CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

(GU Parte Seconda n.71 del 18-6-2019)

Modifiche alla Circolare CDP S.p.A. n. 1280  del  27  giugno  2013  e
  s.m.i., recante "Condizioni generali per l'accesso al credito della
  gestione separata della Cassa  Depositi  e  Prestiti  societa'  per
  azioni, ai sensi dell'art. 5 comma 7 lettera a), primo periodo, del
  D.L. 30-9-2003 n. 269, convertito nella Legge 24 novembre 2003,  n.
  326, da parte di enti locali di cui al D.Lgs. 18-8-2000, n. 267" 

  Alla circolare CDP S.p.A. 27 giugno  2013,  n.  1280  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  recante  «Condizioni  generali  per
l'accesso al credito della gestione separata della Cassa  depositi  e
prestiti societa' per azioni, ai sensi dell'art. 5, comma 7,  lettera
a), primo periodo, del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326,  da  parte  di  enti
locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267»,  sono
apportate le modifiche di seguito indicate: 
    alla  Parte  III:   Condizioni   generali,   cap.   4   «Prestiti
riqualificazione periferie urbane: 
  a) alla Sez. 1 "Pre-ammortamento": al primo periodo, le parole  "31
dicembre 2022" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2023"; 
  b) alla Sez. 2 "Periodo di utilizzo": al secondo periodo, le parole
"31 dicembre 2022" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2023"; 
  c) alla Sez. 3 "Ammortamento": al secondo periodo,  le  parole  "26
anni" sono sostituite dalle parole "25 anni"; 
  d)  alla  Sez.  5  "Flessibilita'  nella  gestione   del   capitale
concesso": nel primo periodo, prima delle parole "Qualora l'ente  non
abbia  richiesto"  sono  inserite  le  seguenti  parole  "A   partire
dall'ultimo  anno  solare  di  pre-ammortamento,";  dopo  le   parole
"completamente erogato" sono eliminate le parole "alla  data  del  30
novembre 2022". Al secondo periodo, le parole "30 novembre 2022" sono
sostituite dalle parole "30 novembre 2023"; 
  e) alla Sez. 5 "Flessibilita' nella gestione del capitale concesso"
- Par. 2 "Conversione parziale": al primo periodo, dopo le parole "la
scadenza dell'ammortamento" sono inserite le parole ", fermo restando
che  l'importo  complessivo  di  capitale  concesso  che   entra   in
ammortamento  non  potra'  in  nessun  caso  essere  maggiore   della
differenza tra il capitale originariamente concesso e il capitale che
risulta effettivamente erogato alla data di scadenza del  periodo  di
utilizzo."; 
  f) alla Sez. 5 "Flessibilita' nella gestione del capitale concesso"
- Par. 5  "Estinzione  senza  indennizzo":  nel  primo  periodo  sono
eliminate le parole ", alla scadenza del periodo di utilizzo" e,  tra
le parole "parziale o totale,", e le parole "l'ente  ha  facolta'  di
chiedere"  sono  inserite  le  parole  "nel  corso  del  periodo   di
utilizzo"; 
  g) alla Sez. 6 "Tassi di interesse" - Par. 1 "Opzione tasso fisso":
dopo il quarto periodo, e' aggiunto il seguente periodo: "Inoltre, in
caso di  anticipo  della  data  di  inizio  ammortamento  conseguente
all'esercizio dell'Opzione Tasso Fisso in un anno di pre-ammortamento
diverso dall'ultimo, saranno modificate le date di pagamento indicate
nel piano di ammortamento, restando invariata la durata  del  periodo
di ammortamento del PPU.» 
  Alla Parte  III:  Condizioni  generali,  e'  inserito  il  seguente
capitolo: 
Cap. 5. Prestiti investimenti Conto termico. 
Premessa. 
  Il prestito investimenti Conto termico («PICT») e'  finalizzato  ad
agevolare la realizzazione di investimenti ai sensi  della  normativa
vigente in materia (art. 3, comma 18, della legge  n.  350/2003)  che
rientrino tra  quelli  «incentivabili»  dal  cd.  «Conto  termico»  -
attualmente regolato  sulla  base  del  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e con il  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali del 16  febbraio  2016  e  successive
modificazioni ed integrazioni,  relativo  al  sostegno  specifico  di
interventi per la produzione di energia termica da fonti  rinnovabili
e l'incremento dell'efficienza energetica. 
