Proroga dei termini legali e convenzionali Il prefetto della Provincia di Treviso, Visto l'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, recante disciplina della proroga dei termini legali o convenzionali nell'ipotesi di chiusura delle aziende di credito e singole dipendenze a causa di eventi eccezionali; Visto l'art. 31 della legge n. 340/2000 che ha disposto la soppressione del Foglio annunzi legali della provincia, a far tempo dal 9 marzo 2001; Vista la nota prot. n. 387309/20 del 17 marzo 2020 con la quale la Banca d'Italia, filiale di Venezia, ha chiesto l'emanazione del provvedimento prefettizio di proroga dei termini legali e convenzionali, ai sensi del citato decreto legislativo n. 1/1948, per il mancato regolare funzionamento, a causa dell'assenza di tutto il personale a seguito disposizioni per l'emergenza Covid-19, nelle giornate indicate dalla seguente filiale del Credit Agricole Friuladria S.p.a.: giorni 9 e 10 marzo 2020 - filiale di Meduna di Livenza (TV) piazza Umberto I, n. 26; Decreta: ai sensi e per gli effetti della normativa di cui al decreto legislativo n. 1/1948, per la sede e i periodi sopra indicati, sono prorogati di quindici giorni, a decorre dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico, i termini legali o convenzionali scadenti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi. Il presente decreto viene inviato alla filiale di Venezia della Banca d'Italia, nonche' all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il quale provvedera' alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 31, comma 3 della legge n. 340/2000. Il prefetto Lagana' TU20ABP3934 (Gratuito)