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Errata corrige
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Proroga dei termini legali e convenzionali IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA Vista la nota Prot. n. 0569530/19 del 2 Maggio 2019 con la quale la Filiale di L'Aquila della Banca d'Italia ha comunicato che la Banca del Gran Sasso d'Italia Credito Cooperativo ha segnalato l'irregolare funzionamento della seguente filiale: L'AQUILA, Via N. Persichetti,44 dal 18 marzo 2019 al 30 aprile 2019 in quanto a seguito delle agitazioni sindacali del personale del corriere nazionale SGT non e' stato possibile rispettare i termini legali e convenzionali che caratterizzano le procedure interbancarie di lavorazione dei documenti cartacei; Considerato che, in dipendenza di quanto sopra ed allo scopo di tutelare gli interessi dell'Istituto di Credito e dei clienti, la stessa Filiale della Banca d'Italia ha chiesto l'emissione del decreto di cui all'art. 2 del decreto legislativo 15 Gennaio 1948 n.1, di proroga dei termini legali e convenzionali scaduti nelle giornate in questione e nei cinque giorni successivi; Ritenuto che nel periodo indicato si sia effettivamente verificato l'evento di carattere eccezionale che giustifica il provvedimento richiesto; Visto il decreto legislativo 15 Gennaio 1948, n.1; Decreta ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 Gennaio 1948 n. 1, viene riconosciuto come causato da evento di carattere eccezionale l'irregolare svolgimento dei servizi, nel suddetto periodo, presso la sopra specificata filiale dell'Istituto di Credito in premessa indicato. Sono conseguentemente prorogati di quindici giorni i termini legali e convenzionali scaduti nelle giornate medesime e nei cinque giorni successivi. Il presente provvedimento e' trasmesso all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 31 della legge 24 Novembre 2000, n. 340. L'Aquila, 7 maggio 2019 Il prefetto Linardi TU19ABP5565 (Gratuito)