CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

(GU Parte Seconda n.142 del 3-12-2019)

Circolare n. 1298/2019 - Condizioni generali per l'accesso al credito
  della gestione separata della Cassa Depositi  e  Prestiti  societa'
  per azioni, ai sensi dell'art. 5 comma 7 lettera a), primo periodo,
  del D.L. 30 settembre 2003,  n.  269,  convertito  nella  legge  24
  novembre 2003, n. 326, mediante prestiti in favore delle regioni  e
  delle  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  destinati  alla
  conversione di mutui concessi a tali enti da intermediari bancari e
  finanziari diversi dalla Cassa Depositi  e  Prestiti  societa'  per
  azioni ovvero da altri soggetti autorizzati, ai sensi dell'articolo
  41, comma 2, della legge 28dicembre 2001, n. 448. 

 
                               INDICE 
 
  Premessa 
    Sez. 1. Ambito soggettivo 
    Sez. 2. Ambito oggettivo 
    Sez. 3. Caratteristiche dei Mutui originari 
    Sez. 4. Caratteristiche dei Nuovi prestiti 
    Sez. 5. Domanda, istruttoria, affidamento e stipula del contratto
o della convenzione 
    Sez. 6. Condizioni generali del Nuovo prestito 
      6.1. Preammortamento 
      6.2. Erogazione 
      6.3. Ammortamento 
      6.4. Tasso di interesse 
      6.5. Rimborso anticipato volontario parziale o totale 
      6.6. Garanzie e impegni 
      6.7. Recesso e risoluzione 
  7. Rinvio alla disciplina generale 
  NOTA TECNICA 
 
Premessa. 
 
  L'art. 41, comma 2, della legge 28 dicembre  2001,  n.  448  (legge
finanziaria per il 2002) in tema di finanza degli enti  territoriali,
al fine di contenere il  costo  dell'indebitamento,  ha  previsto  la
possibilita'  per  gli  enti  di   convertire   i   mutui   contratti
successivamente al 31 dicembre 1996, anche  mediante  rifinanziamento
con altri istituti, in presenza di condizioni di rifinanziamento  che
consentano una riduzione  del  valore  finanziario  delle  passivita'
totali a carico degli enti stessi, nel rispetto  di  quanto  previsto
nelle originarie pattuizioni contrattuali. 
  La  presente  Circolare  rende  note  le  condizioni  generali  dei
prestiti di scopo della gestione  separata  della  Cassa  depositi  e
prestiti societa' per azioni (di seguito «CDP»), ai  sensi  dell'art.
13, comma 4, del decreto ministeriale 6 ottobre 2004, destinati  agli
enti di cui alla successiva sezione 1 per le finalita'  di  cui  alla
successiva sezione 2. 
 
Sez. 1. Ambito soggettivo. 
 
  La presente circolare si  applica  ai  prestiti,  come  di  seguito
definiti, destinati alle Regioni e alle Province autonome di Trento e
Bolzano (di seguito «Enti»). 
 
Sez. 2. Ambito oggettivo. 
 
  La CDP si rende disponibile, nel periodo intercorrente tra la  data
di pubblicazione della presente Circolare sul sito internet della CDP
www.cdp.it (di seguito «Sito Internet») e  il  31  dicembre  2020,  a
concedere prestiti (di seguito «Nuovi Prestiti») agli enti, destinati
alla conversione (ossia alla estinzione anticipata,  anche  parziale,
dei Mutui originari -  come  di  seguito  definiti  -  e  contestuale
accensione di Nuovi prestiti), ai sensi dell'art. 41, comma 2,  della
legge n. 448/2001 (di seguito «Art. 41»), di mutui contratti in  data
successiva al 31 dicembre 1996 con intermediari bancari e  finanziari
diversi dalla CDP ovvero con altri soggetti autorizzati  (di  seguito
«Intermediari»), in corso di ammortamento  ed  integralmente  erogati
alla Data di conversione, come appresso definita (di  seguito  «Mutui
originari»), alle condizioni, nei  termini  e  con  le  modalita'  di
seguito indicate. 
 
