ABRUZZO 2015 RMBS S.R.L.

Societa' a responsabilita' limitata con socio unico


Costituita ai sensi dell'articolo 3 della Legge 130/99

Sede legale: via V. Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV), Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso-Belluno 04748180264
Codice Fiscale: 04748180264

(GU Parte Seconda n.57 del 16-5-2019)

 
Avviso di cessione di crediti  pro  soluto  ai  sensi  del  combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del 30  aprile  1999
(la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del  D.  Lgs.
1° settembre 1993, n. 385 (il  "Testo  Unico  Bancario"),  unitamente
alla informativa ai sensi degli artt. 13 e 14  del  Regolamento  (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del  27  aprile  2016
                            (il "GDPR"). 
 

  Abruzzo 2015 RMBS S.r.l. (la "Societa'") comunica che  in  data  14
maggio 2019 ha concluso con Banca Popolare di Bari  S.c.p.A.  ("BPB")
un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco
ai sensi e per gli effetti  della  Legge  sulla  Cartolarizzazione  e
dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (il "Contratto di  Cessione
BPB"). 
  In virtu' del Contratto di Cessione BPB, la Societa' ha  acquistato
pro soluto da BPB, con effetti  economici  dalle  ore  00:01  dell'11
maggio 2019 (la "Data di Godimento"), tutti i  crediti  per  capitale
residuo, interessi maturati a tale data (compresi interessi  maturati
ma non ancora scaduti  a  tale  data  e  interessi  di  mora)  e  gli
interessi che matureranno a partire da tale data, tutti i crediti per
commissioni,  penali  ed  altri  pagamenti  a  titolo  di  estinzione
anticipata dei mutui, accessori,  spese,  danni,  indennizzi  e  ogni
altra somma eventualmente dovuta in base  ai  relativi  contratti  di
mutuo (i "Contratti di Mutuo BPB") selezionati tra  quelli  che  alla
data del 30 aprile 2019 (incluso) (la "Data di Valutazione BPB")  e/o
alla diversa data specificata nel  relativo  criterio,  soddisfino  i
seguenti criteri di selezione (i "Crediti BPB"): 
  Mutui i cui Debitori  Ceduti  appartengano  a  una  delle  seguenti
categorie di Settore Attivita' Economica (SAE), secondo i criteri  di
classificazione definiti dalla Banca d'Italia con  circolare  n.  140
dell'11 febbraio 1991, come successivamente  modificata  e  integrata
(Istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori
e gruppi di attivita' economica): n. 600 (Famiglie Consumatrici),  n.
614 (Artigiani), n. 615 (Altre famiglie produttrici); 
  Mutui denominati in Euro; 
  Mutui derivanti da Contratti di Mutuo (i) stipulati con il relativo
debitore da BPB (ovvero da altre banche acquisite nel tempo da BPB) e
(ii) regolati dalla legge italiana; 
  Mutui  garantiti  da  Ipoteca  su  Beni  Immobili  e  ubicati   nel
territorio italiano; 
  Mutui erogati a soggetti residenti in Italia; 
  Mutui che siano stati interamente erogati, per i quali non sussista
alcun obbligo di, ne' sia possibile, effettuare ulteriori  erogazioni
(per chiarezza, pertanto, non sono ceduti i mutui che prevedano  alla
Data di  Valutazione  l'ulteriore  erogazione  del  relativo  importo
mutuato in piu' soluzioni  in  base  allo  stato  avanzamento  lavori
("SAL") del bene immobile alla cui costruzione o ristrutturazione  e'
finalizzato il relativo mutuo); 
  Mutui con scadenza compresa tra il 1 Luglio 2019 (incluso) e il  30
settembre 2049 (incluso); 
  Mutui  in  relazione  ai  quali   almeno   una   rata   (anche   di
preammortamento ovvero a titolo  di  interessi  ovvero  a  titolo  di
capitale  e  interessi,  inclusi  i  casi  di   rimborso   anticipato
volontario) sia stata pagata, fatta eccezione per i mutui erogati tra
il 28 febbraio 2019 e il 30 aprile 2019; 
  Mutui garantiti da Ipoteca di primo grado economico  in  favore  di
BPB (intendendosi per tale: (a) un'Ipoteca di primo grado legale, (b)
un'Ipoteca di grado successivo al primo grado  legale  rispetto  alla
quale sono state integralmente soddisfatte le obbligazioni  garantite
dalla/e ipoteca/che di grado precedente,  ovvero  (c)  un'ipoteca  di
grado successivo al primo grado legale che ha ad oggetto obbligazioni
garantite il cui  valore,  unitamente  a  quello  delle  obbligazioni
garantite dalla ipoteca/che  di  grado  superiore,  e'  inferiore  al
valore del bene immobile su cui tali ipoteche (i.e., quella in favore
