CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

(GU Parte Seconda n.59 del 21-5-2019)

 
                          Circolare n. 1293 
 
Rinegoziazione per l'anno 2019  dei  prestiti  concessi  alle  Citta'
  Metropolitane ed ai Comuni capoluogo di  Regione  o  sede  di  Area
  Metropolitana. 

 
                              Premessa 
 
  La Cassa depositi e prestiti Societa' per azioni (di seguito «CDP»)
si rende disponibile alla rinegoziazione dei prestiti in ammortamento
al 1° gennaio 2019 concessi alle Citta' Metropolitane  ed  ai  Comuni
capoluogo di  Regione  o  sede  di  Area  Metropolitana  (di  seguito
«Enti»), inclusi quelli  gia'  oggetto  di  precedenti  programmi  di
rinegoziazione, nel rispetto di quanto previsto  dall'art.  1,  comma
537,  della  legge  23  dicembre  2014,  n,  190  e  ss.mm.ii.,  alle
condizioni, nei termini e con le modalita' di seguito indicate. 
 
                             Parte prima 
                    Caratteristiche dei prestiti 
 
1. Caratteristiche dei prestiti originari rinegoziabili. 
 
  Possono  essere  rinegoziati  i  prestiti  (di  seguito   «Prestiti
Originari») intestati ai suddetti Enti, connotati  dalle  seguenti  e
contestuali caratteristiche: 
    a) prestiti ordinari a tasso fisso, variabile e flessibili; 
    b)  oneri  di  ammortamento  interamente   a   carico   dell'Ente
beneficiario; 
    c) in ammortamento al 1° gennaio 2019, con debito residuo a  tale
data pari o superiore ad euro 10.000,00, e scadenza successiva al  31
dicembre 2020. 
  Sono inclusi nella presente rinegoziazione anche i prestiti oggetto
di precedenti operazioni di rinegoziazione (ad esclusione  di  quelli
di cui al successivo punto I) attivate dalla CDP successivamente alla
trasformazione in societa' per azioni, nonche' quelli rinegoziati  ai
sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  20
giugno 2003. Inoltre, sono rinegoziabili anche i prestiti,  intestati
ad Enti  in  procedura  di  dissesto,  purche'  sia  stata  approvata
l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui  all'art.  259
del decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267  («TUEL»),  esitato
positivamente ai sensi dell'art. 261, comma 3, del TUEL. 
  Non possono comunque essere rinegoziati i prestiti  che  presentino
una delle seguenti caratteristiche: 
    I. rinegoziati con struttura indicizzata all'inflazione  italiana
ai sensi della Circolare n. 1257 del 29 aprile 2005; 
    II. trasferiti al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  ai
sensi del decreto  5  dicembre  2003,  adottato,  in  attuazione  del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269; 
    III. con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari; 
    IV. intestati, ad enti  commissariati  per  inquinamento  mafioso
privi degli organi elettivi ricostituiti; 
    V.  intestati  ad  enti  morosi  o  in  condizione  di   dissesto
finanziario,  che  non  abbiano  approvato  l'ipotesi   di   bilancio
stabilmente riequilibrato di  cui  all'art.  259  del  TUEL,  esitato
positivamente ai sensi dell'art. 261, comma 3, del TUEL; 
    VI. concessi in base a leggi speciali. 
  In ogni caso, i prestiti  rinegoziabili  da  ciascun  Ente  saranno
esclusivamente quelli inclusi nello specifico elenco reso disponibile
dalla CDP attraverso l'Applicativo di  cui  al  successivo  Punto  1,
Parte seconda (Procedura di adesione). 
 
