CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

(GU Parte Seconda n.96 del 17-8-2019)

Circolare n. 1295 - Rinegoziazione per il secondo semestre  dell'anno
  2019 dei prestiti concessi alle Citta' Metropolitane ed  ai  Comuni
  capoluogo di Regione o sede di Area Metropolitana. 

  La Cassa depositi e prestiti societa' per azioni (di seguito «CDP»)
si rende disponibile alla  rinegoziazione  per  il  secondo  semestre
dell'anno 2019 dei  prestiti  in  ammortamento  al  1°  gennaio  2019
concessi alle Citta' Metropolitane ed ai Comuni capoluogo di  Regione
o sede di Area Metropolitana (di seguito «Enti»), inclusi quelli gia'
oggetto di precedenti programmi di  rinegoziazione  nel  rispetto  di
quanto previsto dall'art. 1, comma 537, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190 e ss.mm.ii., alle condizioni, nei termini e con  le  modalita'
di seguito indicate. 
  La rinegoziazione in oggetto fa seguito all'analoga  operazione  di
cui alla circolare CDP n. 1293 del 9 maggio 2019, conclusa nel  primo
semestre dell'anno 2019. 
  Parte prima. 
  Caratteristiche dei prestiti. 
  1. Caratteristiche dei  prestiti  originari  rinegoziabili  possono
essere rinegoziati  i  prestiti  (di  seguito  «Prestiti  originari»)
intestati ai suddetti Enti, connotati dalle  seguenti  e  contestuali
caratteristiche: 
    a) prestiti ordinari a tasso fisso, variabile e flessibili; 
    b)  oneri  di  ammortamento  interamente   a   carico   dell'Ente
beneficiario; 
    c) in ammortamento al 1° gennaio 2019, con debito residuo a  tale
data pari o superiore ad € 10.000,00, e  scadenza  successiva  al  31
dicembre 2020. 
  Sono inclusi nella presente rinegoziazione anche i prestiti oggetto
di precedenti operazioni di rinegoziazione (ad esclusione  di  quelli
di  cui  ai  successivi  punti  I.  e   II.)   attivate   dalla   CDP
successivamente alla trasformazione in societa' per  azioni,  nonche'
quelli rinegoziati ai sensi del decreto del Ministro dell'economia  e
delle finanze del 20 giugno 2003. 
  Inoltre, sono rinegoziabili anche i prestiti intestati ad  Enti  in
procedura di dissesto,  purche'  sia  stata  approvata  l'ipotesi  di
bilancio stabilmente riequilibrato di cui all'art.  259  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000,  n.  267  (di  seguito  «TUEL»),  esitato
positivamente ai sensi dell'art. 261, comma 3, del TUEL. 
  Non possono comunque essere rinegoziati i prestiti  che  presentino
una delle seguenti caratteristiche: 
    I) intestati ad Enti che abbiano rinegoziato  prestiti  ai  sensi
della Circolare n. 1293 del 9 maggio 2019; 
    II) rinegoziati con struttura indicizzata all'inflazione italiana
ai sensi della Circolare n. 1257 del 29 aprile 2005; 
    III) trasferiti al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  ai
sensi del  decreto  5  dicembre  2003,  adottato  in  attuazione  del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269; 
    IV) con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari; 
    V) intestati ad enti commissariati per inquinamento mafioso privi
degli organi elettivi ricostituiti; 
    VI)  intestati  ad  enti  morosi  o  in  condizione  di  dissesto
finanziario,  che  non  abbiano  approvato  l'ipotesi   di   bilancio
stabilmente riequilibrato di  cui  all'art.  259  del  TUEL,  esitato
positivamente ai sensi dell'art. 261 comma, 3 del TUEL; 
    VII) concessi in base a leggi speciali. 
  In ogni caso, i prestiti  rinegoziabili  da  ciascun  Ente  saranno
esclusivamente quelli inclusi nello specifico elenco reso disponibile
dalla CDP attraverso l'applicativo di  cui  al  successivo  punto  1,
parte seconda (Procedura di adesione). 
