Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli (i) articoli 7-bis e 4 della Legge numero 130 del 30 aprile 1999, come di seguito modificata e integrata, (la "Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite"), (ii) dell'articolo 58 del D.Lgs. numero 385 del 1° settembre 1993, come di seguito modificato e integrato (il "Testo Unico Bancario") (iii) degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 ("GDPR"), (iv) della normativa nazionale (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101) e (v) del Provvedimento dell'Autorita' Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 (congiuntamente dal (iii) al (v) la "Normativa Privacy Applicabile") POPSO Covered Bond S.r.l. comunica che, nel contesto di un'operazione di emissione di obbligazioni bancarie garantite da parte di Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A., in data 30 maggio 2014 POPSO Covered Bond S.r.l. ha concluso con Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A. (il "Cedente" o "BPS") un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 7-bis e 4 della Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario. In virtu' di tale contratto di cessione si comunica che, in forza di un atto di cessione sottoscritto in data 29 novembre 2019 (con efficacia giuridica dal 1 dicembre 2019), POPSO Covered Bond S.r.l. ha acquistato dal Cedente pro soluto, ogni e qualsiasi credito derivante dai mutui ipotecari in bonis erogati ai sensi di contratti di mutuo stipulati dal Cedente con i propri clienti (i "Contratti di Mutuo") nel corso della propria ordinaria attivita' di impresa (i "Crediti") che alla data del 30 novembre 2019 ("Data di Valutazione") rispettavano i seguenti criteri cumulativi: (1) che sono alternativamente: (A) Crediti Ipotecari Residenziali (i) il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non sia superiore all'80% del valore aggiornato dell'immobile, e aventi fattore di ponderazione del rischio, almeno per una porzione di essi, non superiore al 35% in conformita' alle disposizioni del Decreto 310, o (ii) qualora vi siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un immobile residenziale in relazione al quale il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non sia superiore all'80% del valore aggiornato dell'immobile residenziale; ovvero (B) Crediti Ipotecari Commerciali (i) il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non sia superiore al 60% del valore aggiornato dell'immobile e aventi fattore di ponderazione del rischio, almeno per una porzione di essi, non superiore al 50%, in conformita' alle disposizioni del Decreto 310, o (ii) qualora vi siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un immobile commerciale in relazione al quale il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non sia superiore al 60% del valore aggiornato dell'immobile commerciale; (2) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero 267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell'articolo 39, comma quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; (3) che sono stati erogati o acquistati da BPS; (4) che sono disciplinati dalla legge italiana; (5) che sono in bonis e in relazione ai quali non sussiste alcuna rata scaduta e non pagata da piu' di 29 giorni dalla relativa data prevista di pagamento; (6) che non prevedono clausole che limitano la possibilita' per BPS di cedere i crediti derivanti dal relativo contratto o che dispongono che il consenso del relativo debitore sia necessario ai fini di tale cessione e BPS abbia ottenuto tale consenso; (7) in relazione ai quali almeno una rata, anche di soli interessi, e' stata pagata dal debitore; (8) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore siano effettuati in Euro; (9) che sono stati interamente erogati; (10) che sono stati concessi a una persona fisica, a una persona giuridica (ad esclusione degli enti del settore pubblico, enti territoriali e amministrazioni centrali e banche centrali) o a piu' persone fisiche, o giuridiche, cointestatarie; (11) che prevedono il pagamento da parte del debitore di un tasso di interesse variabile (includendo anche il tasso di interesse variabile con un tasso cap) determinato di volta in volta da BPS, fisso, misto o opzionale; (12) garantiti da ipoteca di primo grado o di grado successivo; (13) che sono garantiti da ipoteca su immobili con destinazione residenziale prevalente. A tale fine per "mutui garantiti da ipoteca su immobili con destinazione residenziale prevalente" si intendono: (i) mutui garantiti da ipoteca su immobili che ricadono in almeno una delle seguenti categorie catastali A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A11; (ii) mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali di cui sia stata completata la costruzione ma risultino iscritti alla categoria F3 o al Catasto Terreni in quanto non ancora