Sez. 3. Caratteristiche dei mutui originari. 
 
  I Mutui originari, i cui oneri di ammortamento  sono  a  totale  ed
esclusivo  carico  del  bilancio  degli  enti,  devono  essere  stati
destinati: 
    al  finanziamento  degli  investimenti   individuati   ai   sensi
dell'art. 3, commi 18 e 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,  la
cui   realizzazione    sia    consentita    mediante    il    ricorso
all'indebitamento,  dalla  normativa  tempo  per  tempo  vigente  (di
seguito «Investimenti»), 
ovvero 
    alla conversione  ai  sensi  dell'art.  41  di  precedenti  mutui
destinati al finanziamento di Investimenti, 
ovvero 
    al riacquisto di titoli obbligazionari destinati al finanziamento
di Investimenti  o  alla  conversione,  ai  sensi  dell'art.  41,  di
precedenti mutui finalizzati  al  finanziamento  di  investimenti,  e
contratti con il Ministero dell'economia e  delle  finanze  ai  sensi
dell'art. 45, comma 12, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.  (di
seguito «Mutui MEF»). 
 
Sez. 4. Caratteristiche dei Nuovi prestiti. 
 
  L'importo di ciascun Nuovo prestito e' pari al debito  residuo  del
Mutuo originario, o ad una quota dello stesso, (di  seguito  «Importo
da Estinguere») in essere alla Data  di  conversione,  come  appresso
definita. Il Nuovo prestito e' pertanto destinato  esclusivamente  al
pagamento dell'importo da estinguere verso  l'intermediario  titolare
del Mutuo originario alla predetta Data di  conversione  (di  seguito
«Destinazione»). E' dunque tassativamente escluso il suo utilizzo per
il  pagamento  di  eventuali  ulteriori  oneri  a  carico   dell'ente
conseguenti alla conversione  del  Mutuo  originario  quali,  a  solo
titolo esemplificativo, indennizzi dovuti per il rimborso  anticipato
del Mutuo originario, interessi di mora, ecc. 
  Si precisa che ciascun Nuovo prestito puo'  essere  destinato  alla
conversione di  un  singolo  Mutuo  originario,  essendo  esclusa  la
possibilita' di destinare un Nuovo prestito  per  la  conversione  di
piu' Mutui originari. 
 
Sez. 5. Domanda, istruttoria, affidamento e stipula del  contratto  o
  della convenzione. 
 
