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Errata corrige
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Decreto di asservimento ed occupazione temporanea - Integrazione Il Direttore Generale VISTO l'articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprieta' privata puo' essere, nei casi indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale; VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni; VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), recante l'Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modifiche ed integrazioni; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilita', e successive modifiche ed integrazioni; VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2008 recante la Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densita' non superiore a 0,8; VISTO il decreto ministeriale 25 giugno 2018 di approvazione del progetto definitivo, autorizzazione alla costruzione ed esercizio, dichiarazione di pubblica utilita' e conformita' agli strumenti urbanistici vigenti con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate alla realizzazione del gasdotto "Larino - Chieti" DN 600 (24") DP 75 bar; VISTO il decreto ministeriale 19 marzo 2020 con il quale sono stati disposti, a favore della Societa' Gasdotti Italia S.p.A., codice fiscale e partita IVA n. 04513630964, con sede legale in Via della Moscova, n. 3 - Milano - Sede operativa in via dei Salci, 25 - Frosinone, la servitu' di metanodotto e l'occupazione temporanea di terreni in Comune di CASACANDITELLA (CH), interessati dalla realizzazione del gasdotto "Larino - Chieti" DN 600 (24") DP 75 bar, riportati nel piano particellare allegato al decreto, con l'indicazione delle Ditte proprietarie dei terreni sottoposti all'azione ablativa. VISTA l'istanza del 31/03/2020, acquisita in atti in data 31/03/2020, prot. n. 6963, con la quale la Societa' Gasdotti Italia S.p.A., ai sensi degli artt. 22, 52 quinquies, del Testo Unico, ha chiesto a questa Amministrazione l'integrazione del richiamato decreto 19 marzo 2020, mediante aggiornamento del relativo piano particellare, per l'ulteriore: a) imposizione di servitu' di metanodotto sulle aree indicate in colore rosso nel piano particellare allegato all'istanza; b) occupazione temporanea delle aree necessarie per la corretta esecuzione dei lavori indicate in colore verde nel piano particellare; con determinazione urgente delle indennita' provvisorie; ACCERTATO che i predetti terreni sono interessati dalla fascia per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e/o compresi nell'elenco delle aree da occupare temporaneamente, di cui al citato decreto 25 giugno 2018; CONSIDERATO che le indennita' proposte dalla societa' istante per l'azione ablativa, a favore delle Ditte proprietarie catastalmente identificate nel piano particellare, sono ritenute congrue ai fini della determinazione urgente dell'indennita' provvisoria DETERMINA Articolo 1 Il piano particellare allegato al decreto 19 marzo 2020, richiamato nelle premesse, e' integrato con quello allegato al presente provvedimento. Articolo 2 Restano salve tutte le indicazioni e prescrizioni di cui al decreto 19 marzo 2020. ESTRATTO PIANO PARTICELLARE - CASACANDITELLA (CH) Ditta n. 11: COMUNE DI CASACANDITELLA, foglio 5, mappali 430; Ditta n. 12: COMUNE DI CASACANDITELLA, MG ENERGIA SRL, foglio 3, mappali 525, 4570. Roma, 07 aprile 2020 Il direttore generale dott.ssa Rosaria Romano TX20ADC3483