TRIBUNALE DI PESCARA

(GU Parte Seconda n.96 del 17-8-2019)

 
Notifica  per  pubblici  proclami  -  Ricorso  per  affrancazione  di
                        prestazioni fondiarie 
 

  Il sig. Di Pentima Gabriele, nato a Rosciano (Pe) l'11  marzo  1955
(cod. fisc. DPN GRL 55C11 H562S),  ai  fini  del  presente  giudizio,
elettivamente domiciliato in Miglianico  (CH)  alla  Via  Roma,  126,
presso e nello studio dell'avv. Carlo Biasone  (cod.  fisc.  BSN  CRL
65B02  G482I)  che   li   rappresenta   e   difende,   unitamente   e
disgiuntamente all'avv. Stefania Colantuono (cod. fisc. CLN SFN 67A51
L294H), giusta  procura  vergata  in  calce  al  presente  atto;  (si
dichiara espressamente ai fini e per gli effetti degli artt. 133, 134
e 136,  comma  3,  c.p.c.  di  voler  ricevere  le  comunicazioni  di
Cancelleria  al  seguente  numero   di   fax:   0871.95.12.93;   pec:
avvcarlobiasone@pec.ordineaavvoctichieti.it;
carlo.biasone@tiscali.it; avvstefaniacolantuono@pec.it; premesso che, 
  1) il ricorrente e' livellario per i diritti pari  alla  meta'  del
terreno con sovrastante fabbricato urbano sito nel Comune di Rosciano
(Pe) alla Via Chieti censito all'Ufficio del Territorio di Pescara al
Catasto Fabbricato: foglio 13, p.lla 394 sub 2 (ex. foglio 13,  p.lla
6, ex foglio 13, p.lla 223), Cat. A/3, classe 1, vani 8,5, Rendita  €
430,21; foglio 13, p.lla 394 sub 3 (ex. foglio 13, p.lla 6, ex foglio
13, p.lla 223), Cat. C/7, claase U,  mq.  19,  Rendita  €  10,79;  (i
diritti pari all'altra meta' si appartengono al fratello  Di  Pentima
Giuseppe nato a Rosciano il 1.12.1959 e residente in Antona alla  Via
Marini, 14); tale terreno e' pervenuto al ricorrente per  successione
in morte del  padre  Sig.  Di  Pentima  Urbano  nato  a  Spoltore  il
14.03.1927 e deceduto in Rosciano il 20.04.1999 e per successione  in
morte della  madre,  Sig.ra  Olivieri  Amelia,  nata  a  Rosciano  il
18.05.1926 e deceduta ivi il 15.05.2015 e, secondo  quanto  riportato
dalle risultanze catastali, il detto terreno prima  e  il  fabbricato
oggi risulta gravato da una  non  conosciuta  prestazione  fondiaria,
probabilmente, di remota  origine  in  favore  di  tale  "MARCHEGIANI
Luigi";  tale  prestazione  non  e'   stata   mai   corrisposta   ne'
dall'odierno ricorrente ne' tanto meno dai suoi danti causa  ne'  mai
alcuno ha mai richiesto loro l'adempimento, ne' i titolari i titolari
concedenti hanno mai esercitato la ricognizione del  proprio  diritto
un anno prima della  scadenza  del  ventennio  (art.  969  c.c.);  il
terreno su cui e' stato edificato il fabbricato in parola (foglio 13,
p.lla 6, ex p.lla  223)  e'  stato  sempre  e  continuativamente  nel
possesso, dapprima, del signor Di Pentima Urbano,  genitore  e  dante
causa dell'odierno ricorrente  e,  poscia  del  ricorrente  medesimo;
Ancor prima del Di Pentima Urbano, dai danti causa di quest'ultimo, e
che tutti i proprietari hanno sempre effettuato opere di migliora sul
fondo;  e'  comunque  interesse  dell'odierno  ricorrente   eliminare
dall'intestazione   catastale   il    predetto    canone    chiedendo
l'affrancazione della  prestazione  fondiaria  gravante  sul  terreno
mediante il pagamento della somma di € 100,00, ovvero  della  diversa
somma che codesto On.le Tribunale riterra' di determinare; tale somma
e' stata calcolata, alla luce delle disposizioni della legge  n.  607
del 1966, moltiplicando per 15 il valore del Reddito  Dominicale  del
terreno de quo (foglio 13, p.lla 223, seminativ. 2, are 2,65  Reddito
dominicale Lire 3.048, Reddito agrario  Lire  2.120);  il  ricorrente
evidenzia aver svolto varie ricerche per identificare i  soggetti  ai
quali corrispondere la somma di affranco ma senza alcun esito perche'