  La  fase  istruttoria   e'   funzionale   «all'accertamento   della
sussistenza dei requisiti imposti dalla legge per  le  operazioni  di
indebitamento dei soggetti richiedenti, nonche'  di  eventuali  altre
condizioni fissate dalla CDP per categorie omogenee» (art. 11,  comma
3, decreto ministeriale 6 ottobre 2004)  ed  alla  valutazione  della
sostenibilita'  del  debito  da  parte  dell'ente,  concernente,  tra
l'altro, l'analisi e la valutazione della situazione  finanziaria  ed
economico-patrimoniale  dell'ente,  estesa  quantomeno   al   biennio
precedente, con particolare  riguardo  al  livello  di  indebitamento
rispetto alla dimensione di bilancio, alla gestione della liquidita',
alla gestione dei residui e alla gestione sanitaria. 
  La fase, istruttoria  ha  inizio  con  la  presentazione  da  parte
dell'ente della domanda del Nuovo prestito  (di  seguito  «Domanda»),
contenente  la  quantificazione  del  fabbisogno  finanziario,   pari
all'Importo  da   estinguere,   la   Data   di   conversione   e   le
caratteristiche del Nuovo prestito richiesto (tipologia  di  tasso  e
durata di  ammortamento).  L'importo  del  Nuovo  prestito  non  puo'
comunque essere inferiore a cinque milioni di euro. 
  Unitamente alla Domanda, che deve essere presentata alla CDP almeno
60 (sessanta) giorni1 prima della Data di conversione mediante  Posta
elettronica certificata,  l'ente  dovra'  trasmettere  alla  CDP,  in
particolare, la seguente documentazione: 
    1. una attestazione del  responsabile  del  servizio  finanziario
dell'ente da cui risulti: 
      a) la conferma da parte dell'ente in  merito  alla  conformita'
dell'operazione di conversione del Mutuo originario con le originarie
pattuizioni  contrattuali,  ovvero,  in  alternativa,  il   riscontro
positivo dell'Intermediario alla predetta operazione di conversione; 
      b) che il Mutuo originario e' stato destinato: 
      ad investimenti, ovvero 
      alla conversione, ai sensi dell'art. 41,  di  precedenti  mutui
che avevano come oggetto il finanziamento di Investimenti, ovvero 
      al   riacquisto   di   titoli   obbligazionari   destinati   al
finanziamento di Investimenti o alla conversione, ai sensi  dell'art.
41, di precedenti mutui finalizzati al finanziamento di investimenti,
e contratti con il Ministero dell'economia e delle finanze  ai  sensi
dell'art. 45, comma 12, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66; 
    2. il provvedimento autorizzativo del competente organo dell'ente
relativo alla contrazione dei/l Nuovi/o prestiti/o, da destinare alla
conversione  dei/l  Mutui/o  originari/o   che   dovranno/a'   essere
puntualmente individuati/o nello stesso provvedimento; 
    3.  una  dichiarazione  resa  dal   Responsabile   del   servizio
finanziario dell'ente da cui risulti, sulla  base  delle  preliminari
valutazioni effettuate, il rispetto delle condizioni di cui  all'art.
41. 
  La   CDP   acquisisce   inoltre,   nella   fase   istruttoria,   la
documentazione che ritiene necessaria al fine di verificare: 
    la  sussistenza  delle  condizioni  previste   per   il   ricorso
all'indebitamento da parte  dell'ente  dalla  normativa  di  legge  e
regolamentare; 
    la sostenibilita' del debito da parte dell'ente. 
  L'elenco   dettagliato   della   documentazione   necessaria    per
l'istruttoria e' riportato, in  ogni  caso,  in  un'apposita  scheda,
disponibile nella relativa sezione del sito internet. 
  La  CDP  si  riserva  comunque  di  acquisire  eventuali  ulteriori
documenti    o    attestazioni    funzionali     allo     svolgimento
dell'istruttoria. 
  In caso di esito positivo, la fase istruttoria si conclude  con  la
deliberazione  del  Nuovo  prestito  da  parte   del   Consiglio   di
amministrazione della CDP ovvero dell'Organo della CDP  delegato  dal
Consiglio medesimo (di seguito «Affidamento»), che potra'  avere  una
validita' massima sino al termine  previsto  per  il  perfezionamento
contrattuale  del  Nuovo  prestito  (di  seguito  «Contratto»),   che
avviene, di norma, in forma di atto pubblico e  con  oneri  a  carico
dell'ente, entro e non oltre 15  (quindici)  giorni2  antecedenti  la
Data di conversione. 
  Per quanto riguarda i Mutui MEF, il perfezionamento  dei  Contratti
potra' avvenire solo nel corso dell'anno 2020. A tal fine,  nell'anno
2019, la CDP si rende disponibile a sottoscrivere una convenzione con
le regioni interessate (di seguito «Convenzione») mediante  la  quale
la stessa CDP si impegna a stipulare  nel  primo  semestre  2020,  su
richiesta della regione, uno o piu'  Contratti,  nel  rispetto  delle
condizioni generali di cui alla successiva Sez.  6,  per  un  importo
complessivo prefissato  nella  Convenzione,  fermo  restando  che  le
regioni che non abbiano stipulato la Convenzione  nel  2019  potranno
comunque presentare la Domanda nel  corso  del  2020  secondo  quanto
previsto dalla presente circolare. 
  Ai fini del  perfezionamento  della  Convenzione  sara'  necessario
presentare specifica richiesta (di seguito «Richiesta  Convenzione»),
che dovra' pervenire a CDP entro il 30 novembre 2019  mediante  Posta
elettronica certificata. Resta fermo che, almeno 15 (quindici) giorni
antecedenti la data di stipula dei Contratti  a  valere  sull'importo
complessivo previsto dalla Convenzione,  l'ente  dovra'  trasmettere,
mediante Posta elettronica certificata, la documentazione istruttoria
di cui alla presente sezione. 
  Il testo della Convenzione e' quello  reso  disponibile  dalla  CDP
nella relativa sezione del sito internet. 
 
