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Circolare n. 1298/2019 - Condizioni generali per l'accesso al credito della gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti societa' per azioni, ai sensi dell'art. 5 comma 7 lettera a), primo periodo, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, mediante prestiti in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, destinati alla conversione di mutui concessi a tali enti da intermediari bancari e finanziari diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti societa' per azioni ovvero da altri soggetti autorizzati, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, della legge 28dicembre 2001, n. 448. INDICE Premessa Sez. 1. Ambito soggettivo Sez. 2. Ambito oggettivo Sez. 3. Caratteristiche dei Mutui originari Sez. 4. Caratteristiche dei Nuovi prestiti Sez. 5. Domanda, istruttoria, affidamento e stipula del contratto o della convenzione Sez. 6. Condizioni generali del Nuovo prestito 6.1. Preammortamento 6.2. Erogazione 6.3. Ammortamento 6.4. Tasso di interesse 6.5. Rimborso anticipato volontario parziale o totale 6.6. Garanzie e impegni 6.7. Recesso e risoluzione 7. Rinvio alla disciplina generale NOTA TECNICA Premessa. L'art. 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002) in tema di finanza degli enti territoriali, al fine di contenere il costo dell'indebitamento, ha previsto la possibilita' per gli enti di convertire i mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996, anche mediante rifinanziamento con altri istituti, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passivita' totali a carico degli enti stessi, nel rispetto di quanto previsto nelle originarie pattuizioni contrattuali. La presente Circolare rende note le condizioni generali dei prestiti di scopo della gestione separata della Cassa depositi e prestiti societa' per azioni (di seguito «CDP»), ai sensi dell'art. 13, comma 4, del decreto ministeriale 6 ottobre 2004, destinati agli enti di cui alla successiva sezione 1 per le finalita' di cui alla successiva sezione 2. Sez. 1. Ambito soggettivo. La presente circolare si applica ai prestiti, come di seguito definiti, destinati alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano (di seguito «Enti»). Sez. 2. Ambito oggettivo. La CDP si rende disponibile, nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione della presente Circolare sul sito internet della CDP www.cdp.it (di seguito «Sito Internet») e il 31 dicembre 2020, a concedere prestiti (di seguito «Nuovi Prestiti») agli enti, destinati alla conversione (ossia alla estinzione anticipata, anche parziale, dei Mutui originari - come di seguito definiti - e contestuale accensione di Nuovi prestiti), ai sensi dell'art. 41, comma 2, della legge n. 448/2001 (di seguito «Art. 41»), di mutui contratti in data successiva al 31 dicembre 1996 con intermediari bancari e finanziari diversi dalla CDP ovvero con altri soggetti autorizzati (di seguito «Intermediari»), in corso di ammortamento ed integralmente erogati alla Data di conversione, come appresso definita (di seguito «Mutui originari»), alle condizioni, nei termini e con le modalita' di seguito indicate. Sez. 3. Caratteristiche dei mutui originari. I Mutui originari, i cui oneri di ammortamento sono a totale ed esclusivo carico del bilancio degli enti, devono essere stati destinati: al finanziamento degli investimenti individuati ai sensi dell'art. 3, commi 18 e 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, la cui realizzazione sia consentita mediante il ricorso all'indebitamento, dalla normativa tempo per tempo vigente (di seguito «Investimenti»), ovvero alla conversione ai sensi dell'art. 41 di precedenti mutui destinati al finanziamento di Investimenti, ovvero al riacquisto di titoli obbligazionari destinati al finanziamento di Investimenti o alla conversione, ai sensi dell'art. 41, di precedenti mutui finalizzati al finanziamento di investimenti, e contratti con il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 45, comma 12, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. (di seguito «Mutui MEF»). Sez. 4. Caratteristiche dei Nuovi prestiti. L'importo di ciascun Nuovo prestito e' pari al debito residuo del Mutuo originario, o ad una quota dello stesso, (di seguito «Importo da Estinguere») in essere alla Data di conversione, come appresso definita. Il Nuovo prestito e' pertanto destinato esclusivamente al pagamento dell'importo da estinguere verso l'intermediario titolare del Mutuo originario alla predetta Data di conversione (di seguito «Destinazione»). E' dunque tassativamente escluso