Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Notifica pubblici proclami disposta con ordinanza del Consiglio di Stato n. 1150/2020 Nel ricorso n.615/2020 di RG promosso dalla sig.ra Paola Greco con l'Avv. Valeria Pellegrino contro l'Azienda Sanitaria Locale di Lecce la III Sezione del Consiglio di Stato, innanzi al quale e' stato proposto appello avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sezione Terza di Lecce n. 1090/2019, con ordinanza pubblicata il 06.03.2020 n. 1150, ha disposto quanto segue: "Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 615 del 2020, proposto da Paola Greco, rappresentata e difesa dall'avvocato Valeria Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso del Rinascimento n. 11; contro ASL - Azienda Sanitaria Locale di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Micolani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marco Gardin in Roma, via Laura Mantegazza n. 24; nei confronti Rita Andriulo - non costituito in giudizio; per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Terza) n. 01090/2019, resa tra le parti, concernente la domanda di annullamento dei provvedimenti e dei verbali con cui la A.S.L. di Lecce, all'esito della prima prova scritta, ha ritenuto di escludere la ricorrente dalle successive fasi del concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dalla stessa A.S.L. Lecce con deliberazione n. 1871 del 28.12.2016 per la copertura di n. 7 posti di C.P.S. - Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica. Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visto l'art. 98 cod. proc. amm.; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Asl Lecce - Azienda Sanitaria Locale di Lecce; Visti tutti gli atti della causa; Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante; Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2020 il Cons. Giovanni Pescatore e uditi per le parti gli avvocati Pierluigi Pellegrino su delega dichiarata di Valeria Pellegrino e Angela Ferrara su delega dichiarata Antonio Micolani; Rilevato che parte appellante ha rinunciato all'istanza cautelare e che, pertanto, dato atto della rinuncia, l'istanza cautelare debba essere dichiarata improcedibile; Ritenuto che, in ragione dell'esito del giudizio, possa disporsi la compensazione delle spese della presente fase processuale; Ritenuto, inoltre, che si debba procedere alla integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i concorrenti graduati, secondo le seguenti modalita': - l'integrazione dovra' avvenire mediante pubblici proclami ex art. 49, comma 3, cod. proc. amm., stante il numero elevato dei soggetti controinteressati, quindi attraverso pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta ufficiale, serie concorsi, ed indicazione del giudice dinanzi al quale si procede; del numero di registro generale del giudizio; del nome della parte ricorrente e dei nominativi dei controinteressati, come individuabili dall'esame della graduatoria impugnata in primo grado (sulla necessita' di specificare i nominativi dei destinatari della notificazione dell'atto processuale v. , per tutte, Cons. Stato, sez. III, ord. n. 4842 del 2017, e ivi rif.); della sentenza impugnata e di una sintesi dei motivi di impugnazione; - detta notificazione dovra' essere compiuta con le modalita' appena specificate entro 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, e la parte appellante dovra' comprovare l'avvenuta notificazione entro i 30 giorni successivi mediante deposito della prova presso la segreteria di questa Sezione; - i termini suindicati sono perentori (cfr. articoli 49, comma 3, e 35 del c.p.a.); - resta impregiudicata ogni decisione sul merito. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza): - da' atto della rinuncia e, per l'effetto, dichiara improcedibile la domanda cautelare; - compensa le spese della presente fase cautelare; - ordina l'integrazione del contraddittorio a cura della parte appellante, secondo le modalita' indicate in motivazione, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, e deposito in segreteria della relativa prova nei successivi 30 giorni; - rinvia la causa all'udienza pubblica che verra' fissata con separato decreto presidenziale. La presente ordinanza sara' eseguita dall'Amministrazione ed e' depositata presso la segreteria della Sezione che provvedera' a darne comunicazione alle parti. Cosi' deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2020 con