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Errata corrige
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Notifica per pubblici proclami - Integrazione del contraddittorio Notifica per pubblici proclami disposta dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sez. VI con decreto n. 409/2019 del 13/4/2019, pubblicato in data 15/4/2019 e comunicato a mezzo p.e.c. in pari data, nel ricorso in appello n. 3025/2019 R.G. 1) Televomero srl con sede in Napoli, codice fiscale 01530140639; 2) Canale 9 srl con sede in Napoli, codice fiscale 08347431218; 3) Napoli Canale 21 srl con sede in Pozzuoli (NA), codice fiscale 01220810632; 4) Teleradio Regione srl con sede in Modica (RG), codice fiscale 00209070895; 5) Multimedia San Paolo srl con sede in Alba (CN), codice fiscale 04964800157; 6) Teleliberta' spa con sede in Piacenza, codice fiscale 00728420332; 7) Sestarete & Rete 8 srl con sede in Bologna, codice fiscale 09862630150; 8) Telepadova spa con sede in Padova, codice fiscale 00775260284; 9) Videomedia spa (societa' incorporante la Gestione Telecomunicazioni srl, codice fiscale 01848470280), soggetta alla direzione ed al coordinamento della societa' Gruppo Videomedia Srl, con sede in Vicenza (VI), codice fiscale 01261960247; 10) Radio Gubbio spa con sede in Gubbio (PG), codice fiscale 00496230541; 11) Pubblisole spa con sede in Cesena, codice fiscale 03362900403; 12) Teletutto Bresciasette srl con sede in Brescia, codice fiscale 00790530174 (gia' Radio Cronache Bresciane srl, societa' incorporante la Editoriale Teletutto Bresciasette srl); 13) Noi TV srl con sede in Barga (LU), codice fiscale 80000910507, in persona dei rispettivi legali rappresentanti,tutte rappresentate e difese dall'Avv. Marco Rossignoli del Foro di Ancona (codice fiscale RSS MRC 56T01 L750X), ed elettivamente domiciliate in Roma, Viale Dei Parioli n. 27 presso l'Avv. Emiliano Fasulo, hanno proposto appello al Consiglio di Stato contro: Italiana Televisioni srl, con sede in Napoli, codice fiscale 06400231210; nonche' nei confronti di: Ministero Dello Sviluppo Economico, codice fiscale 80230390587; Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), codice fiscale 95011660636; Videonola srl Unipersonale, codice fiscale 03840291219, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, per l'annullamento e/o la riforma della sentenza del TAR Lazio, Sezione Terza, n. 2542/2019, pubblicata in data 25/2/2019 e notificata a mezzo p.e.c. in data 2/3/2019, nell'ambito del ricorso n. 8268/2016 Reg. Ric. del Tar Lazio. Le appellanti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ecc.mo Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,contrariis reiectis,annullare e/o riformare l'impugnata sentenza n. 2542/2019 del Tar Lazio, sezione Terza, pubblicata in data 25/2/2019 e notificata a mezzo p.e.c. in data 2/3/2019, nell'ambito del ricorso n.8268/2016 Reg. Ric. dello stesso Tar per il Lazio, con conseguente reiezione del ricorso n. 8268/2016 Registro Ricorsi Tar Lazio, ovvero con ogni altro conseguenziale provvedimento; il tutto con vittoria di spese e compenso professionale". Con ricorso al Tar Lazio, la Italiana Televisioni srl chiedeva l'annullamento della delibera n. 366/10/CONS del 15/7/2010, con la quale l'Agcom ha emanato il piano di numerazione automatica dei canali della tv digitale terrestre, con riferimento all'art. 5 (Numerazione delle emittenti locali) della stessa, nonche' l'annullamento di alcuni atti consequenziali (bando per l'attribuzione delle numerazioni LCN e provvedimento di attribuzione della numerazione 187 alla Italiana Televisioni srl). Tale ricorso veniva iscritto al n. 10449/2010 RG della Sez. Terza Ter del Tar Lazio. Nel corso del giudizio, con ordinanza n. 2262/2011, il Tar ordinava alla parte ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i fornitori di servizi di media audiovisivi risultanti dagli elenchi Mise, e la Italiana Televisioni srl provvedeva a tale adempimento, mediante notifica per pubblici proclami. Con sentenza n. 6901/2011, il Tar Lazio accoglieva il ricorso. Tale sentenza veniva, quindi, impugnata davanti il Consiglio di Stato da: Agcom (appello n. 6790/2011 R.G.); Telecom Italia Media spa (appello n. 7873/2011 R.G.); MTV Italia srl (appello n. 7907/2011 R.G.); Multimedia