il suo utilizzo per il pagamento di eventuali ulteriori oneri a carico dell'ente conseguenti alla conversione del Mutuo originario quali, a solo titolo esemplificativo, indennizzi dovuti per il rimborso anticipato del Mutuo originario, interessi di mora, ecc. Si precisa che ciascun Nuovo prestito puo' essere destinato alla conversione di un singolo Mutuo originario, essendo esclusa la possibilita' di destinare un Nuovo prestito per la conversione di piu' Mutui originari. Sez. 5. Domanda, istruttoria, affidamento e stipula del contratto o della convenzione. La fase istruttoria e' funzionale «all'accertamento della sussistenza dei requisiti imposti dalla legge per le operazioni di indebitamento dei soggetti richiedenti, nonche' di eventuali altre condizioni fissate dalla CDP per categorie omogenee» (art. 11, comma 3, decreto ministeriale 6 ottobre 2004) ed alla valutazione della sostenibilita' del debito da parte dell'ente, concernente, tra l'altro, l'analisi e la valutazione della situazione finanziaria ed economico-patrimoniale dell'ente, estesa quantomeno al biennio precedente, con particolare riguardo al livello di indebitamento rispetto alla dimensione di bilancio, alla gestione della liquidita', alla gestione dei residui e alla gestione sanitaria. La fase, istruttoria ha inizio con la presentazione da parte dell'ente della domanda del Nuovo prestito (di seguito «Domanda»), contenente la quantificazione del fabbisogno finanziario, pari all'Importo da estinguere, la Data di conversione e le caratteristiche del Nuovo prestito richiesto (tipologia di tasso e durata di ammortamento). L'importo del Nuovo prestito non puo' comunque essere inferiore a cinque milioni di euro. Unitamente alla Domanda, che deve essere presentata alla CDP almeno 60 (sessanta) giorni1 prima della Data di conversione mediante Posta elettronica certificata, l'ente dovra' trasmettere alla CDP, in particolare, la seguente documentazione: 1. una attestazione del responsabile del servizio finanziario dell'ente da cui risulti: a) la conferma da parte dell'ente in merito alla conformita' dell'operazione di conversione del Mutuo originario con le originarie pattuizioni contrattuali, ovvero, in alternativa, il riscontro positivo dell'Intermediario alla predetta operazione di conversione; b) che il Mutuo originario e' stato destinato: ad investimenti, ovvero alla conversione, ai sensi dell'art. 41, di precedenti mutui che avevano come oggetto il finanziamento di Investimenti, ovvero al riacquisto di titoli obbligazionari destinati al finanziamento di Investimenti o alla conversione, ai sensi dell'art. 41, di precedenti mutui finalizzati al finanziamento di investimenti, e contratti con il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 45, comma 12, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66; 2. il provvedimento autorizzativo del competente organo dell'ente relativo alla contrazione dei/l Nuovi/o prestiti/o, da destinare alla conversione dei/l Mutui/o originari/o che dovranno/a' essere puntualmente individuati/o nello stesso provvedimento; 3. una dichiarazione resa dal Responsabile del servizio finanziario dell'ente da cui risulti, sulla base delle preliminari valutazioni effettuate, il rispetto delle condizioni di cui all'art. 41. La CDP acquisisce inoltre, nella fase istruttoria, la documentazione che ritiene necessaria al fine di verificare: la sussistenza delle condizioni previste per il ricorso all'indebitamento da parte dell'ente dalla normativa di legge e regolamentare; la sostenibilita' del debito da parte dell'ente. L'elenco dettagliato della documentazione necessaria per l'istruttoria e' riportato, in ogni caso, in un'apposita scheda, disponibile nella relativa sezione del sito internet. La CDP si riserva comunque di acquisire eventuali ulteriori documenti o attestazioni funzionali allo svolgimento dell'istruttoria. In caso di esito positivo, la fase istruttoria si conclude con la deliberazione del Nuovo prestito da parte del Consiglio di amministrazione della CDP ovvero dell'Organo della CDP delegato dal Consiglio medesimo (di seguito «Affidamento»), che potra' avere una validita' massima sino al termine previsto per il perfezionamento contrattuale del Nuovo prestito (di seguito «Contratto»), che avviene, di norma, in forma di atto pubblico e con oneri a carico dell'ente, entro e non oltre 15 (quindici) giorni2 antecedenti la Data di conversione. Per quanto riguarda i Mutui MEF, il perfezionamento dei Contratti potra' avvenire solo nel corso dell'anno 2020. A tal fine, nell'anno 2019, la CDP si rende disponibile a sottoscrivere una convenzione