ESTENSE CPT COVERED BOND S.R.L.

Appartenente al Gruppo BPER Banca S.p.A.


Iscritto all'albo dei gruppi bancari ai sensi


dell'articolo 64 del T.U. Bancario al n. 5387.6 e soggetta
all'attivita' di direzione e coordinamento di BPER Banca S.p.A.

Sede legale: via V. Alfieri n. 1 - Conegliano (TV)
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04730160266
Codice Fiscale: 04730160266
Partita IVA: Gruppo IVA BPER Banca 03830780361

(GU Parte Seconda n.78 del 4-7-2019)

 
Avviso di cessione di  crediti  pro-soluto  ai  sensi  del  combinato
disposto degli articoli 4 e 7-bis della Legge del 30 aprile 1999,  n.
130, come di tempo in tempo modificata ed integrata (la  Legge  130),
dell'articolo 58 del Decreto Legislativo del  1  settembre  1993,  n.
385, come di tempo in tempo modificato (il T.U. Bancario),  corredato
dall'informativa  ai  debitori  ceduti  sul  trattamento   dei   dati
personali ai sensi degli articoli 13  e  14  del  Regolamento  UE  n.
679/2016 ("GDPR"o  il  "Regolamento")  e  della  normativa  nazionale
                             applicabile 
 

  Con riferimento all'avviso di cessione  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 110 del 24  settembre
2015, Estense CPT Covered Bond  S.r.l.  (il  "Cessionario")  comunica
che,  nell'ambito  di  un'operazione  di  emissione  di  obbligazioni
bancarie garantite nella forma di programma ai sensi della Legge 130,
indicato nel summenzionato avviso di cessione, in data  17  settembre
2015 ha acquistato pro soluto da BPER Banca  S.p.A.  (precedentemente
Banca  popolare  dell'Emilia  Romagna,  Societa'   Cooperativa)   (il
"Cedente" o "BPER") un primo  portafoglio  di  crediti  derivanti  da
mutui fondiari e/o ipotecari residenziali  e  commerciali  aventi  le
caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lett.  a)  e  b)  del
Decreto del Ministro dell'Economia e delle  Finanze  n.  310  del  14
dicembre 2006 (il "Decreto MEF") (i "Mutui"). 
  Si comunica inoltre che, in  data  25  giugno  2019  (la  "Data  di
Cessione"), il Cessionario ha acquistato pro soluto  dal  Cedente  un
ulteriore portafoglio costituito da crediti derivanti  da  Mutui  con
efficacia economica a far data dal 31 maggio 2019. 
  Sono oggetto di cessione da BPER a Estense CPT Covered Bond  S.r.l.
tutti i crediti per il rimborso del  capitale  residuo  (compresa  la
quota capitale delle rate scadute e non pagate) dovuto alla data  del
31 maggio 2019 (la "Data di Valutazione") esclusa, qualsiasi  diritto
e credito relativo  al  pagamento  degli  interessi  maturati  e  non
riscossi alla Data di Valutazione, inclusa, e maturandi a  far  tempo
dalla Data di Valutazione, esclusa, inclusi gli  interessi  di  mora,
nonche' accessori, spese, danni, indennizzi e  quant'altro  derivanti
da contratti di mutuo ipotecario  ovvero  mutui  stipulati  ai  sensi
della normativa sul  credito  fondiario  di  cui  all'articolo  38  e
seguenti del T.U. Bancario che, alla Data  di  Cessione,  risultavano
nella titolarita' di BPER e che, alla relativa  Data  di  Valutazione
(salvo  ove  diversamente   previsto),   presentavano   le   seguenti
caratteristiche (da  intendersi  cumulative  salvo  ove  diversamente
previsto): 
  mutui i cui debitori principali (eventualmente anche a  seguito  di
surroga, accollo liberatorio e/o frazionamento) siano: (i) una o piu'
persone  fisiche  (ivi  inclusi   liberi   professionisti   o   ditte
individuali) residenti in Italia per quanto attiene a mutui ipotecari
residenziali e commerciali;  (ii)  persone  giuridiche,  aventi  sede
