Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Notifica per pubblici proclami - Ordinanza di affrancazione di oneri livellari art. 4 L. 607/66 Il Giudice. Dr.ssa Rita Carosella; letto il ricorso proposto da Di Campli Massimo, N. Chieti, 27.02.1970, c.f. DCMMSM70B27C632U, per l'affrancazione da prestazioni fondiarie catastalmente riportate sul seguente terreno ubicato in comune di Miglianico, C.da Cerreto, censito al Catasto Terreni di detto Comune come segue: - fg. 2, p.lla 97, vigneto 1°, are 59,20, R.D. € 91,72, R.A. € 41,28; - fg. 2, p.lla 429, vigneto 1°, are 25,60, R.D.€ 39,66, R.A.€ 17,85; - fg. 2, p.lla 430, vigneto 1°, are 13,60, R.D.€ 21,07, R.A.€ 9,48; - fg. 2, p.lla 4022, vigneto 1°, are 19,80, R.D.€ 30,68, R.A.€ 13,80, rilevato che titolare apparente delle predette prestazioni fondiarie, non meglio specificate, risulta essere tale Ciavatta Antonio, in nessun modo generalizzato e del quale pertanto, o di suoi eventuali eredi, si ignorano i dati anagrafici, tanto che la notifica del ricorso introduttivo e' stata autorizzata e ritualmente eseguita nelle forme di cui all'art. 143 c.p.c., preso atto della produzione di tutta la documentazione richiesta dalla legge, sia catastale che negoziale, con riferimento agli atti di provenienza (da ultimo, v. atto di acquisto per Notar Salciarini del 14.03.2000, rep. N. 46849, regolarmente trascritto e volturato); visto il deposito di affranco di euro 2.746,95, effettuato dal ricorrente in favore degli eredi di Ciavatta Antonio su libretto nominativo - depositi giudiziari n. 33392 - Ufficio Postale di Ortona; ritenuta congrua la determinazione di detto capitale in quanto rapportato alle disposizioni della legge n. 607 del 1966, ovvero determinato moltiplicando per 15 il valore del Reddito Dominicale del terreno de quo; P.Q.M. pronuncia la intervenuta affrancazione del fondo sopra indicato dal livello su di esso iscritto nei pubblici registri immobiliari e catastali; ORDINA la notifica della presente ordinanza agli eredi di Ciavatta Antonio, per pubblici proclami, ex art. 150 c.p.c., dichiarando sin d'ora, all'esito della disposta notifica, la estinzione della prestazione fondiaria e la liberazione del fondo in questione dal relativo onere; visto l'art. 4, u.c., legge 607/1996, manda alla Cancelleria per la trascrizione della presente ordinanza nei pubblici registri immobiliari, esonerando il Conservatore da ogni e qualsiasi responsabilita' al riguardo. Si comunichi. Ortona, 3 marzo 2009 avv. Carlo Biasone TX19ABA8987