con le regioni interessate (di seguito «Convenzione») mediante la quale la stessa CDP si impegna a stipulare nel primo semestre 2020, su richiesta della regione, uno o piu' Contratti, nel rispetto delle condizioni generali di cui alla successiva Sez. 6, per un importo complessivo prefissato nella Convenzione, fermo restando che le regioni che non abbiano stipulato la Convenzione nel 2019 potranno comunque presentare la Domanda nel corso del 2020 secondo quanto previsto dalla presente circolare. Ai fini del perfezionamento della Convenzione sara' necessario presentare specifica richiesta (di seguito «Richiesta Convenzione»), che dovra' pervenire a CDP entro il 30 novembre 2019 mediante Posta elettronica certificata. Resta fermo che, almeno 15 (quindici) giorni antecedenti la data di stipula dei Contratti a valere sull'importo complessivo previsto dalla Convenzione, l'ente dovra' trasmettere, mediante Posta elettronica certificata, la documentazione istruttoria di cui alla presente sezione. Il testo della Convenzione e' quello reso disponibile dalla CDP nella relativa sezione del sito internet. ______ (1) Limitatamente all'anno 2019, tale termine, con l'accordo della CDP, potra' essere ridotto sino a 20 (venti) giorni. (2) Limitatamente all'anno 2019, tale termine, con l'accordo della CDP, potra' essere ridotto sino a 10 (dieci) giorni. Sez. 6. Condizioni generali del Nuovo prestito. 6.1. Preammortamento. Il periodo di preammortamento decorre dalla data di perfezionamento del Contratto (di seguito «Data di stipula») e termina, di norma, l'ultimo giorno del semestre solare in cui e' prevista la data di erogazione del Nuovo prestito (di seguito «Periodo di Preammortamento»). Sull'importo erogato maturano interessi di preammortamento al tasso di interesse fisso o variabile per il periodo compreso tra la data di erogazione (esclusa) e il giorno precedente l'inizio dell'ammortamento (incluso). Il pagamento degli interessi di preammortamento maturati nel primo semestre di ciascun anno solare viene effettuato alla data del 31 luglio immediatamente successivo, mentre il pagamento degli interessi di preammortamento maturati nel secondo semestre viene effettuato alla data del 31 gennaio dell'anno successivo. 6.2. Erogazione. L'erogazione avviene in un'unica soluzione, in corrispondenza della data indicata in Contratto, ossia la data prevista per la conversione del Mutuo originario (di seguito la «Data di conversione») che, in ogni caso: non potra' essere fissata oltre la scadenza del primo semestre solare successivo al semestre in cui cade la data di presentazione della Domanda o della richiesta convenzione e dovra' cadere nel semestre solare di perfezionamento del Contratto. Le somme erogate sono accreditate, mediante bonifico, nel conto corrente bancario intestato all'ente, indicato da quest'ultimo ai sensi del Contratto. La CDP non e' in alcun modo responsabile della effettiva destinazione da parte dell'ente delle somme erogate e resta del tutto estranea ai rapporti tra l'ente e gli Intermediari destinatari finali delle somme erogate. L'obbligo della CDP di effettuare l'erogazione del Nuovo prestito e' sospensivamente condizionato alla ricezione, da parte della CDP, entro 5 (cinque) giorni precedenti la Data di conversione, della dichiarazione resa, ai sensi di legge, dal responsabile del servizio finanziario dell'ente, da cui risulti il rispetto delle condizioni di cui all'art. 41. Nel caso in cui non sussistano le condizioni di cui all'art. 41, la CDP dovra' ricevere, entro il predetto termine, una dichiarazione, resa ai sensi di legge, dal responsabile del servizio finanziario dell'ente, attestante il mancato rispetto delle suddette condizioni. Entro il decimo giorno successivo alla Data di conversione, CDP deve ricevere dall'ente una dichiarazione del responsabile del servizio finanziario da cui risulti che il rimborso anticipato dell'Importo da Estinguere e' stato effettuato dall'ente alla Data di conversione. 6.3. Ammortamento. L'ammortamento decorre, di norma, dal primo giorno del semestre solare successivo alla data di erogazione del Nuovo prestito ed avviene in un periodo compreso tra 5 e 29 anni, in base alla scelta dell'ente. Le rate di ammortamento sono, di norma, semestrali, posticipate, comprensive di capitale (di norma a quote capitale crescenti o costanti per un Nuovo prestito regolato, rispettivamente, a tasso fisso ovvero a tasso variabile) ed interessi e vengono corrisposte il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno (ciascuna detta «Data di pagamento»), a partire dall'anno solare in cui cade la data di inizio ammortamento e fino alla data di scadenza del Nuovo prestito, inclusa. 