EDISON S.P.A.
Sede: Foro Buonaparte, 31 - 20121 Milano
Capitale sociale: Euro 5.377.000.671,00 i.v.
Registro imprese: Milano 06722600019
R.E.A.: Milano 1698754
Codice Fiscale: 06722600019
Partita IVA: 08263330014

(GU Parte Seconda n.126 del 26-10-2019)

 
      Decreto di asservimento perpetuo e occupazione temporanea 
 

  La societa' EDISON S.p.A., rende noto che  in  data  17/10/2019  il
Ministero dello Sviluppo Economico, ha emesso il decreto  17  ottobre
2019 per l'emanazione di atti ablativi correlati  alla  realizzazione
di una centrale termoelettrica nel Comune di Presenzano (CE). 
  IL DIRETTORE GENERALE 
  Visto l'articolo 42 della Costituzione...; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ... e s.m.i.; 
  Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ...; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327 (di seguito: Testo Unico), ..., e s.m.i.; 
  Visto il decreto legge 7 febbraio 2001, n. 7, ...; 
  Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, ...; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  19
giugno  2019,  n.  93,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana - Serie Generale n. 195, del 21 agosto 2019, ...; 
  Visto il decreto ministeriale 14 luglio 2011, n. 55/02/2011, con il
quale, ai sensi dell'art. 6,  comma  9  del  decreto  legislativo  n.
327/01 e dell'art. 1 della legge n. 55/2002, e'  stato  accertato  la
conformita' agli strumenti urbanistici vigenti, approvato il progetto
definitivo, apposto il vincolo preordinato all'esproprio,  dichiarato
la pubblica utilita' e autorizzato la costruzione e l'esercizio,  nel
comune di Presenzano (CE), di una  centrale  termoelettrica  a  ciclo
combinato alimentata a gas naturale e delle relative opere connesse; 
  Visto, altresi', l'articolo 3 del citato decreto n. 55/02/2011  che
dispone che i relativi atti ablativi devono essere  emanati  entro  5
anni dalla data in cui diventa efficace il decreto stesso; 
  Visti i decreti di proroga n. 55/06/2013 PR del 08  novembre  2013,
n. 55/05/2015 PR 
  07 dicembre 2015, n. 55/01/2017  PR  del  13  luglio  2017,  e,  da
ultimo, n. 55/01/2018 PR del 
  28 dicembre 2018, che ha prorogato  la  validita'  del  decreto  n.
55/02/2011 al 14 dicembre  2021  e  prorogato  i  termini  entro  cui
emanare gli atti ablativi al 17 novembre 2019; 
  VISTO il decreto ministeriale 25 maggio 2019, n. 55/04/2019, con il
quale, ai sensi dell'art. 6,  comma  9  del  decreto  legislativo  n.
327/01 e dell'art. 1 della legge n. 55/2002, e'  stato  approvato  il
progetto definitivo, di cui al  decreto  n.  55/02/2011,  cosi'  come
modificato  in  conformita'  al  progetto  presentato,  ribadita   la
pubblica utilita' delle opere, confermati i termini  entro  cui  deve
essere emanato il decreto di esproprio e autorizzato la costruzione e
l'esercizio dell'opera; 
  Vista l'istanza del 16 luglio 2019, prot. n. 16103  del  17  luglio
2019, e, da ultimo, l'integrazione del 12 settembre  2019,  prot.  n.
19776 del 13 settembre 2019, con la quale la societa' Edison S.p.A. -
codice fiscale 0672600019, con sede legale in Foro Buonaparte,  31  -
20121 Milano - ha chiesto a questa Amministrazione,  ai  sensi  degli
artt. 22, 52 quinquies e 52 octies, del Testo  Unico,  l'asservimento
perpetuo e l'occupazione temporanea dei terreni ubicati nel comune di
Presenzano (CE) indicati nel piano particellare allegato all'istanza,
di cui all'Elenco A terreni lungo  il  tracciato  del  metanodotto  e
dello  scarico  acque  meteoriche,  all'Elenco  B  terreni  lungo  il
tracciato del cavidotto, con determinazione urgente delle  indennita'
provvisorie; 
  Tenuto conto che i predetti terreni sono tutti soggetti  a  vincolo
preordinato all'esproprio, come da progetto approvato; 
  Preso atto che,  per  l'acquisizione  dei  terreni,  non  e'  stato
possibile procedere  alla  stipula  di  contratti  di  locazione  ne'
raggiungere un accordo bonario di cessione per tutta  la  presumibile
durata delle attivita' estrattive; 
  Visto l'art. 22  del  Testo  Unico  per  il  quale  il  decreto  di
esproprio, puo' essere emanato in base  alla  determinazione  urgente
dell'indennita' provvisoria, senza particolari indagini o formalita'; 
  Considerato che le indennita' proposte dalla societa'  istante  per
le azioni ablative, a favore delle Ditte  proprietarie  catastalmente
identificate nei piani particellari sopra richiamati,  sono  ritenute
congrue  ai  fini  della   determinazione   urgente   dell'indennita'
provvisoria 
  DECRETA: 
  Articolo 1 
  A  favore   della   Edison   S.p.A.   l'asservimento   perpetuo   e
l'occupazione temporanea dei terreni ubicati nel comune di Presenzano
(CE), interessati  dalla  realizzazione  delle  opere  connesse  alla
