MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la
competitivita' energetica

(GU Parte Seconda n.12 del 28-1-2020)

 
          Decreto di asservimento e occupazione temporanea 
 

  Il Direttore generale 
  VISTO l'articolo 42 della Costituzione nella parte in  cui  prevede
che la proprieta' privata puo' essere, nei casi indicati dalla legge,
e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale; 
  VISTA la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni; 
  VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.  164  (di  seguito:
decreto legislativo 
  n. 164/2000), recante  l'Attuazione  della  direttiva  n.  98/30/CE
recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma
dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, 
  n. 144, e successive modifiche ed integrazioni; 
  VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327  (di  seguito:  Testo  Unico),  recante  il  Testo  unico   delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni
per pubblica utilita', e successive modifiche ed integrazioni; 
  VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico  17  aprile
2008 recante la Regola tecnica  per  la  progettazione,  costruzione,
collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e  degli  impianti  di
trasporto di gas naturale con densita' non superiore a 0,8; 
  VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  19
giugno  2019,  n.  93,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana - Serie Generale n. 195, del 21 agosto  2019,  in
materia di "Regolamento concernente  l'organizzazione  del  Ministero
dello  sviluppo  economico,  ai   sensi   dell'articolo   4-bis   del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2018, n. 97"; 
  VISTO il decreto ministeriale 17 ottobre 2019 di  approvazione  del
progetto definitivo, autorizzazione alla  costruzione  ed  esercizio,
dichiarazione di  pubblica  utilita'  e  conformita'  agli  strumenti
urbanistici  vigenti  con   apposizione   del   vincolo   preordinato
all'esproprio delle aree interessate alla realizzazione del  gasdotto
"Rifacimento Metanodotto Rimini - Sansepolcro - DN 650/750  (26"/30")
DP 75 bar"; 
  VISTA l'istanza del 27 novembre 2019, acquisita in atti  con  prot.
n. 26631 del 03/12/2019, con la  quale  la  societa'  SNAM  RETE  GAS
S.P.A., codice fiscale e partita IVA n. 10238291008, con sede  legale
in Piazza Santa Barbara, n. 7 - 200997 San  Donato  Milanese  (MI)  -
Uffici in Ancona (AN) - Progetto Infrastrutture  Centro  Orientali  -
via Caduti del Lavoro, 40, ha chiesto a  questa  Amministrazione,  ai
sensi degli artt. 22, 52 quinquies e 52 octies, del Testo Unico,  per
aree di terreni ubicati  nel  comune  di  PIEVE  SANTO  STEFANO  (AR)
indicati nel piano particellare allegato all'istanza: 
  a) l'imposizione di servitu' di metanodotto sulle aree indicate  in
colore rosso nel piano particellare; 
  b) l'occupazione temporanea delle aree necessarie per  la  corretta
esecuzione  dei  lavori  indicate   in   colore   verde   nel   piano
particellare; 
  con determinazione urgente delle indennita' provvisorie; 
  ACCERTATO che le predette aree sono tutte interessate  dal  vincolo
preordinato all'esproprio come  risulta  dall'avviso  dell'avvio  del
procedimento pubblicato all'Albo pretorio del comune di  PIEVE  SANTO
STEFANO (AR) e sui quotidiani locali e nazionali, ai sensi  dell'art.
52 ter del Testo Unico, richiamato,  anche,  nel  citato  decreto  17
ottobre 2019; 
  CONSIDERATO che l'opera, compresa nella rete nazionale dei gasdotti
di cui all'articolo 
  9 del citato decreto legislativo  n.  164/2000,  riveste  carattere
d'urgenza in quanto fa parte del quadro di riassetto  della  rete  di
trasporto della SNAM RETE GAS che comprende la completa  sostituzione
dell'esistente  metanodotto  "Rimini  -  Sansepolcro"  al   fine   di
aumentare l'efficienza delle  forniture  locali  di  gas  naturale  e
garantire il rispetto degli standard per quanto riguarda i livelli di
sicurezza e affidabilita' di esercizio della rete di trasporto; 
  CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.  52-quinquies,  ultimo  periodo
del comma 2, del  Testo  Unico  e  s.m.i.,  l'emanazione  del  citato
decreto 17 ottobre 2019 ha determinato l'inizio del  procedimento  di
esproprio e che nella fattispecie si realizza la condizione  prevista
dall'art. 22 del Testo Unico in base alla quale il  decreto  ablativo
puo'  essere  emanato  con  determinazione  urgente   dell'indennita'
provvisoria; 
  RITENUTO che: 
  - il vincolo preordinato all'esproprio dei terreni interessati  dai
lavori di costruzione del metanodotto  decade,  salvo  proroga,  alla
data del 17 ottobre 2024; 
  - e' necessario consentire che  i  lavori  di  realizzazione  della
condotta per il trasporto  del  gas  naturale  siano  eseguiti  senza
soluzione di continuita', secondo  una  progressione  continua  della
posa in opera del metanodotto; 
  - la costituzione  della  servitu'  di  metanodotto  e'  imposta  a
