COMUNE DI FERRARA

(GU Parte Seconda n.61 del 23-5-2020)

 
Decreto di asservimento ed  occupazione  temporanea  per  metanodotto
allacciamento Comune di Ferrara Prima Presa DN 200 (8") D.P. 75 BAR -
                               Ditta 1 
 

  Comune di Ferrara 
  Citta' Patrimonio dell'Umanita' 
  Settore OO.PP. - Patrimonio 
  Determinazione n. DD-2020-703 esecutiva dal 06/05/2020 
  Protocollo Generale n. PG-2020-45158 del 06/05/2020 
  Proposta n.: P023.4.0.0-2020-242 
  Servizio Amministrativo OO.PP. - Espropri 
  Il Dirigente del Servizio Amministrativo OO.PP. ed Espropri 
  VISTO 
  - l'art. 6 L.R. n. 37 del 19/12/2002 omissis; 
  - l'articolo 42 della Costituzione omissis; 
  - la legge 7 agosto 1990, n. 241 omissis; 
  - il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 omissis; 
  - il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001  n.  327
omissis; 
  - il Decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile  2008
omissis; 
  - l'istanza della  Societa'  SNAM  Rete  Gas  del  19  giugno  2018
omissis; 
  - che ARPAE (Agenzia Regionale Prevenzione,  Ambiente  ed  Energia)
con determina del  18/06/2019,  PG.  DET-AMB-2019-2958,  parzialmente
rettificata con atto PG. DET-AMB-2019-5484 del 27/11/2019, ha emanato
Autorizzazione Unica  ex  artt.  52  quater/sexies,  D.P.R.  327/2001
omissis; 
  - che ARPAE in data 04.12.2019 ha  trasmesso  con  PEC,  l'atto  di
autorizzazione di cui sopra al Comune di Ferrara omissis; 
  - che la Societa'  SNAM  Rete  Gas  S.p.A.,  omissis  ha  inoltrato
istanza di imposizione di  servitu'  ed  occupazione  temporanea  con
determinazione urgente delle indennita' provvisorie, ex artt. 22 e 52
sexies ed ex art. 52 octies - DPR 08/06/2001 n. 327 ss.mm.ii., per  i
terreni ubicati nel Comune di Ferrara omissis; 
  - l'elenco delle ditte proprietarie dei terreni omissis; 
  - l'art. 6 comma 1/bis della L.R. n. 37/2002  e  ss.mm.ii.,  l'art.
52/sexies comma 2 del DPR. 327/01 omissis; 
  TENUTO CONTO 
  - che il Comune di Ferrara - Ufficio Espropri in data  10  dicembre
2019, PG 154499 ha avviato gli adempimenti previsti dalla  normativa,
ai sensi dell'art. 18 L.R. n. 37 del 19 dicembre 2002, omissis; 
  - che in data 13 gennaio 2020, PG 3997, la ditta Bonazzi/Bortoletti
ha inoltrato in parte osservazioni omissis; 
  - che in data 14 gennaio 2020, PG 4735, si  inviavano  tramite  PEC
alla Societa' SNAM Rete Gas S.p.A.,  le  osservazioni  pervenute  dai
proprietari omissis; 
  - che la Societa' SNAM Rete Gas S.p.A. omissis, dava riscontro alle
osservazioni presentate dalla ditta Bonazzi/Bortoletti omissis; 
  - che con nota PEC, PG 28628  in  data  04  marzo  2020,  l'Ufficio
Espropri chiedeva a SNAM Rete Gas S.p.A. precisazioni  in  merito  ai
criteri di stima delle indennita' omissis; 
  - che la Societa' SNAM Rete Gas  S.p.A.  omissis,  trasmetteva  una
nuova relazione omissis; 
  - che  la  Societa'  SNAM  Rete  Gas  S.p.A.  omissis,  trasmetteva
l'aggiornamento del piano particellare omissis; 
  - che le aree oggetto di servitu' e occupazione  temporanea  con  i
relativi proprietari e dati catastali relativi alla Ditta 1 sono: 
  - BONAZZI ANGELO omissis; totale indennita'  provvisorie  (servitu'
di metanodotto ed occupazione temporanea) € 13.159,24; 
  - BORTOLETTI ANNA omissis; totale indennita' provvisorie  (servitu'
di metanodotto ed occupazione temporanea) € 4.386,42. 
  Per  l'area  distinta  al  C.T.  Comune  di  Ferrara:  Servitu'  di
metanodotto sul Foglio 154 Mappale 30 per mq. 4.090 e al  Foglio  155
Mappale 81 per mq.  3.332;  Occupazione  temporanea  sul  Foglio  154
Mappale 30 per mq. 8.532 e al Foglio 155 Mappale 81 per mq. 2.510. 
  - che la Societa' SNAM Rete Gas S.p.A. con la succitata nota del 23
dicembre 2019 motivava e dichiarava che:  "L'opera  ha  carattere  di
urgenza omissis. 
  CONSIDERATO 
