Decreto di asservimento perpetuo e occupazione temporanea La societa' EDISON S.p.A., rende noto che in data 17/10/2019 il Ministero dello Sviluppo Economico, ha emesso il decreto 17 ottobre 2019 per l'emanazione di atti ablativi correlati alla realizzazione di una centrale termoelettrica nel Comune di Presenzano (CE). IL DIRETTORE GENERALE Visto l'articolo 42 della Costituzione...; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ... e s.m.i.; Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ...; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), ..., e s.m.i.; Visto il decreto legge 7 febbraio 2001, n. 7, ...; Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, ...; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 93, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 195, del 21 agosto 2019, ...; Visto il decreto ministeriale 14 luglio 2011, n. 55/02/2011, con il quale, ai sensi dell'art. 6, comma 9 del decreto legislativo n. 327/01 e dell'art. 1 della legge n. 55/2002, e' stato accertato la conformita' agli strumenti urbanistici vigenti, approvato il progetto definitivo, apposto il vincolo preordinato all'esproprio, dichiarato la pubblica utilita' e autorizzato la costruzione e l'esercizio, nel comune di Presenzano (CE), di una centrale termoelettrica a ciclo combinato alimentata a gas naturale e delle relative opere connesse; Visto, altresi', l'articolo 3 del citato decreto n. 55/02/2011 che dispone che i relativi atti ablativi devono essere emanati entro 5 anni dalla data in cui diventa efficace il decreto stesso; Visti i decreti di proroga n. 55/06/2013 PR del 08 novembre 2013, n. 55/05/2015 PR 07 dicembre 2015, n. 55/01/2017 PR del 13 luglio 2017, e, da ultimo, n. 55/01/2018 PR del 28 dicembre 2018, che ha prorogato la validita' del decreto n. 55/02/2011 al 14 dicembre 2021 e prorogato i termini entro cui emanare gli atti ablativi al 17 novembre 2019; VISTO il decreto ministeriale 25 maggio 2019, n. 55/04/2019, con il quale, ai sensi dell'art. 6, comma 9 del decreto legislativo n. 327/01 e dell'art. 1 della legge n. 55/2002, e' stato approvato il progetto definitivo, di cui al decreto n. 55/02/2011, cosi' come modificato in conformita' al progetto presentato, ribadita la pubblica utilita' delle opere, confermati i termini entro cui deve essere emanato il decreto di esproprio e autorizzato la costruzione e l'esercizio dell'opera; Vista l'istanza del 16 luglio 2019, prot. n. 16103 del 17 luglio 2019, e, da ultimo, l'integrazione del 12 settembre 2019, prot. n. 19776 del 13 settembre 2019, con la quale la societa' Edison S.p.A. - codice fiscale 0672600019, con sede legale in Foro Buonaparte, 31 - 20121 Milano - ha chiesto a questa Amministrazione, ai sensi degli artt. 22, 52 quinquies e 52 octies, del Testo Unico, l'asservimento perpetuo e l'occupazione temporanea dei terreni ubicati nel comune di Presenzano (CE) indicati nel piano particellare allegato all'istanza, di cui all'Elenco A terreni lungo il tracciato del metanodotto e dello scarico acque meteoriche, all'Elenco B terreni lungo il tracciato del cavidotto, con determinazione urgente delle indennita' provvisorie; Tenuto conto che i predetti terreni sono tutti soggetti a vincolo preordinato all'esproprio, come da progetto approvato; Preso atto che, per l'acquisizione dei terreni, non e' stato possibile procedere alla stipula di contratti di locazione ne' raggiungere un accordo bonario di cessione per tutta la presumibile durata delle attivita' estrattive; Visto l'art. 22 del Testo Unico per il quale il decreto di esproprio, puo' essere emanato in base alla determinazione urgente dell'indennita' provvisoria, senza particolari indagini o formalita'; Considerato che le indennita' proposte dalla societa' istante per le azioni ablative, a favore delle Ditte proprietarie catastalmente identificate nei piani particellari sopra richiamati, sono ritenute congrue ai fini della determinazione urgente dell'indennita' provvisoria DECRETA: Articolo 1 A favore della Edison S.p.A. l'asservimento perpetuo e l'occupazione temporanea dei terreni ubicati nel comune di Presenzano (CE), interessati dalla realizzazione delle opere connesse alla centrale termoelettrica a ciclo combinato alimentata a gas naturale, indicati nei piani particellari allegati al presente provvedimento con l'indicazione delle relative Ditte proprietarie, e precisamente: Elenco A: terreni lungo il tracciato del metanodotto e dello scarico acque meteoriche, Elenco B: terreni lungo il tracciato del cavidotto Articolo 2 L'asservimento dei terreni, sottoposto alla condizione sospensiva che siano ottemperati da parte di Edison S.p.A., gli adempimenti di cui ai successivi articoli 5 e 6, prevede quanto segue: - la realizzazione di un metanodotto di collegamento con la rete Snam (75 bar, di lunghezza pari a circa 2,6 km), un cavidotto di collegamento alla Rete elettrica di Trasmissione Nazionale (380 kV di lunghezza pari a circa 2,3 km) e uno scarico idrico, costituito da una tubatura interrata, per le acque meteoriche ( di lunghezza paria a circa 1 km); - le infrastrutture di collegamento della centrale avranno una profondita' minima di 1,5 m ed una larghezza dello scavo di sommita' di circa 1,5 m; - lungo il tracciato del metanodotto saranno installati di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonche' eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza; - l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di 12,50 (dodici/50) metri dall'asse della tubazione del metanodotto e di 3 (tre) metri dall'asse del cavidotto, nonche' di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilita' di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondita' di posa della tubazione; - l'occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori con diritto di accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari al fine della sorveglianza, manutenzione ed esercizio del gasdotto, nonche' di eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi; - l'inamovibilita' di tubazioni, manufatti, apparecchiature ed opere sussidiare relative all'opera di cui in premessa, di proprieta' della Edison S.p.A. e che, pertanto, avra' anche la facolta' di rimuoverle; - l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi; - l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda piu' scomodo l'uso e l'esercizio della servitu'; - i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell'indennita' di occupazione temporanea determinata con il presente provvedimento mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio delle opere, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati dalla Edison S.p.A. a chi di ragione; - la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi. Articolo 3 Le indennita' provvisorie per l'asservimento perpetuo e l'occupazione temporanea dei terreni di cui all'articolo 1, da corrispondere congiuntamente agli aventi diritto, sono state determinate in modo urgente, ai sensi dell'articolo 22 del Testo Unico e s.m.i., conformemente all'articolo 44 e all'art. 52-octies del medesimo D.P.R. 327/2001, nella misura indicata nel piano particellare individuale. Articolo 4 Il presente decreto e' trascritto senza indugio presso i competenti Uffici a cura e spese della Edison S.p.A., nonche' pubblicato per estratto, a cura della stessa Societa', nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione di terzi interessati e' proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto. Articolo 5 La Edison S.p.A., provvede alla notifica del presente decreto alle Ditte proprietarie con allegato il piano particellare individuale, unitamente ad un invito a presenziare alla redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni, specificando con un preavviso di almeno sette giorni le modalita' ed i tempi del sopralluogo ed indicando anche il nominativo dei tecnici da essa incaricati. Articolo 6 I tecnici incaricati dalla Edison S.p.A., provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni, in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei terreni sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche in assenza dei proprietari invitati. In quest'ultimo caso lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti con la presenza di due testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 24, comma 3, del Testo Unico e s.m.i. Copie degli atti inerenti la notifica di cui all'articolo 5, compresa la relativa relata, unitamente al verbale di immissione in possesso, sono trasmessi senza indugio da Edison S.p.A. a questa Amministrazione alla casella di posta elettronica certificata: ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it Articolo 7 Le Ditte proprietarie dei terreni oggetto del presente decreto, nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, possono comunicare con dichiarazione irrevocabile a questa Amministrazione (DGSAIE - Divisione VII - Via Molise, 2 - 00187 Roma - pec: ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it - fax: 0647887753) e per conoscenza alla Edison S.p.A. presso gli Uffici siti in Milano - Foro Buonaparte, 31 - pec: asee@pec.edison.it - l'accettazione delle indennita' di servitu' di metanodotto ed occupazione temporanea. Questa Amministrazione, ricevuta dalle ditte proprietarie la comunicazione di accettazione delle indennita' di servitu' di metanodotto ed occupazione temporanea, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilita' del terreno, contenute nello schema A, allegato al presente decreto, disporra' con propria ordinanza affinche' la Edison S.p.A. provveda al pagamento degli importi nel termine di 60 giorni. Articolo 8 In caso di rifiuto o silenzio da parte delle Ditte proprietarie sulle indennita' provvisorie di servitu' di metanodotto ed occupazione temporanea disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data dell'immissione in possesso, gli importi saranno depositati presso la Ragioneria Territoriale competente - Servizio depositi amministrativi per esproprio - a seguito di apposita ordinanza di questa Amministrazione. Entro lo stesso termine, le Ditte proprietarie che non condividano le indennita' provvisorie proposte con il presente decreto possono: a) ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico e s.m.i., produrre a questa Amministrazione, all'indirizzo sopra indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B, allegato al presente decreto, designandone uno di propria fiducia, affinche' unitamente al tecnico nominato da questa Amministrazione e ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile, determinino le indennita' definitive; b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennita' definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale competente o con l'avvalimento degli Uffici tecnici di questa Amministrazione ai sensi dell'articolo 52-nonies del Testo Unico e s.m.i. In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui sopra, i proprietari, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima, nei termini e con le modalita' previste dall'articolo 54 del Testo Unico. Articolo 9 Al fine della realizzazione del metanodotto, la Edison S.p.A., anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, ha facolta' di occupare i terreni per un periodo di anni uno a decorrere dalla data di immissione in possesso delle stesse aree. La Societa' beneficiaria comunichera' preventivamente alla ditta proprietaria la data di avvio delle lavorazioni, la denominazione ed il recapito dell'impresa appaltatrice. Articolo 10 Per lo stesso periodo di anni uno, e' dovuta alla Ditta proprietaria dei terreni l'indennita' di occupazione temporanea e danni riportati nel piano particellare. Articolo 11 Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilita', decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Il direttore generale dott.ssa Rosaria Romano TX19ADC11473