legale in Italia, ovvero persone fisiche, aventi residenza in Italia,
che  abbiano  stipulato  il  relativo  contratto   di   finanziamento
nell'esercizio della propria attivita' d'impresa (ivi  inclusi  studi
professionali associati e ditte individuali)  per  quanto  attiene  a
mutui ipotecari commerciali; 
  mutui erogati per i quali non sussista alcun obbligo o possibilita'
di effettuare ulteriori erogazioni; 
  mutui denominati in euro (ovvero erogati in lire e  successivamente
ridenominati  in  euro)  e  i  cui  contratti  di  finanziamento  non
contengano previsioni che ne permettano la  conversione  in  un'altra
valuta; 
  mutui il cui rimborso in linea capitale avviene in una o piu' quote
secondo  uno  dei  seguenti  sistemi  di  ammortamento,  cosi'   come
rilevabile alla data di stipula del mutuo o, se  esiste,  dell'ultimo
accordo relativo al sistema di ammortamento: 
  metodo di ammortamento c.d. "alla francese", per tale  intendendosi
quel  metodo  di  ammortamento  ai  sensi  del  quale  le  rate  sono
comprensive  di  una   componente   capitale   fissata   al   momento
dell'erogazione e crescente nel tempo e di una  componente  interesse
variabile; 
  metodo di ammortamento c.d. "italiano", per tale intendendosi  quel
metodo di ammortamento ai sensi del quale le rate sono comprensive di
una componente capitale costante nel tempo e  di  una  componente  di
interesse variabile; 
  metodo  di  ammortamento  che  prevede  rate  costanti   e   durata
estendibile sino ad una data massima; 
  metodo di ammortamento  che  prevede  una  sola  rata  di  rimborso
capitale al termine del finanziamento (c.d. "bullet"); 
  mutui garantiti da ipoteca su immobili localizzati  sul  territorio
della Repubblica Italiana; 
  mutui  che  siano  stati  erogati  ai   sensi   di   contratti   di
finanziamento disciplinati  dalla  legge  della  Repubblica  Italiana
(come specificato nel relativo contratto di finanziamento); 
  mutui garantiti da ipoteca di primo grado  economico  su  immobili,
intendendosi per tale: 
  un'ipoteca volontaria di primo grado legale; ovvero 
  un'ipoteca volontaria di grado legale successivo al primo nel  caso
in cui le obbligazioni  garantite  dalle  ipoteche  di  grado  legale
precedente siano integralmente soddisfatte; 
  mutui in relazione ai quali il rapporto tra (i)  l'importo  erogato
del mutuo alla data di stipula del mutuo e (ii) il  valore  di  stima
dell'immobile   ipotecato,   determinato   in    prossimita'    della
stipulazione del medesimo mutuo, e' pari o inferiore al 100%. Ai fini
del criterio di cui al presente paragrafo 8,  per  "valore  di  stima
dell'immobile   ipotecato,   determinato   in    prossimita'    della
stipulazione del medesimo  mutuo"  si  intende  il  valore  di  stima
determinato sulla  base  di  parametri  tecnico-economici  utilizzati
tempo per tempo dalla banca mutuante nel processo di monitoraggio dei
valori degli immobili di cui al criterio 5. Al fine  di  valutare  la
conformita' del proprio mutuo al criterio di cui al presente punto 8,
ciascun  mutuatario  potra',  laddove  non  disponga  gia'  di   tale
informazione, conoscere il valore rivalutato di  stima  del  relativo
immobile  ipotecato  rivolgendosi  alla  filiale  presso   la   quale
risultano domiciliati i pagamenti delle rate del medesimo mutuo; 
  mutui in  relazione  ai  quali  il  pagamento  delle  rate  avviene
mediante addebito automatico su di un conto  corrente  aperto  presso
una  banca  appartenente  al  Gruppo  Bancario  BPER   Banca   S.p.A.