  In particolare il PICT finanzia gli  investimenti  che  beneficiano
dell'incentivo erogato dal Gestore dei servizi energetici GSE  S.p.A.
(«GSE»), a valere sulle risorse di cui  al  suddetto  Conto  Termico,
mediante il meccanismo cd. «A prenotazione», non appaltati alla  data
di richiesta dello stesso («Contributo»). 
  Il PICT e' destinato esclusivamente a  comuni,  province  e  citta'
metropolitane. 
  Gli enti, al momento della domanda del PICT, dovranno dare evidenza
di aver ricevuto, da parte del GSE, la lettera di Accettazione  della
prenotazione    dell'incentivo    (API)    per    la    realizzazione
dell'investimento. 
  Al PICT si applica la procedura di finanziamento  prevista  per  il
prestito ordinario, sia per quanto  attiene  all'istruttoria  che  al
perfezionamento del contratto (cfr. parte II, sez. 2 e 3). 
  Al PICT si applica altresi' la disciplina  del  prestito  ordinario
CDP relativa agli interessi di mora (cfr. parte III, cap. 1, sez. 5),
alla pubblicita' (cfr. parte III, cap.  1,  sez.  9),  alla  cessione
totale o parziale del contratto (cfr. parte III, cap.1, sez. 13). 
  Non sono finanziabili mediante il PICT i debiti fuori  bilancio  di
cui all'art. 194 del TUEL, i conferimenti di capitale e l'acquisto di
partecipazioni azionarie. 
  L'importo minimo del PICT e', di norma, pari a cinquemila euro. 
Sez. 1 Pre-ammortamento. 
  Il pre-ammortamento  decorre  dalla  data  di  perfezionamento  del
contratto e termina il 31 dicembre del primo, secondo, terzo o quarto
anno solare successivo, a seconda della scelta  effettuata  dall'ente
al momento della presentazione  della  domanda  di  prestito,  ed  in
conformita' con le durate quotate, di norma settimanalmente, nel sito
internet di CDP, fatto salvo quanto previsto alla successiva Sez. 4. 
  Sull'importo  della  singola  erogazione  maturano   interessi   di
preammortamento nel periodo compreso tra la data  dell'erogazione  ed
il giorno precedente l'inizio dell'ammortamento. 
  Il pagamento degli interessi di pre-ammortamento maturati nel primo
semestre di ciascun anno solare  di  pre-ammortamento  e'  effettuato
alla data del 31 luglio immediatamente successivo; il pagamento degli
interessi  di  pre-ammortamento  maturati  nel  secondo  semestre  e'
effettuato alla data del 31 gennaio dell'anno successivo. 
  Il pagamento dell'ultima quota di interessi di pre-ammortamento  e'
effettuato alla data di scadenza del periodo di pre-ammortamento  (31
dicembre). 
  Tutti i pagamenti sono effettuati  mediante  addebito  diretto  sul
conto corrente bancario dell'ente. 
Sez. 2. Periodo di utilizzo. 
  Le  erogazioni  a  valere  sul  capitale  concesso  possono  essere
effettuate nel corso del periodo  di  utilizzo,  su  richiesta  ed  a
favore dell'ente, con le modalita' previste in relazione ai  prestiti
ordinari (cfr. parte III, cap. 1, sez. 8).  Il  periodo  di  utilizzo
decorre dalla data di perfezionamento del contratto e termina  il  31
dicembre dell'ultimo anno di pre-ammortamento. 
  Entro il termine del periodo di utilizzo, l'ente ha  in  ogni  caso
facolta' di  richiedere  un  periodo  di  utilizzo  aggiuntivo  (cfr.
seguente sez. 5). 
Sez. 3. Ammortamento. 
  L'ammortamento  decorre  dal   primo   gennaio   dell'anno   solare
successivo al termine del  periodo  di  pre-ammortamento  ed  ha  una
durata, in base alla scelta dell'ente, di cinque, dieci,  quindici  o
venti anni. 
  La durata complessiva del PICT, dalla stipula  alla  scadenza,  non
puo' essere superiore a venticinque anni, a seconda  della  tipologia
dell'investimento finanziato, e deve essere in ogni caso  commisurata
alla vita utile di quest'ultimo. 
