CONSIGLIO DI STATO
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Punti di contatto: avv. Valeria Pellegrino - Mail:
segreterialecce@studiopellegrino.it

(GU Parte Seconda n.43 del 9-4-2020)

 
Notifica pubblici proclami disposta con ordinanza  del  Consiglio  di
                         Stato n. 1150/2020 
 

  Nel ricorso n.615/2020 di RG promosso dalla sig.ra Paola Greco  con
l'Avv. Valeria Pellegrino contro l'Azienda Sanitaria Locale di  Lecce
la III Sezione del Consiglio di Stato,  innanzi  al  quale  e'  stato
proposto appello avverso la  sentenza  del  Tribunale  Amministrativo
Regionale per la Puglia Sezione Terza  di  Lecce  n.  1090/2019,  con
ordinanza pubblicata il 06.03.2020 n. 1150, ha disposto quanto segue:
"Il Consiglio di Stato in sede  giurisdizionale  (Sezione  Terza)  ha
pronunciato la presente ORDINANZA  sul  ricorso  numero  di  registro
generale 615 del 2020,  proposto  da  Paola  Greco,  rappresentata  e
difesa dall'avvocato Valeria Pellegrino, con domicilio digitale  come
da PEC da Registri di Giustizia e  domicilio  eletto  presso  il  suo
studio in Roma, corso del Rinascimento n. 11; contro  ASL  -  Azienda
Sanitaria Locale di Lecce, in persona del legale  rappresentante  pro
tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio  Micolani,  con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia  e  domicilio
eletto presso lo studio Marco Gardin in Roma, via Laura Mantegazza n.
24; nei confronti Rita Andriulo - non costituito in giudizio; per  la
riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per  la
Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Terza) n. 01090/2019,  resa
tra  le  parti,  concernente   la   domanda   di   annullamento   dei
provvedimenti e dei verbali con cui la  A.S.L.  di  Lecce,  all'esito
della prima prova scritta, ha ritenuto  di  escludere  la  ricorrente
dalle 
  successive fasi del concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto
dalla stessa A.S.L. Lecce con deliberazione n.  1871  del  28.12.2016
per  la  copertura  di  n.  7  posti  di  C.P.S.  -   Tecnico   della
Riabilitazione Psichiatrica. Visti il ricorso in appello e i relativi
allegati;  Visto  l'art.  98  cod.  proc.  amm.;  Visto   l'atto   di
costituzione in giudizio della Asl Lecce - Azienda  Sanitaria  Locale
di Lecce; Visti tutti gli atti  della  causa;  Vista  la  domanda  di
sospensione   dell'efficacia    della    sentenza    del    Tribunale
amministrativo regionale di reiezione del  ricorso  di  primo  grado,
presentata in via incidentale dalla parte appellante; Relatore  nella
camera di consiglio  del  giorno  5  marzo  2020  il  Cons.  Giovanni
Pescatore e uditi per le parti gli avvocati Pierluigi  Pellegrino  su
delega dichiarata di Valeria Pellegrino e Angela  Ferrara  su  delega
dichiarata  Antonio  Micolani;  Rilevato  che  parte  appellante   ha
rinunciato all'istanza cautelare e che,  pertanto,  dato  atto  della
rinuncia, l'istanza cautelare debba essere dichiarata  improcedibile;
Ritenuto che, in ragione dell'esito del giudizio, possa  disporsi  la
compensazione delle spese della presente fase processuale;  Ritenuto,
inoltre, che si debba procedere alla integrazione del contraddittorio
nei confronti di tutti i concorrenti graduati,  secondo  le  seguenti
modalita':  -  l'integrazione  dovra'  avvenire   mediante   pubblici
proclami ex art. 49, comma 3,  cod.  proc.  amm.,  stante  il  numero
elevato   dei   soggetti   controinteressati,    quindi    attraverso
pubblicazione della  presente  ordinanza  nella  Gazzetta  ufficiale,
serie concorsi, ed  indicazione  del  giudice  dinanzi  al  quale  si
procede; del numero di registro generale del giudizio; del nome della
parte  ricorrente  e  dei  nominativi  dei  controinteressati,   come
individuabili dall'esame della graduatoria impugnata in  primo  grado
(sulla necessita' di specificare i nominativi dei  destinatari  della
notificazione dell'atto processuale v. , per tutte, Cons. Stato, sez.
III, ord. n. 4842 del 2017, e ivi rif.); della sentenza  impugnata  e
di una sintesi dei motivi  di  impugnazione;  -  detta  notificazione
dovra' essere compiuta con le modalita' appena specificate  entro  30
giorni dalla comunicazione  della  presente  ordinanza,  e  la  parte
appellante dovra' comprovare  l'avvenuta  notificazione  entro  i  30
giorni successivi mediante deposito della prova presso la  segreteria
di questa Sezione;  -  i  termini  suindicati  sono  perentori  (cfr.
articoli 49, comma 3, e 35 del c.p.a.); - resta  impregiudicata  ogni
decisione  sul  merito.  P.Q.M.  Il  Consiglio  di  Stato   in   sede
giurisdizionale (Sezione Terza): - da' atto  della  rinuncia  e,  per
l'effetto, dichiara improcedibile la domanda cautelare; - compensa le
spese della presente fase  cautelare;  -  ordina  l'integrazione  del
contraddittorio a cura della parte appellante, secondo  le  modalita'
indicate in motivazione, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione
della presente ordinanza, e deposito  in  segreteria  della  relativa
prova nei  successivi  30  giorni;  -  rinvia  la  causa  all'udienza
