Chiusura dell'eredita' giacente di D'Amico Stefano Il giudice designato, dott.ssa Ilaria Bianchi, visto il rendiconto e la relazione finale depositati in data 5.10.17 dal curatore dell'eredita' giacente, aperta a seguito della morte di D'Amico Stefano, nominato nella persona dell'avv. Simone Labonia, con provvedimento depositato in data 13.4.07, su istanza del dott. Francesco Paolo Tagle, creditore del de cuius; rilevato che all'udienza fissata per l'approvazione del rendiconto, nessuno e' comparso per il ricorrente; esaminato il rendiconto; rilevato che, in assenza di opposizione, lo stesso puo' essere approvato, emergendo da esso, inoltre, che non sussiste piu' alcun attivo da liquidare, essendosi conclusa la procedura esecutiva iniziata sui beni in capo al defunto; rilevato, altresi', che deve procedersi alla chiusura dell'eredita' giacente, per mancanza di attivo, come documentato in atti; considerato, difatti, che, oltre nelle ipotesi in cui vi e' l'accettazione di eredita' ai sensi dell'art. 532 c.c., si ha la chiusura dell'eredita' giacente anche quando non vi sia piu' alcuna posta attiva da liquidare, non sussistendo alcun interesse all'apertura di un procedimento che non ha piu' ragion d'essere, non potendo ne' liquidarsi altro attivo, ne' individuarsi soggetti successibili; ritenuto, pertanto, di dover dichiarare la chiusura dell'eredita' giacente, con conseguente cessazione dalle proprie funzioni del curatore, dovendo comunque procedersi alla sua liquidazione; ritenuto, in proposito, che, in mancanza di un criterio univoco e non potendo farsi applicazione dei criteri di liquidazione del curatore fallimentare (in considerazione della disomogeneita' dell'attivita' prestata, richiamandosi sul punto Cass. Civ. n. 12767/91), il compenso al curatore possa essere liquidato ex art. 2233 c.c., facendo riferimento ai parametri normalmente applicati per lo svolgimento della professione da individuare, nel caso di specie, anche in via analogica in quelli previsti dal D.M. n.55/14; ritenuto, pertanto, che, tenuto conto della natura di volontaria giurisdizione della procedura, del valore dei beni effettivamente amministrati quale e' desumibile dagli atti (considerando sul punto il valore del compendio venduto, dell'attivita' concretamente svolta, non assumendo valore la partecipazione del curatore alla procedura esecutiva, in quanto interventore per recuperare le spese liquidate e sostenute nella presente procedimento) appare congruo liquidare al curatore, avv. Simone Labonia, a titolo di compenso, la somma di € 2295,00, gia' comprensiva dell'acconto liquidato, per l'attivita' di curatore dell'eredita' giacente (applicando la tariffa relativamente all'attivita' stragiudiziale calcolata sul valore del ricavato della procedura esecutiva, in quanto unico bene in proprieta' del de cuius oggetto del compendio ereditario), oltre accessori di legge; ritenuto, invece, di non dover liquidare le spese come documentate, gia' oggetto di precedente liquidazione; ritenuto che il compenso del curatore, cosi' come tutte le spese della procedura, comprese quelle necessarie per la pubblicazione del decreto di chiusura in Gazzetta Ufficiale, devono essere poste a carico del ricorrente nel presente procedimento ex art. 8 DPR 115/02; P.Q.M. Approva il rendiconto depositato dal curatore avv. Simone Labonia in data 4.10.17; dichiara la chiusura dell'eredita' giacente aperta in morte di D'Amico Stefano, nato il 18.3.41 a Cava de' Tirreni e ed ivi deceduto il 28.12.05; liquida a favore del curatore, avv.to Simone Labonia, a titolo di compenso la somma di € 2295,00, comprensivo dell'acconto ove gia' ricevuto ed accessori di legge, ponendo il relativo pagamento, cosi' come tutte le spese di procedura compresa la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto, da effettuarsi a cura del curatore, a carico dell'istante Tagle Francesco Paolo. Si comunichi, Salerno il 24.7.19 il giudice, dott. Ilaria Bianchi. Il curatore dell'eredita' giacente avv. Simone Labonia TX19ABH8802