di BPB e quelle di grado superiore a quest'ultima) risultano iscritte
e per  la  quale  il  rapporto  tra  (1)  l'importo  complessivamente
garantito - anche  tramite  le  altre  ipoteche  di  grado  superiore
all'ipoteca stessa - dall'immobile/i oggetto di tale  ipoteca  (i.e.,
l'importo del mutuo garantito dalla ipoteca di primo grado  legale  e
l'importo dei mutui garantiti dalle ipoteche di grado  successivo  al
primo grado  legale)  ed  (2)  il  valore  di  perizia  del/i  bene/i
immobile/i sui quali tali ipoteche sono iscritte non  sia  superiore,
al momento dell'erogazione, al 100% (compreso); 
  Mutui erogati tra il 2 ottobre 1998 (incluso) e il 30  aprile  2019
(incluso); 
  Mutui il  cui  debito  residuo  in  linea  capitale  sia  uguale  o
inferiore ad Euro 1.434.812,00; 
  Mutui derivanti  da  Contratti  di  Mutuo  che,  se  alla  Data  di
Valutazione prevedano l'applicazione di un tasso  variabile  (inclusi
quelli che prevedano un tasso minimo (floor) ovvero una soglia limite
(cap), ma esclusi quelli che prevedono un tasso  fisso  per  l'intera
durata del contratto), sono esclusivamente indicizzati (a)  al  tasso
Euribor a 1 mese, a 3 mesi, a 6 mesi, o a 12 mesi,  o  (b)  al  tasso
applicato dalla Banca Centrale Europea; 
  Mutui il cui piano  di  ammortamento  preveda  pagamenti  con  rate
mensili, bimestrale, trimestrali, semestrali o annuali; 
  Mutui che prevedano il rimborso della  quota  capitale  secondo  un
profilo di ammortamento: 
  alla "francese" (intendendosi per tale il  metodo  di  ammortamento
progressivo per cui ciascuna rata e' suddivisa in una quota  capitale
che cresce nel tempo destinata a rimborsare il  prestito  ed  in  una
quota di interesse variabile); o 
  "italiano", per tale intendendosi il metodo di ammortamento per cui
ciascuna rata presenta una quota capitale costante nel tempo  ed  una
quota interessi; o 
  "personalizzato", per tale intendendosi il metodo  di  ammortamento
per  cui  la  quota  capitale  viene  pagata  secondo  un  piano   di
ammortamento personalizzato; 
  Con espressa esclusione dei: 
  mutui concessi a soggetti che sono amministratori e/o dipendenti di
BPB (ovvero delle altre banche acquisite nel tempo da BPB); 
  mutui derivanti da contratti  che  beneficiano  di  agevolazioni  o
contributi finanziari, in conto capitale e/o interessi, di alcun tipo
ai sensi di legge o convenzione, concessi da  un  soggetto  terzo  in
favore del relativo debitore ceduto (cd. "mutui agevolati"  e  "mutui
convenzionati"), fatta eccezione per  l'intervento  statale  previsto
dall'articolo 2 del decreto legge 29  novembre  2008,  n.  185,  come
convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; 
  mutui ai quali e' associato un conto corrente accessorio  derivante
dal decreto legge 93/2008 (c.d.  decreto  Tremonti),  convertito  con
modificazioni con legge 126/2008; 
  mutui erogati ai sensi di convenzioni stipulate da  BPB  con  fondi
per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui alla legge 7  marzo
1996, n. 108  ovvero  garantiti  da  fondi  per  la  prevenzione  del
fenomeno dell'usura di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108; 
  mutui garantiti da confidi la cui convenzione di  garanzia  non  ne
permetta il trasferimento al cessionario  in  caso  di  cessione  del
credito garantito; 
  mutui che alla Data di Valutazione beneficiano della  garanzia  del
FEI (SME Initiative); 
  mutui a tasso misto o modulare, che prevedano (i) il passaggio a un
tasso di interesse variabile decorso un periodo iniziale  in  cui  il
tasso di interesse  e'  calcolato  con  riferimento  a  un  tasso  di
interesse fisso, o (ii) la possibilita' per il debitore di  scegliere
l'applicazione di un tasso di interesse fisso o variabile decorso  un
periodo di tempo in cui  il  tasso  di  interesse  e'  calcolato  con
riferimento a un tasso di interesse fisso; 
  mutui che alla Data di Valutazione  beneficiano  della  sospensione
degli obblighi  di  pagamento  (in  tutto  o  in  parte)  delle  rate
contrattualmente previste; 
  I  Mutui  concessi  successivamente  all'entrata  in  vigore  della
direttiva  2014/17/UE  che  includono  prestiti  commercializzati   e
sottoscritti con la premessa che al richiedente il prestito o, se del
caso, agli intermediari era stato fatto presente che le  informazioni
fornite dal richiedente  il  prestito  avrebbero  potuto  non  essere
verificate dal prestatore. 
