Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (il "Testo Unico Bancario"), unitamente alla informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (il "Regolamento Privacy"). Barclays Bank Ireland PLC, filiale italiana ("Barclays" o l'"Acquirente") comunica di aver acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 58 del Testo Unico Bancario, in base ad un contratto di riacquisto di crediti pecuniari individuabili "in blocco" concluso in data [19] settembre 2019 con Mercurio Mortgage Finance S.r.l. ("Mercurio" o il "Cedente"), con efficacia economica dal 15 settembre 2019 (la "Data di Efficacia Economica"), tutti i crediti, unitamente a ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali crediti, derivanti da e/o in relazione a mutui fondiari residenziali erogati ai sensi di contratti di mutuo (rispettivamente, i "Mutui" e i "Contratti di Mutuo") che al 10 giugno 2019 ("Data di Selezione del Portafoglio") erano di proprieta' di Mercurio, che erano stati originariamente ceduti a Mercurio da Barclays ai sensi del contratto di cessione stipulato in data 16 novembre 2009 e che alla data di Selezione del Portafoglio rispondevano ai seguenti criteri cumulativi: (i) siano classificati come "mutui fondiari" ai sensi del Testo Unico Bancario; (ii) siano stati denominati in euro, ad esclusione dei mutui ipotecari che alla data dell'erogazione presentavano un tasso di interesse variabile indicizzato al franco svizzero e che sono stati successivamente convertiti in mutui ipotecari con tasso di interesse variabile indicizzato all' Euribor; (iii) siano stati stipulati tra il relativo debitore e Banca Woolwich S.p.A., Macquarie o Barclays Bank PLC esclusi i prestiti emanati dalla filiale 446; (iiii) siano stati interamente erogati, non vi siano importi non erogati e non sia previsto il diritto ad ulteriori erogazioni; (v) siano stati concessi (anche in caso di accollo del relativo mutuo ipotecario pertinenti) ad almeno un debitore, appartenente alla categoria SAE 600 - Famiglie Consumatrici - ai sensi delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia sulla base delle informazioni piu' recenti fornite dal relativo Debitore. Al fine di valutare se il mutuo soddisfi il presente criterio, ciascun debitore ha facolta' di chiedere al Cedente se il suo mutuo rientra nella categoria SAE 600 - Famiglie Consumatrici; (vi) in relazione ai quali, in caso di molteplici Debitori, almeno un Debitore (anche in caso di accollo del relativo mutuo ipotecario) sia residente in Italia secondo le informazioni piu' recenti fornite dal relativo Debitore; (vii) non sia classificato quale credito agrario; (viii) siano a tasso di interesse variabile indicizzato all' Euribor per depositi a 1 mese o a 3 mesi o indicizzati all' ECB MRO Rate, a seconda dei casi, ad esclusione dei (i) mutui ipotecari a tasso di interesse variabile indicizzato al franco svizzero, (ii) mutui ipotecari il cui tasso di interesse e' calcolato sulla base di una media ponderata tra tasso variabile e tasso fisso e (iii) mutui ipotecari con tasso con cap (ipotesi che, a scanso di equivoci, non includera' mutui ipotecari aventi un tasso di interesse fisso per tutta la durata degli stessi); (ix) non derivino da contratti di mutuo ipotecario caratterizzato da piani di ammortamento aventi una durata variabile a seconda delle fluttuazioni del tasso di interesse e a seconda della rata stabilita (anche in caso di possibile rideterminazione di tale rata); (x) siano garantiti da un' ipoteca di primo grado "economico" cioe', (i) mutui garantiti da un'ipoteca di primo grado rispetto ai quali non esistono altre ipoteche costituite sui relativi beni immobili a favore di soggetti terzi che abbiano pari grado o grado prioritario rispetto a quello dell'ipoteca costituita a garanzia di tale mutuo o, se esistono tali ipoteche, (ii) un'ipoteca di grado successivo in relazione alla quale le obbligazioni garantite dal/i mutuatario/i di grado prioritario rispetto a tale successiva ipoteca sono state integralmente estinte o esiste il consenso alla cancellazione della precedente ipoteca; (xi) siano garantiti da un'ipoteca sugli immobili la cui principale unita' immobiliare in termini di valore ha codici catastali A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A11; (xii) in relazione ai quali non vi siano rate scadute e non pagate dal relativo debitore da piu' di 25 (venticinque) giorni alla Data di Selezione del Portafoglio il cui debitore non classificato come "sofferenza" o "inadempienza probabile" ai sensi delle istruzioni della Banca