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Errata corrige
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Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialita' medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i. e del Regolamento (CE) n. 1234/2008 e s.m.i. N° Procedura Europea: DE/H/1930/001-002/IB/036 - Codice Pratica C1B/2019/2676 Prodotto Medicinale: ORALAIR Confezioni e numero AIC: Tutte le confezioni autorizzate - AIC n. 039857 Titolare AIC: Stallergenes Tipologia di variazione: Variazione tipo IB C.I.z - Cambi su RCP/FI/Etichette Modifica apportata: - Aggiornamento della sezione del FI "Questo medicinale e' autorizzato negli Stati Membri dello Spazio Economico Europeo con le seguenti denominazioni" per un allineamento del nome "ORALAIR 100 IR & 300 IR" e "ORALAIR 300 IR" nella Repubblica Ceca in accordo alla "Guideline on Assessment of Acceptability of Medicinal Product Names for the Purposes of Marketing Authorisation Procedure" REG -29 version 4 - Aggiornamento del FI in accordo al QRD template versione 4, 02/2016 e Appendix V "List of details of the national reporting systems to communicate adverse effects" a seguito delle informazioni aggiornate per Belgio, Estonia, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Portogallo e Slovenia - Etichetta esterna e FI: un nuovo logo "STALLERGENES GREER" (a seguito di una fusione aziendale, che non rappresenta un cambiamento del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio) che sostituisce l'attuale logo "STALLERGENES" - RCP: i sottotitoli "Riassunto del profilo di sicurezza" e "Lista tabulare delle reazioni avverse" nella sezione 4.8 sono stati spostati come precedentemente richiesto dal PEI - RCP: "Rossore agli occhi" e' stato modificato in "Iperemia oculare" nella versione inglese comune e in tutte le versioni nazionali. In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del D.Lgs. 219/2006, e' autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.6, 4.8, 5.1 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6 del Foglio Illustrativo e delle etichette), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilita' si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC. A partire dalla data di pubblicazione in GURI della variazione, il Titolare dell'AIC deve apportare le modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo e all'etichettatura. Sia i lotti gia' prodotti alla data di pubblicazione in GURI della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in GURI della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto D.Lgs. Un procuratore dott. Alberto Eduardo Surijon TX20ADD945