2. Caratteristiche dei prestiti rinegoziati. 
 
  Gli Enti beneficiari  di  prestiti  con  le  caratteristiche  sopra
elencate possono accedere alla rinegoziazione  secondo  le  modalita'
indicate nella Parte seconda della  presente  Circolare;  i  prestiti
oggetto di rinegoziazione (di seguito «Prestiti Rinegoziati») avranno
le seguenti caratteristiche: 
    debito residuo rinegoziato pari a quello in essere al 1°  gennaio
2019; 
    corresponsione al 30 giugno 2019 della quota  interessi  maturata
nel primo  semestre  2019,  calcolata  al  tasso  di  interesse  ante
rinegoziazione, unitamente ad una quota capitale pari allo 0,25%  del
debito residuo al 1° gennaio 2019; 
    corresponsione dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 di  quote
capitale semestrali costanti posticipate, ciascuna  pari  allo  0,25%
del  debito  residuo  al  1°  gennaio  2019,  e  di  quote  interessi
semestrali,   calcolate   al   tasso   di   interesse   fisso    post
rinegoziazione; 
    corresponsione dal 30 giugno 2021 fino alla scadenza dei prestiti
di  rate  semestrali  costanti  posticipate  (comprensive  di   quota
capitale e quota interessi), calcolate al tasso  di  interesse  fisso
post rinegoziazione; 
    scadenza del prestito, post rinegoziazione fissata al 31 dicembre
2043, per i prestiti con scadenza non successiva a tale data,  ovvero
invariata, per quelli con scadenza uguale o successiva al 31 dicembre
2043; 
    tasso di interesse fisso (di seguito «Tasso post rinegoziazione»)
determinato in funzione della scadenza post rinegoziazione secondo il
principio dell'equivalenza finanziaria, assicurando l'uguaglianza tra
il valore attuale dei flussi di rimborso del  prestito  originario  e
del prestito rinegoziato, sulla base dei fattori di sconto utilizzati
per  la  determinazione  delle  condizioni  applicate  dalla  CDP  ai
prestiti concessi agli enti locali, tenuto conto della durata e delle
condizioni di mercato vigenti alla data di determinazione  dei  tassi
di interesse dei prestiti rinegoziati; 
    garanzia costituita da delegazione di  pagamento  irrevocabile  e
pro solvendo a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del
bilancio, ex art. 206 del TUEL. I covenant previsti nei contratti dei
Prestiti  Originari  continueranno  ad  essere  validi  anche  per  i
Prestiti Rinegoziati; 
    regolamento del  rimborso  anticipato  volontario  dei  prestiti,
consentito a partire dal  30  giugno  2021,  della  risoluzione,  del
calcolo degli interessi di mora e degli importi riconosciuti all'Ente
sulle somme rimaste da erogare sulla base delle clausole  attualmente
previste dai contratti di prestito ordinari a  tasso  fisso  concessi
agli enti locali, ai sensi della Circolare CDP n. 1280 del 27  giugno
2013 e ss.mm.ii. 
  I Prestiti Rinegoziati, per quanto compatibile e non  espressamente
modificato con  il  contratto  di  rinegoziazione,  continueranno  ad
essere regolati: 
    dal  decreto  del  Ministro  del  tesoro  del  bilancio  e  della
programmazione  economica   del   7   gennaio   1998   e   successive
modificazioni  e  dalle  relative  circolari  recanti  le  istruzioni
generali per l'accesso al credito della CDP, se i  relativi  Prestiti
Originari sono stati concessi precedentemente al 27 gennaio 2005; 
    dai vigenti contratti, se  i  relativi  Prestiti  Originari  sono
stati concessi o rinegoziati a partire dal 27 gennaio 2005. 
  Si precisa che per i prestiti oggetto di differimento del pagamento
delle rate a seguito delle iniziative promosse da  CDP  in  relazione
agli eventi sismici nelle Regioni Emilia Romagna, Veneto e  Lombardia
(2012) e al crollo  del  Viadotto  Polcevera  del  Comune  di  Genova
(2018),  si  procedera'  alla  rinegoziazione  del   debito   residuo
comprensivo delle quote capitale relative alle rate  non  pagate  nei
semestri precedenti. Inoltre, con riferimento ai  suddetti  prestiti,
in caso di adesione alla rinegoziazione e'  prevista,  alla  scadenza
del 30 giugno 2019, la corresponsione di una quota capitale pari allo
0,25%  del  debito  residuo,  oltre   che   della   quota   interessi
originariamente prevista nei  vigenti  piani  di  ammortamento  e  di
eventuali quote interessi oggetto di precedenti differimenti con data
di esigibilita' corrispondente allo stesso 30 giugno 2019. 
 
 
                            Parte seconda 
               Procedura di adesione e perfezionamento 
 
  Di seguito viene descritta, tra l'altro, la procedura  di  adesione
alle  proposte  di  rinegoziazione  dei  Prestiti  Originari   e   di
perfezionamento dei contratti. 
 
1. Procedura di adesione. 
 
  La CDP mette  a  disposizione  di  ciascun  Ente,  nel  periodo  di
adesione (di seguito «Periodo di Adesione»),  l'elenco  dei  Prestiti
Originari e rende note le condizioni  applicate  alla  rinegoziazione
tramite una sezione dedicata all'operazione nel proprio sito internet
www.cdp.it, con un apposito applicativo informatico di  gestione  (di
seguito «Applicativo»). 
  La procedura di adesione si articola nelle seguenti tre fasi: 
    1) scelta delle condizioni; 
    2) domanda di adesione; 
    3) perfezionamento del contratto. 
 