______ 
  (1) Limitatamente all'anno 2019, tale termine, con l'accordo  della
CDP, potra' essere ridotto sino a 20 (venti) giorni. 
  (2) Limitatamente all'anno 2019, tale termine, con l'accordo  della
CDP, potra' essere ridotto sino a 10 (dieci) giorni. 
 
Sez. 6. Condizioni generali del Nuovo prestito. 
 
6.1. Preammortamento. 
  Il periodo di preammortamento decorre dalla data di perfezionamento
del Contratto (di seguito «Data di stipula»)  e  termina,  di  norma,
l'ultimo giorno del semestre solare in cui e'  prevista  la  data  di
erogazione   del   Nuovo   prestito   (di   seguito    «Periodo    di
Preammortamento»).  Sull'importo  erogato   maturano   interessi   di
preammortamento al tasso  di  interesse  fisso  o  variabile  per  il
periodo compreso tra la data di  erogazione  (esclusa)  e  il  giorno
precedente l'inizio dell'ammortamento (incluso). 
  Il pagamento degli interessi di preammortamento maturati nel  primo
semestre di ciascun anno solare viene effettuato  alla  data  del  31
luglio immediatamente successivo, mentre il pagamento degli interessi
di preammortamento maturati nel  secondo  semestre  viene  effettuato
alla data del 31 gennaio dell'anno successivo. 
 
6.2. Erogazione. 
  L'erogazione avviene in un'unica soluzione, in corrispondenza della
data indicata in Contratto, ossia la data prevista per la conversione
del Mutuo originario (di seguito la «Data di  conversione»)  che,  in
ogni caso: 
    non potra' essere fissata oltre la scadenza  del  primo  semestre
solare successivo al semestre in cui cade la  data  di  presentazione
della Domanda o della  richiesta  convenzione  e  dovra'  cadere  nel
semestre solare di perfezionamento del Contratto. 
  Le somme erogate sono accreditate,  mediante  bonifico,  nel  conto
corrente bancario intestato all'ente,  indicato  da  quest'ultimo  ai
sensi del Contratto. 
  La  CDP  non  e'  in  alcun  modo  responsabile   della   effettiva
destinazione da parte dell'ente delle somme erogate e resta del tutto
estranea ai rapporti tra l'ente e gli Intermediari destinatari finali
delle somme erogate. 
  L'obbligo della CDP di effettuare l'erogazione del  Nuovo  prestito
e' sospensivamente condizionato alla ricezione, da parte  della  CDP,
entro 5 (cinque) giorni precedenti  la  Data  di  conversione,  della
dichiarazione resa, ai sensi di legge, dal responsabile del  servizio
finanziario dell'ente, da cui risulti il rispetto delle condizioni di
cui all'art. 41. 
  Nel caso in cui non sussistano le condizioni di cui all'art. 41, la
CDP dovra' ricevere, entro il predetto  termine,  una  dichiarazione,
resa ai sensi di legge, dal  responsabile  del  servizio  finanziario
dell'ente, attestante il mancato rispetto delle suddette condizioni. 
  Entro il decimo giorno successivo alla  Data  di  conversione,  CDP
deve  ricevere  dall'ente  una  dichiarazione  del  responsabile  del
servizio finanziario  da  cui  risulti  che  il  rimborso  anticipato
dell'Importo da Estinguere e' stato effettuato dall'ente alla Data di
conversione. 
 
