TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro

Punti di contatto: salvatore.mazza@pec.ordineavvocaticatania.it

(GU Parte Seconda n.147 del 14-12-2019)

 
Notificazione   per   pubblici   proclami    -    Integrazione    del
                           contraddittorio 
 

  Estratto dell'atto  da  inserire  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Ita-liana e nel sito  internet  del  MIUR  e  del  CSA  di
Catania 
  Tribunale di Catania 
  Giudice Unico del Lavoro: dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto 
  Ricorso n.r.g. 3854/2017 
  Ricorso in riassunzione ex art. 50 cpc 
  Per: Di Bella Vincenza, nata ad Acireale l'8.11.1975,  residente  a
Santa Veneri-na alla Via Fondannone,  n.  88,  C.F.:  DBL  VCN  75S48
A028A, rappresentata e difesa, giusta procura in atti,  dall'Avvocato
Salvatore Mazza (C.F.: MZZ  SVT  48R03  A070Y)  il  quale  chiede  di
ricevere  tutte  le  comunicazioni  della  cancelle-ria   alla   pec:
salvatore.mazza@pec.ordineavvocaticatania.it,           elettivamente
domi-ciliata presso lo studio del professionista adesso sito  in  Aci
Catena alla via IV Novembre n. 135. 
  Contro:  Ministero  dell'Istruzione,   dell'Universita'   e   della
Ricerca, in persona del Ministro pro - tempore e  Ufficio  Scolastico
Provinciale per la Lombardia, in persona del Direttore pro-tempore. 
  La prof.ssa Di Bella ha proposto avanti il Giudice  del  Lavoro  di
Milano ricorso iscritto  al  n.  R.G.  13519/2016  con  il  quale  ha
lamentato  l'illegittimita'   del   trasfe-rimento   disposto   dalla
Lombardia (Ambito territoriale di Milano) all'Ambito 5 della  Regione
Siciliana (Provincia di Caltanisetta) anzicche'  all'Ambito  8  della
Regione Siciliana (Provincia  di  Catania),  nonostante  quest'ultimo
Ambito  nell'ordine  delle  scelte  operate  dall'interessata   fosse
collocato al 5° posto, men-tre quello in  cui  la  docente  e'  stata
trasferita era stato inserito nell'ordine  delle  preferenze  al  17°
posto. 
  Il  Tribunale  di  Milano  con  ordinanza  del  27  marzo  2017  ha
dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore  di  quello
di Catania. 
  La ricorrente ha, pertanto, provveduto  a  riassumere  il  giudizio
avanti il Tribunale di Catania  il  quale  pero',  ritenendo  che  il
contraddittorio non fosse  integro  non  essendo  non  essendo  stati
evocati  in  giudizio   i   controinteressati,   ha   disposto,   con
provvedimento del 29.11.2019, che si  allega  in  calce  al  presente
atto, la no-tificazione del ricorso per pubblici proclami. 
  In particolare e' stato disposto che entro il  9.1.2020:  a)  copia
del ricorso da noti-ficare ai controinteressati sia depositata  nella
casa comunale del Comune di Ca-tania; b) un  estratto  dell'atto  sia
inserito nella Gazzetta  Ufficiale;  c)  un  estratto  dell'atto  sia
pubblicato nel sito internet del MIUR e del CSA di Catania. 
  La ricorrente e' stata assunta con  contratto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato a far data  dall'anno  scolastico  2014/2015  in  forza
della posizione che occupava nella GAE per la classe di concorso A030
- Educazione fisica nella Scuola Media di 1° grado. 
  Come e' noto, per effetto della L. n. 107/2015 e' stato disposto un
piano straordi-nario di assunzioni, da valere per  l'anno  scolastico
2015/2016, che ha coinvolto  una  sterminata  platea  di  docenti  ai
quali, in occasione dell'assunzione, e' stata assegnata una  sede  di
servizio provvisoria. 
  Il comma 108 dell'articolo unico della precitata legge prevede  che
sia i docenti assunti per effetto della l.  n.  107/2015,  sia  anche
quelli assunti in precedenza, ma limitatamente  a  coloro  che  erano
stati assunti nell'anno scolastico 2014/2015  (come  la  ricorrente),
possono partecipare a un  processo  di  mobilita'  straordinaria  per
l'assegnazione della sede definitiva di lavoro. 
  La professoressa Di Bella ha, pertanto, presentato  la  domanda  di
