PREFETTURA DI PISA

(GU Parte Seconda n.38 del 28-3-2020)

Protocollo: 9399/2020
 
             Proroga dei termini legali e convenzionali 
 

  Il prefetto della Provincia di Pisa, 
  Visto l'art. 2 del decreto  legislativo  15  gennaio  1948,  n.  1,
recante disciplina della proroga dei termini legali  o  convenzionali
nell'ipotesi di chiusura  delle  aziende  di  credito  o  di  singole
dipendenze a causa di eventi eccezionali; 
  Visto l'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340; 
  Vista la nota prot. n. 0195245/20 del  13  febbraio  2020,  con  la
quale la Banca d'Italia, Filiale di Livorno, ha chiesto  l'emanazione
del  provvedimento  prefettizio  di  proroga  dei  termini  legali  e
convenzionali, ai sensi del citato decreto legislativo n. 1/1948, per
il mancato regolare funzionamento, a causa di un'assemblea sindacale,
nei giorni indicati dei seguenti sportelli della Cassa  di  Risparmio
di Volterra: 
 
                       giorno 5 febbraio 2020: 
 
    Pisa: chiusura sportello dalle ore 12,00 alle ore 16,45; 
    Pisa Ag. Piazza Sant'Antonio: chiusura sportello dalle ore  12,30
alle ore 16,45; 
    San Miniato: chiusura sportello dalle ore 13,20 alle ore 16,45; 
    Bientina: chiusura sportello dalle ore 12,50 alle ore 16,45; 
 
                       giorno 6 febbraio 2020: 
 
    Volterra: chiusura sportello dalle ore 12,50 alle ore 16,45; 
    Volterra Via Gramsci: chiusura sportello dalle ore 14,00 alle ore
16,45; 
    Monteverdi: chiusura sportello dalle ore 12,00 alle ore 16,45; 
 
                       giorno 7 febbraio 2020: 
 
    Castellina M.ma: chiusura sportello  dalle  ore  12,20  alle  ore
16,45; 
    Santa Luce: chiusura sportello dalle ore 12,30 alle ore 16,45; 
    Orciano Pisano: chiusura  sportello  dalle  ore  12,20  alle  ore
16,45; 
  Considerato la sussistenza dei presupposti di legge per la  proroga
dei termini legali o convenzionali; 
 
                              Decreta: 
 
  ai sensi e per gli  effetti  della  normativa  di  cui  al  decreto
legislativo n. 1/1948, per le sedi e nei periodi sopra indicati, sono
prorogati  di  quindici  giorni  -  a  decorrere  dal  giorno   della
riapertura  degli  sportelli  al  pubblico  -  i  termini  legali   o
convenzionali scadenti durante il periodo di mancato funzionamento  o
nei cinque giorni successivi. 
  Il presente decreto viene inviato alla  Filiale  di  Livorno  della
Banca d'Italia, nonche' all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato,
il  quale  ultimo  provvedera'  alla  pubblicazione  nella   Gazzetta
Ufficiale, ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge n. 340/2000. 
 
    Pisa, 21 febbraio 2020 

                             Il prefetto 
                              Castaldo 

 
TU20ABP2857 (Gratuito)
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