garanzia dei requisiti di sicurezza necessari per  la  realizzazione,
l'esercizio e la manutenzione della condotta ai sensi del  richiamato
decreto ministeriale 17 aprile 2008; 
  - le indennita' proposte dalla Societa' istante  per  l'occupazione
temporanea e la costituzione di  servitu'  di  metanodotto  a  favore
delle  Ditte  proprietarie  catastalmente  identificate   nel   piano
particellare sono  ritenute  congrue  ai  fini  della  determinazione
urgente dell'indennita' provvisoria; 
  DECRETA: 
  Articolo 1 
  A favore della SNAM RETE GAS S.P.A. sono disposti  la  servitu'  di
metanodotto e l'occupazione temporanea di aree di terreni  in  comune
di PIEVE SANTO STEFANO  (AR),  interessate  dalla  realizzazione  del
gasdotto "Rifacimento Metanodotto Rimini - Sansepolcro -  DN  650/750
(26"/30")  DP  75  bar"  e  riportate  nei  piani  particellari   con
l'indicazione  delle  Ditte  proprietarie  dei   terreni   sottoposti
all'azione ablativa. 
  Articolo 2 
  L'asservimento dei terreni, sottoposto alla  condizione  sospensiva
che  siano  ottemperati  da  parte  di  SNAM  RETE  GAS  S.P.A.,  gli
adempimenti di cui ai successivi  articoli  5  e  6,  prevede  quanto
segue: 
  - la posa  di  una  tubazione  per  trasporto  idrocarburi  gassosi
interrata alla profondita' di circa 1  (uno)  metro,  misurata  dalla
generatrice superiore della condotta, nonche' di cavi  accessori  per
reti tecnologiche; 
  - l'installazione di apparecchi di sfiato e  cartelli  segnalatori,
nonche'  eventuali  opere  sussidiarie  necessarie  ai   fini   della
sicurezza; 
  - l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere,  come  pure
fognature e canalizzazioni chiuse,  a  distanza  inferiore  di  20,00
(venti/00) metri dall'asse della tubazione, nonche' di  mantenere  la
superficie asservita  a  terreno  agrario,  con  la  possibilita'  di
eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della
profondita' di posa della tubazione; 
  - l'occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e  per
tutto il  tempo  occorrente,  l'area  necessaria  all'esecuzione  dei
lavori con diritto di accedere liberamente in ogni tempo alle proprie
opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari  al
fine della sorveglianza,  manutenzione  ed  esercizio  del  gasdotto,
nonche'   di   eventuali   modifiche,    rifacimenti,    riparazioni,
sostituzioni e recuperi; 
  - l'inamovibilita'  di  tubazioni,  manufatti,  apparecchiature  ed
opere  sussidiare  relative  al  gasdotto  di  cui  in  premessa,  di
proprieta' della SNAM RETE GAS S.P.A. e che, pertanto, avra' anche la
facolta' di rimuoverle; 
  - l'obbligo di astenersi  dal  compimento  di  qualsiasi  atto  che
costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi; 
  - l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa
costituire pericolo per l'impianto,  ostacoli  il  libero  passaggio,
diminuisca o renda piu' scomodo l'uso e l'esercizio della servitu'; 
  - i danni  prodotti  alle  cose,  alle  piantagioni  ed  ai  frutti
pendenti durante la realizzazione del metanodotto  sono  quantificati
nell'indennita' di occupazione temporanea determinata con il presente
decreto di imposizione di servitu' di metanodotto mentre in occasione
di  eventuali   riparazioni,   modifiche,   recuperi,   sostituzioni,
manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in
volta a lavori ultimati e liquidati dalla SNAM RETE GAS S.P.A. a  chi
di ragione; 
  - la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli  altri
oneri gravanti sui fondi. 
  Articolo 3 
  Le  indennita'  provvisorie  per  la  servitu'  di  metanodotto   e
l'occupazione temporanea  dei  terreni  di  cui  all'articolo  1,  da
corrispondere  congiuntamente  agli  aventi   diritto,   sono   state
determinate in modo urgente, ai  sensi  dell'articolo  22  del  Testo
Unico e s.m.i., conformemente all'articolo 44  e  all'art.  52-octies
del  medesimo  D.P.R.  327/2001,  nella  misura  indicata  nel  piano
particellare individuale. 
  Articolo 4 
  Il presente decreto e' trascritto senza indugio presso i competenti
Uffici a cura e spese della SNAM RETE GAS S.P.A., nonche'  pubblicato
per estratto, a cura della stessa Societa', nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale  della  Regione  nel  cui
territorio si trova il bene. L'opposizione di  terzi  interessati  e'
proponibile  entro  trenta  giorni  successivi   alla   pubblicazione
dell'estratto. 
  Articolo 5 
  La SNAM RETE  GAS  S.P.A.,  provvede  alla  notifica  del  presente
decreto alle Ditte proprietarie con allegato  il  piano  particellare
individuale, unitamente ad un invito  a  presenziare  alla  redazione
dello  stato  di  consistenza  e  presa  di  possesso  dei   terreni,
specificando con un preavviso di almeno sette giorni le modalita'  ed
i tempi del sopralluogo ed indicando anche il nominativo dei  tecnici
da essa incaricati. 
  Articolo 6 
