CONSIGLIO DI STATO

(GU Parte Seconda n.57 del 16-5-2019)

 
  Notifica per pubblici proclami - Integrazione del contraddittorio 
 

  Notifica per pubblici proclami disposta dal Consiglio di  Stato  in
sede giurisdizionale, Sez. VI con decreto n. 409/2019 del  13/4/2019,
pubblicato in data 15/4/2019 e comunicato  a  mezzo  p.e.c.  in  pari
data, nel ricorso in appello n. 3025/2019 R.G. 
  1) Televomero srl con sede in Napoli, codice  fiscale  01530140639;
2) Canale 9 srl con sede in Napoli, codice  fiscale  08347431218;  3)
Napoli Canale 21 srl  con  sede  in  Pozzuoli  (NA),  codice  fiscale
01220810632; 4) Teleradio Regione srl con sede in Modica (RG), codice
fiscale 00209070895; 5) Multimedia San Paolo srl  con  sede  in  Alba
(CN), codice fiscale 04964800157; 6) Teleliberta'  spa  con  sede  in
Piacenza, codice fiscale 00728420332; 7) Sestarete & Rete 8  srl  con
sede in Bologna, codice fiscale 09862630150; 8)  Telepadova  spa  con
sede  in  Padova,  codice  fiscale  00775260284;  9)  Videomedia  spa
(societa' incorporante  la  Gestione  Telecomunicazioni  srl,  codice
fiscale 01848470280), soggetta alla  direzione  ed  al  coordinamento
della societa' Gruppo Videomedia  Srl,  con  sede  in  Vicenza  (VI),
codice fiscale 01261960247; 10) Radio Gubbio spa con sede  in  Gubbio
(PG), codice fiscale 00496230541; 11)  Pubblisole  spa  con  sede  in
Cesena, codice fiscale 03362900403; 12)  Teletutto  Bresciasette  srl
con sede in Brescia, codice fiscale 00790530174 (gia' Radio  Cronache
Bresciane  srl,  societa'  incorporante   la   Editoriale   Teletutto
Bresciasette srl); 13) Noi TV srl con  sede  in  Barga  (LU),  codice
fiscale   80000910507,   in    persona    dei    rispettivi    legali
rappresentanti,tutte   rappresentate   e   difese   dall'Avv.   Marco
Rossignoli del Foro di Ancona (codice fiscale RSS MRC  56T01  L750X),
ed elettivamente domiciliate in Roma, Viale Dei Parioli n. 27  presso
l'Avv. Emiliano Fasulo, hanno proposto appello al Consiglio di  Stato
contro: Italiana Televisioni srl, con sede in Napoli, codice  fiscale
06400231210; nonche'  nei  confronti  di:  Ministero  Dello  Sviluppo
Economico, codice fiscale  80230390587;  Autorita'  per  le  Garanzie
nelle Comunicazioni (AGCOM), codice  fiscale  95011660636;  Videonola
srl  Unipersonale,  codice  fiscale  03840291219,  in   persona   dei
rispettivi legali rappresentanti, per l'annullamento e/o  la  riforma
della sentenza del TAR Lazio, Sezione Terza, n. 2542/2019, pubblicata
in data 25/2/2019 e notificata  a  mezzo  p.e.c.  in  data  2/3/2019,
nell'ambito del ricorso n. 8268/2016 Reg.  Ric.  del  Tar  Lazio.  Le
appellanti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ecc.mo
Consiglio    di    Stato    in    sede     giurisdizionale,contrariis
reiectis,annullare e/o riformare l'impugnata  sentenza  n.  2542/2019
del  Tar  Lazio,  sezione  Terza,  pubblicata  in  data  25/2/2019  e
notificata a mezzo p.e.c. in data 2/3/2019, nell'ambito  del  ricorso
n.8268/2016 Reg. Ric. dello stesso Tar per il Lazio, con  conseguente
reiezione del ricorso n. 8268/2016 Registro Ricorsi Tar Lazio, ovvero
con ogni altro conseguenziale provvedimento; il tutto con vittoria di
spese e compenso professionale". 
  Con ricorso al Tar Lazio,  la  Italiana  Televisioni  srl  chiedeva
l'annullamento della delibera n. 366/10/CONS del  15/7/2010,  con  la
quale l'Agcom ha emanato  il  piano  di  numerazione  automatica  dei
canali della  tv  digitale  terrestre,  con  riferimento  all'art.  5
(Numerazione  delle   emittenti   locali)   della   stessa,   nonche'
l'annullamento   di   alcuni   atti   consequenziali    (bando    per
l'attribuzione delle numerazioni LCN e provvedimento di  attribuzione
della numerazione 187 alla Italiana Televisioni  srl).  Tale  ricorso
veniva iscritto al n. 10449/2010 RG della  Sez.  Terza  Ter  del  Tar
Lazio. Nel corso del giudizio, con ordinanza  n.  2262/2011,  il  Tar
ordinava alla parte ricorrente di integrare  il  contraddittorio  nei
confronti di tutti  i  fornitori  di  servizi  di  media  audiovisivi
risultanti  dagli  elenchi  Mise,  e  la  Italiana  Televisioni   srl
provvedeva  a  tale  adempimento,  mediante  notifica  per   pubblici
proclami. Con sentenza n.  6901/2011,  il  Tar  Lazio  accoglieva  il
ricorso. Tale sentenza veniva, quindi, impugnata davanti il Consiglio
di Stato da: Agcom (appello n. 6790/2011 R.G.); Telecom Italia  Media
spa (appello n. 7873/2011 R.G.); MTV Italia srl (appello n. 7907/2011
R.G.); Multimedia San Paolo srl (appello n. 10204/2011 R.G.). In tali