  2. Caratteristiche dei prestiti rinegoziati. 
  Gli Enti beneficiari  di  prestiti  con  le  caratteristiche  sopra
elencate possono accedere alla rinegoziazione  secondo  le  modalita'
indicate nella parte seconda della  presente  Circolare;  i  prestiti
oggetto di rinegoziazione (di seguito «Prestiti Rinegoziati») avranno
le seguenti caratteristiche: 
    debito residuo rinegoziato pari a quello in essere al 1°  gennaio
2020, risultante a seguito del pagamento al 31  dicembre  2019  della
rata prevista nei vigenti piani di ammortamento; 
    corresponsione dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre  2021  di  quote
capitale semestrali costanti posticipate, ciascuna  pari  allo  0,25%
del  debito  residuo  al  1°  gennaio  2020,  e  di  quote  interessi
semestrali,   calcolate   al   tasso   di   interesse   fisso    post
rinegoziazione; 
    corresponsione dal 30 giugno 2022 fino alla scadenza dei prestiti
di  rate  semestrali  costanti  posticipate  (comprensive  di   quota
capitale e quota interessi), calcolate al tasso  di  interesse  fisso
post e' rinegoziazione; 
    scadenza del prestito post rinegoziazione fissata al 31  dicembre
2043, per i prestiti con  scadenza  anteriore  a  tale  data,  ovvero
invariata, per quelli con scadenza coincidente  o  successiva  al  31
dicembre 2043; 
    tasso di interesse fisso determinato in funzione  della  scadenza
post   rinegoziazione   secondo   il    principio    dell'equivalenza
finanziaria, assicurando l'uguaglianza  tra  il  valore  attuale  dei
flussi  di  rimborso  del  prestito   originario   e   del   prestito
rinegoziato, sulla base dei  fattori  di  sconto  utilizzati  per  la
determinazione delle  condizioni  applicate  dalla  CDP  ai  prestiti
concessi  agli  enti  locali,  tenuto  conto  della  durata  e  delle
condizioni di mercato vigenti alla data di determinazione  dei  tassi
di interesse dei prestiti rinegoziati; 
    garanzia costituita da delegazione di  pagamento  irrevocabile  e
pro solvendo a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del
bilancio, ex art. 206 del TUEL. I covenant previsti nei contratti dei
prestiti  originari  continueranno  ad  essere  validi  anche  per  i
prestiti rinegoziati; 
    regolamento del  rimborso  anticipato  volontario  dei  prestiti,
consentito a partire dal  30  giugno  2022,  della  risoluzione,  del
calcolo degli interessi di mora e degli importi riconosciuti all'Ente
sulle somme rimaste da erogare sulla base delle clausole  attualmente
previste dai contratti di prestito ordinari a  tasso  fisso  concessi
agli enti locali, ai sensi della Circolare CDP n. 1280 del 27  giugno
2013 e ss.mm.ii. 
  I prestiti rinegoziati, per quanto compatibile e non  espressamente
modificato con  il  contratto  di  rinegoziazione,  continueranno  ad
essere regolati: 
    dal  decreto  del  Ministro  del  tesoro  del  bilancio  e  della
programmazione,  economica  del   7   gennaio   1998   e   successive
modificazioni  e  dalle  relative  circolari  recanti  le  istruzioni
generali per l'accesso al credito della CDP, se i  relativi  prestiti
originari sono stati concessi precedentemente al 27 gennaio 2005; 
    dai vigenti contratti, se  i  relativi  prestiti  originari  sono
stati concessi o rinegoziati a partire dal 27 gennaio 2005. 
  Si precisa che per i prestiti oggetto di differimento del pagamento
delle rate a seguito delle iniziative promosse da  CDP  in  relazione
agli eventi sismici nelle Regioni Emilia Romagna, Veneto e  Lombardia
(2012) e al crollo  del  Viadotto  Polcevera  del  Comune  di  Genova
(2018),  si  procedera'  alla  rinegoziazione  del   debito   residuo
comprensivo delle  quote  capitale  relative  alle  rate  oggetto  di
differimento della data di esigibilita'. 
  Parte seconda. 
  Procedura di adesione e perfezionamento. 
  Di seguito viene descritta, tra l'altro, la procedura  di  adesione
alle  proposte  di  rinegoziazione  dei  prestiti  originari   e   di
perfezionamento dei contratti. 