  - che l'opera, compresa nella rete regionale dei  gasdotti  di  cui
all'articolo 9 del D.Lgs. n. 164/2000, omissis; 
  - che, ai sensi dell'art. 52 sexies del Testo Unico Espropri, ARPAE
ha  emanato  le  autorizzazioni  uniche,  PG  DET-AMB-2019-2958   del
18/06/2019 e PG DET-AMB-2019-5484 del 27/11/2019 omissis; 
  -  che  la  dichiarazione  di  pubblica  utilita'  e   il   vincolo
preordinato all'esproprio  dei  terreni  interessati  dai  lavori  di
costruzione del metanodotto decade,  salvo  proroga,  alla  data  del
26/11/2024; 
  - che e' necessario consentire che i lavori di realizzazione  della
condotta omissis; 
  - che la costituzione della servitu' di metanodotto  e'  imposta  a
garanzia dei requisiti di sicurezza, necessari per la  realizzazione,
l'esercizio e la manutenzione della condotta, omissis; 
  -  che  le  indennita'  proposte   dalla   Societa'   istante   per
l'occupazione temporanea e la costituzione di servitu' di metanodotto
a  favore  della  Ditta  proprietaria,   catastalmente   identificata
nell'allegato stralcio del piano particellare, sono  coerenti  con  i
valori venali dei terreni nel Comune di Ferrara. 
  D E T E R M I N A 
  - che le premesse fanno parte integrante del  presente  atto  e  si
intendono integralmente approvate; 
  - in via d'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del DPR
327/2001 e ss.mm.ii. omissis; 
  - di dare atto che ai sensi dell'art. 20.4 TUE, omissis. 
  DECRETA 
  Articolo 1 
  Di disporre a favore della Societa' SNAM Rete Gas S.p.A.,  omissis,
la servitu' di metanodotto e l'occupazione temporanea dei terreni  in
Comune  di  Ferrara,  interessati  dal  tracciato   del   metanodotto
"Allacciamento Comune di Ferrara 1^ presa DN 200 (8") D.P. 75 bar"  e
riportati  nello  stralcio  del  piano  particellare   allegato   con
l'indicazione omissis: 
  Ditta 1 - Per l'area distinta al C.T. Comune di Ferrara: 
  Servitu' di metanodotto sul Foglio 154 Mappale 30 per mq.  4.090  e
al Foglio 155 Mappale 81 per mq. 3.332; 
  Occupazione temporanea sul Foglio 154 Mappale 30 per mq. 8.532 e al
Foglio 155 Mappale 81 per mq. 2.510. 
  BONAZZI ANGELO omissis; totale indennita' provvisorie (servitu'  di
metanodotto ed occupazione temporanea) € 13.159,24; 
  BORTOLETTI ANNA omissis; totale indennita' provvisorie (servitu' di
metanodotto ed occupazione temporanea) € 4.386,42. 
  omissis. 
  Articolo 2 
  L'asservimento dei terreni, disposto sotto la condizione sospensiva
che siano ottemperati  da  parte  della  SNAM  Rete  Gas  S.p.A.  gli
adempimenti di  cui  ai  successivi  articoli  5  e  6  del  presente
provvedimento, prevede quanto segue: 
  - la posa  di  una  tubazione  per  trasporto  idrocarburi  gassosi
interrata alla profondita' di circa metri 1 (uno), omissis; 
  - l'installazione di apparecchi di sfiato e  cartelli  segnalatori,
nonche'  eventuali  opere  sussidiarie  necessarie  ai   fini   della
sicurezza; 
  - l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere,  come  pure
fognature e canalizzazioni chiuse,  a  distanza  inferiore  di  metri
13,50 (tredici e cinquanta) dall'asse della tubazione, omissis; 
  - la costruzione  di  manufatto  accessorio  fuori  terra,  con  il
relativo accesso omissis; 
  - di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per
tutto il  tempo  occorrente,  l'area  necessaria  all'esecuzione  dei
lavori omissis; 
  -  l'inamovibilita'   delle   tubazioni,   dei   manufatti,   delle
apparecchiature  e  delle  opere  sussidiarie  relative  al  gasdotto
omissis; 
  - l'obbligo di astenersi  dal  compimento  di  qualsiasi  atto  che
costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi; 
  - l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa
costituire pericolo per l'impianto,  ostacoli  il  libero  passaggio,
diminuisca o renda piu' scomodo l'uso e l'esercizio della servitu'; 