l'intervento dei magistrati: Roberto Garofoli, Presidente, Giulio Veltri, Consigliere Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere, Giovanni Pescatore, Consigliere, Estensore, Ezio Fedullo, Consigliere, L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Giovanni Pescatore". Cio' al fine di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria del concorso indetto dalla stessa A.S.L. Lecce con deliberazione n. 1871 del 28.12.2016 per la copertura di n. 7 posti di C.P.S. - Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica impugnata in primo grado (delibere DG di approvazione della graduatoria 28/8/18 n. 1952 e 28/1/19 n. 204) e cioe': Mazza Simona, Colicchia Sanacore Michela, Reho Chiara, De Luca Francesca, Attisano Teresa, Perrone Valentina, Santoro Simona, Cairo Alessandra, Distefano Lorena, Fulcheri Ana Paola, Andriulo Rita, Filieri Federica, Siciliano Loreta, Solito Marisa, Bondi Chiara, D'Arando Sara, Cirincione Alessandra, Di Gennaro Raffaella, De Meo Federica, Latini Vanessa, Specchio Maria, Schettini Rita, Masiello Claudio, Mauro Martina, Dibello Esmeralda, Tinelli Mariangela, Stasi Giulia Maria, Scataglini Chiara, Campoli Jessica, Anzuini Giada, Cunsolo Alice, Errico Maria, Garitta Piera, Nacci Valeria, Greco Lavinia, Papa Francesca, Leo Ivana, Federico Serena. Con l'atto di appello la sig.ra Greco ha in particolare censurato la sentenza del TAR Lecce, Sez. III, n. 1090/2019 poiche': 1) i primi giudici hanno errato nel ritenere infondata la censurata inattendibilita' e contraddittorieta' della rinnovata valutazione negativa della prova scritta, poiche' alla domanda n. 4 l'appellante aveva risposto esaurientemente, indicando il modello piu' autorevole a livello scientifico, sebbene avesse aggiunto altri modelli non strettamente inerenti a quanto richiesto, ma comunque non fuori traccia, si' che certa e' l'illegittima attribuzione di p. 2,5 in luogo del punteggio pieno di p. 3. Allo stesso modo alla domanda n. 8 l'appellante aveva risposto esaurientemente, introducendo lo strumento e l'intervista ed elencando le aree indagate. Del pari non condivisibili sono le valutazioni di assoluta insufficienza con l'attribuzione di p. 0 per le domande nn. 6 e 10; 2) la pronuncia di primo grado e' comunque errata nella parte in cui respinge la censura relativa alla omessa predeterminazione dei criteri di valutazione, poi che nel corso della prima seduta la Commissione di gara ha quindi fissato le sole modalita' di svolgimento delle singole fasi concorsuali e di valutazione, indicando l'oggetto delle stesse e le soglie di punteggio necessarie al superamento di ciascuna di esse, ma giammai ha esplicitato i criteri di valutazione e quindi gli elementi che sarebbero stati considerati per l'attribuzione a ciascun quesito ed elaborato del corrispondente punteggio numerico; 3) accertata l'erroneita' della sentenza gravata nella parte in cui non ha tenuto conto che la Greco, in qualita' di partecipante al concorso, vanta una posizione differenziata rispetto al non concorrente ed e' quindi titolare dell'interesse strumentale alla riedizione del concorso indipendentemente dal superamento o meno della prova scritta, certa e' l'illegittimita' della intera procedura per la mancata determinazione dei criteri di valutazione della prova orale e pratica; 4) parimenti errata e' la sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto infondata la censurata violazione della regola dell'anonimato nel corso della prova pratica, poi che se da un lato e' vero che la regola dell'anonimato e' destinata a recedere nelle ipotesi in cui la prova pratica prevede una fase di contatto diretto con il candidato ai fini della discussione del caso, e' altrettanto vero che nei casi- quali quello di specie- in cui detta prova consiste in un mero elaborato scritto occorre dare applicazione al principio di cui si discute, con conseguente illegittimita' anche per tale profilo dell'intera procedura. Per tutti i motivi di cui innanzi la sig.ra Paola Greco ha chiesto al Consiglio di Stato con il ricorso Sez. III n. 615/2020 di voler accogliere l'appello anche ai sensi dell'art. 60 cpa previa integrazione del contraddittorio con conseguente annullamento di tutti gli atti impugnati e nelle more, in accoglimento dell'istanza cautelare per come formulata, di voler disporre la rivalutazione della prova scritta dell'appellante da parte di una Commissione in diversa composizione. avv. Valeria Pellegrino TX20ABA3238