trasferimento interprovinciale. 
  In essa l'interessata, oltre ad indicare  i  suoi  dati  personali,
l'anzianita', le esigen-ze  familiari,  i  titoli  e  le  precedenze,
conformemente alla disciplina del tempo, ha indicato  l'ordine  delle
preferenze territoriali dei diversi ambiti provinciali  nazionali  in
cui ambiva essere trasferita. 
  In particolare, l'Ambito territoriale 0005 della Sicilia (Provincia
di Caltanisetta), ove la ricorrente e' stata trasferita, e'  indicato
al 17° posto, mentre quello 0008 della Sicilia (Provincia di Catania)
e' indicato al 5° posto. 
  L'indicato esito della mobilita' della ricorrente e' illegittimo ed
all'uopo si osserva quanto segue. 
  Il piu' volte richiamato comma 108 dell'articolo unico della L.  n.
107/2015, per un verso, prevede che al processo di mobilita'  possono
partecipare sia i neo as-sunti  nell'anno  scolastico  2015/2016  che
anche i docenti assunti nell'anno sco-lastico precedente,  per  altro
verso, pero' prevede che  la  mobilita'  di  coloro  che  sono  stati
assunti  per   effetto   della   L.   n.   107/2015   venga   attuata
successiva-mente  a  quella  dei  docenti  che  hanno  una   maggiore
anzianita' di  servizio,  cioe'  che  sono  stati  assunti  nell'anno
scolastico 2014/2015, come la ricorren-te. 
  In altri termini, questo processo di mobilita' straordinaria doveva
essere attuato secondo fasi successive ed ognuna di essa e'  autonoma
dalle altre, con la  conse-guenza  in  base  alla  quale  i  punteggi
maturati  e  le  eventuali  precedenze   possono   operare   soltanto
nell'ambito della stessa fase riferita ad ogni singola  categoria  di
docenti aventi l'identico stato di servizio 
  A seguito della pubblicazione delle graduatorie della mobilita'  la
ricorrente, ri-entrante nella c.d. fase B1 del procedimento in quanto
assunta nell'anno scola-stico 2014/2015,  ha  preso  atto  che  erano
stati trasferiti nell'Ambito Territoriale Siciliano  0008  (Provincia
di Catania) parecchi docenti, ben 13, appartenenti alla c.d.  fase  C
del processo di mobilita'. 
  La  richiesta  del  tentativo   di   conciliazione   pur   esperito
dall'interessata   non    ha    sortito    nessun    effetto,    anzi
l'amministrazione non ha dato alcun risposta, neppu-re negativa. 
  Da quanto riferito risulta palese la denunciata illegittimita'  per
violazione del comma 108 ed in particolare per  la  violazione  della
corretta  sequenza  del  pro-cedimento  di  mobilita'  illustrata  in
precedenza. 
  Invero, tenuto conto che la ricorrente nell'effettuare l'ordine  di
priorita'  degli  Ambiti  territoriali  dove   chiedeva   di   essere
trasferita aveva indicato, al 5° posto,  quello  0008  (Provincia  di
Catania), mentre l'Ambito 0005 (Provincia di Calta-nisetta),  ove  la
ricorrente e' stata trasferita, era  indicato,  nell'ordine,  al  17°
posto, il rispetto della  corretta  sequenza,  esistendo  i  relativi
posti  (ben  13),  avrebbe   dovuto   comportare   il   trasferimento
dell'interessata nella Provincia  di  Catania  e  non  in  quella  di
Caltanisetta. 
  Tanto premesso, si formulano le seguenti 
  Conclusioni 
  Piaccia all'adito Giudice Unico del Lavoro accogliere  il  presente
ricorso e  per  l'effetto,  previa  declaratoria  del  diritto  della
ricorrente ad essere trasferita dall'attuale sede di servizio ubicata
nella Regione Lombardia in una di quelle  indicate  dall'interessata,
ma secondo l'ordine di preferenza dalla stessa indi-cato,  dichiarare
il diritto della ricorrente e il  correlato  obbligo  del  resistente
da-tore di lavoro pubblico a trasferire la professoressa Di Bella  in
una sede di ser-vizio ubicata nell'Ambito Territoriale della  Sicilia
0008 (Provincia di Catania), con tutte le  ulteriori  statuizioni  di
legge, anche per spese, competenze ed onorari di difesa. 
  Aci Catena, 6 dicembre 2019 

                        avv. Salvatore Mazza 

 
TX19ABA13481
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.