6.3. Ammortamento. 
  L'ammortamento decorre, di norma, dal  primo  giorno  del  semestre
solare successivo alla data  di  erogazione  del  Nuovo  prestito  ed
avviene in un periodo compreso tra 5 e 29 anni, in base  alla  scelta
dell'ente. 
  Le rate di ammortamento sono, di  norma,  semestrali,  posticipate,
comprensive di capitale  (di  norma  a  quote  capitale  crescenti  o
costanti per un Nuovo prestito  regolato,  rispettivamente,  a  tasso
fisso ovvero a tasso variabile) ed interessi e vengono corrisposte il
30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno (ciascuna detta «Data  di
pagamento»), a partire dall'anno solare in cui cade la data di inizio
ammortamento e  fino  alla  data  di  scadenza  del  Nuovo  prestito,
inclusa. 
 
6.4. Tasso di interesse. 
  Nel caso in cui l'ente scelga che il Nuovo prestito sia regolato  a
tasso di interesse variabile, tale tasso sara' pari: 
    nel Periodo di preammortamento, per il periodo  compreso  tra  la
data  di  erogazione  ed  il  30  giugno  ovvero   il   31   dicembre
immediatamente   successivo:   alla   somma   algebrica   i)    della
maggiorazione in vigore alla Data di stipula per il  Nuovo  prestito,
determinata,  di  norma  settimanalmente,  dalla  CDP  e  resa   nota
attraverso il sito internet o mediante altri mezzi  di  comunicazione
(di seguito «Maggiorazione Unica») e ii) del Primo Parametro Euribor,
come definito nella nota tecnica allegata alla presente Circolare (di
seguito «Nota Tecnica»); 
    nel periodo  di  ammortamento:  alla  somma  algebrica  i)  della
Maggiorazione Unica e ii) del Parametro Euribor, come definito  nella
Nota Tecnica. 
  Nel caso in cui l'ente scelga che il Nuovo prestito sia regolato  a
tasso di interesse fisso, tale tasso sara' pari: 
    nel periodo di preammortamento e  nel  periodo  di  ammortamento:
alla somma algebrica i) della Maggiorazione Unica  e  ii)  del  Tasso
finanziariamente equivalente o TFE, determinato e calcolato dalla CDP
con le modalita' descritte nella Nota Tecnica. Il  TFE  applicato  al
Nuovo Prestito e' determinato, di norma, i) alla Data di stipula, per
i contratti stipulati a partire dalle ore 12,00, ovvero ii) il giorno
lavorativo che precede la Data di Stipula, per i contratti  stipulati
prima delle ore 12,00. 
  La  Maggiorazione  Unica  e'  quella  quotata,  in  relazione  alle
specifiche caratteristiche del Nuovo prestito, per il  «Prestito  con
Preammortamento» di cui alla Circolare n. 1284/2015, paragrafo 4.2.4. 
  La CDP si riserva di modificare, previa comunicazione diffusa anche
mediante il sito internet, il calendario delle date di determinazione
delle maggiorazioni e dei parametri e  si  riserva  altresi'  di  non
offrire condizioni economiche, in taluni periodi,  per  alcune  delle
combinazioni di durata totale, regime di tasso di interesse e profilo
di rimborso. 
 
6.5. Rimborso anticipato volontario parziale o totale. 
  Si applica quanto previsto dalla circolare  CDP  n.  1284/15,  Cap.
4.2.  «Condizioni  generali  del   prestito   con   preammortamento»,
paragrafo 4.2.5 «Rimborso anticipato volontario parziale o totale». 
 
6.6. Garanzie e impegni. 
  Si applica, per quanto compatibile con le caratteristiche del Nuovo
prestito, quanto previsto dalla circolare CDP  n.  1284/15,  Cap.  5.
«Garanzie e Impegni». 
 
