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Fusione transfrontaliera - Avviso ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo del 30 maggio 2008 n. 108 1. Societa' partecipanti alla fusione transfrontaliera. Immobiliare Marina S.r.l.", societa' a responsabilita' limitata disciplinata dal diritto italiano, con sede in Genova, (GE) alla Via Piero Gobetti 56R, capitale sociale di euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) interamente versato, suddiviso in n. 2.000.000 quote ordinarie da euro 1,00 (uno/00) ciascuna, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Genova n. 01427320997, iscrizione al R.E.A. n. 408852 («la Societa' Incorporante») "Bold Brothers Limited ", societa' "limited" disciplinata dal diritto inglese, con sede in Charles House, 108-110 Finchley Road, London NW3 5JJ, capitale sociale interamente versato di euro 668.976,00 (seicento sessantotto novecento settantasei/00), suddiviso in 668.976,00(seicento sessantotto novecento settantasei/00) quote ordinarie da euro 1,00 (uno/00) ciascuna, numero iscrizione 04525713 («la Societa' incorporanda»). 2. Modalita' di esercizio dei diritti dei creditori. I creditori della societa' incorporante, i quali vantino un credito sorto anteriormente all'iscrizione del progetto comune di fusione transfrontaliera presso il registro delle imprese di Genova ai sensi dell'art. 2501-ter del codice civile, hanno diritto di proporre opposizione alla fusione ai sensi dell'art. 2503 del codice civile, entro sessanta giorni dall'iscrizione della decisione in ordine alla fusione presso il registro delle imprese di Genova. I creditori della Societa' Incorporanda, i quali vantino un titolo che sia certo, documentato e sorto prima della pubblicazione del progetto comune di fusione transfrontaliera presso Companies House (ossia il Registro delle Societa' dell'Inghilterra ed il Galles) e che non dispongano gia' di garanzie appropriate dei loro crediti, ai sensi dell'art. 14 della legge inglese Companies (Cross-Border Mergers) Regulations 2007, possono presentare opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del progetto comune di fusione transfrontaliera presso la detta Companies House. 3. Modalita' di esercizio dei diritti dei soci di minoranza. Con riferimento alla Societa' Incorporante: non esistono soci di minoranza della Societa' Incorporante in quanto l'intero capitale sociale della Societa' Incorporante e' detenuto direttamente o indirettamente dai medesimi soci della Societa' Incorporata. Con riferimento alla Societa' Incorporata: non esistono soci di minoranza in quanto l'intero capitale sociale della Societa' Incorporata e' suddiviso in proporzioni di eguale misura tra due soci, le quote della Societa' Incorporata saranno cancellate ed i soci della Societa' Incorporata riceveranno un ammontare di quote della Societa' Incorporante nella stessa percentuale in cui gli stessi ne detenevano nella Societa' Incorporata. 4. Disponibilita' di informazioni gratuite sulla fusione. Ulteriori e piu' dettagliate informazioni sono gratuitamente messe a disposizione degli aventi diritto presso le sedi sopra indicate delle societa' che partecipano alla fusione transfrontaliera e/o facendone richiesta al seguente indirizzo di posta certificata: immobiliare@pec.immobiliaremarina.com L'amministratore unico di Immobiliare Marinai S.r.l. Egidio Serra TX19AAB6278