  Il  PICT  e'  rimborsato  in  rate  semestrali,   posticipate,   da
corrispondersi alle scadenze del 30  giugno  e  del  31  dicembre  di
ciascun anno di ammortamento, ciascuna comprensiva di quota  capitale
costante, e quota interessi (cfr. seguente sez. 6). 
Sez. 4 Flessibilita' nella decorrenza dell'ammortamento. 
  Entro  il  termine   del   30   novembre   di   ciascun   anno   di
preammortamento, l'ente potra' richiedere  a  CDP  di  anticipare  la
decorrenza dell'ammortamento  al  1°  gennaio  dell'anno  successivo,
esclusivamente nei seguenti casi: 
    i. qualora l'importo del prestito sia stato interamente erogato; 
    ii. qualora, pur non essendo stato interamente erogato  l'importo
del prestito, l'ente certifichi una delle  seguenti  circostanze:  i)
l'avvenuta realizzazione dell'investimento; ii) che la somma  erogata
e'   sufficiente   alla   realizzazione    dell'investimento;    iii)
l'impossibilita' di completare l'investimento; iv) che  la  copertura
finanziaria dell'investimento e' assicurata  impiegando  risorse  non
derivanti da altro indebitamento di natura creditizia.  In  tal  caso
l'importo del PICT sara' conseguentemente ridotto, senza  che  l'ente
debba corrispondere alla CDP alcun indennizzo. 
  In conseguenza  dell'anticipo  della  decorrenza  dell'ammortamento
saranno modificate  le  date  di  pagamento  indicate  nel  piano  di
ammortamento,  nonche'  la  data  di  scadenza  del  PICT,   restando
invariata la durata .del periodo di ammortamento del PICT. 
Sez. 5 Flessibilita' nella gestione del capitale concesso. 
  A partire dall'ultimo  anno  solare  di  pre-ammortamento,  qualora
l'ente   non   abbia   richiesto   di   anticipare   la    decorrenza
dell'ammortamento ed  il  capitale  concesso  non  sia  completamente
erogato nel corso del periodo di utilizzo, l'ente  potra'  richiedere
di effettuare le erogazioni fino alla scadenza dell'ammortamento  del
prestito, con riferimento all'intero importo non erogato (conversione
totale) ovvero  ad  una  parte  soltanto  del  medesimo  (conversione
parziale).  La  richiesta  di  conversione  totale  o  parziale  deve
pervenire alla CDP, mediante telefax o gli altri strumenti telematici
indicati nel sito Internet della CDP, a pena di decadenza,  entro  il
30 novembre dell'ultimo anno di pre-ammortamento. 
Par. 1 Conversione totale. 
  In caso di  conversione  totale,  entra  in  ammortamento  l'intero
capitale concesso, che puo' essere  utilizzato  dall'ente,  al  netto
delle somme gia' erogate nel periodo di utilizzo, fino alla  scadenza
dell'ammortamento del prestito,  senza  la  corresponsione  di  alcun
indennizzo. 
Par. 2 Conversione parziale. 
  In caso di conversione parziale, entra in ammortamento il  capitale
effettivamente erogato, aumentato dell'ulteriore somma che l'ente  ha
chiesto di poter  utilizzare  entro  la  scadenza  dell'ammortamento,
fermo restando che l'importo complessivo  di  capitale  concesso  che
entra in ammortamento non potra' in nessun caso essere maggiore della
differenza tra il capitale originariamente concesso e il capitale che
risulta effettivamente erogato alla data di scadenza del  periodo  di
utilizzo. In tal caso, l'ente e' tenuto a corrispondere alla  CDP  un
indennizzo  pari  allo  0,50%  della  differenza  tra   il   capitale
originariamente concesso e quello che entra  in  ammortamento,  salvo
che  l'ente  certifichi  che   la   realizzazione   dell'investimento
finanziato sia comunque assicurata, in ragione  dell'accertamento  di
un'economia di spesa e/o del reperimento di risorse di bilancio,  con
esclusione di quelle derivanti da indebitamento di natura creditizia. 
  Tale indennizzo deve essere corrisposto alla CDP contestualmente al
pagamento  dell'ultima  rata  di  interessi  di  preammortamento,  in
corrispondenza   della   data   di   scadenza    del    periodo    di
pre-ammortamento. 