1.1 Scelta delle condizioni. 
  Durante il Periodo di Adesione,  dal  13  al  24  maggio  2019,  il
soggetto   abilitato   a   rappresentare   l'Ente    puo'    accedere
all'Applicativo mediante le credenziali utilizzate per  l'accesso  al
Portale Enti Locali e PA ed effettuare le azioni sotto elencate: 
    1)  selezionare  i  Prestiti   Originari   che   l'Ente   intende
rinegoziare; 
    2) prendere visione delle condizioni applicate dalla CDP  per  la
rinegoziazione dei Prestiti Originari ed inserire l'indirizzo PEC  al
quale verranno inviati i  documenti  controfirmati  per  accettazione
dalla CDP ai sensi del successivo punto 1.3; 
    3)  confermare  di  voler  accettare  le  condizioni  di  cui  al
precedente punto 2; 
    4) compilare, entro il 28 maggio 2019, il  form  documentale  con
tutte le  informazioni  richieste  e  necessarie  per  la  successiva
generazione in automatico dei documenti di cui al successivo punto 5; 
    5) effettuare il download  entro  il  28  maggio  2019  i)  della
proposta  contrattuale  irrevocabile  di  rinegoziazione,   ii)   del
relativo  documento  con  il  quale  l'Ente  attesta   l'approvazione
specifica delle clausole vessatorie ex art. 1341, secondo comma,  del
Codice Civile, iii) dell'elenco dei  Prestiti  Originari  che  l'Ente
intende rinegoziare (di seguito «Elenco Prestiti»),  nel  quale  sono
indicate, tra l'altro, le caratteristiche  post  rinegoziazione,  iv)
del modulo di attestazione dei poteri di firma del sottoscrittore del
contratto, v) della  delegazione  di  pagamento  relativa  a  ciascun
prestito. Tali documenti dovranno essere firmati e trasmessi  secondo
quanto previsto dal successivo punto 1.2. 
 
1.2 Domanda di adesione. 
  L'Ente che intenda perfezionare la rinegoziazione deve  trasmettere
alla CDP, entro il 28 maggio 2019, tramite l'Applicativo, la seguente
documentazione firmata digitalmente  da  soggetto  munito  di  idonei
poteri: 
    a) la proposta contrattuale irrevocabile  di  rinegoziazione  dei
Prestiti Originari, il relativo Elenco Prestiti ed  il  documento  di
approvazione  specifica  delle  clausole  vessatorie  ex  art.  1341,
secondo comma, del Codice Civile, generati dall'Applicativo, ciascuno
firmato digitalmente; 
    b) la determinazione a contrattare (il cui schema esemplificativo
e' disponibile nell'Applicativo), nella quale devono essere  indicati
gli estremi della delibera di consiglio che approva  l'operazione  di
rinegoziazione, esecutiva a tutti gli effetti  di  legge.  La  citata
determinazione dovra' essere munita dei pareri di regolarita' tecnica
e contabile di cui all'art. 147-bis del TUEL, nonche'  del  visto  di
regolarita' contabile  di  cui  all'art.  183  del  TUEL,  e  firmata
digitalmente da soggetto munito  di  idonei  poteri  e  dai  soggetti
abilitati al rilascio dei suddetti pareri e visti; 
    c)  il  modulo  per  l'attestazione  dei  poteri  di  firma   del
sottoscrittore del contratto firmato digitalmente; 
    d) il consenso al trattamento dei dati personali  ed  informativa
privacy (il cui modulo e' disponibile nell'Applicativo), completo  di
copia del documento d'identita' del sottoscrittore del contratto,  in
corso di validita', firmato digitalmente; 
    e)  l'attestazione  firmata  digitalmente   circa   l'impegno   a
destinare i risparmi derivanti  dalla  rinegoziazione  all'estinzione
dei derivati, indicati in un  apposito  elenco  («Elenco  Derivati»),
ovvero alla realizzazione di investimenti. 
  Inoltre dovranno pervenire, entro il medesimo termine del 28 maggio
2019 e in originale, le delegazioni di pagamento relative  a  ciascun
Prestito  Rinegoziato,  generate  dall'Applicativo,  complete   delle
relate di notifica al tesoriere dell'Ente e  debitamente  firmate  da
soggetto munito  di  idonei  poteri  e  dal  messo  notificatore.  Le
suddette delegazioni devono essere trasmesse in originale alla CDP  a
mezzo corriere, posta o consegna a mano, all'indirizzo: 
    Cassa depositi e prestiti societa'  per  azioni  -  Finanziamenti
Enti  Pubblici  -  via  Goito,  4   -   00185   Roma,   specificando:
«Rinegoziazione per l'anno 2019 dei  prestiti  concessi  alle  Citta'
Metropolitane ed ai Comuni  capoluogo  di  Regione  o  sede  di  Area
Metropolitana». 
  Ai fini del rispetto del suddetto termine per il ricevimento  della
documentazione in originale, fa fede unicamente la data di  ricezione
della documentazione da parte della CDP. Gli orari  per  la  consegna
sono indicati nel sito internet della CDP. 
  La CDP provvedera' ad inviare, prima della scadenza del  28  maggio
2019, e con congruo preavviso, e-mail di avviso a tutti gli Enti  che
abbiano confermato le condizioni per la rinegoziazione  dei  Prestiti
Originari ai sensi del precedente  Punto  1.1,  e  per  i  quali  non
risulti ancora pervenuta la documentazione richiesta. 
 
