MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione Generale per l'Approvvigionamento, l'Efficienza e la
Competitivita' Energetica

(GU Parte Seconda n.39 del 31-3-2020)

 
          Decreto di asservimento ed occupazione temporanea 
 

  Il Direttore Generale 
  VISTO l'articolo 42 della Costituzione nella parte in  cui  prevede
che la proprieta' privata puo' essere, nei casi indicati dalla legge,
e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale; 
  VISTA la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni; 
  VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.  164  (di  seguito:
decreto  legislativo  n.  164/2000),   recante   l'Attuazione   della
direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del
gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n.
144, e successive modifiche ed integrazioni; 
  VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327  (di  seguito:  Testo  Unico),  recante  il  Testo  unico   delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni
per pubblica utilita', e successive modifiche ed integrazioni; 
  VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico  17  aprile
2008 recante la Regola tecnica  per  la  progettazione,  costruzione,
collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e  degli  impianti  di
trasporto di gas naturale con densita' non superiore a 0,8; 
  VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico  14  gennaio
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana -
Serie Generale n. 61, del  09  marzo  2020,  recante  "Individuazione
degli uffici dirigenziali di  livello  non  generale"  del  Ministero
dello Sviluppo Economico; 
  VISTO il decreto ministeriale 25 giugno 2018  di  approvazione  del
progetto definitivo, autorizzazione alla  costruzione  ed  esercizio,
dichiarazione di  pubblica  utilita'  e  conformita'  agli  strumenti
urbanistici  vigenti  con   apposizione   del   vincolo   preordinato
all'esproprio delle aree interessate alla realizzazione del  gasdotto
"Larino - Chieti" DN 600 (24") DP 75 bar; 
  VISTA l'istanza del 03 marzo 2020, prot. n.  5232  del  06/03/2020,
con la quale la Societa' Gasdotti Italia  S.p.A.,  codice  fiscale  e
partita IVA n. 04513630964, con sede legale in Via della Moscova,  n.
3 - Milano - Sede operativa in via dei  Salci,  25  -  Frosinone,  ha
chiesto a  questa  Amministrazione,  ai  sensi  degli  artt.  22,  52
quinquies e 52 octies, del Testo Unico, per  i  terreni  ubicati  nel
Comune  di  CASACANDITELLA  (CH)  indicati  nel  piano   particellare
allegato all'istanza: 
  a)l'imposizione di servitu' di metanodotto sulle aree  indicate  in
colore rosso nel piano particellare; 
  b)l'occupazione temporanea delle aree necessarie  per  la  corretta
esecuzione  dei  lavori  indicate   in   colore   verde   nel   piano
particellare; 
  con determinazione urgente delle indennita' provvisorie; 
  ACCERTATO che i predetti terreni sono interessati dalla fascia  per
l'apposizione del  vincolo  preordinato  all'esproprio  e/o  compresi
nell'elenco delle aree da occupare temporaneamente, di cui al  citato
decreto 25 giugno 2018; 
  CONSIDERATO che l'opera, compresa nella rete nazionale dei gasdotti
di cui all'articolo 9 del citato  decreto  legislativo  n.  164/2000,
riveste carattere d'urgenza in quanto l'esistente  sistema  evidenzia
condizioni  di  trasporto  al   limite   rispetto   ai   criteri   di
flessibilita' ed affidabilita' richiesti; 
  CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.  52-quinquies,  ultimo  periodo
del comma 2, del  Testo  Unico  e  s.m.i.,  l'emanazione  del  citato
decreto 25 giugno 2018 ha determinato l'inizio  del  procedimento  di
esproprio e che nella fattispecie si realizza la condizione  prevista
dall'articolo 22 del Testo  Unico  in  base  alla  quale  il  decreto
ablativo   puo'   essere   emanato   con    determinazione    urgente
dell'indennita' provvisoria; 
  RITENUTO che: 
  -il vincolo preordinato all'esproprio dei terreni  interessati  dai
lavori di costruzione del metanodotto  decade,  salvo  proroga,  alla
data del 25 giugno 2023; 
  - e' necessario consentire che  i  lavori  di  realizzazione  della
condotta per il trasporto  del  gas  naturale  siano  eseguiti  senza
soluzione di continuita', secondo  una  progressione  continua  della
posa in opera del metanodotto; 
  -la  costituzione  della  servitu'  di  metanodotto  e'  imposta  a
garanzia dei requisiti di sicurezza necessari per  la  realizzazione,
l'esercizio e la manutenzione della condotta ai sensi del  richiamato
decreto ministeriale 17 aprile 2008; 
  -le indennita' proposte dalla societa'  istante  per  l'occupazione
temporanea e la costituzione di  servitu'  di  metanodotto  a  favore
delle  Ditte  proprietarie  catastalmente  identificate   nel   piano
particellare sono  ritenute  congrue  ai  fini  della  determinazione
urgente dell'indennita' provvisoria; 
  DECRETA: 
  Articolo 1 
  A favore della Societa' Gasdotti Italia  S.p.A.  sono  disposti  la
servitu' di metanodotto e l'occupazione  temporanea  dei  terreni  in
Comune di CASACANDITELLA (CH), interessati  dalla  realizzazione  del
gasdotto "Larino - Chieti" DN 600 (24") DP 75 bar,  e  riportati  nei
piani particellari con l'indicazione  delle  Ditte  proprietarie  dei
terreni sottoposti all'azione ablativa. 
