COMUNE DI FERRARA

(GU Parte Seconda n.61 del 23-5-2020)

 
Decreto di asservimento per metanodotto Minerbio-Ferrara DN 400 (16")
             D.P. 64 BAR - Variante per inserimento PIDS 
 

  Comune di Ferrara 
  Citta' Patrimonio dell'Umanita' 
  Determinazione n. DD-2020-728 esecutiva dal 07/05/2020 
  Protocollo Generale n. PG-2020-46089 del 07/05/2020 
  Proposta n.: P023.4.0.0-2020-254 
  Settore OO.PP. - Patrimonio 
  Servizio Amministrativo OO.PP. - Espropri 
  Il Dirigente del Servizio Amministrativo OO.PP. ed Espropri 
  VISTO 
  - l'art. 6 L.R. n. 37 del 19/12/2002 omissis; 
  - l'articolo 42 della Costituzione omissis; 
  - la legge 7 agosto 1990, n. 241, omissis; 
  - il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 omissis; 
  - il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n.  327,
omissis; 
  - il Decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile  2008
recante: omissis; 
  - l'istanza della  Societa'  SNAM  Rete  Gas  del  19  giugno  2018
omissis; 
  - che ARPAE (Agenzia Regionale Prevenzione,  Ambiente  ed  Energia)
con determina del  18/06/2019,  PG.  DET-AMB-2019-2958,  parzialmente
rettificata con atto PG. DET-AMB-2019-5484 del 27/11/2019, ha emanato
Autorizzazione Unica ex artt. 52 quater/sexies, D.P.R. 327/ omissis; 
  - che ARPAE in data 04.12.2019 ha  trasmesso  con  PEC,  l'atto  di
autorizzazione di cui sopra al Comune di Ferrara omissis; 
  - che la Societa'  SNAM  Rete  Gas  S.p.A.,  omissis  ha  inoltrato
istanza di imposizione di servitu' con determinazione  urgente  delle
indennita' provvisorie, ex artt. 22 e 52 sexies ed ex art. 52  octies
- DPR 08/06/2001 n. 327 omissis; 
  - l'elenco delle ditte proprietarie dei terreni trasmesso  con  pec
dalla Societa' SNAM omissis; 
  - l'art. 6 comma 1/bis della L.R. n. 37/2002  e  ss.mm.ii.,  l'art.
52/sexies comma 2 del DPR. 327/01 e ss.mm.ii, omissis; 
  TENUTO CONTO 
  - che il Comune di Ferrara - Ufficio Espropri in data  10  dicembre
2019, PG 154499 ha avviato gli adempimenti previsti dalla  normativa,
ai sensi dell'art. 18 L.R. n. 37 del 19 dicembre 2002, omissis; 
  - che in data 13 gennaio 2020, PG 3997, la ditta Bonazzi/Bortoletti
ha inoltrato in parte osservazioni omissis; 
  - che in data 14 gennaio 2020, PG 4735, si  inviavano  tramite  PEC
alla Societa' SNAM Rete Gas S.p.A.,  le  osservazioni  pervenute  dai
proprietari delle aree, omissis; 
  - che la Societa' SNAM Rete Gas S.p.A. omissis, dava riscontro alle
osservazioni presentate dalla ditta Bonazzi/Bortoletti, omissis; 
  - che con nota PEC, PG 28628  in  data  04  marzo  2020,  l'Ufficio
Espropri chiedeva a SNAM Rete Gas S.p.A. precisazioni  in  merito  ai
criteri di stima delle indennita' di asservimento inviate; 
  - che la Societa' SNAM Rete Gas  S.p.A.  omissis,  trasmetteva  una
nuova relazione che integrava e sostituiva la precedente,  precisando
altresi'  che  i  criteri  di  stima  della  servitu',  sono  redatti
conformemente a quanto previsto dall'art. 44 del DPR 327/2001; 
  - che le aree oggetto di servitu' con i relativi proprietari e dati
catastali sono: 
  - Per l'area distinta al C.T. Comune di Ferrara: 
  Servitu' di metanodotto sul Foglio 154 Mappale 30 per mq. 3.990. 
  BONAZZI ANGELO omissis; totale indennita' provvisoria di servitu' €
2.992,50. 
  BORTOLETTI ANNA omissis; totale indennita' provvisoria di  servitu'
€ 997,50. 
  Si precisa che per  quanto  concerne  l'indennita'  di  occupazione
temporanea, omissis, e' stata determinata nel decreto  relativo  alla