  La Societa' comunica  altresi'  che  in  data  14  maggio  2019  ha
concluso con Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A. ("CRO" e, insieme a
BPB, le  "Banche  Cedenti"  e,  ciascuna,  una  "Banca  Cedente")  un
contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai
sensi e  per  gli  effetti  della  Legge  sulla  Cartolarizzazione  e
dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (il "Contratto di  Cessione
CRO" e, insieme  al  Contratto  di  Cessione  BPB,  i  "Contratti  di
Cessione"). 
  In virtu' del Contratto di Cessione CRO, la Societa' ha  acquistato
pro soluto da CRO, con effetti economici  dalla  Data  di  Godimento,
tutti i crediti per capitale residuo, interessi maturati a tale  data
(compresi interessi maturati ma non ancora  scaduti  a  tale  data  e
interessi di mora) e gli interessi che matureranno a partire da  tale
data, tutti i crediti per commissioni, penali ed  altri  pagamenti  a
titolo di estinzione anticipata dei mutui, accessori,  spese,  danni,
indennizzi e  ogni  altra  somma  eventualmente  dovuta  in  base  ai
relativi contratti di mutuo (i "Contratti di Mutuo CRO" e, insieme ai
Contratti di Mutuo BPB,  i  "Contratti  di  Mutuo")  selezionati  tra
quelli che alla data del  30  aprile  2019  (incluso)  (la  "Data  di
Valutazione CRO" e unitamente alla Data di Valutazione BPB, la  "Data
di Valutazione") e/o  alla  diversa  data  specificata  nel  relativo
criterio, soddisfino i seguenti criteri di selezione (i "Crediti CRO"
e, insieme ai Crediti BPB, i "Crediti"): 
  Mutui i cui Debitori  Ceduti  appartengano  a  una  delle  seguenti
categorie di Settore Attivita' Economica (SAE), secondo i criteri  di
classificazione definiti dalla Banca d'Italia con  circolare  n.  140
dell'11 febbraio 1991, come successivamente  modificata  e  integrata
(Istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori
e gruppi di attivita' economica): n. 600 (Famiglie Consumatrici),  n.