Par. 3 Quota del prestito non erogata. 
  In caso di conversione totale o parziale, sulla quota del PICT  non
erogata, la CDP, salvo che la legge disponga diversamente,  riconosce
all'ente,  a  decorrere  dalla  data  di   inizio   dell'ammortamento
(inclusa), una somma, nei termini e  con  le  modalita'  previsti  in
relazione ai prestiti ordinari (cfr. parte III, cap. I, sez. 6). 
  La CDP provvede  a  versare,  pro  quota,  agli  enti  che  abbiano
rimborsato i prestiti con ammortamento scaduto,  le  eventuali  somme
che non siano state erogate nel corso dell'ammortamento. 
Par. 4 Riduzione automatica. 
  Qualora, alla data di scadenza del periodo di utilizzo, il capitale
concesso sia stato erogato solo in parte e l'ente non  abbia  chiesto
la  conversione  parziale  o  totale,  l'importo  del   prestito   e'
automaticamente ridotto al totale della somma erogata nel  corso  del
periodo di  utilizzo,  al  netto  delle  eventuali  somme  rimborsate
anticipatamente. In tal caso l'ente e' tenuto  a  corrispondere  alla
CDP, il 31 dicembre dell'anno solare in cui avviene  detta  riduzione
automatica, un indennizzo di mancato utilizzo pari allo  0,50%  della
differenza tra l'importo del capitale concesso e quello del  capitale
erogato nell'ambito del periodo di utilizzo. Tale indennizzo  non  e'
dovuto  nel  caso  in  cui  l'ente  certifichi  una  delle   seguenti
circostanze: i) l'avvenuta realizzazione dell'investimento ovvero ii)
che   la   somma   erogata   e'   sufficiente   alla    realizzazione
dell'investimento  ovvero   iii)   l'impossibilita'   di   completare
l'investimento   ovvero   iv)   che    la    copertura    finanziaria
dell'investimento e' assicurata impiegando risorse non  derivanti  da
altro indebitamento di natura creditizia. 
Par. 5 Estinzione senza indennizzo. 
  Nel caso in cui non sia stata effettuata alcuna  erogazione  e  non
sia stata richiesta la conversione, parziale o totale, nel corso  del
periodo di utilizzo l'ente ha facolta' di chiedere  l'estinzione  del
PICT. 
  In caso di estinzione, l'ente e' tenuto a corrispondere alla CDP un
indennizzo di mancato utilizzo pari allo 0,50% dell'importo concesso,
salvo  che   l'ente   certifichi   l'impossibilita'   di   realizzare
l'investimento ovvero che la copertura finanziaria  del  medesimo  e'
integralmente assicurata mediante risorse di bilancio, con esclusione
di quelle derivanti da indebitamento di natura creditizia. 
Par. 6 Diverso utilizzo. 
  La CDP puo' autorizzare l'ente ad utilizzare la quota del PICT  non
erogata per realizzare un investimento, di importo  non  inferiore  a
cinquemila euro, diverso da quello per cui  il  prestito  stesso  era
stato originariamente  concesso,  nei  termini  e  con  le  modalita'
previsti per il diverso utilizzo dei prestiti  ordinari  (cfr.  parte
III, cap. I, sez. 12). 
Sez. 6. Tassi di interesse. 
  Nel periodo di  ammortamento,  al  PICT  si  applica  un  tasso  di
interesse variabile, calcolato  sulla  base  delle  stesse  modalita'
previste per il prestito ordinario (cfr. parte III, cap. 1,  sez.  1,
par. 2 e sez. 2), fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo
1 della presente Sezione. 
  Sulle  somme  erogate  nel  periodo  di  pre-ammortamento  maturano
interessi a  tasso  variabile,  calcolati  utilizzando  il  parametro
euribor aumentato della maggiorazione in vigore alla data di  stipula
del prestito,  ad  esclusione  del  primo  importo  di  interessi  di
preammortamento di ogni singola erogazione, calcolato utilizzando  il
primo parametro euribor vigente alla data dell'erogazione,  aumentato
della maggiorazione. 
  Tale maggiorazione,  che  dipende  dalla  durata  dell'ammortamento
scelta dall'ente al momento della domanda di prestito, e' determinata
e resa nota,  di  norma  settimanalmente,  dalla  CDP  attraverso  il
proprio sito Internet,  resta  invariata  per  tutta  la  durata  del
prestito ed e' applicata con le medesime  modalita'  previste  per  i
prestiti ordinari (cfr. parte III, cap. 1, sez. 2). 
