BARCLAYS BANK IRELAND PLC, FILIALE ITALIANA

Iscritta al numero 8082 nel registro delle banche tenuto dalla Banca
d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. numero 385 del 1°
settembre 1993 ("Testo Unico Bancario")

Sede legale: via della Moscova, 18 - 20121 Milano
Registro delle imprese: Milano 10508010963
Codice Fiscale: 10508010963

MERCURIO MORTGAGE FINANCE S.R.L.

Iscritta al numero 32708.0 nell'elenco delle societa' veicolo di
cartolarizzazione (SPV) tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del
provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017

Sede legale: Corso Vercelli, 40 - 20145 Milano
Capitale sociale: Euro 10.000 i.v.
Registro delle imprese: Milano 03622620965
Codice Fiscale: 03622620965

(GU Parte Seconda n.114 del 28-9-2019)

 
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi  dell'art.  58  del
D.Lgs. n. 385 del 1° settembre  1993  (il  "Testo  Unico  Bancario"),
unitamente alla informativa ai sensi  degli  articoli  13  e  14  del
        Regolamento (UE) 2016/679 (il "Regolamento Privacy"). 
 

  Barclays  Bank  Ireland  PLC,  filiale   italiana   ("Barclays"   o
l'"Acquirente") comunica di aver acquistato pro soluto,  ai  sensi  e
per gli effetti di cui all'art. 58 del Testo Unico Bancario, in  base
ad un contratto di riacquisto di crediti pecuniari individuabili  "in
blocco" concluso in data [19] settembre 2019  con  Mercurio  Mortgage
Finance S.r.l. ("Mercurio" o il "Cedente"), con  efficacia  economica
dal 15 settembre 2019 (la "Data di  Efficacia  Economica"),  tutti  i
crediti, unitamente a  ogni  altro  diritto,  garanzia  e  titolo  in
relazione a tali crediti, derivanti  da  e/o  in  relazione  a  mutui
fondiari  residenziali  erogati  ai  sensi  di  contratti  di   mutuo
(rispettivamente, i "Mutui" e i  "Contratti  di  Mutuo")  che  al  10
giugno 2019 ("Data di Selezione del Portafoglio") erano di proprieta'
di Mercurio, che erano stati originariamente  ceduti  a  Mercurio  da
Barclays ai sensi del contratto di  cessione  stipulato  in  data  16
novembre  2009  e  che  alla  data  di  Selezione   del   Portafoglio
rispondevano ai seguenti criteri cumulativi: 
  (i) siano classificati come "mutui fondiari"  ai  sensi  del  Testo
Unico Bancario; 
  (ii) siano stati  denominati  in  euro,  ad  esclusione  dei  mutui
ipotecari che alla data  dell'erogazione  presentavano  un  tasso  di
interesse variabile indicizzato al franco svizzero e che  sono  stati
successivamente convertiti in mutui ipotecari con tasso di  interesse
variabile indicizzato all' Euribor; 
  (iii) siano stati  stipulati  tra  il  relativo  debitore  e  Banca
Woolwich S.p.A., Macquarie o Barclays Bank  PLC  esclusi  i  prestiti
emanati dalla filiale 446; 
  (iiii) siano stati interamente erogati, non vi  siano  importi  non
erogati e non sia previsto il diritto ad ulteriori erogazioni; 
  (v) siano stati concessi (anche in caso  di  accollo  del  relativo
mutuo ipotecario pertinenti) ad almeno un debitore, appartenente alla
categoria SAE 600 - Famiglie Consumatrici - ai sensi delle Istruzioni
di Vigilanza della Banca d'Italia sulla base delle informazioni  piu'
recenti fornite dal relativo Debitore. Al  fine  di  valutare  se  il
mutuo soddisfi il presente criterio, ciascun debitore ha facolta'  di
chiedere al Cedente se il suo mutuo rientra nella categoria SAE 600 -
Famiglie Consumatrici; 
  (vi) in relazione ai quali, in caso di molteplici Debitori,  almeno
un Debitore (anche in caso di accollo del relativo mutuo  ipotecario)
sia residente in Italia secondo le informazioni piu' recenti  fornite
dal relativo Debitore; 
  (vii) non sia classificato quale credito agrario; 
  (viii) siano  a  tasso  di  interesse  variabile  indicizzato  all'
Euribor per depositi a 1 mese o a 3 mesi o indicizzati all'  ECB  MRO
Rate, a seconda dei casi, ad esclusione dei  (i)  mutui  ipotecari  a
tasso di interesse variabile indicizzato  al  franco  svizzero,  (ii)