realizzazione dell'opera "Metanodotto  Allacciamento  Comune  Ferrara
omissis; 
  I danni prodotti in occasione di eventuali omissis; 
  - che la Societa' SNAM Rete Gas S.p.A. con la succitata nota del 23
dicembre 2019 motivava e dichiarava che:  "L'opera  ha  carattere  di
urgenza omissis. 
  CONSIDERATO 
  - che l'opera, compresa nella rete regionale dei  gasdotti  di  cui
all'articolo 9 del D.Lgs. n. 164/2000, e' necessaria per garantire il
trasporto dei quantitativi di gas naturale richiesti, omissis; 
  - che, ai sensi dell'art. 52 sexies del Testo Unico Espropri, ARPAE
ha  emanato  le  autorizzazioni  uniche,  PG  DET-AMB-2019-2958   del
18/06/2019 e PG  DET-AMB-2019-5484  del  27/11/2019  le  quali  hanno
determinato l'inizio del procedimento di esproprio omissis; 
  -  che  la  dichiarazione  di  pubblica  utilita'  e   il   vincolo
preordinato all'esproprio  dei  terreni  interessati  dai  lavori  di
costruzione del metanodotto decade,  salvo  proroga,  alla  data  del
26/11/2024; 
  - che e' necessario consentire che i lavori di realizzazione  della
condotta omissis; 
  - che la costituzione della servitu' di metanodotto  e'  imposta  a
garanzia dei requisiti di sicurezza, omissis; 
  -  che  le  indennita'  proposte  dalla  Societa'  istante  per  la
costituzione  di  servitu'  di  metanodotto  a  favore  della   Ditta
proprietaria, omissis, sono coerenti con i valori venali dei  terreni
nel Comune di Ferrara; 
  D E T E R M I N A 
  - che le premesse fanno parte integrante del  presente  atto  e  si
intendono integralmente approvate; 
  - in via d'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del DPR
327/2001 e ss.mm.ii. omissis; 
  - di dare atto che ai sensi dell'art. 20.4 TU, il presente atto che
determina in via provvisoria la misura delle indennita' e' notificato
al proprietario con le forme degli atti processuali civili. 
  DECRETA 
  Articolo 1 
  Di disporre a favore della Societa' SNAM Rete Gas  S.p.A.,  omissis
ai sensi dell'art. 22 del DPR 327/01, la servitu' di metanodotto  dei
terreni in Comune di Ferrara, omissis: 
  Servitu' di metanodotto sul Foglio 154 Mappale 30 per mq. 3.990; 
  BONAZZI ANGELO omissis; totale indennita' provvisoria di servitu' €
2.992,50; 
  BORTOLETTI ANNA omissis; totale indennita' provvisoria di  servitu'
€ 997,50. 
  Nel citato piano particellare vengono rappresentate con velatura di
colore rosso le aree soggette a servitu' di metanodotto. 
  Articolo 2 
  L'asservimento dei terreni, disposto sotto la condizione sospensiva
omissis, prevede quanto segue: 
  - la posa  di  una  tubazione  per  trasporto  idrocarburi  gassosi
interrata alla profondita' di circa metri 1 (uno), omissis; 
  - l'installazione di apparecchi di sfiato e  cartelli  segnalatori,
nonche'  eventuali  opere  sussidiarie  necessarie  ai   fini   della
sicurezza; 
  - l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere,  come  pure
fognature e canalizzazioni chiuse,  a  distanza  inferiore  di  metri
11,50 (undici e cinquanta) dall'asse della tubazione, omissis; 
  - di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per
tutto il  tempo  occorrente,  l'area  necessaria  all'esecuzione  dei
lavori omissis; 
  - l'inamovibilita' delle tubazioni, omissis; 
  - l'obbligo di astenersi  dal  compimento  di  qualsiasi  atto  che
costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi; 
  - l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa
costituire pericolo per l'impianto,  ostacoli  il  libero  passaggio,
diminuisca o renda piu' scomodo l'uso e l'esercizio della servitu'; 