  Il parametro euribor ed il primo parametro euribor  sono  calcolati
secondo i criteri indicati nella parte III, cap. I, sez. 1, par. 2  e
nella sez. 4 della presente circolare. 
  Nel corso del rapporto di finanziamento l'ente puo'  esercitare  le
opzioni di modifica  del  regime  di  tasso  d'interesse  di  seguito
illustrate. 
Par. 1 Opzione tasso fisso. 
  L'ente che, in alternativa: 
  a) abbia incassato il contributo assegnatogli per la  realizzazione
dell'investimento nella  misura  definitiva  dello  stesso  ed  abbia
effettuato il rimborso anticipato obbligatorio di cui alla successiva
sez. 8, ovvero 
  b) abbia comunicato alla CDP la revoca del Contributo, 
  nel corso di ciascun anno di pre-ammortamento, alle  condizioni  di
seguito indicate, ed ammortamento, fatta eccezione per l'ultimo  anno
di ammortamento, avra' la facolta' di scegliere che  all'ammortamento
del prestito sia applicato un tasso di  interesse  fisso  (l'«Opzione
Tasso Fisso»). 
  In corso di pre-ammortamento, l'Opzione  Tasso  Fisso  puo'  essere
esercitata esclusivamente nei seguenti casi: 
  qualora il prestito sia stato integralmente erogato, ovvero 
  qualora, pur non essendo stato integralmente erogato  il  prestito,
l'ente  certifichi  i)  l'avvenuta  realizzazione  dell'investimento,
ovvero ii) che la somma erogata  e'  sufficiente  alla  realizzazione
dell'investimento  ovvero   iii)   l'impossibilita'   di   completare
l'investimento,   ovvero   iv)   che   la    copertura    finanziaria
dell'investimento e' assicurata impiegando risorse non  derivanti  da
altro indebitamento di natura creditizia. In tal caso  l'importo  del
prestito  sara'  conseguentemente  ridotto  e   l'ente   non   dovra'
corrispondere alla CDP alcun indennizzo. 
  Nel caso di esercizio  dell'Opzione  Tasso  Fisso  nel  periodo  di
preammortamento, l'inizio dell'ammortamento decorrera' in  ogni  caso
dal  1°  gennaio  immediatamente  successivo.  Inoltre,  in  caso  di
anticipo della data di inizio ammortamento conseguente  all'esercizio
dell'Opzione Tasso  Fisso  in  un  anno  di  preammortamento  diverso
dall'ultimo, saranno modificate le date  di  pagamento  indicate  nel
piano di ammortamento, restando invariata la durata  del  periodo  di
ammortamento del PICT. 
  Nel caso di esercizio  dell'Opzione  Tasso  Fisso  nel  periodo  di
ammortamento,  essa  avra'  effetto  dal  1°  gennaio  immediatamente
successivo alla data in cui essa sia stata esercitata. 
  Il tasso fisso e' pari al tasso Interest  Rate  Swap  sulla  durata
finanziaria  corrispondente  al  tasso  finanziariamente  equivalente
(«TFE»), calcolato il  terzo  venerdi'  antecedente  il  31  dicembre
dell'anno in cui l'ente esercita  l'Opzione  Tasso  Fisso,  aumentato
della maggiorazione di cui alla precedente sez. 6. 
  Il TFE e' determinato con le modalita' indicate nella nota  tecnica
allegata alla circolare. 
  La richiesta di esercitare l'Opzione Tasso Fisso,  unitamente  alla
dichiarazione concernente il ricorrere di una delle condizioni di cui
alle suddette lettere a) e b), dovra' pervenire alla CDP, a  pena  di
decadenza, entro il 30 novembre di ciascun anno  di  pre-ammortamento
ed ammortamento, fatta eccezione per l'ultimo anno di ammortamento. 
Sez. 7 Rimborso anticipato volontario. 
  A partire dal secondo anno solare di pre-ammortamento  l'ente  puo'
rimborsare anticipatamente alla CDP, in misura totale o parziale,  in
corrispondenza del 30 giugno e del 31 dicembre di  ciascun  anno,  le
somme erogate. 