mutui ipotecari il cui tasso di interesse e' calcolato sulla base  di
una media ponderata tra tasso variabile e tasso fisso e  (iii)  mutui
ipotecari con tasso con cap (ipotesi che, a scanso di  equivoci,  non
includera' mutui ipotecari aventi un tasso  di  interesse  fisso  per
tutta la durata degli stessi); 
  (ix) non derivino da contratti di mutuo  ipotecario  caratterizzato
da piani di ammortamento aventi una durata variabile a seconda  delle
fluttuazioni del tasso di interesse e a seconda della rata  stabilita
(anche in caso di possibile rideterminazione di tale rata); 
  (x) siano garantiti da  un'  ipoteca  di  primo  grado  "economico"
cioe', (i) mutui garantiti da un'ipoteca di primo grado  rispetto  ai
quali non  esistono  altre  ipoteche  costituite  sui  relativi  beni
immobili a favore di soggetti terzi che abbiano pari  grado  o  grado
prioritario rispetto a quello dell'ipoteca costituita a  garanzia  di
tale mutuo o, se esistono tali ipoteche,  (ii)  un'ipoteca  di  grado
successivo in relazione alla quale le  obbligazioni  garantite  dal/i
mutuatario/i di grado prioritario rispetto a tale successiva  ipoteca
sono  state  integralmente  estinte  o  esiste   il   consenso   alla
cancellazione della precedente ipoteca; 
  (xi) siano garantiti da un'ipoteca sugli immobili la cui principale
unita' immobiliare in termini di valore ha codici catastali  A1,  A2,
A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A11; 
  (xii) in relazione ai quali non vi siano rate scadute e non  pagate
dal relativo debitore da piu' di 25 (venticinque) giorni alla Data di
Selezione del Portafoglio  il  cui  debitore  non  classificato  come
"sofferenza" o "inadempienza probabile"  ai  sensi  delle  istruzioni
della Banca d'Italia; 
  (xiii) in relazione ai quali il rapporto tra l' importo erogato  ed
il valore del relativo immobile, alla data  di  erogazione,  non  era
superiore all' 80 % ovvero, ove eccedente l' 80 %,  in  relazione  al
quale il debitore abbia fornito una garanzia  fideiussoria  stipulata
con una compagnia di assicurazione; 
  (xiiii) abbiano un piano di  ammortamento  caratterizzato  da  rate
composte da importi in linea capitale e importi in  linea  interesse,
secondo un piano di ammortamento di tipo "alla francese"; 
  (xv) siano stati concessi tra il 1 gennaio 1997 (compreso) e il  31
dicembre 2013 (compreso); 
  (xvi) siano garantiti da  ipoteche  su  beni  immobili  situati  in
Italia ad  eccezione  dei  beni  immobili  situati  in  Provincia  di
Bolzano; 
  (xvii) siano garantiti da ipoteca su beni diversi da beni mobili; 
  (xviii) non siano garantiti da ipoteche su beni  immobili  posti  a
garanzia anche di mutui ipotecari che sono stati  (a)  ceduti  a  Che
Banca! S.p.A., o (b) oggetto di  surroga  con  altre  banche,  o  (c)
ceduti a Mercurio Mortgage Finance  S.r.l.  Series  2  (di  cui  alla
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2003); 
  (xix) non derivino  da  contratti  che  prevedano  un'  opzione  di
passaggio da tasso di interesse fisso a tasso variabile e  viceversa,
liberamente esercitabile in qualsiasi momento dal  relativo  debitore
e/o che prevedano un' opzione  che  non  predetermini  il  metodo  di
calcolo del tasso di interesse applicabile al mutuo  ipotecario  dopo
che tale opzione sia stata esercitata; 
  (xx) non beneficino di  alcuni  contributi  ricevuti  da  parte  di
soggetti terzi (quali Consap S.p.A. e/o enti statali); 
  (xxi) in relazione ai quali  l'importo  in  linea  capitale  ancora
dovuto sia superiore ad euro 1000 ed inferiore ad euro 3,150,000; 
  (xxii) non siano soggetti a sospensione di pagamento ai sensi di: 
  (A) qualsiasi legge applicabile, regolamento  e  altra  misura  tra
cui, a titolo di esempio e non esaustivo, l'articolo 2, commi 475-480
della legge n. 244 del 24 dicembre  2007  (Legge  Finanziaria  2008),
