DROSSAPHARM ARZNEIMITTEL HANDELSGESELLSCHAFT MBH
Sede legale: Wallbrunnstrasse, 24 - 79539 Lörrach, Germania

(GU Parte Seconda n.37 del 26-3-2020)

 
Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in  commercio
di una specialita' medicinale per uso umano.  Modifica  apportata  ai
sensi del  Decreto  Legislativo  29  dicembre  2007,  n.  274  e  del
                  Regolamento n.1234/2008/CE e s.m. 
 

  Medicinale: DORSIFLEX; Numero A.I.C. e confezione: 046957  -  tutte
le confezioni autorizzate; Titolare A.I.C.: Drossapharm  Arzneimittel
Handelsgesellschaft mbH; Codice Pratica N.:  C1B/2020/309;  Procedura
europea: DE/H/5334/001/IB/001; 
  Tipologia variazione: Single  variation  di  tipo  IB  n.  A.2  b):
Modifiche nella denominazione (di  fantasia)  del  medicinale  per  i
prodotti autorizzati secondo la  procedura  nazionale:  modifica  del
nome del prodotto medicinale  in  Spagna  da  "Lixim  70  mg  aposito
adhesivo  medicamentoso"  a  "Flogopatch  70  mg   aposito   adhesivo
medicamentoso". 
  In applicazione della determina AIFA del 25 agosto  2011,  relativa
all'attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n.219,  e'  autorizzata  la  modifica  richiesta  con
impatto  sugli  stampati  (paragrafo  6  del  Foglio   Illustrativo),
relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilita' si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC. 
  Entro e non oltre i sei mesi  data  di  pubblicazione  in  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana  della  variazione,  il  Titolare
dell'Autorizzazione all'immissione in  commercio  deve  apportare  le
modifiche autorizzate al Foglio Illustrativo. 
  Sia i lotti gia' prodotti alla data di  pubblicazione  in  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana  della  variazione  che  i  lotti
prodotti entro  sei  mesi  dalla  stessa  data  di  pubblicazione  in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  della  variazione,  non
recanti  le  modifiche  autorizzate,  possono  essere  mantenuti   in
commercio fino alla data  di  scadenza  del  medicinale  indicata  in
etichetta. 
  In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo  24
aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo  e  le  etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e   limitatamente   ai
medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca. 
  Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi  dell'uso  complementare
di lingue estere, deve  darne  preventiva  comunicazione  all'AIFA  e
tenere a disposizione la  traduzione  giurata  dei  testi  in  lingua
tedesca e/o in altra lingua estera. 
  In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul
foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art.  82  del
suddetto decreto legislativo. 
  Decorrenza della modifica: dal giorno successivo  alla  data  della
sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 

                           Il procuratore 
                       dott.ssa Anita Falezza 

 
TX20ADD2895
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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