614 (Artigiani), n. 615 (Altre famiglie produttrici); 
  Mutui denominati in Euro; 
  Mutui derivanti da Contratti di Mutuo (i) stipulati con il relativo
debitore da CRO (ovvero da altre banche acquisite nel tempo da CRO) e
(ii) regolati dalla legge italiana; 
  Mutui  garantiti  da  Ipoteca  su  Beni  Immobili  e  ubicati   nel
territorio italiano; 
  Mutui erogati a soggetti residenti in Italia; 
  Mutui che siano stati interamente erogati, per i quali non sussista
alcun obbligo di, ne' sia possibile, effettuare ulteriori  erogazioni
(per chiarezza, pertanto, non sono ceduti i mutui che prevedano  alla
Data di  Valutazione  l'ulteriore  erogazione  del  relativo  importo
mutuato in piu' soluzioni  in  base  allo  stato  avanzamento  lavori
("SAL") del bene immobile alla cui costruzione o ristrutturazione  e'
finalizzato il relativo mutuo); 
  Mutui con scadenza compresa tra il 1 Luglio 2019 (incluso) e il  30
settembre 2049 (incluso); 
  Mutui  in  relazione  ai  quali   almeno   una   rata   (anche   di
preammortamento ovvero a titolo  di  interessi  ovvero  a  titolo  di
capitale  e  interessi,  inclusi  i  casi  di   rimborso   anticipato
volontario) sia stata pagata, fatta eccezione per i mutui erogati tra
il 28 febbraio 2019 e il 30 aprile 2019; 
  Mutui garantiti da Ipoteca di primo grado economico  in  favore  di
CRO (intendendosi per tale: (a) un'Ipoteca di primo grado legale, (b)
un'Ipoteca di grado successivo al primo grado  legale  rispetto  alla
quale sono state integralmente soddisfatte le obbligazioni  garantite
dalla/e ipoteca/che di grado precedente,  ovvero  (c)  un'ipoteca  di
grado successivo al primo grado legale che ha ad oggetto obbligazioni
garantite il cui  valore,  unitamente  a  quello  delle  obbligazioni
garantite dalla ipoteca/che  di  grado  superiore,  e'  inferiore  al
valore del bene immobile su cui tali ipoteche (i.e., quella in favore
di CRO e quelle di grado superiore a quest'ultima) risultano iscritte
e per  la  quale  il  rapporto  tra  (1)  l'importo  complessivamente
garantito - anche  tramite  le  altre  ipoteche  di  grado  superiore
all'ipoteca stessa - dall'immobile/i oggetto di tale  ipoteca  (i.e.,
l'importo del mutuo garantito dalla ipoteca di primo grado  legale  e
l'importo dei mutui garantiti dalle ipoteche di grado  successivo  al
primo grado  legale)  ed  (2)  il  valore  di  perizia  del/i  bene/i
immobile/i sui quali tali ipoteche sono iscritte non  sia  superiore,
al momento dell'erogazione, al 100% (compreso); 
  Mutui erogati tra il 2 ottobre 1998 (incluso) e il 30  aprile  2019
(incluso); 
  Mutui il  cui  debito  residuo  in  linea  capitale  sia  uguale  o
inferiore ad Euro 1.434.812,00; 
  Mutui derivanti  da  Contratti  di  Mutuo  che,  se  alla  Data  di
Valutazione prevedano l'applicazione di un tasso  variabile  (inclusi
quelli che prevedano un tasso minimo (floor) ovvero una soglia limite
(cap), ma esclusi quelli che prevedono un tasso  fisso  per  l'intera
durata del contratto), sono esclusivamente indicizzati (a)  al  tasso
Euribor a 1 mese, a 3 mesi, a 6 mesi, o a 12 mesi,  o  (b)  al  tasso
applicato dalla Banca Centrale Europea; 
  Mutui il cui piano  di  ammortamento  preveda  pagamenti  con  rate
mensili, bimestrale, trimestrali, semestrali o annuali; 
  Mutui che prevedano il rimborso della  quota  capitale  secondo  un
profilo di ammortamento: 
  alla "francese" (intendendosi per tale il  metodo  di  ammortamento
progressivo per cui ciascuna rata e' suddivisa in una quota  capitale
che cresce nel tempo destinata a rimborsare il  prestito  ed  in  una
quota di interesse variabile); o 
  "italiano", per tale intendendosi il metodo di ammortamento per cui
ciascuna rata presenta una quota capitale costante nel tempo  ed  una
quota interessi; o 
  "personalizzato", per tale intendendosi il metodo  di  ammortamento
per  cui  la  quota  capitale  viene  pagata  secondo  un  piano   di
ammortamento personalizzato; 
  Con espressa esclusione dei: 
  mutui concessi a soggetti che sono amministratori e/o dipendenti di
CRO (ovvero delle altre banche acquisite nel tempo da CRO); 
  mutui derivanti da contratti  che  beneficiano  di  agevolazioni  o
contributi finanziari, in conto capitale e/o interessi, di alcun tipo
ai sensi di legge o convenzione, concessi da  un  soggetto  terzo  in
favore del relativo debitore ceduto (cd. "mutui agevolati"  e  "mutui
convenzionati"), fatta eccezione per  l'intervento  statale  previsto