  Articolo 2 
  L'asservimento dei terreni, sottoposto alla  condizione  sospensiva
che siano ottemperati da parte della Societa' Gasdotti Italia  S.p.A.
gli adempimenti di cui ai successivi articoli 5 e 6,  prevede  quanto
segue: 
  -la  posa  di  una  tubazione  per  trasporto  idrocarburi  gassosi
interrata alla profondita' di circa 1  (uno)  metro,  misurata  dalla
generatrice superiore della condotta, nonche' di cavi  accessori  per
reti tecnologiche; 
  -l'installazione di apparecchi di sfiato  e  cartelli  segnalatori,
nonche'  eventuali  opere  sussidiarie  necessarie  ai   fini   della
sicurezza; 
  -l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi  genere,  come  pure
fognature e canalizzazioni chiuse,  a  distanza  inferiore  di  12,50
(dodici/50) metri dall'asse della tubazione, nonche' di mantenere  la
superficie asservita  a  terreno  agrario,  con  la  possibilita'  di
eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della
profondita' di posa della tubazione; 
  -l'occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici  e  per
tutto il  tempo  occorrente,  l'area  necessaria  all'esecuzione  dei
lavori con diritto di accedere liberamente in ogni tempo alle proprie
opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari  al
fine della sorveglianza,  manutenzione  ed  esercizio  del  gasdotto,
nonche'   di   eventuali   modifiche,    rifacimenti,    riparazioni,
sostituzioni e recuperi; 
  -l'inamovibilita' di tubazioni, manufatti, apparecchiature ed opere
sussidiare relative al gasdotto di cui  in  premessa,  di  proprieta'
della Societa' Gasdotti Italia S.p.A. e che, pertanto, avra' anche la
facolta' di rimuoverle; 
  -l'obbligo di  astenersi  dal  compimento  di  qualsiasi  atto  che
costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi; 
  -l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che  possa
costituire pericolo per l'impianto,  ostacoli  il  libero  passaggio,
diminuisca o renda piu' scomodo l'uso e l'esercizio della servitu'; 
  -i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti
durante  la   realizzazione   del   metanodotto   sono   quantificati
nell'indennita' di occupazione temporanea determinata con il presente
decreto di imposizione di servitu' di metanodotto mentre in occasione
di  eventuali   riparazioni,   modifiche,   recuperi,   sostituzioni,
manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in
volta a lavori ultimati e liquidati dalla  Societa'  Gasdotti  Italia
S.p.A. a chi di ragione; 
  -la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e  degli  altri
oneri gravanti sui fondi. 
  Articolo 3 
  Le  indennita'  provvisorie  per  la  servitu'  di  metanodotto   e
l'occupazione temporanea  dei  terreni  di  cui  all'articolo  1,  da
corrispondere agli aventi diritto, sono  state  determinate  in  modo
urgente,  ai  sensi  dell'articolo  22  del  Testo  Unico  e  s.m.i.,
conformemente all'articolo  44  e  all'art.  52-octies  del  medesimo
D.P.R.  327/2001,  nella  misura  indicata  nel  piano   particellare
individuale. 