  Quanto alle  modalita'  operative  per  la  richiesta  di  rimborso
anticipato, si applica la medesima disciplina prevista per i prestiti
ordinari, alla quale si rinvia (cfr. parte III, cap. 1, sez. 10). 
Par. 1 Rimborso anticipato in pre-ammortamento. 
  Nel corso del periodo di pre-ammortamento  il  rimborso  anticipato
volontario delle somme erogate e' consentito esclusivamente  mediante
l'impiego di risorse di bilancio dell'ente, con esclusione di  quelle
derivanti da indebitamento di natura creditizia. 
  In tal caso, l'ente deve corrispondere alla CDP, oltre al  capitale
rimborsato anticipatamente, gli interessi dovuti alla data  prescelta
per il rimborso. Non e' previsto il pagamento di alcun indennizzo. 
Par. 2 Rimborso anticipato in ammortamento. 
  Nel corso  del  periodo  di  ammortamento  l'ente  puo'  rimborsare
anticipatamente alla CDP il prestito. Il rimborso anticipato parziale
e'  consentito  esclusivamente  nel  caso  in  cui  il  prestito  sia
totalmente erogato. 
Par. 2.1 Rimborso anticipato totale in ammortamento. 
  Nel caso di rimborso anticipato totale in ammortamento, l'ente deve
corrispondere alla CDP l'intera rata (comprensiva di quota capitale e
quota interessi) in scadenza alla data  prescelta  per  il  rimborso,
nonche' la differenza, se positiva, tra la quota di capitale  erogata
e quella ammortizzata, come risultante a seguito del pagamento  della
rata in scadenza alla data di pagamento prescelta per il rimborso. 
  Qualora la quota  di  capitale  ammortizzata  risulti  superiore  a
quella erogata, la differenza e' corrisposta dalla CDP all'ente. 
  A fronte  dell'esercizio  della  facolta'  di  rimborso  anticipato
totale in ammortamento, l'ente deve, inoltre, corrispondere alla CDP,
nel caso di prestito in ammortamento a tasso fisso, un indennizzo  di
importo pari al differenziale, se positivo, tra la somma  dei  valori
attuali delle rate di ammortamento  residue  ed  il  relativo  debito
residuo; i valori attuali delle rate  di  ammortamento  residue  sono
calcolati  impiegando  i  fattori  di  sconto   utilizzati   per   la
determinazione  della  maggiorazione  relativa  ai  PICT  della   CDP
pubblicata nel sito internet della CDP ed in vigore  alle  ore  12,00
del terzo venerdi' antecedente la data prescelta per il rimborso. 
  Nel caso di prestito in ammortamento  a  tasso  variabile,  non  e'
dovuto il pagamento di alcun indennizzo. 
Par. 2.2 Rimborso anticipato parziale in ammortamento. 
  A fronte del rimborso anticipato parziale in  ammortamento,  l'ente
deve  corrispondere  alla   CDP,   oltre   al   capitale   rimborsato
anticipatamente, l'intera rata (comprensiva di quota capitale e quota
interessi) in scadenza alla data prescelta per il rimborso. 
  Nel caso di una quota di prestito in ammortamento  a  tasso  fisso,
sara' inoltre dovuto un importo pari al differenziale,  se  positivo,
tra la somma dei valori attuali delle rate di ammortamento residue ed
il relativo debito residuo, moltiplicato  per  il  rapporto  tra  (i)
l'importo rimborsato anticipatamente e (ii) il debito residuo. 
  Nel caso di prestito in  ammortamento  a  tasso  variabile  non  e'
dovuto il pagamento di alcun indennizzo. 
Sez. 8 Rimborso anticipato obbligatorio. 
  A partire dal semestre  successivo  alla  data  di  stipula  e  per
l'intera durata del prestito, l'ente che abbia  incassato  in  misura
totale o parziale il  contributo  e'  obbligato  a  darne  tempestiva
comunicazione alla CDP e a rimborsare  anticipatamente  il  prestito,
per un importo pari a quello incassato, alle condizioni previste  per
il rimborso anticipato volontario, di cui alla precedente sez. 7. 
  Nel caso di rimborso anticipato obbligatorio,  parziale  o  totale,
non e' dovuto il pagamento di alcun indennizzo. 
Sez. 9 Riduzione in ammortamento. 