pubblica che verra' fissata con separato  decreto  presidenziale.  La
presente  ordinanza  sara'  eseguita   dall'Amministrazione   ed   e'
depositata presso la segreteria della Sezione che provvedera' a darne
comunicazione alle parti.  Cosi'  deciso  in  Roma  nella  camera  di
consiglio del giorno 5 marzo 2020 con  l'intervento  dei  magistrati:
Roberto Garofoli, Presidente, Giulio Veltri, Consigliere  Paola  Alba
Aurora  Puliatti,  Consigliere,  Giovanni   Pescatore,   Consigliere,
Estensore,  Ezio  Fedullo,  Consigliere,  L'ESTENSORE  IL  PRESIDENTE
Giovanni Pescatore". 
  Cio' al fine di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti
i soggetti collocati nella graduatoria  del  concorso  indetto  dalla
stessa A.S.L. Lecce con deliberazione n. 1871 del 28.12.2016  per  la
copertura di n. 7 posti di  C.P.S.  -  Tecnico  della  Riabilitazione
Psichiatrica impugnata in primo grado (delibere  DG  di  approvazione
della graduatoria 28/8/18 n. 1952 e 28/1/19 n. 204)  e  cioe':  Mazza
Simona, Colicchia Sanacore Michela, Reho Chiara, De  Luca  Francesca,
Attisano Teresa, Perrone Valentina, Santoro Simona, Cairo Alessandra,
Distefano  Lorena,  Fulcheri  Ana  Paola,  Andriulo   Rita,   Filieri
Federica, Siciliano Loreta, Solito  Marisa,  Bondi  Chiara,  D'Arando
Sara, Cirincione Alessandra, Di Gennaro Raffaella, De  Meo  Federica,
Latini Vanessa, Specchio Maria,  Schettini  Rita,  Masiello  Claudio,
Mauro Martina, Dibello Esmeralda, Tinelli  Mariangela,  Stasi  Giulia
Maria, Scataglini Chiara, Campoli  Jessica,  Anzuini  Giada,  Cunsolo
Alice, Errico Maria, Garitta Piera,  Nacci  Valeria,  Greco  Lavinia,
Papa Francesca, Leo Ivana, Federico Serena. Con l'atto di appello  la
sig.ra Greco ha in particolare censurato la sentenza del  TAR  Lecce,
Sez. III, n. 1090/2019 poiche': 1) i primi giudici hanno  errato  nel
ritenere infondata la censurata inattendibilita' e contraddittorieta'
della rinnovata valutazione negativa  della  prova  scritta,  poiche'
alla  domanda  n.  4  l'appellante  aveva  risposto  esaurientemente,
indicando il modello piu' autorevole a livello  scientifico,  sebbene
avesse aggiunto altri modelli  non  strettamente  inerenti  a  quanto
richiesto,  ma  comunque  non  fuori  traccia,  si'  che   certa   e'
l'illegittima attribuzione di p. 2,5 in luogo del punteggio pieno  di
p. 3. Allo stesso modo alla domanda n. 8 l'appellante aveva  risposto
esaurientemente,  introducendo  lo  strumento   e   l'intervista   ed
elencando le aree  indagate.  Del  pari  non  condivisibili  sono  le
valutazioni di assoluta insufficienza con l'attribuzione di p. 0  per
le domande nn. 6 e 10; 2) la pronuncia di  primo  grado  e'  comunque
errata nella parte in cui respinge la censura  relativa  alla  omessa
predeterminazione dei criteri di valutazione, poi che nel corso della
prima seduta la  Commissione  di  gara  ha  quindi  fissato  le  sole
modalita'  di  svolgimento  delle  singole  fasi  concorsuali  e   di
valutazione,  indicando  l'oggetto  delle  stesse  e  le  soglie   di
punteggio necessarie al superamento di ciascuna di esse,  ma  giammai
ha esplicitato i criteri di valutazione e  quindi  gli  elementi  che
sarebbero stati considerati per l'attribuzione a ciascun  quesito  ed
elaborato  del  corrispondente  punteggio  numerico;   3)   accertata
l'erroneita' della sentenza gravata nella parte in cui non ha  tenuto
conto che la Greco, in qualita' di partecipante  al  concorso,  vanta
una posizione differenziata rispetto al non concorrente ed e'  quindi
titolare dell'interesse  strumentale  alla  riedizione  del  concorso
indipendentemente dal superamento o meno della prova  scritta,  certa
e'  l'illegittimita'  della   intera   procedura   per   la   mancata
determinazione  dei  criteri  di  valutazione  della  prova  orale  e
pratica; 4) parimenti errata e' la sentenza gravata  nella  parte  in
cui ha  ritenuto  infondata  la  censurata  violazione  della  regola
dell'anonimato nel corso della prova pratica, poi che se da  un  lato
e' vero che la regola dell'anonimato e' destinata  a  recedere  nelle
ipotesi in cui la prova pratica prevede una fase di contatto  diretto
con il candidato ai fini della discussione del caso,  e'  altrettanto
vero che nei casi-  quali  quello  di  specie-  in  cui  detta  prova
consiste in un mero elaborato scritto occorre  dare  applicazione  al
principio di cui si discute, con conseguente illegittimita' anche per
tale profilo dell'intera procedura. Per tutti i motivi di cui innanzi
la sig.ra Paola Greco ha chiesto al Consiglio di Stato con il ricorso
Sez. III n. 615/2020 di voler accogliere  l'appello  anche  ai  sensi
dell'art.  60  cpa  previa  integrazione  del   contraddittorio   con
conseguente annullamento di tutti gli atti impugnati e nelle more, in
accoglimento dell'istanza cautelare  per  come  formulata,  di  voler
disporre la rivalutazione  della  prova  scritta  dell'appellante  da
parte di una Commissione in diversa composizione. 

                       avv. Valeria Pellegrino 

 
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