6.7. Recesso e risoluzione. 
  Nel caso in cui una delle  dichiarazioni  e/o  garanzie  rilasciate
dall'ente ai sensi del Contratto si  riveli  falsa,  incompleta,  non
corretta o non accurata entro la data dell'erogazione, la CDP,  entro
tale data, potra' recedere dal Contratto. 
  Il recesso  si  verifichera'  nel  momento  in  cui  la  CDP  dara'
comunicazione con telefax, posta elettronica  certificata  o  lettera
raccomandata a/r all'ente dell'intenzione di avvalersi della facolta'
di recedere. Ove legittimamente esercitato,  il  recesso  non  potra'
comportare alcuna richiesta di corrispettivo a qualsiasi titolo,  ivi
compreso il risarcimento dei danni, da parte dell'ente. 
  La CDP puo' risolvere il  Contratto  a  norma  dell'art.  1456  del
codice civile nei seguenti casi: 
    a) mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia  importo  dovuto
ai sensi del Contratto, senza che  vi  sia  posto  rimedio  entro  30
(trenta) giorni dal momento in cui l'inadempimento si e' verificato; 
    b) utilizzo del Nuovo prestito per una finalita' diversa rispetto
alla destinazione; 
    c) falsita', incompletezza, non correttezza o non accuratezza  di
una delle dichiarazioni e/o garanzie rilasciate  dall'ente  ai  sensi
del Contratto; 
    d) ricezione da parte della CDP del mandato di addebito in  conto
- con il quale l'ente ha impartito al tesoriere apposita disposizione
irrevocabile di addebito nel proprio  conto  corrente  di  tutti  gli
ordini  di  incasso  elettronici  inviati  dalla  CDP  al   tesoriere
dell'ente  -  i)  incompleto  ovvero  ii)  non  conforme  al  modello
predisposto dalla CDP, salvo che il  mandato  di  addebito  in  conto
conforme a quanto stabilito dalla CDP sia ricevuto dalla stessa entro
e non oltre 5 (cinque) giorni a partire dalla Data di stipula; 
    e) inadempimento da parte  dell'ente  o  del  proprio  tesoriere,
ciascuno per quanto di propria competenza,  di  una  qualsiasi  delle
obbligazioni di cui alla garanzia ed ai pagamenti relativi  al  Nuovo
prestito; 
    f) mancato pagamento da parte dell'ente  di  un  qualsiasi  altro
indebitamento di natura finanziaria (diverso da quello derivante  dal
Contratto) alla relativa scadenza, ovvero al termine del  periodo  di
grazia ad esso applicabile, per un ammontare complessivo superiore ad
euro cinque milioni ovvero b)  obbligo  per  l'ente,  conseguente  ad
inadempimento, di far fronte anticipatamente  ad  uno  o  piu'  altri
impegni finanziari  che,  complessivamente  considerati,  abbiano  un
importo superiore ad euro cinque milioni. 
  La  risoluzione  si  verifichera'  nel  momento  in  cui   la   CDP
comunichera' all'ente mediante telefax, posta elettronica certificata
o  lettera  raccomandata  a/r   l'intenzione   di   avvalersi   della
risoluzione. In ogni altro caso, si applichera'  la  risoluzione  del
contratto per  inadempimento  ai  sensi  dell'art.  1453  del  codice
civile. 
  In conseguenza della  risoluzione  del  Contratto,  l'ente  dovra',
entro 15  (quindici)  giorni  dalla  relativa  richiesta  della  CDP,
rimborsare:  i)  il  debito  residuo  del  Nuovo  prestito,  ii)  gli
interessi maturati fino alla data di risoluzione, iii) gli  eventuali
interessi di mora fino al giorno dell'effettivo pagamento e gli altri
accessori, iv) il risarcimento del maggior danno derivante  alla  CDP
dal rimborso anticipato calcolato secondo  i  criteri  previsti  alla
precedente Sez. 6.5 e v) un importo  pari,  allo  0,125%  del  debito
residuo del Nuovo prestito. 
  Inoltre, nel caso in cui, a causa  del  mancato  avveramento  della
condizione sospensiva di cui al penultimo capoverso della  precedente
Sez.  6.2.,  non  si  possa  dar  seguito  all'erogazione  del  Nuovo
prestito, il Contratto si intendera' risolto da parte della CDP senza
la  corresponsione  di  alcun  indennizzo  da  parte   dell'ente,   a
condizione che la CDP riceva, entro 5 (cinque) giorni  precedenti  la
Data di conversione, una dichiarazione, a firma del responsabile  del
servizio finanziario dell'ente, che attesti il mancato rispetto delle
condizioni di cui all'art. 41. 
  Qualora la CDP  non  riceva  la  suddetta  comunicazione  entro  il
predetto termine, l'ente dovra' corrispondere alla CDP un  indennizzo
di mancato utilizzo pari allo 0,50% dell'importo del Nuovo prestito. 
 