  L'ente  che  non  abbia  esercitato  l'Opzione  Tasso  Fisso,  puo'
chiedere la riduzione dell'importo di un PICT  in  ammortamento,  non
completamente erogato, nei termini e con le modalita' previsti per  i
prestiti ordinari CDP (cfr. parte III, cap. 1, sez.  11),  in  quanto
applicabili. 
Sez. 10 Garanzie e impegni. 
  Il PICT e' garantito mediante delegazione di  pagamento,  ai  sensi
dell'art. 206 del TUEL (cfr. parte III, cap. 1, sez. 7). 
  La delegazione di pagamento e' rilasciata al momento della stipula,
per tutta la durata del prestito e con riferimento all'intero importo
concesso, e deve essere sostituita o integrata mediante  il  rilascio
di una o  piu'  ulteriori  delegazioni  qualora  l'ente  eserciti  le
facolta' relative alla gestione del capitale concesso e/o  del  tasso
d'interesse, di cui alle precedenti sezioni 4, 5, 6 e 9. 
  L'ente, mediante la sottoscrizione  del  contratto  si  impegna  ad
esibire e/o produrre alla CDP, su semplice richiesta di quest'ultima,
qualsiasi  documentazione  che  la  CDP,  a   proprio   insindacabile
giudizio, riterra' utile ad accertare il rispetto dell'obbligo di cui
alla precedente sez. 8 e a consentire alle  persone  designate  dalla
CDP di effettuare presso gli uffici dell'ente tutte le verifiche  che
esse riterranno opportune, agevolando il loro compito. 
Sez. 11 Risoluzione e recesso. 
  Le cause e le modalita' di risoluzione del  contratto  di  un  PICT
sono le medesime previste per i prestiti ordinari  (cfr.  parte  III,
Cap. 1, sez. 14), alle quali si  aggiunge  la  violazione,  da  parte
dell'ente,  degli  obblighi  relativi  al  rilascio  di  una  o  piu'
delegazioni di pagamento in sostituzione o ad integrazione di  quella
originariamente  rilasciata,  secondo  le  modalita'  di   cui   alla
precedente sez. 10,  nonche'  il  mancato  rispetto  dell'obbligo  di
rimborso anticipato di cui alla precedente sez. 8. 
  In  conseguenza  della  risoluzione  del  contratto,  l'ente   deve
corrispondere alla CDP, entro  quindici  giorni  dalla  richiesta  di
quest'ultima: 
  i. l'importo erogato dalla CDP, al netto del capitale ammortizzato; 
  ii. gli interessi maturati fino alla data di risoluzione; 
  iii. gli eventuali interessi di mora fino al giorno  dell'effettivo
pagamento e gli altri accessori; 
  iv. il risarcimento  del  maggior  danno  derivante  alla  CDP  dal
rimborso  anticipato,  calcolato  con  le  modalita'  di   cui   alla
precedente sez. 7, parr. 1 e 2 a seconda che la  risoluzione  avvenga
nel periodo di pre-ammortamento ovvero di ammortamento; 
  v. un importo pari allo 0,125 per cento del debito residuo. 
  Qualora l'ente rilasci alla CDP, ai sensi del  contratto  di  PICT,
dichiarazioni false, incomplete non corrette o non accurate, la  CDP,
fino alla prima erogazione, puo' recedere dal contratto. 
  Il  recesso  si  verifica  al  momento  in  cui  la  CDP   ne   da'
comunicazione all'ente mediante telefax o  lettera  raccomandata  a/r
ovvero mediante gli altri  strumenti  telematici  indicati  nel  sito
internet della CDP e non puo' dare luogo ad  alcun  corrispettivo  in
favore dell'ente a nessun titolo, ivi compreso  il  risarcimento  del
danno. 
  Con la sottoscrizione del contratto del PICT, l'ente si  obbliga  a
risarcire, manlevare e tenere indenne CDP rispetto ad  ogni  perdita,
passivita'  od  onere,  che  non  si  sarebbe   verificato   ove   le
dichiarazioni e le garanzie  rilasciate  dall'ente  medesimo  fossero
state veritiere, complete, corrette ed accurate. 
    Roma, 31 maggio 2019 

                      L'amministratore delegato 
                          Fabrizio Palermo 

 
TU19AAB6898
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