(intendendo per tale anche il pagamento mediante SDD); 
  mutui ipotecari commerciali erogati,  in  via  esclusiva,  da  BPER
Banca S.p.A., oppure erogati in via esclusiva da  Banca  Popolare  di
Aprilia S.p.A., da Cassa di  Risparmio  della  Provincia  dell'Aquila
S.p.A., da Banca Popolare di Lanciano  e  Sulmona  S.p.A.,  da  Banca
della Campania S.p.A., da Banca Popolare di Ravenna S.p.A., da  Banca
Popolare del Mezzogiorno S.p.A., da Cassa  di  Risparmio  di  Vignola
S.p.A., da Meliorbanca S.p.A., da Serfina Banca S.p.A., da  Unicredit
S.p.A., da Banco di Sardegna S.p.A., da Banca di Sassari S.p.A. o  da
Cassa di Risparmio di Ferrara  S.p.A.,  in  seguito  Nuova  Cassa  di
Risparmio di Ferrara S.p.A., e ora nella titolarita'  di  BPER  Banca
S.p.A.; 
  mutui che siano stati erogati a partire dal 1 gennaio 1990; 
  mutui che alla Data di Valutazione non presentino piu' di una  rata
scaduta e non pagata, ovvero nessuna rata scaduta  e  non  pagata  da
oltre 30 giorni in caso di mutui il cui pagamento rateale  abbia  una
scadenza bimestrale, trimestrale, quadrimestrale o semestrale; 
  mutui  per  i  quali  il  rapporto  tra  il  valore  di  iscrizione
ipotecaria e il debito residuo  alla  Data  di  Valutazione  non  sia
inferiore al 140%; 
  mutui che alla Data di Valutazione abbiano  un  debito  residuo  in
linea capitale non maggiore a  (i)  Euro  1.500.000,00  per  i  mutui
ipotecari residenziali; (ii) Euro 15.000.000,00 per i mutui ipotecari
commerciali; 
  mutui il cui debito residuo in linea capitale a  scadere  ai  sensi
del relativo contratto di finanziamento alla Data di Valutazione  non
risulti inferiore a Euro 10.000,00; 
  mutui il cui importo originariamente erogato al  relativo  debitore
ai sensi del relativo contratto di finanziamento sia stato  inferiore
o uguale ad Euro 15.000.000,00 e superiore o uguale a Euro 25.000,00; 
  mutui che abbiano una data  di  erogazione  non  successiva  al  30
novembre 2018 ovvero al 31  maggio  2019  per  i  mutui  residenziali
ipotecari e fondiari; 
  mutui la cui data di scadenza dell'ultima rata prevista  dal  piano
di ammortamento, cosi' come rilevabile alla Data di Valutazione,  sia
successiva al 31 dicembre 2019; 
  mutui  il  cui  pagamento  rateale  abbia  una  scadenza   mensile,
bimestrale, trimestrale, quadrimestrale o semestrale; 
  mutui che, qualora presentino  un  tasso  di  interesse  variabile,
abbiano un'indicizzazione parametrata all'euribor a un  mese,  ovvero
all'euribor a tre mesi, ovvero all'euribor a sei mesi ovvero al tasso
di riferimento della Banca Centrale Europea; 
  mutui  che  presentino  un  tasso  di  interesse  contrattuale  che
appartiene ad una delle seguenti categorie: 
  mutui a tasso fisso, intendendosi per tali quei mutui il cui  tasso
di  interesse  applicato,  contrattualmente  stabilito,  non  preveda
variazioni per tutta la durata residua del finanziamento; 
  mutui a tasso variabile, intendendosi per tali quei  mutui  il  cui
tasso di interesse sia parametrato ad un indice di riferimento e  che
non prevedano possibilita'  di  variazione  dello  stesso  indice  di
riferimento; 
  mutui a tasso misto, intendendosi per tali quei mutui che prevedono
per il debitore la facolta'  di  esercitare  l'opzione  di  scegliere
l'indicizzazione a  tasso  fisso,  ovvero  di  optare  per  il  tasso
variabile, ad una o a piu' date prestabilite; 
  mutui a tasso fisso e poi variabile,  intendendosi  per  tali  quei
mutui il cui tasso di interesse applicato sia inizialmente  un  tasso
fisso, contrattualmente stabilito, e a partire da una certa data  sia
un tasso variabile parametrato ad un indice di riferimento; 
  mutui in relazione ai quali in almeno uno dei rispettivi avvisi  di
pagamento e/o quietanze di pagamento  inviati  da  BPER  ai  relativi
debitori  siano  contenuti  i  seguenti  codici   di   tipologia   di
finanziamento: 10, 11, 13, 14, 17, 18, 110, 111, 113, 114, 117,  118,
217, 311, 317, 411 e 417. 
  Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti nascenti  dai  mutui
che, alla Data di Valutazione,  pur  presentando  le  caratteristiche
sopra indicate, presentano altresi' alla medesima Data di Valutazione
(salvo  ove  diversamente  previsto)  una  o  piu'   delle   seguenti
caratteristiche: 
  mutui che derivino da "esposizioni oggetto di concessioni" o  siano
classificabili  come  "sofferenze",   "inadempienze   probabili"   ed
"esposizioni scadute  e/o  sconfinanti  deteriorate"  (come  definiti
nella Circolare della Banca d'Italia  n.  272  del  30  luglio  2008,
integrata dall'Aggiornamento n. 7 del 20 gennaio 2015 e come di volta
in volta modificata - Matrice dei Conti); 
  mutui che  siano  stati  concessi,  nel  caso  di  mutui  ipotecari
commerciali, anche in qualita' di cointestatari del relativo mutuo, a
soggetti che, alla Data di Valutazione, erano dipendenti o  esponenti
bancari (ai sensi dell'articolo 136 del T.U. Bancario) di BPER; 
  mutui in relazione ai quali il relativo mutuatario  abbia  aderito,
nel caso di mutui ipotecari residenziali, alla Data  di  Valutazione,
mediante invio  a  mezzo  posta  della  lettera  di  adesione  ovvero
mediante presentazione della lettera di adesione presso  una  filiale
della BPER, alla proposta di rinegoziazione formulata  ai  sensi  del
decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008 convertito con  legge  n.  126
del 24 luglio 2008 e della convenzione  stipulata  tra  il  Ministero
dell'Economia e delle Finanze e l'Associazione Bancaria Italiana; 
  mutui ipotecari residenziali garantiti da ipoteca su  immobili  che
ricadevano in una delle seguenti categorie catastali: A/9, A/10; 
  mutui ipotecari commerciali garantiti da ipoteca  su  immobili  che
ricadevano in una delle seguenti categorie catastali: B/1, B/2,  B/3,
B/4, B/5, B/6, B/7, D/9, E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6, E/7, E/8, E/9,
C/4 e C/5; 
  mutui  che  siano  stati  stipulati  con  erogazione  ai  sensi  di
qualsiasi legge (anche regionale e/o  provinciale)  o  normativa  che
preveda contributi o agevolazioni in  conto  capitale  e/o  interessi
(cosiddetti mutui  agevolati  e  convenzionati)  o  che  siano  stati
stipulati e conclusi ai sensi: di qualsivoglia legge o normativa  che
preveda  agevolazioni  finanziarie  (mutui   agevolati),   contributi
pubblici di qualunque natura, concessi ai relativi  debitori,  datori
di  ipoteca  o  eventuali  garanti  riguardo  al  capitale  e/o  agli
interessi e non siano finanziamenti effettuati con  fondi  di  terzi;
oppure mutui che siano stati stipulati ai sensi degli articoli 43, 44
e 45 del T.U. Bancario (cd. "credito agrario e peschereccio"); 
  mutui in relazione ai quali il rapporto tra (i) il  debito  residuo
in linea capitale del mutuo e (ii)  il  valore  rivalutato  di  stima
dell'immobile  ipotecato  alla  Data  di  Valutazione,  e'  superiore
all'80% per i mutui ipotecari residenziali  o  al  60%  per  i  mutui
ipotecari commerciali. Ai fini del criterio di cui al presente  punto
30, per "valore  rivalutato  di  stima  dell'immobile  ipotecato"  si
intende il valore  di  stima  determinato  sulla  base  di  parametri
tecnico-economici utilizzati tempo per tempo dalla banca mutuante nel
processo di monitoraggio dei valori degli immobili di cui al criterio
5. Al fine di valutare la conformita' del proprio mutuo  al  criterio
di cui al presente punto 30, ciascun mutuatario potra',  laddove  non
disponga gia' di tale informazione, conoscere il valore rivalutato di
stima del  relativo  immobile  ipotecato  rivolgendosi  alla  filiale
presso la quale risultano domiciliati  i  pagamenti  delle  rate  del
medesimo mutuo; 
  mutui che siano  stati  concessi  a  enti  pubblici,  a  imprese  a
partecipazione pubblica o ad altre societa'  equiparabili,  banche  o
societa' finanziarie; 
  mutui che siano stati concessi a enti  ecclesiastici  o  religiosi,
istituzioni o enti di assistenza o beneficienza o  altri  enti  senza
finalita' di lucro; 
  mutui il cui rimborso in linea capitale avviene secondo  il  metodo
di ammortamento c.d. "Mix", intendendosi quel metodo di  ammortamento
che prevede la compresenza di una parte di ammortamento a tasso fisso
ed una parte di ammortamento a tasso variabile; 
  mutui il cui relativo immobile sia "in costruzione"; 