dall'articolo 2 del decreto legge 29  novembre  2008,  n.  185,  come
convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; 
  mutui ai quali e' associato un conto corrente accessorio  derivante
dal decreto legge 93/2008 (c.d.  decreto  Tremonti),  convertito  con
modificazioni con legge 126/2008; 
  mutui erogati ai sensi di convenzioni stipulate da  CRO  con  fondi
per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui alla legge 7  marzo
1996, n. 108  ovvero  garantiti  da  fondi  per  la  prevenzione  del
fenomeno dell'usura di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108; 
  mutui garantiti da confidi la cui convenzione di  garanzia  non  ne
permetta il trasferimento al cessionario  in  caso  di  cessione  del
credito garantito; 
  mutui che alla Data di Valutazione beneficiano della  garanzia  del
FEI (SME Initiative); 
  mutui a tasso misto o modulare, che prevedano (i) il passaggio a un
tasso di interesse variabile decorso un periodo iniziale  in  cui  il
tasso di interesse  e'  calcolato  con  riferimento  a  un  tasso  di
interesse fisso, o (ii) la possibilita' per il debitore di  scegliere
l'applicazione di un tasso di interesse fisso o variabile decorso  un
periodo di tempo in cui  il  tasso  di  interesse  e'  calcolato  con
riferimento a un tasso di interesse fisso; 
  mutui che alla Data di Valutazione  beneficiano  della  sospensione
degli obblighi  di  pagamento  (in  tutto  o  in  parte)  delle  rate
contrattualmente previste; 
  I  Mutui  concessi  successivamente  all'entrata  in  vigore  della
direttiva  2014/17/UE  che  includono  prestiti  commercializzati   e
sottoscritti con la premessa che al richiedente il prestito o, se del
caso, agli intermediari era stato fatto presente che le  informazioni
fornite dal richiedente  il  prestito  avrebbero  potuto  non  essere
verificate dal prestatore. 
  Come previsto dal combinato disposto del comma 3  dell'articolo  58
del  Testo  Unico  Bancario  e  dall'articolo  4  della  Legge  sulla
Cartolarizzazione,  unitamente  ai  Crediti   sono   stati   altresi'
trasferiti alla Societa'  ai  sensi  dell'articolo  1263  del  codice
civile i diritti accessori ai Crediti (ivi inclusi  diritti,  azioni,
eccezioni o facolta' relativi agli stessi,  inclusi  i  diritti  e  i
crediti derivanti da qualsiasi polizza assicurativa  sottoscritta  in
relazione ai Crediti (ad esclusione degli  oneri  relativi  ai  premi
assicurativi) e tutte  le  garanzie  specifiche  e  i  privilegi  che
assistono e garantiscono i Crediti  o  altrimenti  ad  essi  inerenti
(restando escluse, e non rientrando nell'oggetto della  cessione,  le
garanzie  che  siano  state  rilasciate  per  un  ammontare   massimo
predeterminato a  garanzia  del  corretto  adempimento  di  tutte  le
obbligazioni, presenti e future, a carico  del  debitore  ceduto  nei
confronti della relativa Banca Cedente (come  ad  esempio,  a  titolo
meramente esemplificativo,  le  c.d.  fideiussioni  omnibus)),  senza
bisogno  di  alcuna  ulteriore   formalita'   o   annotazione   salvo
l'iscrizione nel registro delle imprese prevista dall'articolo 58 del
Testo Unico Bancario. Restano  esclusi  dalla  cessione  gli  importi
relativi alla contribuzione per fondi rischi. 
  La Societa' ha conferito incarico a ciascuna Banca Cedente ai sensi
della Legge sulla Cartolarizzazione affinche' in suo nome e  per  suo
conto, in qualita'  di  soggetto  incaricato  della  riscossione  dei
crediti ceduti, proceda all'incasso dei Crediti ceduti dalla relativa
Banca Cedente e delle garanzie e dei privilegi  che  li  assistono  e
garantiscono. Pertanto, i debitori ceduti, i loro garanti, successori
o aventi causa, sono legittimati a pagare alla relativa Banca Cedente
ogni somma dovuta in relazione ai relativi Crediti, nelle forme  gia'
previste dai relativi Contratti di Mutuo  o  dalle  relative  polizze
assicurative o  in  forza  di  legge,  nonche'  in  conformita'  alle
eventuali ulteriori informazioni che potranno essere loro di volta in
volta comunicate. Dell'eventuale cessazione di tali incarichi  verra'
data notizia mediante comunicazione scritta ai debitori ceduti. 
  I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a (i) Banca
Popolare di Bari S.c.p.a., Corso Cavour, 19, 70122  Bari  (BA)  ed  a
(ii) Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A., Piazza  della  Repubblica,
21, 05018 Orvieto (TR). 