  1. Procedura di adesione. 
  La CDP mette a disposizione di ciascun Ente, dal 18 settembre  2019
al 15 ottobre 2019 (di seguito «Periodo di adesione»),  l'elenco  dei
prestiti  originari  e  rende  note  le  condizioni  applicate   alla
rinegoziazione  tramite  una  sezione  dedicata  all'operazione   nel
proprio  sito  internet  www.cdp.it  con  un   apposito   applicativo
informatico di gestione (di seguito «Applicativo»). 
  La procedura di adesione si articola nelle seguenti tre fasi: 
    1) scelta delle condizioni; 
    2) domanda di adesione; 
    3) perfezionamento del contratto. 
  1.1 Scelta delle condizioni. 
  Durante  il  periodo  di  adesione,   il   soggetto   abilitato   a
rappresentare  l'Ente  puo'  accedere  all'Applicativo  mediante   le
credenziali utilizzate per l'accesso al Portale Enti Locali e  PA  ed
effettuare le azioni sotto elencate: 
    1)  selezionare  i  prestiti   originari   che   l'Ente   intende
rinegoziare; 
    2) prendere visione delle condizioni applicate dalla CDP  per  la
rinegoziazione dei prestiti originari ed inserire l'indirizzo PEC  al
quale verranno inviati i  documenti  controfirmati  per  accettazione
dalla CDP ai sensi del successivo punto 1.3; 
    3)  confermare  di  voler  accettare  le  condizioni  di  cui  al
precedente punto 2; 
    4) compilare, entro il 18 ottobre 2019, il form  documentale  con
tutte le  informazioni  richieste  e  necessarie  per  la  successiva
generazione in automatico dei documenti di cui al successivo punto 5; 
    5) effettuare il download entro  il  18  ottobre  2019  i)  della
proposta  contrattuale  irrevocabile  di  rinegoziazione,   ii)   del
relativo  documento  con  il  quale  l'Ente  attesta   l'approvazione
specifica delle clausole vessatorie ex art. 1341, secondo comma,  del
codice civile, iii) dell'elenco dei  prestiti  originari  che  l'Ente
intende rinegoziare (di seguito «Elenco prestiti»),  nel  quale  sono
indicate, tra l'altro, le caratteristiche  post  rinegoziazione,  iv)
del modulo di attestazione dei poteri di firma del sottoscrittore del
contratto, v) della  delegazione  di  pagamento  relativa  a  ciascun
prestito, tali documenti dovranno essere firmati e trasmessi  secondo
quanto previsto dal successivo punto 1.2. 
  1.2 Domanda di adesione. 
  L'Ente che intenda perfezionare la rinegoziazione deve  trasmettere
alla CDP,  entro  il  18  ottobre  2019,  tramite  l'Applicativo,  la
seguente documentazione firmata digitalmente da  soggetto  munito  di
idonei poteri: 
    a) la proposta contrattuale irrevocabile  di  rinegoziazione  dei
prestiti originari, il relativo elenco prestiti ed  il  documento  di
approvazione  specifica  delle  clausole  vessatorie  ex  art.  1341,
secondo comma, del codice civile, generati dall'Applicativo, ciascuno
firmato digitalmente; 
    b) la determinazione a contrattare (il cui schema esemplificativo
e' disponibile nell'Applicativo), nella quale devono essere  indicati
gli estremi della delibera di consiglio che approva  l'operazione  di
rinegoziazione, esecutiva a tutti gli effetti  di  legge.  La  citata
determinazione dovra' essere munita dei pareri di regolarita' tecnica
e contabile di cui all'art. 147-bis del TUEL, nonche'  del  visto  di
regolarita' contabile  di  cui  all'art.  183  del  TUEL,  e  firmata
digitalmente da soggetto munito  di  idonei  poteri  e  dai  soggetti
abilitati al rilascio dei suddetti pareri e visti; 
    c)  il  modulo  per  l'attestazione  dei  poteri  di  firma   del
sottoscrittore del contratto firmato digitalmente; 
    d) il consenso al trattamento dei dati personali  ed  informativa
privacy,  completo   di   copia   del   documento   d'identita'   del
sottoscrittore  del  contratto,  in  corso  di   validita',   firmato
digitalmente; 
    e)  l'attestazione  firmata  digitalmente   circa   l'impegno   a
destinare i risparmi derivanti  dalla  rinegoziazione  all'estinzione
dei derivati, indicati in un  apposito  elenco  (di  seguito  «Elenco
Derivati»), ovvero alla realizzazione di investimenti. 