6.4. Tasso di interesse. Nel caso in cui l'ente scelga che il Nuovo prestito sia regolato a tasso di interesse variabile, tale tasso sara' pari: nel Periodo di preammortamento, per il periodo compreso tra la data di erogazione ed il 30 giugno ovvero il 31 dicembre immediatamente successivo: alla somma algebrica i) della maggiorazione in vigore alla Data di stipula per il Nuovo prestito, determinata, di norma settimanalmente, dalla CDP e resa nota attraverso il sito internet o mediante altri mezzi di comunicazione (di seguito «Maggiorazione Unica») e ii) del Primo Parametro Euribor, come definito nella nota tecnica allegata alla presente Circolare (di seguito «Nota Tecnica»); nel periodo di ammortamento: alla somma algebrica i) della Maggiorazione Unica e ii) del Parametro Euribor, come definito nella Nota Tecnica. Nel caso in cui l'ente scelga che il Nuovo prestito sia regolato a tasso di interesse fisso, tale tasso sara' pari: nel periodo di preammortamento e nel periodo di ammortamento: alla somma algebrica i) della Maggiorazione Unica e ii) del Tasso finanziariamente equivalente o TFE, determinato e calcolato dalla CDP con le modalita' descritte nella Nota Tecnica. Il TFE applicato al Nuovo Prestito e' determinato, di norma, i) alla Data di stipula, per i contratti stipulati a partire dalle ore 12,00, ovvero ii) il giorno lavorativo che precede la Data di Stipula, per i contratti stipulati prima delle ore 12,00. La Maggiorazione Unica e' quella quotata, in relazione alle specifiche caratteristiche del Nuovo prestito, per il «Prestito con Preammortamento» di cui alla Circolare n. 1284/2015, paragrafo 4.2.4. La CDP si riserva di modificare, previa comunicazione diffusa anche mediante il sito internet, il calendario delle date di determinazione delle maggiorazioni e dei parametri e si riserva altresi' di non offrire condizioni economiche, in taluni periodi, per alcune delle combinazioni di durata totale, regime di tasso di interesse e profilo di rimborso. 6.5. Rimborso anticipato volontario parziale o totale. Si applica quanto previsto dalla circolare CDP n. 1284/15, Cap. 4.2. «Condizioni generali del prestito con preammortamento», paragrafo 4.2.5 «Rimborso anticipato volontario parziale o totale». 6.6. Garanzie e impegni. Si applica, per quanto compatibile con le caratteristiche del Nuovo prestito, quanto previsto dalla circolare CDP n. 1284/15, Cap. 5. «Garanzie e Impegni». 6.7. Recesso e risoluzione. Nel caso in cui una delle dichiarazioni e/o garanzie rilasciate dall'ente ai sensi del Contratto si riveli falsa, incompleta, non corretta o non accurata entro la data dell'erogazione, la CDP, entro tale data, potra' recedere dal Contratto. Il recesso si verifichera' nel momento in cui la CDP dara' comunicazione con telefax, posta elettronica certificata o lettera raccomandata a/r all'ente dell'intenzione di avvalersi della facolta' di recedere. Ove legittimamente esercitato, il recesso non potra' comportare alcuna richiesta di corrispettivo a qualsiasi titolo, ivi compreso il risarcimento dei danni, da parte dell'ente. La CDP puo' risolvere il Contratto a norma dell'art. 1456 del codice civile nei seguenti casi: a) mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto ai sensi del Contratto, senza che vi sia posto rimedio entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui l'inadempimento si e' verificato; b) utilizzo del Nuovo prestito per una finalita' diversa rispetto alla destinazione; c) falsita', incompletezza, non correttezza o non accuratezza di una delle dichiarazioni e/o garanzie rilasciate dall'ente ai sensi del Contratto; d) ricezione da parte della CDP del mandato di addebito in conto - con il quale l'ente ha impartito al tesoriere apposita disposizione irrevocabile di addebito nel proprio conto corrente di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dalla CDP al tesoriere dell'ente - i) incompleto ovvero ii) non conforme al modello predisposto dalla CDP, salvo che il mandato di addebito in conto conforme a quanto stabilito dalla CDP sia ricevuto dalla stessa entro e non oltre 5 (cinque) giorni a partire dalla Data di stipula; e) inadempimento da parte dell'ente o del proprio tesoriere, ciascuno per quanto di propria competenza, di una qualsiasi delle obbligazioni di cui alla garanzia ed ai pagamenti relativi al Nuovo prestito; f) mancato pagamento da parte dell'ente di un qualsiasi altro indebitamento di natura finanziaria (diverso da quello derivante dal Contratto) alla relativa scadenza, ovvero al termine del periodo di grazia ad esso