  Articolo 4 
  Il presente decreto e' trascritto senza indugio presso i competenti
Uffici a cura e spese della Societa' Gasdotti Italia S.p.A.,  nonche'
pubblicato per estratto, a cura della stessa Societa', nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale  della  Regione
nel  cui  territorio  si  trova  il  bene.  L'opposizione  di   terzi
interessati  e'  proponibile  entro  trenta  giorni  successivi  alla
pubblicazione dell'estratto. 
  Articolo 5 
  La Societa' Gasdotti  Italia  S.p.A.  provvede  alla  notifica  del
presente decreto  alle  Ditte  proprietarie  con  allegato  il  piano
particellare individuale, unitamente ad un invito a presenziare  alla
redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni,
specificando con un preavviso di almeno sette giorni le modalita'  ed
i tempi del sopralluogo ed indicando anche il nominativo dei  tecnici
da essa incaricati. 
  Articolo 6 
  I  tecnici  incaricati  dalla  Societa'  Gasdotti   Italia   S.p.A.
provvederanno a redigere il verbale di  immissione  in  possesso  dei
terreni, in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo
rappresentante, descrivendo  lo  stato  di  consistenza  dei  terreni
sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche  in  assenza  dei
proprietari invitati. In quest'ultimo caso lo stato di consistenza  e
il verbale  di  immissione  sono  redatti  con  la  presenza  di  due
testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo  24,  comma
3, del Testo Unico e s.m.i..Copie degli atti inerenti la notifica  di
cui all'articolo  5,  compresa  la  relativa  relata,  unitamente  al
verbale di immissione in possesso, sono trasmessi senza indugio dalla
Societa' Gasdotti Italia S.p.A. a questa Amministrazione alla casella
di             posta             elettronica             certificata:
ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it 
  Articolo 7 
  Le Ditte proprietarie dei terreni oggetto del presente decreto, nei
trenta  giorni  successivi  all'immissione   in   possesso,   possono
comunicare con dichiarazione irrevocabile  a  questa  Amministrazione
(DG  per  l'approvvigionamento,  l'efficienza  e  la   competitivita'
energetica - Divisione VII - Via  Molise,  2  -  00187  Roma  -  pec:
ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it - fax:  0647887753)  e  per
conoscenza alla Societa' Gasdotti Italia  S.p.A.  presso  gli  Uffici
Amministrativi e Direzione Generale - via dei Salci, n.  25  -  03100
Frosinone (FR)  -  pec:sviluppo@pec.sgispa.com  -  fax  0775201279  -
l'accettazione  delle  indennita'  di  servitu'  di  metanodotto   ed
occupazione temporanea. Questa Amministrazione, ricevuta dalle  ditte
proprietarie la comunicazione di  accettazione  delle  indennita'  di
servitu' di metanodotto ed occupazione temporanea,  la  dichiarazione
di  assenza  di  diritti  di  terzi  sul  bene  e  la  documentazione
comprovante la piena e libera disponibilita' del  terreno,  contenute
nello schema A, allegato al presente decreto, disporra'  con  propria
ordinanza affinche' la Societa' Gasdotti Italia  S.p.A.  provveda  al
pagamento degli importi nel termine di 60 giorni. 
  Articolo 8 
  In caso di rifiuto o silenzio da  parte  delle  Ditte  proprietarie
sulle  indennita'  provvisorie  di   servitu'   di   metanodotto   ed
occupazione temporanea disposte dal presente decreto, decorsi  trenta
giorni dalla data dell'immissione in possesso,  gli  importi  saranno
depositati presso la Ragioneria Territoriale  competente  -  Servizio
depositi  amministrativi  per  esproprio  -  a  seguito  di  apposita
ordinanza di questa Amministrazione.Entro lo stesso termine, le Ditte
proprietarie che non condividano le indennita'  provvisorie  proposte
con il presente decreto possono:a) ai sensi dell'articolo 21, commi 3
e  seguenti,  del  Testo  Unico   e   s.m.i.,   produrre   a   questa
Amministrazione, all'indirizzo sopra indicato, la  richiesta  per  la
nomina dei tecnici secondo lo schema B, allegato al presente decreto,
designandone uno di propria fiducia, affinche' unitamente al  tecnico
nominato da questa Amministrazione e ad un terzo esperto nominato dal
Presidente del competente Tribunale Civile, determinino le indennita'
definitive;b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso  le
indennita' definitive  saranno  determinate  tramite  la  Commissione
Provinciale competente o con l'avvalimento degli  Uffici  tecnici  di
questa Amministrazione ai sensi  dell'articolo  52-nonies  del  Testo
Unico e s.m.i. 