San Paolo srl (appello n. 10204/2011 R.G.). In tali giudizi le appellanti provvedevano poi ad integrare il contraddittorio. Indi, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4658/2012 riuniva e respingeva tali quattro appelli. La Italiana Televisioni srl ha successivamente promosso il ricorso n. 8268/2016 davanti il Tar Lazio per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla citata sentenza n. 6901/2011. Il TAR Lazio accoglieva tale ricorso con sentenza n. 5274/2017, appellata al Consiglio di Stato (giudizi riuniti n. 5602/2017 e n. 5970/2017). Il Consiglio di Stato accoglieva tali appelli con sentenza n. 550/2018 dichiarando la nullita' della suddetta sentenza n. 5274/2017 del TAR Lazio, e rimetteva la causa davanti a quest'ultimo, rilevando che, ai sensi dell'art. 114 C.P.A. il ricorso per l'ottemperanza deve essere notificato a tutte le parti del giudizio definito della cui esecuzione si tratta e che il giudizio di primo grado non aveva disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti interessate a contraddire. La Italiana Televisioni srl riassumeva pertanto il giudizio al Tar Lazio ai sensi dell'art. 105 cpc. Il Tar Lazio, con ordinanza n. 6124/2018 ordinava l'integrazione del contraddittorio. Indi, il TAR a definizione del giudizio di remissione, si pronunciava con la sentenza n. 2542/2019, con la quale accoglieva il ricorso n. 8268/2016 e, per l'effetto, ordinava l'esecuzione della sentenza n. 6901/2011; respingeva, inoltre, la domanda di condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno e condannava il Ministero dello Sviluppo Economico e l'Agcom al pagamento, in parti uguali, in favore della Italiana Televisioni srl, delle spese di giudizio. L'appello n. 3025/2019 pendente davanti il Consiglio di Stato, Sez. VI, oggetto della presente notifica per pubblici proclami, si basa sui seguenti motivi: 1) E' errato disporre l'ottemperanza alla sentenza n. 6901/2011 del TAR Lazio attraverso la partecipazione alla procedura di cui al bando del Ministero dello Sviluppo Economico in data 2/5/2016, in quanto tale sentenza ha per oggetto la richiesta di annullamento della delibera Agcom n. 366/10/CONS e degli atti conseguenziali (bando per l'attribuzione delle numerazioni LCN e provvedimento di attribuzione del numero 187 alla Italiana Televisioni srl). Diversamente il bando del 2/5/2016 era volto a individuare ai sensi dell'art. 6, c.9 quinquies del DL N. 145/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 9/2014 i fornitori di servizi di media audiovisivi che potevano utilizzare la capacita' trasmissiva degli operatori di rete locali, titolari di diritto d'uso delle frequenze attribuite a livello internazionale all'Italia. 2) Il TAR Lazio non ha considerato che la disciplina normativa intervenuta successivamente alla pubblicazione della sentenza n. 4658/2012 (con la quale sono stati rigettati gli appelli avverso la sentenza n. 6901/2011 del TAR Lazio) interviene su tratti del potere amministrativo non vincolati dal giudicato e, pertanto, le statuizioni di cui alla sentenza n. 2542/2019 del TAR Lazio esorbitano dai poteri del giudice dell'ottemperanza. A seguito di istanza delle appellanti, il Consiglio di Stato, con decreto n. 409/2019 in data 13/4/2019, pubblicato in data 15/4/2019 e comunicato a mezzo p.e.c. in pari data, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i fornitori di servizi di media audiovisivi che avevano conseguito una posizione qualificata alla conservazione degli effetti derivanti dalla assegnazione delle rispettive posizioni nella numerazione automatica dei canali della tv digitale terrestre, autorizzando la notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione di una sintesi del petitum giudiziale e delle censure contenute nel ricorso, sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico e dell'Agcom e in Gazzetta Ufficiale nel termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica o comunicazione del provvedimento. Viene quindi effettuata la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione del presente avviso in Gazzetta Ufficiale e invio dello stesso, a mezzo p.e.c. alla Agcom e al Ministero dello Sviluppo Economico per la relativa pubblicazione nei rispettivi siti istituzionali. avv. Marco Rossignoli TX19ABA5357