci 14, ha proposto il giudizio in epigrafe contro l'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Ministero dello sviluppo economico, per l'annullamento e/o la riforma in parte qua della sentenza 2542/19 del Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Roma. Italiana Televisioni aveva impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo regionale Lazio - Roma i provvedimenti di pianificazione e assegnazione dei numeri dell'ordinamento automatico dei canali della TV digitale terrestre in forza dei quali le era stato assegnato il numero 187 per il proprio palinsesto storico a marchio Canale 34. Il tribunale amministrativo regionale ha accolto il ricorso con sentenza 6901/11, poi confermata dal Consiglio di Stato con sentenza 4658/12. Negli ormai sette anni trascorsi il MISE non ha mai ottemperato al dictum giudiziario, costringendo Italiana Televisioni a proporre il ricorso per ottemperanza rubricato al n. R.G. 8268/16 del Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Roma. Con la sentenza 2542/19 appellata il tribunale amministrativo regionale ha accolto la domanda di ottemperanza e respinto quella risarcitoria. Italiana Televisioni impugna la sentenza nelle parti in cui ha statuito che: (A) «Si ribadisce dunque che: "in ottemperanza della sentenza in esame, la ricorrente deve essere in primo luogo ammessa a partecipare alla procedura di cui al bando del 2 maggio 2016, tenendo conto, tra i criteri ex art. 32, comma 2 del decreto legislativo n. 177 del 2005, dei dati di ascolto ante assegnazione del numero di canale 187. In secondo luogo il Ministero, a conclusione della suddetta procedura e comunque non oltre il termine di giorni 90 (novanta) dalla notifica o comunicazione della presente sentenza, dovra' emettere il bando per l'assegnazione della nuova numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, con ammissione del pari alla gara della ricorrente, considerando per la stessa i dati di ascolto conseguiti prima dell'assegnazione del numero di canale 187." (cfr. ancora Tribunale amministrativo regionale del Lazio, III, n. 5274 del 2017).»; e che (B) «In relazione alla domanda di condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno conseguente, occorre rilevare che "la pretesa risarcitoria va di contro respinta, per l'indeterminatezza e l'inattualita' allo stato del danno, compiutamente apprezzabile solo all'esito delle procedure summenzionate." (cfr. parimenti Tribunale amministrativo regionale del Lazio, III, n. 5274 del 2017).» e, pertanto, «Respinge la domanda di condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno.», per i due ordini di motivi di seguito sintetizzati. Quanto alle modalita' dell'ottemperanza, la sentenza ha ordinato di rivalutare la posizione di Italiana Televisioni applicando quale parametro correttivo «i dati di ascolto conseguiti prima dell'assegnazione del numero di canale 187». Tuttavia l'appellante aveva chiesto ulteriori criteri perequativi dello svantaggio provocato dall'enorme protrazione dell'illegittima inerzia della P.A. (quali l'assegnazione di un'apposita numerazione nel primo blocco destinato alle emittenti locali [10-19], o la considerazione dei dati di ascolto conseguiti prima dell'assegnazione del numero 187 con attribuzione di un punteggio per ogni anno di ritardo nell'esecuzione della sentenza per compensare lo svantaggio dovuto alla mancata ottemperanza), e ritiene che il tribunale amministrativo regionale abbia del tutto omesso di pronunciarsi su tale aspetto. Quanto alla domanda di danni, nella sentenza appellata il tribunale amministrativo regionale rinvia a separato giudizio ritenendo indeterminato e non attuale il danno. Tuttavia, Italiana Televisioni ritiene che il danno si sia realizzato, sia apprezzabile e sia stato dimostrato in giudizio attraverso la corposa documentazione (inclusi due elaborati peritali) versata in atti e che il tribunale amministrativo regionale ha del tutto omesso di considerare sia ai fini dell'attualita' del danno sia ai fini della quantificazione. Con il citato decreto 360/19 il Consiglio di Stato ha disposto l'integrazione del contraddittorio e la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione di una sintesi del petitum giudiziale e delle censure contenute nel ricorso sui siti istituzionali del Ministero dello sviluppo economico e dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, nonche' in Gazzetta Ufficiale. La presente notificazione e' percio' rivolta nei confronti di tutti fornitori di servizi di media audiovisivi che avevano conseguito una posizione qualificata alla conservazione degli effetti derivanti dall'assegnazione delle rispettive posizioni nella numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre. avv. Domenico Siciliano TV19ABA4530