  mutui  che  abbiano  una  finalita'  dichiarata  dal  debitore   di
consolidamento delle passivita'; 
  mutui che alla data  di  erogazione  erano  assistiti  da  garanzia
rappresentata da pegno su titoli; 
  mutui ipotecari commerciali che siano stati concessi  nel  contesto
di finanziamenti erogati in pool; 
  mutui ipotecari commerciali che siano stati concessi in  virtu'  di
garanzia derivante da  cessione  di  crediti  verso  il  Gestore  dei
Servizi Energetici (GSE) S.p.A. ovvero mutui che siano stati  erogati
per finanziare l'acquisto e l'installazione di impianti fotovoltaici; 
  mutui ipotecari utilizzati da BPER quali garanzie per operazioni di
rifinanziamento   nell'ambito   dei    termini    normativi    propri
dell'Eurosistema; 
  mutui  in  relazione  ai  quali   il   relativo   mutuatario   stia
beneficiando alla Data di Valutazione della sospensione del pagamento
delle rate, congiuntamente sia nella  loro  componente  capitale  sia
nella loro componente interesse, ai sensi di specifici  provvedimenti
normativi o accordi tra le parti; 
  mutui rispetto ai quali  i  debitori  siano  societa'  incluse  nel
Gruppo Bancario BPER Banca S.p.A.; 
  mutui il cui metodo  di  ammortamento  prevede  una  sola  rata  di
rimborso capitale al termine del finanziamento (c.d. "bullet"); 
  mutui ipotecari commerciali garantiti da ipoteca  su  immobili  che
ricadevano in una delle seguenti categorie catastali: D/4; 
  mutui ipotecari che beneficino di una  garanzia  rilasciata  da  un
Consorzio Garanzia Fidi, ovvero da  SACE  S.p.A.,  ovvero  dal  Fondo
Centrale di Garanzia, ovvero Medio Credito Centrale. 
  Unitamente ai crediti derivanti da  Mutui  oggetto  della  cessione
sono stati altresi' trasferiti a Estense  CPT  Covered  Bond  S.r.l.,
senza bisogno di  alcuna  formalita'  o  annotazione,  ai  sensi  del
combinato disposto dell'articolo 4 della Legge 130 e dell'articolo 58
del  T.U.  Bancario,  tutti  gli  altri  diritti  che   assistono   e
garantiscono  il  pagamento  dei  crediti  derivanti  dai   Mutui   o
altrimenti ad essi inerenti, ivi inclusa qualsiasi garanzia, reale  o
personale,  trasferibile  per  effetto  della  cessione  dei  crediti
derivanti dai Mutui, comprese  le  garanzie  derivanti  da  qualsiasi
negozio con causa di garanzia, rilasciate  o  comunque  formatesi  in
relazione ai Mutui o ai rispettivi crediti. 
  Il Cessionario ha conferito incarico, ai sensi della Legge n.  130,
al Cedente, in qualita' di soggetto incaricato della riscossione  dei
crediti ceduti, affinche'  in  nome  e  per  conto  del  Cessionario,
proceda  all'incasso  delle  somme  dovute.  Per  effetto  di  quanto
precede, i debitori  ceduti  (i  "Debitori")  e  gli  eventuali  loro
garanti, successori o aventi causa, sono legittimati  a  pagare  ogni
somma dovuta in relazione ai crediti derivanti dai  Mutui  e  diritti
ceduti nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era a  loro
consentito per contratto o  in  forza  di  legge  anteriormente  alla
suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso  che
potranno essere comunicate a tempo debito ai Debitori. 
  I Debitori, i datori  di  lavoro  e  gli  eventuali  loro  garanti,
successori o aventi causa  potranno  rivolgersi  per  ogni  ulteriore
informazione a BPER. 
  Ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR,  il  Cessionario  informa
gli interessati che la cessione dei Crediti oggetto del Contratto  di
Cessione gia' di titolarita' del Cedente e derivanti dai Mutui di cui
i Debitori sono parte, ha comportato necessariamente la comunicazione
a Estense CPT Covered Bond S.r.l. dei dati personali  identificativi,
patrimoniali e reddituali dei Debitori nonche' dei garanti  (i  "Dati
Personali"). In virtu'  della  predetta  comunicazione,  Estense  CPT
Covered Bond S.r.l. e' divenuto, pertanto, titolare  del  trattamento
dei Dati Personali (il "Titolare") ed e' tenuto a fornire la presente
informativa, ai sensi dei predetti articoli ed assolve  tale  obbligo
mediante la presente pubblicazione in  forza  del  provvedimento  del
Garante per la Protezione Dei Dati Personali  del  18  gennaio  2007,
recante disposizioni circa le modalita' con cui rendere l'informativa
in forma semplificata in caso di cessione in blocco dei crediti. 