centrale termoelettrica a ciclo combinato alimentata a gas  naturale,
indicati nei piani particellari allegati  al  presente  provvedimento
con l'indicazione delle relative Ditte proprietarie, e  precisamente:
Elenco A: terreni lungo il tracciato del metanodotto e dello  scarico
acque meteoriche, Elenco B: terreni lungo il tracciato del cavidotto 
  Articolo 2 
  L'asservimento dei terreni, sottoposto alla  condizione  sospensiva
che siano ottemperati da parte di Edison S.p.A., gli  adempimenti  di
cui ai successivi articoli 5 e 6, prevede quanto segue: 
  - la realizzazione di un metanodotto di collegamento  con  la  rete
Snam (75 bar, di lunghezza pari a circa  2,6  km),  un  cavidotto  di
collegamento alla Rete elettrica di Trasmissione Nazionale (380 kV di
lunghezza pari a circa 2,3 km) e uno scarico  idrico,  costituito  da
una tubatura interrata, per le acque meteoriche ( di lunghezza  paria
a circa 1 km); 
  - le infrastrutture di  collegamento  della  centrale  avranno  una
profondita' minima di 1,5 m ed una larghezza dello scavo di  sommita'
di circa 1,5 m; 
  -  lungo  il  tracciato  del  metanodotto  saranno  installati   di
apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonche' eventuali  opere
sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza; 
  - l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere,  come  pure
fognature e canalizzazioni chiuse,  a  distanza  inferiore  di  12,50
(dodici/50) metri dall'asse della tubazione del metanodotto  e  di  3
(tre)  metri  dall'asse  del  cavidotto,  nonche'  di  mantenere   la
superficie asservita  a  terreno  agrario,  con  la  possibilita'  di
eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della
profondita' di posa della tubazione; 
  - l'occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e  per
tutto il  tempo  occorrente,  l'area  necessaria  all'esecuzione  dei
lavori con diritto di accedere liberamente in ogni tempo alle proprie
opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari  al
fine della sorveglianza,  manutenzione  ed  esercizio  del  gasdotto,
nonche'   di   eventuali   modifiche,    rifacimenti,    riparazioni,
sostituzioni e recuperi; 
  - l'inamovibilita'  di  tubazioni,  manufatti,  apparecchiature  ed
opere sussidiare relative all'opera di cui in premessa, di proprieta'
della Edison S.p.A. e che,  pertanto,  avra'  anche  la  facolta'  di
rimuoverle; 
  - l'obbligo di astenersi  dal  compimento  di  qualsiasi  atto  che
costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi; 
  - l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa
costituire pericolo per l'impianto,  ostacoli  il  libero  passaggio,
diminuisca o renda piu' scomodo l'uso e l'esercizio della servitu'; 
  - i danni  prodotti  alle  cose,  alle  piantagioni  ed  ai  frutti
pendenti durante la realizzazione del metanodotto  sono  quantificati
nell'indennita' di occupazione temporanea determinata con il presente
provvedimento  mentre  in   occasione   di   eventuali   riparazioni,
modifiche,  recuperi,  sostituzioni,  manutenzione,  esercizio  delle
opere, saranno determinati di volta in  volta  a  lavori  ultimati  e
liquidati dalla Edison S.p.A. a chi di ragione; 
  - la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli  altri
oneri gravanti sui fondi. 
  Articolo 3 
  Le   indennita'   provvisorie   per   l'asservimento   perpetuo   e
l'occupazione temporanea  dei  terreni  di  cui  all'articolo  1,  da
corrispondere  congiuntamente  agli  aventi   diritto,   sono   state
determinate in modo urgente, ai  sensi  dell'articolo  22  del  Testo
Unico e s.m.i., conformemente all'articolo 44  e  all'art.  52-octies
del  medesimo  D.P.R.  327/2001,  nella  misura  indicata  nel  piano
particellare individuale. 
  Articolo 4 
  Il presente decreto e' trascritto senza indugio presso i competenti
Uffici a cura e spese della Edison  S.p.A.,  nonche'  pubblicato  per
estratto, a cura della  stessa  Societa',  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale  della  Regione  nel  cui
territorio si trova il bene. L'opposizione di  terzi  interessati  e'
proponibile  entro  trenta  giorni  successivi   alla   pubblicazione
dell'estratto. 
  Articolo 5 
  La Edison S.p.A., provvede alla notifica del presente decreto  alle
Ditte proprietarie con allegato il  piano  particellare  individuale,
unitamente ad un invito a presenziare alla redazione dello  stato  di
consistenza e presa di possesso  dei  terreni,  specificando  con  un
preavviso di  almeno  sette  giorni  le  modalita'  ed  i  tempi  del
sopralluogo ed indicando anche il  nominativo  dei  tecnici  da  essa
incaricati. 
  Articolo 6 
  I tecnici incaricati dalla Edison S.p.A., provvederanno a  redigere
