Avviso di rettifica
Errata corrige
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Notificazione per pubblici proclami - Integrazione del contraddittorio Estratto dell'atto da inserire nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita-liana e nel sito internet del MIUR e del CSA di Catania Tribunale di Catania Giudice Unico del Lavoro: dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto Ricorso n.r.g. 3854/2017 Ricorso in riassunzione ex art. 50 cpc Per: Di Bella Vincenza, nata ad Acireale l'8.11.1975, residente a Santa Veneri-na alla Via Fondannone, n. 88, C.F.: DBL VCN 75S48 A028A, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avvocato Salvatore Mazza (C.F.: MZZ SVT 48R03 A070Y) il quale chiede di ricevere tutte le comunicazioni della cancelle-ria alla pec: salvatore.mazza@pec.ordineavvocaticatania.it, elettivamente domi-ciliata presso lo studio del professionista adesso sito in Aci Catena alla via IV Novembre n. 135. Contro: Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, in persona del Ministro pro - tempore e Ufficio Scolastico Provinciale per la Lombardia, in persona del Direttore pro-tempore. La prof.ssa Di Bella ha proposto avanti il Giudice del Lavoro di Milano ricorso iscritto al n. R.G. 13519/2016 con il quale ha lamentato l'illegittimita' del trasfe-rimento disposto dalla Lombardia (Ambito territoriale di Milano) all'Ambito 5 della Regione Siciliana (Provincia di Caltanisetta) anzicche' all'Ambito 8 della Regione Siciliana (Provincia di Catania), nonostante quest'ultimo Ambito nell'ordine delle scelte operate dall'interessata fosse collocato al 5° posto, men-tre quello in cui la docente e' stata trasferita era stato inserito nell'ordine delle preferenze al 17° posto. Il Tribunale di Milano con ordinanza del 27 marzo 2017 ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore di quello di Catania. La ricorrente ha, pertanto, provveduto a riassumere il giudizio avanti il Tribunale di Catania il quale pero', ritenendo che il contraddittorio non fosse integro non essendo non essendo stati evocati in giudizio i controinteressati, ha disposto, con provvedimento del 29.11.2019, che si allega in calce al presente atto, la no-tificazione del ricorso per pubblici proclami. In particolare e' stato disposto che entro il 9.1.2020: a) copia del ricorso da noti-ficare ai controinteressati sia depositata nella casa comunale del Comune di Ca-tania; b) un estratto dell'atto sia inserito nella Gazzetta Ufficiale; c) un estratto dell'atto sia pubblicato nel sito internet del MIUR e del CSA di Catania. La ricorrente e' stata assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato a far data dall'anno scolastico 2014/2015 in forza della posizione che occupava nella GAE per la classe di concorso A030 - Educazione fisica nella Scuola Media di 1° grado. Come e' noto, per effetto della L. n. 107/2015 e' stato disposto un piano straordi-nario di assunzioni, da valere per l'anno scolastico 2015/2016, che ha coinvolto una sterminata platea di docenti ai quali, in occasione dell'assunzione, e' stata assegnata una sede di servizio provvisoria. Il comma 108 dell'articolo unico della precitata legge prevede che sia i docenti assunti per effetto della l. n. 107/2015, sia anche quelli assunti in precedenza, ma limitatamente a coloro che erano stati assunti nell'anno scolastico 2014/2015 (come la ricorrente), possono partecipare a un processo di mobilita' straordinaria per l'assegnazione della sede definitiva di lavoro. La professoressa Di Bella ha, pertanto, presentato la domanda di trasferimento interprovinciale. In essa l'interessata, oltre ad indicare i suoi dati personali, l'anzianita', le esigen-ze familiari, i titoli e le precedenze, conformemente alla disciplina del tempo, ha indicato l'ordine delle preferenze territoriali dei diversi ambiti provinciali nazionali in cui ambiva essere trasferita. In particolare, l'Ambito territoriale 0005 della Sicilia (Provincia di Caltanisetta), ove la ricorrente e' stata trasferita, e' indicato al 17° posto, mentre quello 0008 della Sicilia (Provincia di Catania) e' indicato al 5° posto. L'indicato esito della mobilita' della ricorrente e' illegittimo ed all'uopo si osserva quanto segue. Il piu' volte richiamato comma 108 dell'articolo unico della L. n. 107/2015, per un verso, prevede che al processo di mobilita' possono partecipare sia i neo as-sunti nell'anno scolastico 2015/2016 che anche i docenti assunti nell'anno sco-lastico precedente, per altro verso, pero' prevede che la mobilita' di coloro che sono stati assunti per effetto della L. n. 107/2015 venga attuata successiva-mente a quella dei docenti che hanno una maggiore anzianita' di servizio, cioe' che sono stati assunti nell'anno scolastico 2014/2015, come la ricorren-te. In altri termini, questo processo di mobilita' straordinaria doveva essere attuato secondo fasi successive ed ognuna di essa e' autonoma dalle altre, con la conse-guenza in base alla quale i punteggi maturati e le eventuali precedenze possono operare soltanto nell'ambito della stessa fase riferita ad ogni singola categoria di docenti aventi l'identico stato di servizio A seguito della pubblicazione delle graduatorie della mobilita' la ricorrente, ri-entrante nella c.d. fase B1 del procedimento in quanto assunta nell'anno scola-stico 2014/2015, ha preso atto che erano stati trasferiti nell'Ambito Territoriale Siciliano 0008 (Provincia di Catania) parecchi docenti, ben 13, appartenenti alla c.d. fase C del processo di mobilita'. La richiesta del tentativo di conciliazione pur esperito dall'interessata non ha sortito nessun effetto, anzi l'amministrazione non ha dato alcun risposta, neppu-re negativa. Da quanto riferito risulta palese la denunciata illegittimita' per violazione del comma 108 ed in particolare per la violazione della corretta sequenza del pro-cedimento di mobilita' illustrata in precedenza. Invero, tenuto conto che la ricorrente nell'effettuare l'ordine di priorita' degli Ambiti territoriali dove chiedeva di essere trasferita aveva indicato, al 5° posto, quello 0008 (Provincia di Catania), mentre l'Ambito 0005 (Provincia di Calta-nisetta), ove la ricorrente e' stata trasferita, era indicato, nell'ordine, al 17° posto, il rispetto della corretta sequenza, esistendo i relativi posti (ben 13), avrebbe dovuto comportare il trasferimento dell'interessata nella Provincia di Catania e non in quella di Caltanisetta. Tanto premesso, si formulano le seguenti Conclusioni Piaccia all'adito Giudice Unico del Lavoro accogliere il presente ricorso e per l'effetto, previa declaratoria del diritto della ricorrente ad essere trasferita dall'attuale sede di servizio ubicata nella Regione Lombardia in una di quelle indicate dall'interessata, ma secondo l'ordine di preferenza dalla stessa indi-cato, dichiarare il diritto della ricorrente e il correlato obbligo del resistente da-tore di lavoro pubblico a trasferire la professoressa Di Bella in una sede di ser-vizio ubicata nell'Ambito Territoriale della Sicilia 0008 (Provincia di Catania), con tutte le ulteriori statuizioni di legge, anche per spese, competenze ed onorari di difesa. Aci Catena, 6 dicembre 2019 avv. Salvatore Mazza TX19ABA13481