d'Italia; (xiii) in relazione ai quali il rapporto tra l' importo erogato ed il valore del relativo immobile, alla data di erogazione, non era superiore all' 80 % ovvero, ove eccedente l' 80 %, in relazione al quale il debitore abbia fornito una garanzia fideiussoria stipulata con una compagnia di assicurazione; (xiiii) abbiano un piano di ammortamento caratterizzato da rate composte da importi in linea capitale e importi in linea interesse, secondo un piano di ammortamento di tipo "alla francese"; (xv) siano stati concessi tra il 1 gennaio 1997 (compreso) e il 31 dicembre 2013 (compreso); (xvi) siano garantiti da ipoteche su beni immobili situati in Italia ad eccezione dei beni immobili situati in Provincia di Bolzano; (xvii) siano garantiti da ipoteca su beni diversi da beni mobili; (xviii) non siano garantiti da ipoteche su beni immobili posti a garanzia anche di mutui ipotecari che sono stati (a) ceduti a Che Banca! S.p.A., o (b) oggetto di surroga con altre banche, o (c) ceduti a Mercurio Mortgage Finance S.r.l. Series 2 (di cui alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2003); (xix) non derivino da contratti che prevedano un' opzione di passaggio da tasso di interesse fisso a tasso variabile e viceversa, liberamente esercitabile in qualsiasi momento dal relativo debitore e/o che prevedano un' opzione che non predetermini il metodo di calcolo del tasso di interesse applicabile al mutuo ipotecario dopo che tale opzione sia stata esercitata; (xx) non beneficino di alcuni contributi ricevuti da parte di soggetti terzi (quali Consap S.p.A. e/o enti statali); (xxi) in relazione ai quali l'importo in linea capitale ancora dovuto sia superiore ad euro 1000 ed inferiore ad euro 3,150,000; (xxii) non siano soggetti a sospensione di pagamento ai sensi di: (A) qualsiasi legge applicabile, regolamento e altra misura tra cui, a titolo di esempio e non esaustivo, l'articolo 2, commi 475-480 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Legge Finanziaria 2008), cosi' come emendata dalla legge n.92 del 28 giugno 2012 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) e dal Decreto Ministeriale n. 132 del 21 giugno 2010 (Regolamento recante norme di attuazione del Fondo di solidarieta' per i mutui per l'acquisto della prima casa) cosi' come emendato dal Decreto Legge n. 37 del 22 febbraio 2013 (Regolamento recante modifiche al decreto 21 giugno 2010, n. 132 concernente norme di attuazione del Fondo di solidarieta' per i mutui per l'acquisto della prima casa); (B) qualsiasi convenzione applicabile compresa, a titolo di esempio e non esaustivo, la convenzione entrata in vigore il 31 marzo 2015 tra l' Associazione Bancaria Italiana (l' "ABI") e l'Associazione dei Consumatori, cosi' come prorogata il 21 novembre 2007; e (C) qualsiasi accordo specifico stipulato con il relativo Debitore; (xxiii) non siano stati oggetto di rinegoziazioni ai sensi del Decreto Legge n. 93 del 27 maggio 2008 convertito in legge n.126 del 24 luglio 2008 e della convenzione stipulata tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'ABI; (xxiiii) non siano assistiti da una garanzia personale (fideiussione omnibus); (xxv) in relazione ai quali i relativi debitori o, in caso di piu' debitori, almeno un debitore (anche in caso di accollo di un determinato mutuo ipotecario) siano nati dopo il 31 dicembre 1939; (xxvi) in relazione ai quali le rate siano dovute con frequenza mensile o trimestrale; (xxvii) siano stati erogati sulla base di una categoria prodotto (come identificata dai sistemi Barclays) che non sia classificata come "MISTO PROTETTO-ACQ.V", "RAT.COSTANTE SURROGA" o "RINEGOZIAZIONE PERFO"; (xxviii) abbiano un tasso di interesse variabile alla Data di Selezione del Portafoglio e la cui finalita' (come identificata dai sistemi di Barclays) non sia "consolidamento del debito"; (xxix) derivino da contratti di finanziamento elencati nella lista pubblicata nel sito web https://www.barclays.it/Mutui_Cartolarizzazione.aspx (xxx) non siano stati concessi a debitori che siano inclusi nella lista delle sanzioni OFAC o nella lista delle sanzioni dell'ONU o dell' UE; e (xxxi) non siano stati concessi a debitori iraniani. In forza di tale cessione, i debitori ceduti sono legittimati a pagare a Barclays ogni somma dovuta in relazione ai crediti ceduti nelle forme previste dai relativi Contratti di Mutuo o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti. Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Privacy La cessione dei crediti da parte di Mercurio a Barclays, ai sensi e per gli effetti del suddetto contratto di riacquisto, unitamente alla cessione di ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali crediti, ha comportato il necessario ritrasferimento all'Acquirente dei dati personali relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i "Dati Personali") contenuti in documenti ed evidenze informatiche connesse ai crediti ceduti. A seguito della cessione sopra descritta, Barclays Bank Ireland PLC, filiale italiana, con sede legale in Via della Moscova, n. 18 20121 Milano, Italia diviene nuovamente titolare e responsabile del trattamento dei Dati Personali. L'Acquirente e' dunque tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli "Interessati") l'informativa di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento Privacy. L'Acquirente assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione, che si ritiene essere una misura appropriata anche ai sensi dell'articolo 14, comma 5, lettera b), secondo periodo, del Regolamento Privacy. L'Acquirente trattera' i Dati Personali cosi' acquisiti nel rispetto del Regolamento Privacy e della corrispondente normativa italiana in materia di protezione dei dati personali ratione temporis applicabile. L'Acquirente, inoltre, trattera' i Dati Personali nell'ambito delle attivita' legate al perseguimento dell'oggetto sociale e per finalita' strettamente legate all'adempimento ad obblighi di legge, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da organi di vigilanza e controllo e da Autorita' a cio' legittimate dalla legge. Il trattamento dei Dati Personali avverra' mediante l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalita' indicate e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali. Resta inteso che non verranno trattate categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del Regolamento Privacy. I Dati Personali potranno essere comunicati, a titolo esemplificativo, alle seguenti categorie di soggetti: a societa', associazioni o studi professionali che prestano attivita' di assistenza o consulenza in materia legale all'Acquirente, a societa' controllate e societa' collegate a queste, nonche' a societa' di recupero crediti. Pertanto le persone fisiche appartenenti a tali associazioni, societa' e studi professionali potranno venire a conoscenza dei Dati Personali in qualita' di incaricati del trattamento e nell'ambito e nei limiti delle mansioni assegnate loro. I soggetti ai quali saranno comunicati i Dati Personali tratteranno questi in qualita' di «titolari autonomi». I Dati Personali potranno essere comunicati all'estero ma solo a soggetti che operano in Paesi appartenenti all'Unione Europea. In ogni caso, i Dati Personali non saranno oggetto di diffusione. I Dati Personali saranno conservati solo per il tempo ragionevolmente necessario ai fini di cui sopra o per il tempo previsto dalla legge o necessario per la risoluzione di possibili pretese o controversie. L'elenco completo dei soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati, unitamente alla presente informativa, e' messo a disposizione presso Barclays. Responsabile del trattamento dei Dati Personali e' Barclays Bank Ireland PLC, filiale italiana, Via della Moscova, 18, 20121 Milan, Italy. Si informa, infine, che il Regolamento Privacy attribuisce agli Interessati specifici diritti. In particolare, ciascun Interessato ha il diritto di accesso ai Dati Personali ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento Privacy. Ciascun Interessato ha, inoltre, diritto di opporsi, in tutto o in parte, nei casi previsti dall'articolo 21 del Regolamento Privacy, al trattamento dei Dati Personali che lo riguardano ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta. Inoltre, ove applicabili, ciascun Interessato potra' altresi' esercitare i diritti di cui agli articoli 15 - 22 del Regolamento Privacy, tra cui in particolare il diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione del trattamento, diritto alla portabilita' dei dati, nonche' il diritto di proporre reclamo all'Autorita' Garante per la Protezione dei Dati Personali in relazione ai trattamenti di cui alla presente informativa. Barclays ha nominato il Responsabile alla Protezione dei Dati, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento Privacy, contattabile per questioni inerenti l'esercizio dei diritti degli interessati al seguente recapito: Barclays Bank Ireland PLC, filiale italiana, Via della Moscova, 18, 20121 Milan, Italy. Milano, 24 settembre 2019 Barclays Bank Ireland PLC, Filiale Italiana - Finance Director dott. Vito Giacomo Carrozzo TX19AAB10531