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Errata corrige
Errata corrige
Estratto dello stato di graduazione relativo alla successione della signora Acco Bianca, deceduta in Udine il 12 giugno 2015 - Procedura di liquidazione promossa dagli eredi ex art, 503 c.c. Il sottoscritto dott. Luca Sioni, notaio in San Vito al Tagliamento, iscritto presso il collegio notarile di Pordenone, ai sensi dell'art. 501 del codice civile, provvede alla pubblicazione di un estratto dell'atto di formazione di stato di graduazione da parte dell'erede beneficiata, formato, con l'assistenza del sottoscritto, ai sensi dell'art. 499, comma 2, del codice civile in data 9 luglio 2019, rep. n. 51683/21469, relativo alla successione della sig.ra Acco Bianca, nata ad Udine il 23 settembre 1951 e deceduta in Udine il 12 giugno 2015. Formazione di stato di graduazione (art. 499 codice civile). Premesso che: Omissis... l) non e' ancora stata completata la liquidazione dell'attivo ed in particolare e' ancora in corso la liquidazione delle societa' di cui la defunta era socia illimitatamente responsabile; m) le precisazioni di credito qualificano i debiti in complessivi euro 6.666.690,29, dei quali euro 6.654.678,53 di spettanza della defunta Acco Bianca; Omissis... Stato parziale di graduazione Crediti in privilegio su mobili. 1) Credito in privilegio (art. 2751-bis, n. 2 c.c.) per comprensivi euro 10.213,84 dei quali euro 1.276,73 di spettanza della defunta quale erede di Acco Umberto per la quota del 12,50% a favore di «Studio Benvenuti Associazione professionale» (importo gia' pagato con denaro ereditario previa autorizzazione del Tribunale di Pordenone in data 1° gennaio 2018, r.g. n. 3876/2018); Crediti chirografari ammessi. 2) Credito per euro 49.351,38, oltre ad interessi maturati dalla data di notifica della richiesta di pagamento (nota prot. n. 7734-01 del 31 luglio 2001) fino alla data di invio della dichiarazione di credito, per euro 16.061,35 e cosi' per complessivi euro 65.412,73 a favore di «Agenzia del demanio - Direzione regionale del Veneto» a titolo di pagamento delle indennita' dovute per occupazione abusiva della valle di pesca denominata «Valle Musestre» da parte di Acco Umberto, del quale la defunta Acco Bianca era erede per la quota del 12,50%. Ammontare del debito a carico della defunta Acco Bianca euro 8.176,59; 3) Credito per euro 49.125,00 a favore di «Azienda agricola di Marcante Anna & C. S.a.s. - in liquidazione» per finanziamenti effettuati al socio Acco Bianca nel periodo 18 luglio 2014 - 12 maggio 2015; 4) Credito per complessivi euro 1.868.999,30 dei quali euro 1.400.000,00 a titolo di saldo cessione quote «Impresa Acco Umberto S.a.s. di Acco Umberto & C.» ed euro 468.999,30 a titolo di liquidazione della quota di 1/3 della societa' «Grand Hotel San Giorgio S.n.c. - in liquidazione», a favore di Acco Lino; 5) Credito di complessivi euro 471.499,30 dei quali euro 468.999,30 a titolo di liquidazione della quota di 1/3 della societa' «Grand Hotel San Giorgio S.n.c. - in liquidazione» ed euro 2.500,00 quale quota di 1/3 del credito di euro 7.500,00 che la societa' «Azienda agricola Sesto al Reghena di Acco Umberto e Figli s.n.c.», oggi sciolta, vantava nei confronti della defunta Acco Bianca a seguito della vendita del «Mulino di Boldara» (atto notaio Paolo Pasqualis di Portogruaro in data 30 settembre 2014, rep. n. 574/253 registrato a Portogruaro al n. 1561, serie 1T, in data 14 ottobre 2014) a favore di Acco Edda; 6) Credito di euro 18.500,00 per lo svolgimento dell'attivita' di procuratrice a favore della defunta Acco Bianca per di una serie di atti notarili, analiticamente descritti nella dichiarazione di credito presentata in data 16 marzo 2016, a favore della sottoscritta Acco Silvia. Crediti privilegiati non ammessi. 