TRIBUNALE DI VERBANIA

(GU Parte Seconda n.106 del 10-9-2019)

 
     Notifica per estratto del ricorso ex art. 702 bis Cod. Civ. 
          Accertamento di intervenuta usucapione di terreno 
 

  Si rende noto che con decreto del 1° luglio 2019  il  Tribunale  di
Verbania, dott. Luigi Montefusco, ha disposto  la  pubblicazione  per
estratto del citato decreto e del  ricorso  per  usucapione  speciale
depositato presso il Tribunale di Verbania il 6 luglio 2019 avente il
numero di ruolo RG 765/2019 con cui l'avv. Alberto Beer del  Foro  di
Verbania, difensore per procura in  calce  al  ricorso  della  sig.ra
Nadia Maggi, nata a Quarna Sotto il 18 settembre 1958 e residente  ad
Omegna  in  via  Privata   dei   Castagni   n.   6   codice   fiscale
MGGNDA58P58H107B ha chiesto dichiararsi, ai sensi dell'art.  1158  ss
cc l'intervenuta usucapione speciale dell'area non edificata sita nel
Comune di Quarna Sotto (VB), individuata al catasto terreni al foglio
15, mapp. 273 - prato arborato di classe 01, di are 02 e centiare  40
(Mq 240 reddito domenicale  €  0,81  e  reddito  agrario  €  1,05  ed
intestata catastalmente dalla data del 3 gennaio 1977,  quindi  dalla
data di impianto meccanografico, alla sig.ra Lanza Maria  fu  Giacomo
vedova Longa nata in Quarna Sotto il 5 luglio 1888, proprietaria  per
1000/1000, cui era pervenuto per successione in epoca anteriore  alla
data del 3 gennaio 1977. 
  La ricorrente dall'anno 1980 e' nel pieno, manifesto  ed  esclusivo
possesso uti dominis dell'area, e nulla  si  sa  della  sig.ra  Lanza
Maria. L'usucapione e' la vicenda  regolata  dagli  articoli  1158  e
segg. del c.c., per effetto  della  quale  si  produce  l'acquisto  a
titolo originario della proprieta' dei beni a  seguito  del  possesso
prolungato per oltre vent'anni; la ricorrente ha posseduto il terreno
sub Iudice con continuita' dal  1980  senza  che  mai  l'intestataria
catastale,  ovvero  i  suoi   aventi   causa,   ne   contestasse   il
comportamento. 
  L'art. 1165 c.c. estendendo all'usucapione  le  norme  generali  in
tema  di  prescrizione  (articoli   2934   ss.   c.c.)   «in   quanto
applicabili», ivi comprese  quelle  relative  all'interruzione  della
stessa (articoli 2943, 2944 e 2945 c.c.), tipizza gli atti che  hanno
efficacia interruttiva del decorso del termine utile per  usucapione.
Tra  le  cause  di  interruzione  civile  previste  dalla  legge,   e
compatibili con la natura dell'usucapione, certamente  si  ritrovano:
la domanda giudiziale: la notificazione dell'atto con cui  inizia  il
giudizio (art. 2943 c.c.) diretto al recupero del possesso interrompe
il decorso del tempo utile per l'usucapione;  il  riconoscimento  del
diritto altrui da parte del  possessore  (art.  2944  c.c.):  non  si
richiede che questo sia necessariamente recettizio, potendo risultare
anche da una manifestazione di volonta' purche' univoca. 
  La ricorrente ha chiesto all'Ill.mo Tribunale, ai sensi  del  comma
terzo dell'art. 702-bis c.p.c., di fissare con decreto  l'udienza  di
comparizione delle parti, ed il termine non superiore a dieci  giorni
prima dell'udienza per la costituzione della resistente sig.ra  Lanza
Maria di cui sopra, la quale - a norma  di  legge  -  e'  invitata  a
costituirsi entro tale termine  ai  sensi  e  nelle  forme  stabilite
dall'art. 702-bis comma quarto  c.p.c.,  con  l'avvertimento  che  la
costituzione oltre il suddetto termine implichera'  le  decadenze  di
cui agli articoli 38 e 167 e 702-bis commi 4-5  codice  di  procedura
civile e che, in  difetto  di  costituzione,  si  procedera'  in  sua
contumacia, per sentir -  in  ogni  caso  -  accogliere  le  seguenti
conclusioni: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa  ogni  opportuna
declaratoria e respinta ogni contraria azione ed eccezione, accertare
e dichiarare che  la  sig.ra  Nadia  Maggi  ha  acquistato  a  titolo
originario, per usucapione ex art. 1158 ss cc, l'area  non  edificata
di cui in premessa, con consequenziale  ordine  al  Conservatore  dei
registri Immobiliari  di  Verbania  di  procedere  alla  trascrizione
dell'emandato provvedimento. 
  Se ritenuto necessario, escutere  i  sigg.  Luigi  Cornalba,  Carla
Forni, Pia Ciocca Vasino e Maria Raneli.  Ove  si  ritenesse  che  la
diatriba comporti  una  istruttoria  non  sommaria,  con  conseguente
mutamento del rito, si chiede sin d'ora  l'ammissione  di  prova  per
testi sulle premesse di narrativa. 

                          avv. Alberto Beer 

 
TU19ABM9686
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