  - i danni  prodotti  alle  cose,  alle  piantagioni  ed  ai  frutti
pendenti durante la realizzazione del metanodotto  sono  quantificati
nell'indennita' di occupazione temporanea, omissis; 
  - la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli  altri
oneri gravanti sui fondi. 
  Articolo 3 
  Le  indennita'  provvisorie  per  la  servitu'  di  metanodotto   e
l'occupazione temporanea dei terreni, da corrispondere congiuntamente
agli aventi diritto, sono state determinate in modo urgente, ai sensi
dell'articolo 22 del Testo Unico Espropri, omissis. 
  Le indennita'  calcolate,  qualora  siano  corrisposte  a  chi  non
eserciti un'impresa commerciale omissis 
  Se le indennita' vengono  corrisposte  a  chi  esercita  un'impresa
commerciale, omissis 
  Sono  escluse  dal  regime  fiscale  dell'Art.  35  del  T.U.E.  le
indennita' di occupazione temporanea, omissis. 
  Articolo 4 
  Il presente decreto e' trascritto senza indugio presso i competenti
Uffici omissis 
  Articolo 5 
  La Societa'  SNAM  Rete  Gas  S.p.A.  provvede  alla  notifica  del
presente decreto omissis 
  Articolo 6 
  I  tecnici  incaricati  dalla  Societa'  SNAM   Rete   Gas   S.p.A.
provvederanno a redigere il verbale di  immissione  in  possesso  dei
terreni omissis 
  La Societa' SNAM Rete Gas S.p.A, sara' tenuta a  trasmettere  copia
del verbale  di  immissione  in  possesso  a  questa  Amministrazione
omissis 
  La stessa Societa', sara' inoltre tenuta a  trasmettere  copia  del
verbale  di  immissione  in   possesso   all'Ufficio   dei   Registri
Immobiliari omissis. 
  Articolo 7 
  La Ditta proprietaria dei terreni, oggetto  del  presente  decreto,
nei (30) trenta giorni successivi all'immissione  in  possesso,  puo'
comunicare con dichiarazione irrevocabile a  questa  Amministrazione,
omissis l'accettazione delle indennita' di servitu' di metanodotto ed
occupazione temporanea. 
  Questa  Amministrazione  ricevuta  dalla  Ditta   proprietaria   la
comunicazione  di  accettazione  delle  indennita'  di  servitu'   di
metanodotto ed occupazione temporanea, la dichiarazione di assenza di
diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena  e
libera disponibilita' del terreno contenute nello schema A,  allegato
al presente decreto, disporra' l'atto affinche' la Societa' SNAM Rete
Gas S.p.A. provveda al pagamento degli importi nel  termine  di  (60)
sessanta giorni. 
  Articolo 8 
  In caso di rifiuto o silenzio da  parte  della  Ditta  proprietaria
omissis, questa Amministrazione con propria determinazione  ordinera'
alla Societa' SNAM  Rete  Gas  S.p.A  il  deposito  delle  indennita'
omissis. 
  Entro lo stesso termine, la Ditta proprietaria che non condivida le
indennita' provvisorie proposte con il presente decreto puo': 
  - ai sensi dell'articolo 21 comma 3 omissis; 
  - non avvalersi di un tecnico di fiducia omissis. 
  In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di  cui
sopra, i proprietari, il promotore dell'espropriazione o il terzo che
ne abbia interesse, potranno proporre opposizione alla stima, omissis 
  Articolo 9 
  Al fine della realizzazione del metanodotto, la Societa' SNAM  Rete
Gas S.p.A., anche  per  mezzo  delle  sue  imprese  appaltatrici,  ha
facolta' di occupare i terreni per un periodo di anni due a decorrere
dalla data di immissione in possesso omissis. 
  Articolo 10 
  Per  lo  stesso  periodo  di  due  anni,  e'  dovuta   alla   Ditta
proprietaria dei terreni l'indennita'  di  occupazione  temporanea  e
danni omissis 
  Articolo 11 
  Avverso  il  presente  decreto  e'  ammesso  ricorso  al  Tribunale
Amministrativo Regionale competente oppure ricorso  straordinario  al
Presidente della Repubblica omissis 
  Allegati: 
  omissis 
  Dispositivo Atto 06/05/2020 

                           Patrizia Blasi 

 
TX20ADC4672
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.