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Errata corrige
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Proroga dei termini legali e convenzionali Il prefetto della Provincia di Messina, Vista la nota n. 0410490/20 del 23 marzo 2020, con la quale la filiale di Catania della Banca d'Italia ha trasmesso la lettera con cui la Banca Monte dei Paschi di Siena ha comunicato che, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, a causa dell'emergenza COVID-19, la filiale della predetta banca, non funzionera' dal 16 marzo 2020 al 15 aprile 2020; Rilevato che, per le anzidette motivazioni, la Banca Monte dei Paschi di Siena ha richiesto l'emissione di un decreto di proroga dei termini legali e convenzionali in relazione ai titoli e negozi giuridici di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, dal 16 marzo 2020 al 15 aprile 2020; Atteso che l'evento verificatosi sta, effettivamente, determinando un non regolare funzionamento della filiale del predetto istituto bancario dal 16 marzo 2020 al 15 aprile 2020; Riconosciuta l'eccezionalita' dell'evento e ritenuto di dover provvedere in base al disposto di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; Visti gli articoli 3 e 4 della succitata normativa; Decreta: ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo in premessa indicato, il mancato regolare funzionamento dal 16 marzo 2020 al 15 aprile 2020, dello sportello della Banca Monte dei Paschi di Siena, filiale di Messina, via Tommaso Cannizzaro n. 100, che costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto, e' stato determinato da evento eccezionale. Il presente provvedimento sara' affisso a cura della banca stessa nei propri locali e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il prefetto Librizzi TU20ABP3440 (Gratuito)