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Protocollo: 11133/2020 Proroga dei termini legali e convenzionali Il prefetto della Provincia di Pisa, Visto l'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, recante disciplina della proroga dei termini legali o convenzionali nell'ipotesi di chiusura delle aziende di credito o di singole dipendenze a causa di eventi eccezionali; Visto l'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340; Vista la nota prot. n. 0250002/20 del 24 febbraio 2020, con la quale la Banca d'Italia, Filiale di Livorno, ha chiesto l'emanazione del provvedimento prefettizio di proroga dei termini legali e convenzionali, ai sensi del citato decreto legislativo n. 1/1948, per il mancato regolare funzionamento, a causa di un'assemblea sindacale, nei giorni indicati, dei seguenti sportelli della Cassa di Risparmio di Volterra: giorno 5 febbraio 2020: Pontedera: chiusura sportello dalle ore 13,20 alle ore 16,45; giorno 7 febbraio 2020: Ag. Lari: chiusura sportello dalle ore 12,30 alle ore 16,45; Considerato la sussistenza dei presupposti di legge per la proroga dei termini legali o convenzionali; Decreta: ai sensi e per gli effetti della normativa di cui al decreto legislativo n. 1/1948, per le sedi e nei periodi sopra indicati, sono prorogati di quindici giorni - a decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico - i termini legali o convenzionali scadenti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi. Il presente decreto viene inviato alla Filiale di Livorno della Banca d'Italia, nonche' all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il quale ultimo provvedera' alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge n. 340/2000. Pisa, 2 marzo 2020 Il prefetto Castaldo TU20ABP2856 (Gratuito)