  Inoltre dovranno  pervenire,  entro  il  medesimo  termine  del  18
ottobre 2019 e in originale, le delegazioni di pagamento  relative  a
ciascun Prestito  rinegoziato,  generate  dall'Applicativo,  complete
delle relate di notifica al tesoriere dell'Ente e debitamente firmate
da soggetto munito di idonei poteri e dal messo notificatore. 
  Le suddette delegazioni devono essere trasmesse, in originale  alla
CDP a mezzo corriere, posta o consegna a mano,  all'indirizzo:  Cassa
depositi  e  prestiti  societa'  per  azioni  -  Finanziamenti   Enti
Pubblici, via Goito n. 4 - 00185 Roma, specificando:  «Rinegoziazione
per il secondo semestre dell'anno 2019  dei  prestiti  concessi  alle
Citta' Metropolitane, ai Comuni capoluogo di Regione o sede  di  Area
Metropolitana». 
  Ai fini del rispetto del suddetto termine per il ricevimento  della
documentazione in originale, fa fede unicamente la data di  ricezione
della documentazione da parte della CDP. Gli orari  per  la  consegna
sono indicati nel sito internet della CDP. 
  La CDP provvedera' ad inviare, prima della scadenza del 18  ottobre
2019, e con congruo preavviso, e-mail di avviso a tutti gli Enti  che
abbiano confermato le condizioni per la rinegoziazione  dei  prestiti
originari ai sensi del precedente  punto  1.1,  e  per  i  quali  non
risulti ancora pervenuta la documentazione richiesta. 
  1.3 Perfezionamento del contratto. 
  La CDP provvede ad accettare le proposte contrattuali  irrevocabili
di rinegoziazione  -  valide  ed  accompagnate  dalla  documentazione
completa  ed  idonea,  comprensiva  delle  delegazioni  di  pagamento
relative a ciascun prestito rinegoziato - ricevute dalla CDP medesima
secondo le modalita' e nei termini sopra descritti.  La  trasmissione
via PEC da parte della CDP all'Ente della proposta contrattuale e del
relativo Elenco Prestiti  controfirmati  digitalmente,  entro  il  31
ottobre 2019, sancisce il perfezionamento del contratto. 
  2. Limitazioni e considerazioni finali. 
  La rinegoziazione dei prestiti originari e' soggetta alle  seguenti
limitazioni: 
    a) per  poter  accedere  alla  rinegoziazione  l'Ente  deve  aver
approvato il bilancio di previsione o relativa variazione; 
    b) la CDP si riserva il diritto  di  risolvere  il  contratto  di
rinegoziazione in caso di: 
      mancata ricezione della comunicazione  di  avvenuta  estinzione
dei derivati, a cui sono destinati, in tutto o in parte,  i  risparmi
derivanti dall'operazione di rinegoziazione, entro il  decimo  giorno
lavorativo successivo alla data di  estinzione  indicata  nell'elenco
derivati; 
      mancata  produzione,  in  caso  di  richiesta  di  CDP   e   di
destinazione dei risparmi derivanti alla rinegoziazione, in  tutto  o
in parte,  alla  realizzazione  di  investimenti,  di  documentazione
comprovante tale destinazione; 
    c)  contestualmente   al   perfezionamento   del   contratto   di
rinegoziazione, le eventuali  domande  di  rimborso  anticipato,  con
effetto al 31 dicembre 2019, di riduzione con effetto al  1°  gennaio
2020 e di variazione di ente pagatore, nonche' eventuali richieste di
variazione del regime di tasso di  interesse  da  variabile  a  fisso
concernenti i prestiti originari in relazione alla data  31  dicembre
2019, si intenderanno automaticamente revocate e, pertanto resteranno
prive di qualsiasi effetto; 
    d) eventuali richieste di diverso utilizzo dei prestiti originari
pervenute dopo il 1° luglio 2019, ove accettate, avranno effetto  sui
corrispondenti prestiti rinegoziati; 
    e) la CDP, infine, si riserva di non quotare alcune scadenze e di
modificare talune condizioni offerte per la  rinegoziazione  indicate
nella presente circolare in relazione all'andamento delle  condizioni
dei mercati monetari e finanziari durante il periodo di adesione. 

           p. L'amministratore delegato - Fabrizio Palermo 
                   Il dirigente - Stefano Marzulli 

 
TU19AAB9325
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