7. Rinvio alla disciplina generale. 
 
  Per tutto quanto non diversamente regolato dalla presente Circolare
si applicano, in  quanto  compatibili,  le  previsioni  di  cui  alla
circolare CDP 1284/2015. 
 
                            NOTA TECNICA 
 
  Il tasso finanziariamente equivalente (di seguito «TFE») indica  il
tasso di interesse determinato e  calcolato  dalla  CDP  mediante  il
procedimento di seguito descritto, sulla base delle curve  dei  tassi
di mercato dei depositi interbancari (pagina EURIBOR01  del  circuito
Reuters) e degli interest rate swap (ICESWAP2 11,00 a.m. Frankfurt  -
del circuito Reuters) e relativo ad un'operazione finanziaria  avente
le medesime caratteristiche del finanziamento in termini di modalita'
e periodicita' di rimborso del capitale  e  di  corresponsione  degli
interessi. 
  La procedura di  rilevazione  del  TFE  si  articola  nei  seguenti
passaggi: 
    (1) Rilevazione della curva dei tassi depositi-swap in vigore  al
momento del calcolo. 
    (2) Interpolazione dei tassi di cui al  punto  (1)  per  ricavare
quelli  corrispondenti  a  tutte  le   scadenze   temporali   annuali
intermedie rilevanti per i flussi futuri (residui). 
    (3) Calcolo della curva dei fattori di sconto  corrispondente  ai
tassi di cui al punto  (2)  attraverso  la  cosiddetta  procedura  di
bootstrapping (metodo comunemente usato dagli  operatori  di  mercato
per estrarre tassi zero-coupon dai tassi depositi-swap). 
    (4) Calcolo dei fattori di sconto  corrispondenti  alle  date  di
pagamento future del finanziamento  per  interpolazione  rispetto  ai
fattori di sconto di cui al punto (3). 
    (5) Calcolo del tasso di rendimento tale che la somma dei  valori
attuali di tutti i pagamenti (residui) sia  pari  al  valore  attuale
delle somme erogate calcolati con i fattori di sconto di cui al punto
(4). Tale tasso e' Tasso finanziariamente equivalente (TFE). 
  Il Parametro Euribor indica la media aritmetica,  arrotondata  alla
terza cifra decimale,  dei  valori  del  tasso  EURIBOR  a  sei  mesi
rilevato, secondo il  criterio  di  calcolo  giorni  effettivi/360  e
riportato alla pagina EURIBOR01  del  circuito  Reuters,  nei  cinque
Giorni TARGET che decorrono dal  terzo  lunedi'  (incluso)  del  mese
immediatamente  precedente  l'inizio  del  periodo  di  interessi  di
riferimento. 
  Il  Primo  parametro  Euribor,  indica  il   valore   dell'Euribor,
rilevato, di norma, settimanalmente secondo il  criterio  di  calcolo
giorni effettivi/360 e riportato alla pagina EURIBOR01  del  circuito
Reuters interpolato  linearmente,  alla  data  di  quotazione,  sulla
scadenza corrispondente al lasso temporale che intercorre tra la data
di quotazione, e la prima Data di pagamento, da applicarsi  ai  Nuovi
prestiti nel periodo di preammortamento. 
 
    Roma, 14 novembre 2019 

                      L'amministratore delegato 
                          Fabrizio Palermo 

 
TU19AAB12957
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