  Il  Titolare  informa  che  i  Dati  Personali   saranno   trattati
esclusivamente nell'ambito della normale attivita'  di  gestione  del
credito e in particolare: 
  per finalita'  inerenti  alla  realizzazione  di  un'operazione  di
emissione da parte di BPER di obbligazioni bancarie  garantite  nella
forma di programma ai sensi dell'art. 7-bis della Legge 130; 
  per l'adempimento ad obblighi  previsti  da  leggi,  regolamenti  e
normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Autorita'  a
cio' legittimate da legge o da Organi di vigilanza e controllo; e 
  per finalita' strettamente connesse e strumentali alla gestione del
rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. amministrazione, gestione
contabile degli incassi, eventuale recupero dei  crediti  oggetto  di
cessione,   esecuzione   di   operazioni   derivanti   da    obblighi
contrattuali,   verifiche   e   valutazione   sulle   risultanze    e
sull'andamento dei rapporti, nonche'  sui  rischi  connessi  e  sulla
tutela del credito). 
  I Dati Personali potranno  essere  comunicati  dal  Cessionario  ai
seguenti soggetti e/o categorie di  soggetti,  nominati  responsabili
del trattamento ove non agiscano invece come titolari in proprio: 
  ai soggetti incaricati della gestione, riscossione e  del  recupero
dei crediti ceduti, inclusi i legali preposti a seguire le  procedure
giudiziali per l'espletamento dei relativi servizi; 
  ai soggetti incaricati dei servizi di  cassa  e  di  pagamento  per
l'espletamento dei relativi servizi; 
  ai fornitori di servizi, consulenti,  revisori  contabili  ed  agli
altri consulenti legali, fiscali ed  amministrativi  del  Cessionario
per la consulenza da essi prestata; 
  alle autorita' di vigilanza di Estense CPT Covered  Bond  S.r.l.  e
del Cedente e/o alle autorita' fiscali in ottemperanza ad obblighi di
legge; 
  ai  soggetti  incaricati  di   effettuare   analisi   relative   al
portafoglio di Crediti ceduto; 
  a societa' del Gruppo BPER Banca S.p.A.; 
  a soggetti  terzi  ai  quali  i  Crediti  ceduti  dovessero  essere
ulteriormente ceduti da parte del Cessionario. 
  In linea generale, i Dati Personali sono conservati per un  periodo
temporale di 10 anni a decorrere dalla chiusura del singolo  rapporto
contrattuale da cui originano i Crediti. I Dati  Personali  potranno,
altresi', essere trattati per un termine superiore, ove intervenga un
atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione  che  giustifichi
il prolungamento della conservazione dei dati. 
  I Dati Personali non saranno trasferiti al di  fuori  dello  spazio
economico europeo. 
  L'interessato ha il diritto di chiedere al Titolare,  in  qualunque
momento, l'accesso ai Dati Personali, la rettifica o la cancellazione
degli stessi o di opporsi al loro trattamento. Ha inoltre il  diritto
di richiedere  la  limitazione  del  trattamento  nei  casi  previsti
dall'art. 18 del Regolamento,  nonche'  di  ottenere  in  un  formato
strutturato, di uso comune e leggibile da  dispositivo  automatico  i
dati  che  lo  riguardano,  nei  casi  previsti  dall'art.   20   del
Regolamento. 
  Le richieste vanno rivolte per iscritto a Estense CPT Covered  Bond
S.r.l. ai seguenti indirizzi: 
  indirizzo: via V. Alfieri n. 1, 31015 Conegliano (TV) 
  mail: estense.coveredbond2@finint.com 
  In ogni caso l'interessato ha sempre diritto  di  proporre  reclamo
all'autorita' di controllo competente (Garante per la Protezione  dei
Dati Personali), ai  sensi  dell'art.  77  del  Regolamento,  qualora
ritenga che il trattamento dei suoi Dati Personali sia contrario alla
normativa in vigore. 
  Per  ulteriori  chiarimenti  in  merito  al  trattamento  dei  Dati
Personali e' inoltre possibile  contattare  il  responsabile  per  la
protezione dei dati (DPO) del Gruppo bancario BPER  Banca  S.p.A.  ai
seguenti indirizzi: 
  indirizzo: via S. Ramelli, 49, 41100 Modena 
  mail: dpo.gruppobper@bper.it 
 
  Conegliano, 26 giugno 2019 

      Estense CPT Covered Bond S.r.l. - Il consigliere delegato 
                           Paolo Gabriele 

 
TX19AAB7600
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.