pur  se  dagli  atti  pubblici  di  vendita  e  dalla  certificazione
catastale, si evincono i dati anagrafici dei Sigg. Marchegiani  Luigi
fu Giuseppe nato a Bisenti il 10 gennaio  1900  e  Marchegiani  Luigi
nato a Bisenti il 15.01.1963,  essi  risultano  irreperibili,  giusta
certificazione del Comune di Bisenti  che  si  produce;  da  indagini
svolte presso gli Uffici della Conservatoria dei  RR.II  di  Pescara,
inoltre, la successione del  sig.  Marchegiani  Luigi  del  1900  non
risulta essere trascritta  e,  quindi,  non  e'  risultato  possibile
identificare i  suoi  eredi;  Tanto  premesso,  il  sig.  Di  Pentima
Gabriele,  come  sopra  rappresentato  e  difeso,  RICORRE  all'adito
Tribunale di Pescara affinche',  previa  fissazione  dell'udienza  di
comparizione  delle  parti  per  l'esperimento   del   tentativo   di
conciliazione, determini il  prezzo  di  affranco  della  prestazione
fondiaria annua indicata in premessa nella misura di € 100,00  ovvero
della diversa somma che riterra' di determinare in base ai  documenti
prodotti e/o in base a disponenda Consulenza Tecnica d'Ufficio e,  su
presentazione  della  quietanza  dell'avvenuto   deposito,   disponga
l'affrancazione del terreno indicato  ed  ogni  ulteriore  necessario
provvedimento, a  favore  del  medesimo  ricorrente,  ordinandone  la
relativa  trascrizione  nei  RR.II.  di  Pescara,  con  esonero   del
Conservatore da ogni responsabilita' a riguardo, chiedendo, altresi',
che dalla intestazione catastale delle suddette particelle di terreno
venga escluso il riferimento ai concedenti del  livello.  Si  chiede,
altresi', che il sig. Giudice Voglia  autorizzare  la  notifica  agli
eredi del Sig. Marchegiani Luigi fu Giuseppe del 1900 e a Marchegiani
Luigi del 1963 del presente ricorso  e  pedissequo  provvedimento  di
fissazione d'udienza ai sensi  del  comma  2°  dell'art.  143  c.p.c.
mediante consegna di copia al Pubblico Ministero presso il  Tribunale
di Pescara. 
  Si producono i seguenti documenti: certificati  catastali  storici;
2) copia dichiarazione di successione in morte di Di Pentima  Urbano;
3) copia  dichiarazione  di  successione  Olivieri  Amelia.  Ai  fini
dell'applicazione del contributo di iscrizione a ruolo la  ricorrente
dichiara che il procedimento e' esente ai sensi  dell'art.  10  della
legge 607 del 22.07.1966. Miglianico / Pescara, li' 25 gennaio  2019.
F.to digitalmente dall' Avv. Carlo Biasone";  con  provvedimento  del
29.07.2019 del  seguente  tenore  letterale  "TRIBUNALE  ORINARIO  DI
PESCARA Il Giudice, dr Carmine Di Fulvio, visto il ricorso presentato
da DI PENTIMA Gabriele,  esaminata  la  documentazione  prodotta  dal
ricorrente in data 27.03.2019, visto l'art. 3  legge  607/1966  fissa
per  la  comparizione  delle  parti  e  la  trattazione  del  ricorso
l'udienza del 22.10.2019 ore  9,00,  assegnando  a  parte  ricorrente
termine fino a 20 giorni  prima  dell'udienza  per  la  notifica  del
ricorso e del presente decreto agli eredi di Marcheggiani  Luigi  del
1900 e a Marcheggiani Luigi nato a Bisenti  il  15.01.2963.  Pescara,
29/07/2019. F.to il Giudice Dr Carmine Di Fulvio". Con  provvedimento
del  6/8/2019  il  Sig.  Presidente  del  Tribunale  di  Pescara   ha
autorizzato "la notificazione  per  pubblici  proclami,  nelle  forme
stabilite nel terzo e quarto comma dell'art.  150  cpc,  del  ricorso
unitamente  alla  convocazione  delle  parti  per  l'esperimento  del
tentativo di conciliazione, nei confronti dei  soggetti  interessati,
ferma restando la notificazione nelle  forme  ordinarie  ai  soggetti
identificati, di cui si conosce la residenza effettiva". 

                         avv. Carlo Biasone 

 
TX19ABA9332
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.