accatastati al Nuovo Catasto Edilizio Urbano; (iii) mutui garantiti da ipoteca su immobili appartenenti a categorie catastali differenti, a condizione che il valore degli immobili posti a garanzia del mutuo ed appartenenti ad una o ad entrambe delle categorie sub (i) e (ii) sia maggiore del valore degli altri immobili posti a garanzia del medesimo mutuo ma rientranti in una categoria catastale diversa da quelle sopra indicata, restando comunque esclusi i mutui garantiti da ipoteca su (a) immobili commerciali a destinazione ordinaria ricadenti nelle categorie catastali C1, C3, C5, o (b) immobili con destinazione residenziale prevalente ricadenti nelle categorie catastale A10, o (c) immobili a destinazione speciale ricadenti nelle categorie catastali di cui al gruppo D; (14) che sono stati interamente erogati tra il 1 gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018 (per tale intendendosi nel caso dei mutui erogati a stato avanzamento lavori la data dell'ultima erogazione) e rispetto ai quali i mutuatari non hanno diritto ad ulteriori erogazioni ai sensi del relativo contratto di mutuo; (15) che non prevedono il completo rimborso ad una data precedente al 31 maggio 2020; (16) che non sono mutui agevolati che prevedevano al tempo dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o in conto interessi (mutui agevolati) ovvero garantiti da o erogati ai sensi di convenzioni stipulate con consorzi di garanzia fidi (confidi); (17) il cui piano di ammortamento, decorso l'eventuale periodo di preammortamento, e' alla "francese" (per tale intendendosi quel metodo di ammortamento ai sensi del quale tutte le rate sono comprensive di una componente capitale fissata al momento dell'erogazione e crescente nel tempo e di una componente interesse variabile, cosi' come rilevabile alla data di stipula del mutuo o, se esiste, dell'ultimo accordo relativo al sistema di ammortamento) ovvero alla "italiana" (per tale intendendosi quel metodo di ammortamento composto da rate d'importo complessivo decrescente con una componente capitale fissata al momento dell'erogazione e costante nel tempo e una componente interesse decrescente nel tempo), e nel caso di mutui con piano di ammortamento alla francese che prevedono piu' di una rata di rimborso; (18) in relazione ai quali, alla Data di Valutazione, il relativo mutuatario non beneficia della sospensione volontaria concordata con BPS o della sospensione o della rinegoziazione del pagamento delle rate ai sensi: (a) dell'art. 2, paragrafi 475-480, della Legge del 24 dicembre 2007, n. 244 (la Legge Finanziaria 2008) e del Decreto Ministeriale 21 giugno 2010, n. 132 (Regolamento recante norme di attuazione del Fondo di solidarieta' per i mutui per l'acquisto della prima casa) e successive modifiche ed integrazioni; (b) dell'articolo 6 del Decreto Legge 39/2009 ("Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"), cosi' come integrato e/o modificato dalla relativa legge di conversione; (c) della convenzione conclusa tra l'Associazione Bancaria Italiana e l'Associazione dei Consumatori in data 18 dicembre 2009 (il c.d. "Piano Famiglie 2009"), come successivamente modificata e integrata; (d) della convenzione conclusa tra l'Associazione Bancaria Italiana e Associazioni dei Consumatori in data 31 marzo 2015 (il c.d. "Piano Famiglie 2015"), come successivamente modificata e integrata; (e) dell'avviso comune concluso tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Associazione Bancaria Italiana in data 3 agosto 2009 (il c.d. "Avviso Comune"), come successivamente modificato e integrato; (f) dell'articolo 8, paragrafo 6, del Decreto Legge 70/2011 (il c.d. "Decreto Sviluppo"), cosi' come convertito in legge ai sensi della Legge del 12 luglio 2011, n. 106; (g) della convenzione conclusa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Associazione Bancaria Italiana in data 19 giugno 2008 ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legge n. 93 del 27 maggio 2008 (il cd. "Decreto Tremonti") convertito in legge ai sensi della Legge n. 126 del 24 luglio 2008; (h) dell'articolo 3 del Decreto Legge 93/2008, cosi' come integrato e/o modificato dalla relativa legge di conversione; (i) dall'ordinanza n. 430 del 10 gennaio 2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile (G.U. n. 12 del 16-01-2017) - recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nell'ultima decade del mese di novembre 2016 nel territorio della regione Piemonte"; (j) dall'ordinanza n. 434 del 11 gennaio 2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile (G.U. n. 18 del 23-01-2017) - recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 24 e 25 novembre 2016 nel territorio delle Province di Imperia e di Savona"; (k) dal Decreto Legge n. 2010 del 30-12-2015 ("Decreto Milleproroghe"), convertito con modificazioni dalla Legge 21 del 25 febbraio 2016, all'art. 11 