  In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di  cui
sopra, i proprietari, il promotore dell'espropriazione o il terzo che
ne abbia interesse potranno  proporre  opposizione  alla  stima,  nei
termini e con le modalita' previste dall'articolo 54 del Testo Unico. 
  Articolo 9 
  Al fine della realizzazione del metanodotto, la  Societa'  Gasdotti
Italia S.p.A., anche per mezzo delle  sue  imprese  appaltatrici,  ha
facolta' di occupare i terreni per un periodo di anni due a decorrere
dalla data di immissione in possesso delle stesse aree.  La  Societa'
beneficiaria comunichera' preventivamente alla ditta proprietaria  la
data di avvio delle lavorazioni,  la  denominazione  ed  il  recapito
dell'impresa appaltatrice. 
  Articolo 10 
  Per  lo  stesso  periodo  di  anni  due,  e'  dovuta   alla   Ditta
proprietaria dei terreni l'indennita'  di  occupazione  temporanea  e
danni riportati nel piano particellare. 
  Articolo 11 
  Avverso  il  presente  decreto  e'  ammesso  ricorso  al  Tribunale
Amministrativo Regionale competente oppure ricorso  straordinario  al
Presidente della Repubblica. I termini di proponibilita',  decorrenti
dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni  60
per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica. 
  ESTRATTO PIANO PARTICELLARE - CASACANDITELLA (CH) 
  Ditta n. 1: DEL ROMANO Lidia, SALVATORE Luigi, foglio  10,  mappali
94,96;Ditta n. 2: DEL DUCA Carlo fu Antonio, STENTA  Roberto,  foglio
7, mappali 309;Ditta n. 3: D'EUSANIO Amalia, D'ONOFRIO Guido,  foglio
7, mappali 4086;Ditta n. 4: CIPOLLONE  Remigio  fu  Olindo,  DI  ROSA
Secondina, STENTA  Alessandro,  STENTA  Alessandro  fu  Angelantonio,
STENTA  Angeladea  fu  Donato  mar.  D'Orazio,  STENTA  Angiolino  fu
Domenico, STENTA Antonio fu  Donato,  STENTA  Concetta  fu  Domenico,
STENTA Domenico,  STENTA  Filomena  fu  Donato  ved.  Stenta,  STENTA
Giuseppe, STENTA Giuseppe fu Domenico, STENTA Maria Domenica,  STENTA
Mariagiuseppa fu Domenico, STENTA Marianicola fu Donato mar Liberati,
STENTA Pantalone fu Donato, STENTA Tommaso  fu  Domenico,  foglio  5,
mappali  139;Ditta  n.  5:  CIPOLLONE  Remigio  fu  Olindo,  DI  ROSA
Secondina, STENTA Alessandro, STENTA Angiolino  fu  Domenico,  STENTA
Concetta fu Domenico; STENTA Domenico, STENTA Giuseppa  fu  Domenico,
STENTA Giuseppe,  STENTA  Maria  Domenica,  STENTA  Mariagiuseppa  fu
Domenico, STENTA Tommaso fu Domenico, foglio 5, mappali 138;Ditta  n.
6: CECCHINI Rosa, IOANNISCI Carmela, IOANNISCI Costantino, foglio  5,
mappali  376;Ditta  n.  7:  PANTALONE  Domenico,  foglio  5,  mappali
431,429;Ditta n. 8: CAVALLO Aldo, CAVALLO Angela,  CAVALLO  Concetta,
CAVALLO Dolinda, CAVALLO  Graziano,  CAVALLO  Luisa,  CAVALLO  Maria,
CAVALLO    Paolino,    CAVALLO    Urbano,    foglio    3,     mappali
611,44,45,588,589;Ditta  n.  9:  ORSATTI  Giuseppe,   ORSATTI   Maria
Rosaria, ORSATTI Vittorio, foglio 3, mappali 357;Ditta n. 10: SANTONE
Mario Camillo, foglio 3, mappali 606,30. 
  Roma, 19 marzo 2020 

                        Il direttore generale 
                       dott.ssa Rosaria Romano 

 
TX20ADC3008
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.