  - i danni prodotti alle cose, omissis; 
  - la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli  altri
oneri gravanti sui fondi. 
  Articolo 3 
  Le indennita'  provvisorie  per  la  servitu'  di  metanodotto  sui
terreni, da corrispondere congiuntamente agli  aventi  diritto,  sono
state determinate in modo urgente,  ai  sensi  dell'articolo  22  del
Testo Unico Espropri, omissis. 
  Le indennita'  calcolate,  qualora  siano  corrisposte  a  chi  non
eserciti un'impresa commerciale, omissis. 
  Se le indennita' vengono  corrisposte  a  chi  esercita  un'impresa
commerciale, omissis. 
  Articolo 4 
  Il presente decreto e' trascritto senza indugio presso i competenti
Uffici omissis. 
  Articolo 5 
  La Societa'  SNAM  Rete  Gas  S.p.A.  provvede  alla  notifica  del
presente decreto ai sensi dell'art. 23.1 lettera  g)  del  T.U.E.  n.
327/01 omissis. 
  Articolo 6 
  I  tecnici  incaricati  dalla  Societa'  SNAM   Rete   Gas   S.p.A.
provvederanno a redigere il verbale di  immissione  in  possesso  dei
terreni, omissis. 
  La Societa' SNAM Rete Gas S.p.A, sara' tenuta a  trasmettere  copia
del verbale  di  immissione  in  possesso  a  questa  Amministrazione
omissis. 
  La stessa Societa', sara' inoltre tenuta a  trasmettere  copia  del
verbale  di  immissione  in   possesso   all'Ufficio   dei   Registri
Immobiliari omissis. 
  Articolo 7 
  La Ditta proprietaria dei terreni, oggetto  del  presente  decreto,
nei (30) trenta giorni successivi all'immissione  in  possesso,  puo'
comunicare con dichiarazione irrevocabile a  questa  Amministrazione,
omissis l'accettazione delle indennita' di servitu' di metanodotto. 
  Questa  Amministrazione  ricevuta  dalla  Ditta   proprietaria   la
comunicazione  di  accettazione  delle  indennita'  di  servitu'   di
metanodotto omissis, disporra' l'atto affinche' la Societa' SNAM Rete
Gas S.p.A. provveda al pagamento degli importi nel  termine  di  (60)
sessanta giorni. 
  Articolo 8 
  In caso di rifiuto o silenzio da parte  della  Ditta  proprietaria,
omissis, questa Amministrazione con propria determinazione  ordinera'
alla Societa' SNAM  Rete  Gas  S.p.A  il  deposito  delle  indennita'
omissis. 
  Entro lo stesso termine, la Ditta proprietaria che non condivida le
indennita' provvisorie proposte con il presente decreto puo': 
  - ai sensi dell'articolo 21 comma 3  e  seguenti  del  Testo  Unico
Espropri omissis; 
  - non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennita'
definitive saranno determinate  tramite  la  Commissione  Provinciale
competente. 
  In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di  cui
sopra, omissis. 
  Articolo 9 
  Al fine della realizzazione del metanodotto, la Societa' SNAM  Rete
Gas S.p.A., anche  per  mezzo  delle  sue  imprese  appaltatrici,  ha
facolta' di occupare i terreni per un periodo di anni due a decorrere
dalla data di immissione in possesso omissis. 
  Articolo 10 
  Per lo stesso periodo  di  due  anni  e'  riconosciuta  alla  Ditta
proprietaria  dei  terreni  l'indennita'  di  occupazione  temporanea
riportata nel  decreto  di  asservimento  ed  occupazione  temporanea
omissis. 
  Articolo 11 
  Avverso  il  presente  decreto  e'  ammesso  ricorso  al  Tribunale
Amministrativo Regionale competente oppure ricorso  straordinario  al
Presidente della Repubblica. omissis. 
  Allegati: 
  omissis 
  Dispositivo Atto 07/05/2020 

                           Patrizia Blasi 

 
TX20ADC4673
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.