comma 3-quarter con il quale e' stata disposta la proroga del termine per la sospensione dei pagamenti delle rate di mutuo ipotecari e chirografari; (l) dal Decreto Legge n. 74 del 12-05-2014 (G.U. n. 108 del 12-05-2014) - recante "Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia Romagna colpite dal terremoto del 20 e del 29 maggio 2012 e da successivi eventi alluvionali; (m) dalla Legge 89 del 24-07-2018 (G.U. 170 del 24-07-2018) di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 55 del 29-05-2018 recante "Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016" ha prorogato il termine di sospensione del pagamento delle rate dei mutui: - al 31-12-2020 per i soggetti che abbiano residenza, sede legale e/o operativa nei comuni individuati dalla Legge n. 229 del 15 dicembre 2016 e successive integrazioni; - al 31-12-2021 soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, localizzate in una "zona rossa" istituita mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 06 dicembre 2017; (n) dall'ordinanza n. 388 del 26 agosto 2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile (G.U. n. 201 del 29-08-2016) - recante "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016" - all'art. 7 e' disposta la possibilita' di richiedere la sospensione fino alla ricostruzione, all'agibilita' o all'abitabilita' dell'immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza del pagamento delle rate dei mutui per i titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi a edifici distrutti o inagibili o inabitabili, anche parzialmente. (o) dall'ordinanza n. 480 del 8 settembre 2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (G.U. n. 218 del 18-09-2017) - recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'evento sismico che ha interessato il territorio dei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017"; (p) dal Decreto Legge n. 109 del 28-09-2018 recante "Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze" (G.U. n. 226 del 28 settembre 2018) e' stata disposta la proroga al 31-12-2020 del termine per la sospensione dei pagamenti delle rate di mutuo ipotecari; (q) dall'ordinanza n. 482 del 20 settembre 2017 del Capo Dipartimento della Protezione Civile (G.U. n. 226 del 27-07-2017) - recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei Comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti, in Provincia di Livorno"; (r) dall'ordinanza n. 507 del 16 febbraio 2018 del Capo Dipartimento della Protezione Civile (G.U. n. 47 del 26 febbraio 2018) - recante "Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'aggravamento del vasto movimento franoso nel territorio del Comune di Stigliano in provincia di Matera"; (s) dall'ordinanza n. 539 del 20 agosto 2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (G.U. n. 194 del 22-08-2018) - recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'emergenza determinatasi a seguito del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto nella mattinata del 14 agosto 2018; (t) dall'ordinanza n. 566 del 28 dicembre 2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (G.U. n. 1 del 02-01-2019) - recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il territorio dei comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant'Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della provincia di Catania il giorno 26 dicembre 2018"; (u) dall'ordinanza n. 598 del 25 luglio 2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (G.U. n. 182 del 5 agosto 2019) - recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici che nei giorni 11 e 12 giugno 2019 hanno colpito il territorio delle Province di Brescia di Lecco e di Sondrio"; (19) i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito di accollo e/o frazionamento) sono persone fisiche residenti, alla Data di Valutazione, in Italia e non sono, anche in qualita' di cointestatari del relativo mutuo, soggetti che, alla Data di Valutazione, erano dipendenti o ex-dipendenti in pensione o amministratori o esponenti bancari (ai sensi dell'articolo 136 del Testo Unico Bancario) del Gruppo Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A.; (20) il valore dell'ipoteca iscritta a garanzia di ciascun Mutuo e' pari ad almeno il 125% del relativo importo originariamente erogato per ciascun Mutuo; (21) il cui debito residuo in linea capitale alla Data di Valutazione non risulta superiore a Euro 3 milioni; (22) garantiti da ipoteca di primo grado o di grado diverso dal primo ma rispetto alla quale sono state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/dalle ipoteca/ipoteche di grado precedente, restando esclusi i mutui per i quali il medesimo debitore ha ricevuto da BPS un ulteriore mutuo erogato nella medesima data e la cui garanzia ipotecaria e' rilasciata a valere sul medesimo immobile; (23) in relazione ai quali il rapporto tra (i) l'importo erogato