giudizi   le   appellanti   provvedevano   poi   ad   integrare    il
contraddittorio.  Indi,  il  Consiglio  di  Stato,  con  sentenza  n.
4658/2012 riuniva e respingeva  tali  quattro  appelli.  La  Italiana
Televisioni srl ha successivamente promosso il ricorso  n.  8268/2016
davanti il Tar Lazio per l'ottemperanza al giudicato formatosi  sulla
citata sentenza n. 6901/2011. Il TAR Lazio  accoglieva  tale  ricorso
con sentenza n. 5274/2017, appellata al Consiglio di  Stato  (giudizi
riuniti  n.  5602/2017  e  n.  5970/2017).  Il  Consiglio  di   Stato
accoglieva tali appelli  con  sentenza  n.  550/2018  dichiarando  la
nullita' della suddetta  sentenza  n.  5274/2017  del  TAR  Lazio,  e
rimetteva la causa davanti a quest'ultimo, rilevando  che,  ai  sensi
dell'art. 114  C.P.A.  il  ricorso  per  l'ottemperanza  deve  essere
notificato  a  tutte  le  parti  del  giudizio  definito  della   cui
esecuzione si tratta e che il  giudizio  di  primo  grado  non  aveva
disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le
parti  interessate  a  contraddire.  La  Italiana   Televisioni   srl
riassumeva pertanto il giudizio al Tar Lazio ai sensi  dell'art.  105
cpc. Il Tar Lazio, con ordinanza n. 6124/2018 ordinava l'integrazione
del contraddittorio. Indi, il  TAR  a  definizione  del  giudizio  di
remissione, si pronunciava con la sentenza n. 2542/2019, con la quale
accoglieva  il  ricorso  n.  8268/2016  e,  per  l'effetto,  ordinava
l'esecuzione della sentenza n.  6901/2011;  respingeva,  inoltre,  la
domanda di condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno  e
condannava  il  Ministero  dello  Sviluppo  Economico  e  l'Agcom  al
pagamento, in parti uguali, in favore della Italiana Televisioni srl,
delle spese di giudizio. 
  L'appello n. 3025/2019 pendente davanti il Consiglio di Stato, Sez.
VI, oggetto della presente notifica per pubblici  proclami,  si  basa
sui seguenti motivi: 
  1) E' errato disporre l'ottemperanza alla sentenza n. 6901/2011 del
TAR Lazio attraverso la partecipazione alla procedura di cui al bando
del Ministero dello Sviluppo Economico in data  2/5/2016,  in  quanto
tale sentenza ha per  oggetto  la  richiesta  di  annullamento  della
delibera Agcom n. 366/10/CONS e degli atti conseguenziali (bando  per
l'attribuzione delle numerazioni LCN e provvedimento di  attribuzione
del numero 187 alla Italiana Televisioni srl). Diversamente il  bando
del 2/5/2016 era volto  a  individuare  ai  sensi  dell'art.  6,  c.9
quinquies del DL N.  145/2013,  convertito  con  modificazioni  dalla
legge n. 9/2014 i fornitori  di  servizi  di  media  audiovisivi  che
potevano utilizzare la capacita' trasmissiva degli operatori di  rete
locali, titolari  di  diritto  d'uso  delle  frequenze  attribuite  a
livello internazionale all'Italia. 
  2) Il TAR Lazio non ha  considerato  che  la  disciplina  normativa
intervenuta successivamente  alla  pubblicazione  della  sentenza  n.
4658/2012 (con la quale sono stati rigettati gli appelli  avverso  la
sentenza n. 6901/2011 del TAR Lazio) interviene su tratti del  potere
amministrativo  non  vincolati  dal   giudicato   e,   pertanto,   le
statuizioni  di  cui  alla  sentenza  n.  2542/2019  del  TAR   Lazio
esorbitano dai poteri del giudice dell'ottemperanza. 
  A seguito di istanza delle appellanti, il Consiglio di  Stato,  con
decreto n. 409/2019 in data 13/4/2019, pubblicato in data 15/4/2019 e
comunicato a mezzo p.e.c. in pari data,  ha  ordinato  l'integrazione
del contraddittorio nei confronti di tutti i fornitori di servizi  di
media audiovisivi che avevano conseguito  una  posizione  qualificata
alla conservazione degli effetti derivanti dalla  assegnazione  delle
rispettive posizioni nella numerazione automatica dei canali della tv
digitale terrestre, autorizzando la notifica per  pubblici  proclami,
mediante pubblicazione di una sintesi del petitum giudiziale e  delle
censure contenute nel ricorso, sul sito istituzionale  del  Ministero
dello Sviluppo Economico e dell'Agcom e  in  Gazzetta  Ufficiale  nel
termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica o  comunicazione
del provvedimento. 
  Viene quindi effettuata la notifica per pubblici proclami  mediante
pubblicazione del presente avviso in Gazzetta Ufficiale e invio dello
stesso, a mezzo p.e.c. alla  Agcom  e  al  Ministero  dello  Sviluppo
Economico  per  la  relativa  pubblicazione   nei   rispettivi   siti
istituzionali. 

                        avv. Marco Rossignoli 

 
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