cosi' come emendata dalla legge n.92 del 28 giugno 2012 (Disposizioni
in materia di riforma del mercato del lavoro in  una  prospettiva  di
crescita) e dal Decreto  Ministeriale  n.  132  del  21  giugno  2010
(Regolamento recante norme di attuazione del  Fondo  di  solidarieta'
per i mutui per l'acquisto della prima casa) cosi' come emendato  dal
Decreto Legge  n.  37  del  22  febbraio  2013  (Regolamento  recante
modifiche al decreto 21 giugno 2010,  n.  132  concernente  norme  di
attuazione del Fondo di solidarieta' per i mutui per l'acquisto della
prima casa); 
  (B) qualsiasi convenzione applicabile compresa, a titolo di esempio
e non esaustivo, la convenzione entrata in vigore il  31  marzo  2015
tra l' Associazione Bancaria Italiana (l' "ABI") e l'Associazione dei
Consumatori, cosi' come prorogata il 21 novembre 2007; e 
  (C) qualsiasi accordo specifico stipulato con il relativo Debitore; 
  (xxiii) non siano stati oggetto  di  rinegoziazioni  ai  sensi  del
Decreto Legge n. 93 del 27 maggio 2008 convertito in legge n.126  del
24 luglio  2008  e  della  convenzione  stipulata  tra  il  Ministero
dell'Economia e delle Finanze e l'ABI; 
  (xxiiii)  non   siano   assistiti   da   una   garanzia   personale
(fideiussione omnibus); 
  (xxv) in relazione ai quali i relativi debitori o, in caso di  piu'
debitori, almeno  un  debitore  (anche  in  caso  di  accollo  di  un
determinato mutuo ipotecario) siano nati dopo il 31 dicembre 1939; 
  (xxvi) in relazione ai quali le rate  siano  dovute  con  frequenza
mensile o trimestrale; 
  (xxvii) siano stati erogati sulla base di  una  categoria  prodotto
(come identificata dai sistemi Barclays)  che  non  sia  classificata
come "MISTO PROTETTO-ACQ.V", "RAT.COSTANTE SURROGA" o "RINEGOZIAZIONE
PERFO"; 
  (xxviii) abbiano un tasso  di  interesse  variabile  alla  Data  di
Selezione del Portafoglio e la cui finalita' (come  identificata  dai
sistemi di Barclays) non sia "consolidamento del debito"; 
  (xxix) derivino da contratti di finanziamento elencati nella  lista
pubblicata                nel                sito                 web
https://www.barclays.it/Mutui_Cartolarizzazione.aspx 
  (xxx) non siano stati concessi a debitori che siano  inclusi  nella
lista delle sanzioni OFAC o nella lista  delle  sanzioni  dell'ONU  o
dell' UE; e 
  (xxxi) non siano stati concessi a debitori iraniani. 
  In forza di tale cessione, i debitori  ceduti  sono  legittimati  a
pagare a Barclays ogni somma dovuta in relazione  ai  crediti  ceduti
nelle forme previste dai relativi Contratti di Mutuo o  in  forza  di
legge e dalle eventuali ulteriori informazioni  che  potranno  essere
comunicate ai debitori ceduti. 
  Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Privacy 
  La cessione dei crediti da parte di Mercurio a Barclays, ai sensi e
per gli effetti del suddetto contratto di riacquisto, unitamente alla
cessione di ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali
crediti, ha comportato il necessario  ritrasferimento  all'Acquirente
dei dati personali relativi  ai  debitori  ceduti  ed  ai  rispettivi
garanti (i "Dati  Personali")  contenuti  in  documenti  ed  evidenze
informatiche connesse ai crediti ceduti. 
  A seguito della cessione sopra  descritta,  Barclays  Bank  Ireland
PLC, filiale italiana, con sede legale in Via della  Moscova,  n.  18
20121 Milano, Italia diviene nuovamente titolare e  responsabile  del
trattamento dei Dati Personali. 
  L'Acquirente e' dunque tenuta a  fornire  ai  debitori  ceduti,  ai
rispettivi  garanti,  ai  loro  successori  ed  aventi   causa   (gli
"Interessati") l'informativa  di  cui  agli  articoli  13  e  14  del
Regolamento Privacy. L'Acquirente assolve tale  obbligo  mediante  la
presente pubblicazione, che si ritiene essere una misura  appropriata
anche ai  sensi  dell'articolo  14,  comma  5,  lettera  b),  secondo
periodo, del Regolamento Privacy. 
  L'Acquirente  trattera'  i  Dati  Personali  cosi'  acquisiti   nel