alla data di stipula del contratto di mutuo e (ii) il valore dell'immobile ipotecato, determinato in prossimita' della stipulazione del medesimo mutuo, e' pari o inferiore al 90%; (24) derivanti da Contratti di Mutuo conclusi dal Cedente con Debitori classificati con i seguenti codice SAE (Settore di Attivita' Economica): 600 (Famiglie Consumatrici), 614 (Artigiani) e 615 (Altre famiglie produttrici). Sono tuttavia esclusi dalla cessione i Crediti nascenti da Contratti di Mutuo che, pur presentando le caratteristiche sopra indicate, presentano, altresi', una o piu' delle seguenti caratteristiche: (25) mutui classificati alla data di stipulazione come mutui agrari ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del Decreto Legislativo del 1° settembre 1993, n. 385; (26) mutui per i quali il relativo debitore ha stipulato con BPS contratti derivati in relazione al medesimo mutuo; (27) mutui che derivino da frazionamenti di precedenti mutui erogati da BPS; (28) mutui identificati dai seguenti "numeri finanziamento": 1216354, 1238908, 1241664, 1241882, 1245544, 1246732, 1247944, 1248713, 1250819, 1251159, 1255430, 1256960, 1265926, 1260629, 1262775, 1270666. Ai fini di cui sopra: "Credito Ipotecario Commerciale" indica, ai sensi del Decreto 310, il credito garantito da ipoteca su immobili destinati ad attivita' commerciale o d'ufficio, a condizione che l'immobile costituito in garanzia sia situato in uno Stato ammesso. "Credito Ipotecario Residenziale" indica, ai sensi del Decreto 310, il credito garantito da ipoteca su immobili destinati ad uso di abitazione, a condizione che l'immobile costituito in garanzia sia situato in uno Stato ammesso. "Decreto 310" indica il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006. "Stati ammessi" indica, ai sensi del Decreto 310, gli Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo e la Confederazione Elvetica. L'elenco dei crediti acquistati pro soluto da POPSO Covered Bond S.r.l. (individuati sulla base del rispettivo codice pratica) che alla Data di Valutazione rispettavano i criteri cumulativi sopra elencati e' (i) disponibile presso il sito internet http://www.popso.it; (ii) disponibile presso tutte le filiali di Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A.; e (iii) depositato presso il Notaio Massimiliano Tornambe', avente sede in Sondrio, con atto di deposito Repertorio n. 5876 Raccolta n. 3225. POPSO Covered Bond S.r.l. ha conferito incarico a Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A., ai sensi della Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite, affinche' per suo conto, in qualita' di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all'incasso delle somme dovute e Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A. ha accettato detto incarico. Per effetto di quanto precede, i debitori ceduti continueranno a pagare al Cedente ogni somma dovuta in relazione ai Crediti Ceduti nelle forme previste dai relativi Contratti di Mutuo o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti. Tutto cio' premesso, ai sensi (i) degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 ("GDPR"), (ii) della normativa nazionale (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101) e (iii) del Provvedimento dell'Autorita' Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 (congiuntamente dal (i) al (iii) la "Normativa Privacy Applicabile"), informiamo i debitori ceduti (i "Debitori Ceduti"), i rispettivi garanti, i loro successori ed aventi causa (i "Soggetti Interessati") ai sensi del presente avviso sull'uso dei Loro dati personali e sui Loro diritti. I dati personali in possesso di POPSO Covered Bond S.r.l. sono stati raccolti presso il Cedente e si riferiscono ad informazioni anagrafiche (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico), patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti, relativi ai Debitori come periodicamente aggiornati sulla base di informazioni acquisite nel corso dei rapporti contrattuali in essere con i Debitori (i "Dati Personali"). I Dati Personali saranno ottenuti anche attraverso fonti accessibili al pubblico (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i registri tenuti presso l'Agenzia delle Entrate). Cio' premesso, POPSO Covered Bond S.r.l. - in qualita' di titolare del trattamento - e' tenuta a fornire ai Debitori ceduti e ai Soggetti Interessati la presente informativa e assolve a tale obbligo mediante la presente pubblicazione in forza di autorizzazione prevista dal suddetto Provvedimento e si ritiene essere una misura appropriata anche ai sensi dell'art. 14, comma 5, lett. b), secondo periodo, GDPR. Il trattamento dei Dati Personali viene effettuato in quanto necessario all'esecuzione degli obblighi di pagamento dei Debitori (per i quali il consenso dell'interessato non e', quindi, richiesto) e/o per adempiere agli obblighi legali cui e' soggetta POPSO Covered Bond S.r.l.. I Dati Personali saranno trattati nell'ambito della normale attivita' del Titolare del trattamento e, precisamente, per finalita' connesse e strumentali alla gestione del portafoglio di Crediti, finalita' connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonche' da disposizioni impartite da autorita' a cio' legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, finalita' connesse alla gestione ed al recupero del credito. Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A. trattera' i Dati personali - in qualita' di responsabile del trattamento - per finalita' connesse all'effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in merito agli incassi su base aggregata dei Crediti oggetto della cessione e taluni servizi di carattere amministrativo fra i quali la tenuta della documentazione relativa all'operazione di emissione di obbligazioni bancarie garantite e della documentazione societaria. In relazione alle indicate finalita', il trattamento dei Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalita' stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I Dati Personali dei Debitori Ceduti verranno comunicati ai destinatari della comunicazione strettamente collegati alle sopraindicate finalita' del trattamento e, in particolare, a societa', associazioni o studi professionali che prestano attivita' di assistenza o consulenza in materia legale, societa' controllate e societa' collegate, societa' di recupero crediti, ecc. I soggetti destinatari dei Dati Personali utilizzeranno i dati in qualita' di (i) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalita' ed i mezzi del trattamento dei Dati Personali o (ii) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare. In linea generale, i Dati Personali sono conservati per un periodo temporale di 10 anni a decorrere dalla chiusura del singolo rapporto contrattuale da cui originano i Crediti. I Dati Personali potranno, altresi', essere trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione dei dati. POPSO Covered Bond S.r.l. impartisce specifiche istruzioni a tutti i dipendenti e collaboratori, anche occasionali, che svolgono mansioni che comportano il trattamento dei Dati Personali. Resta inteso che non verranno trattate "categorie particolari" di Dati Personali. Sono considerati tali i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche, all'adesione a sindacati ed alle convinzioni religiose dei Soggetti Interessati (art. 9 del GDPR). Si informa, infine, che il GDPR attribuisce ai Debitori Ceduti e ai Soggetti Interessati gli specifici diritti di cui agli articoli 15 - 22, tra cui in particolare (i) il diritto di accesso ai propri dati personali e alle seguenti informazioni (a) le finalita' del trattamento; (b) le categorie di dati personali; (c) i soggetti cui i dati possono essere comunicati; (d) ove possibile, il periodo di conservazione; nonche' (e) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; (ii) il diritto di rettifica dei dati personali inesatti; (iii) il diritto di ottenere la cancellazione dei dati che lo riguardano, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 17 del GDPR; (iv) il diritto di richiedere la limitazione del trattamento, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 18 del GDPR; (v) il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, i dati che li riguardano, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 20 del GDPR; (vi) il diritto di opporsi al trattamento, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 21 del GDPR; nonche' (vii) ove prestato, il diritto di revocare il consenso ove prestato. La revoca del consenso non pregiudica la liceita' del trattamento effettuato in precedenza. Inoltre, i Debitori Ceduti e i Soggetti Interessati hanno il diritto - nel caso in cui gli stessi ritengano che il trattamento dei Dati Personali da parte del Titolare sia effettuato in violazione della Normativa Privacy Applicabile - (i) di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale ovvero (ii) di proporre reclamo all'Autorita' Garante per la protezione dei dati personali. Si informa che i Soggetti Interessati possono esercitare i propri diritti ai sensi della Normativa Privacy Applicabile rivolgendosi al titolare del trattamento: POPSO Covered Bond S.r.l., presso la propria sede legale in Via V. Alfieri 1, 31015, Conegliano (TV) oppure al seguente indirizzo e-mail: popso.cb@finint.com. Infine, si segnala che Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A. ha nominato quale responsabile per la protezione dei Dati Personali ("DPO") il dott. Annibale Morelli, reperibile presso i seguenti contatti: e-mail responsabileprotezionedati@popso.it, PEC responsabileprotezionedati@pec.popso.it, tel. +39 0342 528 653. Conegliano, 2 dicembre 2019 Popso Covered Bond S.r.l. - Il consigliere delegato Paolo Gabriele TX19AAB13131