TRIBUNALE DI CHIETI
Sezione distaccata di Ortona

(GU Parte Seconda n.92 del 6-8-2019)

 
Notifica per pubblici proclami - Ordinanza di affrancazione di  oneri
                     livellari art. 4 L. 607/66 
 

  Il Giudice. Dr.ssa Rita Carosella; letto il ricorso proposto da  Di
Campli Massimo, N. Chieti,  27.02.1970,  c.f.  DCMMSM70B27C632U,  per
l'affrancazione da prestazioni fondiarie catastalmente riportate  sul
seguente terreno ubicato  in  comune  di  Miglianico,  C.da  Cerreto,
censito al Catasto Terreni di detto Comune come segue: - fg. 2, p.lla
97, vigneto 1°, are 59,20, R.D. € 91,72, R.A. € 41,28; - fg. 2, p.lla
429, vigneto 1°, are 25,60, R.D.€ 39,66, R.A.€ 17,85; - fg. 2,  p.lla
430, vigneto 1°, are 13,60, R.D.€ 21,07, R.A.€ 9,48; - fg.  2,  p.lla
4022, vigneto 1°, are 19,80, R.D.€ 30,68, R.A.€ 13,80,  rilevato  che
titolare apparente delle predette prestazioni fondiarie,  non  meglio
specificate, risulta essere tale Ciavatta  Antonio,  in  nessun  modo
generalizzato e del quale pertanto, o di  suoi  eventuali  eredi,  si
ignorano i  dati  anagrafici,  tanto  che  la  notifica  del  ricorso
introduttivo e' stata autorizzata e ritualmente eseguita nelle  forme
di cui all'art. 143 c.p.c., preso atto della produzione di  tutta  la
documentazione richiesta dalla legge, sia  catastale  che  negoziale,
con riferimento agli atti di  provenienza  (da  ultimo,  v.  atto  di
acquisto  per  Notar  Salciarini  del  14.03.2000,  rep.  N.   46849,
regolarmente trascritto e volturato); visto il deposito  di  affranco
di euro 2.746,95, effettuato dal ricorrente in favore degli eredi  di
Ciavatta Antonio su libretto  nominativo  -  depositi  giudiziari  n.
33392 - Ufficio Postale di Ortona; ritenuta congrua la determinazione
di detto capitale in quanto rapportato alle disposizioni della  legge
n. 607 del 1966, ovvero determinato moltiplicando per  15  il  valore
del Reddito Dominicale del terreno de quo; 
  P.Q.M. pronuncia  la  intervenuta  affrancazione  del  fondo  sopra
indicato dal livello  su  di  esso  iscritto  nei  pubblici  registri
immobiliari e catastali; ORDINA la notifica della presente  ordinanza
agli eredi di Ciavatta Antonio, per pubblici proclami,  ex  art.  150
c.p.c., dichiarando sin d'ora, all'esito della disposta notifica,  la
estinzione della prestazione fondiaria e la liberazione del fondo  in
questione dal relativo onere; visto l'art. 4, u.c.,  legge  607/1996,
manda alla Cancelleria per la trascrizione della  presente  ordinanza
nei pubblici registri immobiliari, esonerando il Conservatore da ogni
e qualsiasi responsabilita' al riguardo. Si comunichi. 
  Ortona, 3 marzo 2009 

                         avv. Carlo Biasone 

 
TX19ABA8987
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