TAR MOLISE - CAMPOBASSO

(GU Parte Seconda n.51 del 30-4-2020)

 
Notifica per pubblici proclami in ottemperanza all'ordinanza del  TAR
         Molise 201/2019, resa nel giudizio R.G. n. 244/2019 
 

  I sig.ri Romano Giovambattista, Zecchini Elio, Soave  Anna,  Romano
Luca, Verrillo Antonio, Maccarelli Angela Maria,  Venditti  Domenico,
Venditti Antonio, titolari di aziende zootecniche ubicate nei  Comuni
di Venafro e Sesto Campano, rappresentati e difesi dall'Avv.  Alfredo
Ricci, hanno proposto ricorso  dinanzi  al  TAR  Molise,  Campobasso,
contro  la  Regione  Molise  e  altri,   per   l'annullamento   della
determinazione del Direttore del II Dipartimento della Regione Molise
n. 21 del 26.4.2019 e allegato Bando attuativo per  la  presentazione
delle domande di sostegno/pagamento anno 2019, relativo al  Programma
di Sviluppo Rurale Molise 2014/2020 - Misura 13 "Indennita' a  favore
delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli  specifici"
- Sottomisura 13.1 "Pagamenti  compensativi  per  le  aree  montane",
nella parte in cui si e' limitato l'ambito di  applicazione  ai  soli
Comuni interamente montani, non ricomprendendo anche le zone  montane
ubicate in Comuni parzialmente montani (con particolare riferimento a
quelle dei Comuni di Venafro e Sesto Campano), unitamente a tutti gli
atti ad essi connessi, in parte qua, con  richiesta  di  declaratoria
del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi alla  procedura  indetta
con il predetto Bando e di condanna delle Amministrazioni resistenti,
in solido tra loro, al risarcimento dei danni, subiti e  subendi  dai
ricorrenti,  in  misura  comunque  non  inferiore  all'ammontare  che
spetterebbe per effetto dell'ammissione al  predetto  Bando.  Avverso
tali atti sono stati proposti i seguenti motivi di gravame:  nullita'
per violazione ed elusione del giudicato formatosi sulla sentenza del
Tar  Molise  n.  26/2019  -  violazione  e  falsa  applicazione   del
regolamento UE n. 1305/2013 e della direttiva 75/268/CEE e  s.m.i.  -
violazione e falsa applicazione  del  programma  di  sviluppo  rurale
Molise 2014/2020, approvato con  delibera  di  Giunta  Regionale  del
Molise n. 412 del 3.8.2015 - difetto e insufficienza di istruttoria e
di motivazione - violazione  e  falsa  applicazione  della  legge  n.
241/1990 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 3  -  eccesso
di   potere   per    illogicita',    disparita'    di    trattamento,
contraddittorieta', sviamento e sotto  ulteriori  diversi  profili  -
violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 41 e 97 Cost. 
  In particolare, i ricorrenti hanno impugnato i predetti atti, nella
parte in cui si  e'  illegittimamente  limitata  la  possibilita'  di
partecipare alla procedura alle  sole  aziende  collocate  in  Comuni
totalmente montani (classificati tali secondo i  dati  ISTAT),  cosi'
escludendo tutte quelle aziende (come quelle dei ricorrenti)  situate
in   aree   a   tutti   gli   effetti   montane,   ma    appartenenti
amministrativamente  a  Comuni  classificati   statisticamente   come
"parzialmente montani" (quali Venafro e Sesto Campano). 
  Il ricorso pende dinanzi al TAR Molise  con  n.r.g.  244/2019,  con
udienza fissata al 4/11/2020. 
  Con ordinanza n. 201/2019 il TAR Molise ha disposto  l'integrazione
del contraddittorio nei confronti dei controinteressati,  individuati
in tutti gli ammessi al beneficio economico di  che  trattasi.  Sulla
base della predetta ordinanza n. 201/2019, i  controinteressati  sono
elencati al seguente link: 
  https://drive.google.com/open?id=1FKr2vg2YeMUH8YPTu5_5Jxhuhk708nSk 

                         avv. Alfredo Ricci 

 
TX20ABA3853
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