1.3 Perfezionamento del contratto. 
  La CDP provvede ad accettare le proposte contrattuali  irrevocabili
di rinegoziazione  -  valide  ed  accompagnate  dalla  documentazione
completa  ed  idonea,  comprensiva  delle  delegazioni  di  pagamento
relative a ciascun Prestito Rinegoziato - ricevute dalla CDP medesima
secondo le modalita' e nei termini sopra descritti.  La  trasmissione
via PEC da parte della CDP all'Ente della proposta contrattuale e del
relativo Elenco Prestiti,  controfirmati  digitalmente,  entro  il  3
giugno 2019, sancisce il perfezipnamento del Contratto. 
 
2. Limitazioni e considerazioni finali. 
 
  La rinegoziazione dei Prestiti Originari e' soggetta alle  seguenti
limitazioni: 
    a) per  poter  accedere  alla  rinegoziazione  l'Ente  deve  aver
approvato il bilancio di previsione o relativa variazione; 
    b) la CDP si riserva il diritto  di  risolvere  il  contratto  di
rinegoziazione in caso di: 
      mancata ricezione della comunicazione  di  avvenuta  estinzione
dei derivati, a cui sono destinati, in tutto o in parte,  i  risparmi
derivanti dall'operazione di rinegoziazione, entro il  decimo  giorno
lavorativo successivo alla data di  estinzione  indicata  nell'Elenco
Derivati; 
      mancata  produzione,  in  caso  di  richiesta  di  CDP   e   di
destinazione dei risparmi derivanti dalla rinegoziazione, in tutto  o
in parte,  alla  realizzazione  di  investimenti,  di  documentazione
comprovante tale destinazione; 
    c)  contestualmente   al   perfezionamento   del   contratto   di
rinegoziazione, le eventuali  domande  di  rimborso  anticipato,  con
effetto al 30 giugno 2019 ed al 31 dicembre 2019,  di  riduzione  con
effetto al 1° luglio 2019 e di variazione di ente  pagatore,  nonche'
eventuali richieste di variazione del regime di tasso di interesse da
variabile a fisso concernenti i Prestiti Originari in relazione  alla
data del 30 giugno 2019, si intenderanno automaticamente revocate  e,
pertanto, resteranno prive di qualsiasi effetto; 
    d) eventuali richieste di diverso utilizzo dei Prestiti Originari
pervenute dopo il 1° gennaio 2019, ove accettate, avranno effetto sui
corrispondenti Prestiti Rinegoziati; 
    e) la CDP, infine, si riserva di non quotare alcune scadenze e di
modificare talune condizioni offerte per la  rinegoziazione  indicate
nella presente Circolare in relazione all'andamento delle  condizioni
dei mercati monetari e finanziari durante il Periodo di Adesione. 
 
3. Ulteriori informazioni. 
 
  Si  informa  che  CDP,  con  successiva  circolare,   si   rendera'
disponibile a rinegoziare i Prestiti Originari  in  favore  dei  soli
Enti che  non  abbiano  aderito  alla  rinegoziazione  oggetto  della
presente Circolare, nel corso  del  secondo  semestre  del  2019.  La
rinegoziazione, le cui modalita', termini  e  condizioni  saranno  in
ogni caso quelle specificate  nella  circolare  sopra  citata,  avra'
effetto sul debito zesiduo in essere al 1° gennaio 2020 e prevedra': 
    per le rate scadenti dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre  2021,  il
pagamento di quote capitale pari allo 0,25% di tale debito residuo  e
di quote interessi calcolate sulla base del tasso di  interesse  post
rinegoziazione; 
    corresponsione dal 30 giugno 2022 fino alla scadenza dei prestiti
di  rate  semestrali  costanti  posticipate  (comprensive  di   quota
capitale e quota interessi), calcolate al tasso  di  interesse  fisso
post rinegoziazione; 
    scadenza del prestito post rinegoziazione fissata al 31  dicembre
2043, per i prestiti con scadenza non successiva a tale data,  ovvero
invariata, per quelli con scadenza uguale o successiva al 31 dicembre
2043. 
 
    Roma, 9 maggio 2019 

                      L'amministratore delegato 
                          Fabrizio Palermo 

 
TU19AAB5559
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