  Informativa ai sensi dell'artt. 13 e 14 del GDPR 
  La  cessione  dei  crediti  da  parte  delle  Banche  Cedenti  alla
Societa', ai sensi e per  gli  effetti  dei  Contratti  di  Cessione,
unitamente alla cessione di ogni altro diritto, garanzia e titolo  in
relazione a tali crediti, ha comportato il  necessario  trasferimento
alla  Societa'  dei   dati   personali   (ivi   incluso,   a   titolo
esemplificativo,  quelli  anagrafici,  patrimoniali   e   reddituali)
relativi ai  debitori  ceduti  ed  ai  rispettivi  garanti  (i  "Dati
Personali") contenuti in documenti ed evidenze informatiche  connesse
ai crediti ceduti. A seguito della cessione la Societa'  e'  divenuta
esclusiva titolare dei Crediti e, di conseguenza, ai sensi del  GDPR,
titolare autonomo del trattamento dei Dati. 
  La Societa' e' dunque tenuta  a  fornire  ai  debitori  ceduti,  ai
rispettivi eventuali garanti,  ai  loro  successori  e  aventi  causa
l'informativa di cui all'art. 13 e 14 del GDPR. 
  I Dati sono stati raccolti presso terzi e continueranno  ad  essere
trattati con le stesse modalita' e per le  stesse  finalita'  per  le
quali i medesimi sono stati raccolti dalla relativa Banca Cedente  al
momento della stipulazione  del  contratto  ai  sensi  del  quale  la
relativa Banca Cedente e' diventata  titolare  dei  Crediti.  I  Dati
saranno trattati dalla Societa' e, in qualita'  di  responsabile  del
trattamento, dalla relativa Banca Cedente per conto  della  Societa',
al fine di: (a)  gestire,  amministrare,  incassare  e  recuperare  i
Crediti, (b) espletare gli altri adempimenti previsti dalla normativa
italiana in materia di antiriciclaggio e alle segnalazioni  richieste
ai   sensi   della   vigilanza   prudenziale,   della   Legge   sulla
Cartolarizzazione, delle istruzioni di  vigilanza  e  di  ogni  altra
normativa applicabile (anche inviando alle autorita' competenti  ogni
comunicazione o segnalazione di volta in volta richiesta dalle leggi,
regolamenti ed istruzioni applicabili alla Societa'  o  ai  Crediti),
(c) provvedere alla tenuta ed alla  gestione  di  un  archivio  unico
informatico. Il  trattamento  dei  Dati  avviene  mediante  strumenti
manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate
alle suddette finalita' e, comunque, in modo  tale  da  garantire  la
sicurezza e la riservatezza degli stessi Dati. 
  I Dati saranno conservati: (i) su archivi  cartacei  e  informatici
della Societa' (in qualita' di titolare del  trattamento)  e/o  della
relativa Banca Cedente  (in  qualita'  di  responsabile  esterno  del
trattamento) e  altre  societa'  terze  che  saranno  nominate  quali
responsabili esterni del trattamento; (ii) per il tempo necessario  a
garantire il soddisfacimento dei Crediti ceduti e l'adempimento degli
obblighi di legge e regolamentari dettati in materia di conservazione
documentale. I  server  e  i  supporti  informatici  sui  quali  sono
archiviati i Dati sono ubicati in Italia  e  all'interno  dell'Unione
Europea per il tempo necessario a garantire  il  soddisfacimento  dei
Crediti ceduti e l'adempimento degli obblighi di  legge.  Si  precisa
che i Dati potranno essere inoltre comunicati solo ed  esclusivamente
a soggetti la cui attivita' sia strettamente collegata o  strumentale
alle indicate finalita' del trattamento tra i quali, in  particolare:
(i) i soggetti incaricati dei servizi di cassa e  di  pagamento,  per
l'espletamento dei servizi stessi, (ii) i revisori  contabili  e  gli
altri consulenti legali, fiscali e amministrativi della Societa', per
la consulenza da essi prestata, e (iii) le  autorita'  di  vigilanza,
fiscali, e di borsa laddove applicabili, in ottemperanza ad  obblighi
di legge; (iv) il/i soggetto/i incaricato/i di tutelare gli interessi
dei portatori dei Titoli  che  verranno  emessi  dalla  Societa'  per
finanziare l'acquisto dei Crediti nel contesto  di  un'operazione  di
cartolarizzazione  posta  in  essere  ai  sensi  della  Legge   sulla
Cartolarizzazione; e (v)  i  soggetti  incaricati  del  recupero  dei
Crediti. I dirigenti, amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti e