il verbale di immissione in possesso dei terreni, in  contraddittorio
con il soggetto espropriato, o con un suo rappresentante, descrivendo
lo stato di consistenza dei terreni sottoposti  all'azione  ablativa,
eventualmente  anche  in  assenza  dei   proprietari   invitati.   In
quest'ultimo caso lo stato di consistenza e il verbale di  immissione
sono redatti con la presenza  di  due  testimoni  che  rispondano  ai
requisiti di cui all'articolo 24, comma 3, del Testo Unico e s.m.i. 
  Copie degli atti  inerenti  la  notifica  di  cui  all'articolo  5,
compresa la relativa 
  relata, unitamente al  verbale  di  immissione  in  possesso,  sono
trasmessi senza indugio da Edison  S.p.A.  a  questa  Amministrazione
alla     casella     di      posta      elettronica      certificata:
ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it 
  Articolo 7 
  Le Ditte proprietarie dei terreni oggetto del presente decreto, nei
trenta giorni 
  successivi  all'immissione  in  possesso,  possono  comunicare  con
dichiarazione  irrevocabile  a  questa  Amministrazione   (DGSAIE   -
Divisione VII - Via Molise, 2 - 00187 Roma - 
  pec: ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it - fax: 0647887753) e
per conoscenza alla Edison S.p.A. presso gli Uffici siti in Milano  -
Foro Buonaparte, 31 - pec: asee@pec.edison.it - l'accettazione  delle
indennita' di servitu' di metanodotto ed occupazione temporanea. 
  Questa  Amministrazione,  ricevuta  dalle  ditte  proprietarie   la
comunicazione  di  accettazione  delle  indennita'  di  servitu'   di
metanodotto ed occupazione temporanea, la dichiarazione di assenza di
diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena  e
libera disponibilita' del terreno, contenute nello schema A, allegato
al presente decreto, disporra' con  propria  ordinanza  affinche'  la
Edison S.p.A. provveda al pagamento degli importi nel termine  di  60
giorni. 
  Articolo 8 
  In caso di rifiuto o silenzio da  parte  delle  Ditte  proprietarie
sulle  indennita'  provvisorie  di   servitu'   di   metanodotto   ed
occupazione temporanea disposte dal presente decreto, decorsi  trenta
giorni dalla data dell'immissione in possesso,  gli  importi  saranno
depositati presso la Ragioneria Territoriale  competente  -  Servizio
depositi  amministrativi  per  esproprio  -  a  seguito  di  apposita
ordinanza di questa Amministrazione. 
  Entro lo stesso termine, le Ditte proprietarie che non  condividano
le indennita' provvisorie proposte con il presente decreto possono: 
  a) ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico e
s.m.i.,  produrre  a  questa  Amministrazione,  all'indirizzo   sopra
indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B,
allegato al presente decreto, designandone uno  di  propria  fiducia,
affinche' unitamente al tecnico nominato da questa Amministrazione  e
ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente  Tribunale
Civile, determinino le indennita' definitive; 
  b) non  avvalersi  di  un  tecnico  di  fiducia;  in  tal  caso  le
indennita' definitive  saranno  determinate  tramite  la  Commissione
Provinciale competente o con l'avvalimento degli  Uffici  tecnici  di
questa Amministrazione ai sensi  dell'articolo  52-nonies  del  Testo
Unico e s.m.i. 
  In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di  cui
sopra, i proprietari, il promotore dell'espropriazione o il terzo che
ne abbia interesse potranno  proporre  opposizione  alla  stima,  nei
termini e con le modalita' previste dall'articolo 54 del Testo Unico. 
  Articolo 9 
  Al fine della realizzazione  del  metanodotto,  la  Edison  S.p.A.,
anche per mezzo  delle  sue  imprese  appaltatrici,  ha  facolta'  di
occupare i terreni per un periodo di anni uno a decorrere dalla  data
di immissione in possesso delle stesse aree. La Societa' beneficiaria
comunichera' preventivamente alla ditta proprietaria la data di avvio
delle lavorazioni,  la  denominazione  ed  il  recapito  dell'impresa
appaltatrice. 
  Articolo 10 
  Per  lo  stesso  periodo  di  anni  uno,  e'  dovuta   alla   Ditta
proprietaria dei terreni l'indennita'  di  occupazione  temporanea  e
danni riportati nel piano particellare. 
  Articolo 11 
  Avverso  il  presente  decreto  e'  ammesso  ricorso  al  Tribunale
Amministrativo Regionale competente oppure ricorso  straordinario  al
Presidente della Repubblica. I termini di proponibilita',  decorrenti
dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni  60
per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica. 

                        Il direttore generale 
                       dott.ssa Rosaria Romano 

 
TX19ADC11473
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.