  I tecnici incaricati dalla SNAM RETE GAS  S.P.A.,  provvederanno  a
redigere il  verbale  di  immissione  in  possesso  dei  terreni,  in
contraddittorio  con  il  soggetto  espropriato,   o   con   un   suo
rappresentante, descrivendo  lo  stato  di  consistenza  dei  terreni
sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche  in  assenza  dei
proprietari invitati. In quest'ultimo caso lo stato di consistenza  e
il verbale  di  immissione  sono  redatti  con  la  presenza  di  due
testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo  24,  comma
3, del Testo Unico e s.m.i. 
  Copie degli atti  inerenti  la  notifica  di  cui  all'articolo  5,
compresa la relativa relata, 
  unitamente al verbale di immissione  in  possesso,  sono  trasmessi
senza indugio da SNAM RETE 
  GAS  S.P.A.  a  questa  Amministrazione  alla  casella   di   posta
elettronica certificata: ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it 
  Articolo 7 
  Le Ditte proprietarie dei terreni oggetto del presente decreto, nei
trenta giorni 
  successivi  all'immissione  in  possesso,  possono  comunicare  con
dichiarazione irrevocabile a 
  questa      Amministrazione      (Direzione      generale       per
l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitivita'  energetica  -
Divisione VII - Via Molise, 2 - 00187 Roma - 
  pec: ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it - fax: 0647887753) e
per conoscenza alla SNAM RETE GAS S.P.A. presso gli  Uffici  siti  in
Ancona (AN) - Progetto Infrastrutture Centro Orientali -  via  Caduti
del Lavoro, 40 - pec: ingcos.cenor@pec.snam.it - l'accettazione delle
indennita' di servitu' di metanodotto ed occupazione temporanea. 
  Questa  Amministrazione,  ricevuta  dalle  ditte  proprietarie   la
comunicazione  di  accettazione  delle  indennita'  di  servitu'   di
metanodotto ed occupazione temporanea, la dichiarazione di assenza di
diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena  e
libera disponibilita' del terreno, contenute nello schema A, allegato
al presente decreto, disporra' con  propria  ordinanza  affinche'  la
SNAM RETE GAS S.P.A. provveda al pagamento degli importi nel  termine
di 60 giorni. 
  Articolo 8 
  In caso di rifiuto o silenzio da  parte  delle  Ditte  proprietarie
sulle  indennita'  provvisorie  di   servitu'   di   metanodotto   ed
occupazione temporanea disposte dal presente decreto, decorsi  trenta
giorni dalla data dell'immissione in possesso,  gli  importi  saranno
depositati presso la Ragioneria Territoriale  competente  -  Servizio
depositi  amministrativi  per  esproprio  -  a  seguito  di  apposita
ordinanza di questa Amministrazione. 
  Entro lo stesso termine, le Ditte proprietarie che non  condividano
le indennita' provvisorie proposte con il presente decreto possono: 
  a) ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico e
s.m.i.,  produrre  a  questa  Amministrazione,  all'indirizzo   sopra
indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B,
allegato al presente decreto, designandone uno  di  propria  fiducia,
affinche' unitamente al tecnico nominato da questa Amministrazione  e
ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente  Tribunale
Civile, determinino le indennita' definitive; 
  b) non  avvalersi  di  un  tecnico  di  fiducia;  in  tal  caso  le
indennita' definitive  saranno  determinate  tramite  la  Commissione
Provinciale competente o con l'avvalimento degli  Uffici  tecnici  di
questa Amministrazione ai sensi  dell'articolo  52-nonies  del  Testo
Unico e s.m.i. 
  In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di  cui
sopra, i proprietari, il promotore dell'espropriazione o il terzo che
ne abbia interesse potranno  proporre  opposizione  alla  stima,  nei
termini e con le modalita' previste dall'articolo 54 del Testo Unico. 
  Articolo 9 
  Al fine della realizzazione  del  metanodotto,  la  SNAM  RETE  GAS
S.P.A., anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici,  ha  facolta'
di occupare i terreni per un periodo di anni due  a  decorrere  dalla
data di  immissione  in  possesso  delle  stesse  aree.  La  Societa'
beneficiaria comunichera' preventivamente alla ditta proprietaria  la
data di avvio delle lavorazioni,  la  denominazione  ed  il  recapito
dell'impresa appaltatrice. 
  Articolo 10 
  Per  lo  stesso  periodo  di  anni  due,  e'  dovuta   alla   Ditta
proprietaria dei terreni l'indennita'  di  occupazione  temporanea  e
danni riportati nel piano particellare. 
  Articolo 11 
  Avverso  il  presente  decreto  e'  ammesso  ricorso  al  Tribunale
Amministrativo Regionale competente oppure ricorso  straordinario  al
Presidente della Repubblica. I termini di proponibilita',  decorrenti
dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni  60
per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica. 

                        Il direttore generale 
                       dott.ssa Rosaria Romano 

 
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