collaboratori autonomi della Societa' e degli  altri  soggetti  sopra
indicati potranno venire  a  conoscenza  dei  Dati,  in  qualita'  di
soggetti autorizzati al trattamento ai sensi dell'articolo  4  n.  10
del GDPR. Si informa che  la  base  giuridica  su  cui  si  fonda  il
trattamento dei Dati da parte della Societa' e/o dei soggetti  a  cui
questa comunica i Dati e' identificata nell'esistenza di  un  obbligo
di legge ovvero nella circostanza che il trattamento e'  strettamente
funzionale all'esecuzione del rapporto contrattuale di cui sono parte
i  debitori  ceduti  (pertanto  non  e'  necessario  acquisire  alcun
consenso ulteriore da parte della Societa' per  effettuare  il  sopra
citato trattamento). Si precisa inoltre  che  non  verranno  trattati
dati personali di cui  all'articolo  9  del  GDPR  (ad  esempio  dati
relativi  allo  stato  di   salute,   alle   convinzioni   religiose,
filosofiche o di  altro  genere,  alle  opinioni  politiche  ed  alle
adesioni a sindacati) e che i Dati non saranno trasferiti verso paesi
non appartenenti all'Unione Europea. 
  Si  informa,  infine,  che  gli  articoli  da  15  a  21  del  GDPR
attribuiscono agli interessati  specifici  diritti.  In  particolare,
ciascun interessato puo' (a) ottenere dal responsabile o  da  ciascun
titolare autonomo del trattamento la conferma dell'esistenza di  dati
personali che lo riguardano (anche se non  ancora  registrati)  e  la
loro comunicazione in forma intellegibile, (b) ottenere l'indicazione
dell'origine dei Dati, le finalita' e le modalita' del trattamento  e
la logica applicata in caso di trattamento effettuato  con  l'ausilio
di strumenti elettronici,  (c)  chiedere  di  conoscere  gli  estremi
identificativi del titolare e dei responsabili, (d) chiedere conferma
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali  i  Dati  possono
essere  comunicati  o  che  potranno   venirne   a   conoscenza,   di
responsabili o soggetti autorizzati, (e) ottenere l'aggiornamento, la
rettifica e, qualora vi sia interesse, l'integrazione dei  Dati,  (f)
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma  anonima  o  il
blocco dei Dati trattati in violazione di legge (compresi  quelli  di
cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per  i
quali i Dati sono stati raccolti  o  successivamente  trattati),  (g)
chiedere l'attestazione che le operazioni di cui ai paragrafi (e)  ed
(f) che precedono sono state portate a conoscenza (anche  per  quanto
riguarda il loro contenuto) di coloro ai  quali  i  Dati  sono  stati
comunicati  o  diffusi  (salvo  quando  tale  adempimento  si  rivela
impossibile  o  comporta   un   impiego   di   mezzi   manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato), nonche' (h)  richiedere
la limitazione di trattamento ove non tutti i dati personali  fossero
necessari per il perseguimento delle finalita' sopra esposte. Ciascun
interessato ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in  parte:  (i)
per motivi legittimi, al trattamento  dei  Dati  che  lo  riguardano,
ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta, e (ii) al trattamento
di Dati che lo riguardano a fini di invio di materiale  pubblicitario
o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o  di
comunicazione commerciale. I debitori ceduti  e  gli  eventuali  loro
garanti, successori o aventi  causa  e  altri  interessati,  potranno
rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i diritti
previsti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR, nel corso delle  ore  di
apertura di ogni giorno lavorativo bancario, a BPB e CRO, in qualita'
di responsabili esterni del trattamento e/o  presso  la  sede  legale
della Societa'. 
  Ogni informazione potra'  essere  piu'  agevolmente  richiesta  per
iscritto alla relativa Banca Cedente in  qualita'  di  "Responsabile"
designato  dalla  Societa'  in  relazione   ai   Crediti   ai   sensi
dell'articolo 28 del GDPR. 
  Conegliano (TV), 14 maggio 2019 

          Abruzzo 2015 RMBS S.r.l. - L'amministratore unico 
                          Giovanna Pujatti 

 
TX19AAB5468
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.