rispetto del Regolamento Privacy  e  della  corrispondente  normativa
italiana in materia di protezione dei dati personali ratione temporis
applicabile.  L'Acquirente,  inoltre,  trattera'  i  Dati   Personali
nell'ambito delle  attivita'  legate  al  perseguimento  dell'oggetto
sociale  e  per  finalita'  strettamente  legate  all'adempimento  ad
obblighi di legge,  regolamenti  e  normativa  comunitaria  ovvero  a
disposizioni impartite da  organi  di  vigilanza  e  controllo  e  da
Autorita' a cio' legittimate dalla legge. 
  Il trattamento dei Dati Personali avverra' mediante  l'utilizzo  di
strumenti manuali, informatici e telematici con logiche  strettamente
correlate alle finalita' indicate e in modo da garantire la sicurezza
e la riservatezza dei Dati Personali. 
  Resta inteso che non verranno  trattate  categorie  particolari  di
dati personali di cui all'art. 9 del Regolamento Privacy. 
  I   Dati   Personali   potranno   essere   comunicati,   a   titolo
esemplificativo, alle seguenti categorie  di  soggetti:  a  societa',
associazioni  o  studi  professionali  che  prestano   attivita'   di
assistenza o consulenza in materia legale all'Acquirente, a  societa'
controllate e societa' collegate a  queste,  nonche'  a  societa'  di
recupero crediti. Pertanto le persone  fisiche  appartenenti  a  tali
associazioni,  societa'  e  studi  professionali  potranno  venire  a
conoscenza  dei  Dati  Personali  in  qualita'  di   incaricati   del
trattamento e nell'ambito e nei limiti delle mansioni assegnate loro.
I soggetti ai quali saranno comunicati i Dati  Personali  tratteranno
questi in qualita' di «titolari autonomi». 
  I Dati Personali potranno essere comunicati all'estero  ma  solo  a
soggetti che operano in Paesi  appartenenti  all'Unione  Europea.  In
ogni caso, i Dati Personali non saranno oggetto di diffusione. 
  I  Dati  Personali   saranno   conservati   solo   per   il   tempo
ragionevolmente necessario ai fini  di  cui  sopra  o  per  il  tempo
previsto dalla legge o necessario per  la  risoluzione  di  possibili
pretese o controversie. 
  L'elenco completo dei soggetti ai quali i  Dati  Personali  possono
essere comunicati, unitamente alla presente informativa, e'  messo  a
disposizione presso Barclays. 
  Responsabile del trattamento dei Dati Personali  e'  Barclays  Bank
Ireland PLC, filiale italiana, Via della Moscova,  18,  20121  Milan,
Italy. 
  Si informa, infine, che il  Regolamento  Privacy  attribuisce  agli
Interessati specifici diritti. In particolare, ciascun Interessato ha
il diritto di accesso ai Dati Personali ai sensi dell'articolo 15 del
Regolamento Privacy. Ciascun  Interessato  ha,  inoltre,  diritto  di
opporsi, in tutto o in parte, nei casi previsti dall'articolo 21  del
Regolamento  Privacy,  al  trattamento  dei  Dati  Personali  che  lo
riguardano ancorche' pertinenti allo scopo della  raccolta.  Inoltre,
ove applicabili, ciascun Interessato  potra'  altresi'  esercitare  i
diritti di cui agli articoli 15 - 22 del Regolamento Privacy, tra cui
in particolare il diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di
limitazione del trattamento,  diritto  alla  portabilita'  dei  dati,
nonche' il diritto di proporre reclamo all'Autorita' Garante  per  la
Protezione dei Dati Personali in relazione ai trattamenti di cui alla
presente informativa. 
  Barclays ha nominato il Responsabile alla Protezione dei  Dati,  ai
sensi  dell'art.  37  del  Regolamento  Privacy,   contattabile   per
questioni inerenti  l'esercizio  dei  diritti  degli  interessati  al
seguente recapito: Barclays Bank Ireland PLC, filiale  italiana,  Via
della Moscova, 18, 20121 Milan, Italy. 
 
  Milano, 24 settembre 2019 

   Barclays Bank Ireland PLC, Filiale Italiana - Finance Director 
                     dott. Vito Giacomo Carrozzo 

 
TX19AAB10531
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.