applicabile, per un ammontare complessivo superiore ad euro cinque milioni ovvero b) obbligo per l'ente, conseguente ad inadempimento, di far fronte anticipatamente ad uno o piu' altri impegni finanziari che, complessivamente considerati, abbiano un importo superiore ad euro cinque milioni. La risoluzione si verifichera' nel momento in cui la CDP comunichera' all'ente mediante telefax, posta elettronica certificata o lettera raccomandata a/r l'intenzione di avvalersi della risoluzione. In ogni altro caso, si applichera' la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1453 del codice civile. In conseguenza della risoluzione del Contratto, l'ente dovra', entro 15 (quindici) giorni dalla relativa richiesta della CDP, rimborsare: i) il debito residuo del Nuovo prestito, ii) gli interessi maturati fino alla data di risoluzione, iii) gli eventuali interessi di mora fino al giorno dell'effettivo pagamento e gli altri accessori, iv) il risarcimento del maggior danno derivante alla CDP dal rimborso anticipato calcolato secondo i criteri previsti alla precedente Sez. 6.5 e v) un importo pari, allo 0,125% del debito residuo del Nuovo prestito. Inoltre, nel caso in cui, a causa del mancato avveramento della condizione sospensiva di cui al penultimo capoverso della precedente Sez. 6.2., non si possa dar seguito all'erogazione del Nuovo prestito, il Contratto si intendera' risolto da parte della CDP senza la corresponsione di alcun indennizzo da parte dell'ente, a condizione che la CDP riceva, entro 5 (cinque) giorni precedenti la Data di conversione, una dichiarazione, a firma del responsabile del servizio finanziario dell'ente, che attesti il mancato rispetto delle condizioni di cui all'art. 41. Qualora la CDP non riceva la suddetta comunicazione entro il predetto termine, l'ente dovra' corrispondere alla CDP un indennizzo di mancato utilizzo pari allo 0,50% dell'importo del Nuovo prestito. 7. Rinvio alla disciplina generale. Per tutto quanto non diversamente regolato dalla presente Circolare si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui alla circolare CDP 1284/2015. NOTA TECNICA Il tasso finanziariamente equivalente (di seguito «TFE») indica il tasso di interesse determinato e calcolato dalla CDP mediante il procedimento di seguito descritto, sulla base delle curve dei tassi di mercato dei depositi interbancari (pagina EURIBOR01 del circuito Reuters) e degli interest rate swap (ICESWAP2 11,00 a.m. Frankfurt - del circuito Reuters) e relativo ad un'operazione finanziaria avente le medesime caratteristiche del finanziamento in termini di modalita' e periodicita' di rimborso del capitale e di corresponsione degli interessi. La procedura di rilevazione del TFE si articola nei seguenti passaggi: (1) Rilevazione della curva dei tassi depositi-swap in vigore al momento del calcolo. (2) Interpolazione dei tassi di cui al punto (1) per ricavare quelli corrispondenti a tutte le scadenze temporali annuali intermedie rilevanti per i flussi futuri (residui). (3) Calcolo della curva dei fattori di sconto corrispondente ai tassi di cui al punto (2) attraverso la cosiddetta procedura di bootstrapping (metodo comunemente usato dagli operatori di mercato per estrarre tassi zero-coupon dai tassi depositi-swap). (4) Calcolo dei fattori di sconto corrispondenti alle date di pagamento future del finanziamento per interpolazione rispetto ai fattori di sconto di cui al punto (3). (5) Calcolo del tasso di rendimento tale che la somma dei valori attuali di tutti i pagamenti (residui) sia pari al valore attuale delle somme erogate calcolati con i fattori di sconto di cui al punto (4). Tale tasso e' Tasso finanziariamente equivalente (TFE). Il Parametro Euribor indica la media aritmetica, arrotondata alla terza cifra decimale, dei valori del tasso EURIBOR a sei mesi rilevato, secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360 e riportato alla pagina EURIBOR01 del circuito Reuters, nei cinque Giorni TARGET che decorrono dal terzo lunedi' (incluso) del mese immediatamente precedente l'inizio del periodo di interessi di riferimento. Il Primo parametro Euribor, indica il valore dell'Euribor, rilevato, di norma, settimanalmente secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360 e riportato alla pagina EURIBOR01 del circuito Reuters interpolato linearmente, alla data di quotazione, sulla scadenza corrispondente al lasso temporale che intercorre tra la data di quotazione, e la prima Data di pagamento, da applicarsi ai Nuovi prestiti nel periodo di preammortamento. Roma, 14 novembre 2019 L'amministratore delegato Fabrizio Palermo TU19AAB12957