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Protocollo: 40993/2020 Proroga dei termini legali e convenzionali VISTO il Decreto legislativo 15 gennaio 1948 n. 1, recante "Proroga dei termini legali o convenzionali nell'ipotesi di chiusura delle aziende di credito o singole dipendenze a causa di eventi eccezionali"; ESAMINATA la nota n. 501324/20 in data 16 aprile 2020, con la quale il Direttore della Filiale della Banca d'Italia di Catanzaro ha chiesto la proroga, ai sensi dell'art. 2 del citato Decreto legislativo, dei termini legali o convenzionali nell'interesse delle succursali UBI Banca S.p.A. site in Gioia Tauro, Via Roma n. 52, e Bova Marina, Via Pugliatti n. 2, che in data, rispettivamente, venerdi' 20 marzo e lunedi' 30 marzo 2020, hanno osservato delle giornate di chiusura in relazione all'emergenza epidemiologica da Coronavirus (Covid-19); RITENUTA sussistente l'eccezionalita' dell'evento che ha determinato la chiusura delle succursali; RICHIAMATO l'art. 2 del citato Decreto Legislativo 15 gennaio 1948 n.1; DECRETA per i motivi in premessa indicati, e' riconosciuta l'eccezionalita' dell'evento che ha determinato la chiusura delle citate succursali UBI Banca S.p.A. in data venerdi' 20 marzo e lunedi' 30 marzo 2020 e, pertanto, i termini legali o convenzionali scadenti nelle suddette date o nei cinque giorni successivi sono prorogati di quindici giorni, a decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico. Il presente Decreto viene inviato alla Filiale della Banca d'Italia di Catanzaro ed all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il prefetto Massimo Mariani TX20ABP4590 (Gratuito)