Avviso di rettifica
Errata corrige
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Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto dell'articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (di seguito il "Testo Unico Bancario") e informativa ai sensi ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice Privacy") e degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 ("GDPR") Creditis Servizi Finanziari S.p.A. ("Creditis") comunica che, in forza di un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili "in blocco" ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 58 del T.U. Bancario concluso in data 12 agosto 2019 (il "Contratto di Cessione") con Brignole Funding 1 S.r.l., con sede in via V. Betteloni n. 2 (20131) Milano, capitale sociale di Euro 10.000 (la "Societa'"), ha acquistato pro soluto dalla Societa' con effetto economico dalle ore 23.59 del 9 agosto 2019 (la "Data di Valutazione") (esclusa), tutti i crediti della Societa' per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni e quant'altro derivanti da contratti di credito al consumo (di seguito, i "Contratti di Finanziamento") che: (A) erano esistenti alla Data di Valutazione e (B) alla Data di Valutazione o alla differente data di seguito indicata, presentavano le seguenti caratteristiche comuni (i "Crediti"): 1) sono concessi a consumatori, come definiti ai sensi dell'articolo 121 del decreto legislativo No. 385 del 1 Settembre 1993 (come successivamente modificato ed integrato); 2) sono denominati in Euro e non contengono alcuna previsione che permetta la conversione in un'altra valuta; 3) sono stati concessi esclusivamente da Creditis quale finanziatore ai sensi dei Contratti di Finanziamento stipulati da Creditis; 4) i rispettivi Contratti di Finanziamento sono disciplinati dalla Legge Italiana; 5) i rispettivi Contratti di Finanziamento prevedono un piano di ammortamento in cui i rispettivi importi delle rate possono variare l'uno dall'altro; 6) sono stati erogati integralmente e non prevedono obbligazioni o possibilita' di effettuare ulteriori erogazioni; 7) i pagamenti effettuati dai debitori ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento sono stati effettuati mediante bollettino postale o addebito diretto o, in caso di pagamento anticipato (integrale o parziale) anche mediante bonifico; 8) i relativi Contratti di Finanziamento non sono stati stipulati da persone che, alla data di sottoscrizione del relativo Contratto di Finanziamento, erano dipendenti, agenti o rappresentanti di Creditis; 9) i rispettivi Contratti di Finanziamento non sono stati stipulati da persone giuridiche, ne' da persone fisiche non residenti in Italia alla relativa data di stipula; 10) i rispettivi Contratti di Finanziamento (1) sono stati stipulati al fine di finanziare l'acquisto di beni e/o servizi, o (2) sono qualificati come "finanziamenti senza vincolo di destinazione" concessi ed anticipati direttamente al rispettivo debitore e definiti quali "prestiti personali"; 11) sono pagati in 12 rate annuali ai sensi del rispettivo piano di ammortamento; 12) i rispettivi Contratti di Finanziamento prevedono il pagamento di interessi ad un tasso di interesse fisso; 13) non sono stati classificati a "sofferenza" ai sensi della circolare di Banca d'Italia del 11 Febbraio 1991 n. 139 ("Centrale dei rischi - Istruzioni per gli intermediari creditizi") e successive modifiche e integrazioni; 14) non sono stati classificati a "sofferenza" e quali "inadempienze probabili" ai sensi della circolare di Banca d'Italia del 5 Agosto 1996 n. 217 e successive modifiche e integrazioni; 15) i piani di ammortamento dei rispettivi Contratti di Finanziamento (escluso il periodo di pre-ammortamento, se presente) prevedono non piu' di 120 Rate; 16) nessun debitore ha obbligazioni di pagamento nei confronti di Creditis classificate come "crediti in sofferenza" (intendendosi per tali i crediti derivanti da finanziamenti: (i) che abbiano alla Data di Valutazione, almeno 7 (sette) rate scadute e non pagate; o (ii) siano stati classificati "in sofferenza" ovvero "inadempienze probabili" in base all'applicabile normativa regolamentare di Banca d'Italia); 17) i rispettivi Contratti di Finanziamento non prevedono ne' balloon loans ne' una maxi rata finale (pagamento bullet) il cui importo e' maggiore delle altre rate previste dal relativo piano di ammortamento; 18) i rispettivi Contratti di Finanziamento non autorizzano i debitori a modificare le rate durante il periodo in cui il rispettivo Contratto di Finanziamento e' in corso eccetto - per chiarezza- il caso in cui un pagamento anticipato parziale sia effettuato dal rispettivo debitore ed eccetto per il diritto garantito al debitore ai sensi dei Contratti di Finanziamento di cambiare la data di scadenza di due rate non consecutive previste dal piano di ammortamento del rispettivo Contratto di Finanziamento; 19) con riferimento ai quali non vi sono rate dovute e non pagate integralmente; 20) i rispettivi Contratti di Finanziamento non prevedono la possibilita' di posticipare i pagamenti delle Rate, fatta eccezione per la facolta' del debitore - ai sensi dei rispettivi Contratti di Finanziamento - di cambiare la data di scadenza di due rate non consecutive previste dal piano di ammortamento del rispettivo Contratto di Finanziamento; 21) con riferimento ai quali non e' stata affidata ad uno studio legale alcuna attivita' di recupero credito, come da comunicazione inviata a ciascun debitore individualmente; 22) i rispettivi Contratti di Finanziamento prevedono un tasso nominale annuo (T.A.N.) pari o superiore allo 0%; 23) i rispettivi Contratti di Finanziamento prevedono un importo massimo finanziato non superiore a Euro 81.000; 24) non derivano da a) contratti di finanziamento assistiti da (o che altrimenti prevedono) la cessione del quinto dello stipendio o della pensione ("cessione del quinto", ai sensi del D.P.R. No. 180/1950), o che prevedono la delegazione di pagamento relativa a parte dello stipendio o della pensione del debitore direttamente in favore dell'Originator o b) contratti di leasing; 25) non derivano da Contratti di Finanziamento stipulati esclusivamente al fine di finanziare l'acquisto di una polizza assicurativa; 26) il relativo debitore ha effettuato il pagamento di almeno una rata in relazione al relativo Contratto di Finanziamento; 27) il relativo Contratto di Finanziamento non richiede il consenso del rispettivo debitore per la cessione dei Crediti; 28) abbiano un Importo Capitale Dovuto alla Data di Valutazione non inferiore ad Euro 10.727,84. Unitamente ai Crediti sono stati altresi' trasferiti a Creditis, senza bisogno di alcuna formalita' e annotazione, come previsto dal comma 3 dell'art. 58 del T.U. Bancario, tutti gli altri diritti ed accessori inerenti ai Crediti e, piu' in generale, ogni diritto, azione, facolta' o prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai suddetti Crediti. Si fa integrale rinvio all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 89 del 30 luglio 2019 e iscritto nel Registro delle Imprese di Genova in data 29 luglio 2019 (il "Precedente Avviso") anche con riguardo all'informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del Codice Privacy e degli articoli 13 e 14 del GDPR riportata nel Precedente Avviso (che vale, pertanto, anche con riferimento ai Crediti ceduti di cui al presente avviso). Genova, 12 agosto 2019 Creditis Servizi Finanziari S.p.A. - L'amministratore delegato Mauro Viotto TX19AAB9443