1) Credito di euro 347.736,00 per capitale e interessi a favore dell'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Venezia, a titolo di recupero imposte non pagate (IRPEF, addizionale comunale a addizionale regionale) per l'anno 2009 - Avviso di accertamento n. T6301FT02635/2014. Il credito non viene ammesso in quanto l'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Venezia, con provvedimento n. prot. 76803 del 13 settembre 2016 ha disposto l'annullamento totale del suddetto atto di accertamento nell'esercizio del potere di autotutela, con conseguente estinzione del giudizio pendente avanti la Commissione tributaria provinciale di Venezia, R.G.R. n. 163/2015, per cessazione della materia del contendere. 2) Credito di complessivi euro 77.563,19, dei quali euro 77.547,85 privilegiati (grado 18 - articoli 2752 c.c. e 2759 c.c. e grado 20 - articoli 2752 e 2759 c.c. e art. 2778 c.c.) per tributi, interessi di mora, accessori di legge, spese e diritti a favore di Equitalia Nord S.p.a., ora Agenzia delle entrate Riscossione (rif.to avviso T6301FT026535/2014). Il credito non viene ammesso per gli stessi motivi per i quali non si ammette il credito n. 1), vantato da Agenzia delle entrate, in quanto il credito in oggetto deriva dall'affidamento all'Agente della riscossione, a titolo provvisorio in pendenza di ricorso, di un terzo della maggiore imposta accertata a seguito dell'avviso n. T6301FT02635/2014, poi annullato in autotutela. Crediti chirografari non ammessi. 3) Credito di euro 20.467,48 dei quali euro 14.769,96 a titolo di somma capitale ed euro 5.697,52 a titolo di interessi legali maturati fino al 25 marzo 2016, data di notifica della dichiarazione di credito, di spettanza della defunta Acco Bianca quale erede di Acco Umberto per la quota del 12,50% pari ad euro 2.558,44 a favore della Regione del Veneto quale recupero dell'importo corrisposto a favore degli eredi di Acco Umberto in esecuzione della sentenza del Tribunale di Venezia n. 1400/1994, confermata dalla Corte d'appello di Venezia con sentenza n. 97/1998, a titolo di rimborso tasse di concessione regionale per gli anni 1982-1986. La dichiarazione di credito non viene ammessa in quanto la Corte di cassazione con sentenza n. 457/2004, cassava la sentenza della Corte d'appello di Venezia citata rinviando la causa ad altra sezione della stessa Corte d'appello. Tuttavia la Regione del Veneto non riassumeva la causa dinanzi al giudice del rinvio indicato dalla Corte di cassazione, provocando con la propria inattivita' l'estinzione del processo per mancata riassunzione nei termini, con conseguente interruzione della prescrizione e avvio di un nuovo termine di prescrizione a far data dal 15 febbraio 1999, data in cui si e' verificato l'effetto interruttivo, e compimento della prescrizione in data 15 febbraio 2009. 4) Credito di complessivi euro 3.737.173,45, oltre ad interessi dal 24 ottobre 2011, a favore di Giraldi vedova Acco Cinzanella, Acco Marta e Acco Andrea, nella qualita' di coeredi, con beneficio d'inventario, del defunto Acco Renzo, a titolo di liquidazione delle partecipazioni sociali di cui il defunto Acco Renzo era titolare nelle societa' «Impresa Acco Umberto S.a.s. di Acco Umberto e C.», «Acco e Marcante - societa' in nome collettivo» con l'insegna «S.C.A.M.A.» e «Gestioni agricole immobiliari Acco S.a.s.» ora «Gestioni agricole immobiliari Acco S.r.l.». La dichiarazione di credito non viene ammessa: in primo luogo in quanto il credito non e' esigibile, stanti gli accordi precedentemente raggiunti tra la defunta Acco Bianca e, tra gli altri, i signori Giraldi vedova Acco Cinzianella, Acco Marta e Acco Andrea; ed in secondo luogo in quanto non e' liquido nel suo ammontare in quanto gravante sulla defunta solo per la parte non assolta dai riparti di liquidazione, riparti ancora in corso e, quindi, non ultimati. In ragione dell'attivo disponibile si procedera' al pagamento integrale delle spese in prededuzione mentre i crediti ammessi, tutti chirografari, saranno soddisfatti ciascuno in proporzione al proprio valore rapportato al totale dei crediti stessi, al netto delle spese pagate in prededuzione. A seguito della futura liquidazione dei residui beni ereditari verra' dato corso ad ulteriori riparti sulla base del presente stato di graduazione. Omissis...». San Vito al Tagliamento, 15 luglio 2019 notaio Luca Sioni TU19ABN8393