COMUNE DI FERRARA

(GU Parte Seconda n.61 del 23-5-2020)

 
Decreto di asservimento ed  occupazione  temporanea  per  metanodotto
derivazione per Ferrara - Variante PIDI  4100645/17  per  inserimento
               Seconda Valvola DN 200 (8") D.P. 64 BAR 
 

  Comune di Ferrara 
  Citta' Patrimonio dell'Umanita' 
  Determinazione n. DD-2020-729 esecutiva dal 07/05/2020 
  Protocollo Generale n. PG-2020-46090 del 07/05/2020 
  Proposta n.: P023.4.0.0-2020-255 
  Settore OO.PP. - Patrimonio 
  Servizio Amministrativo OO.PP. - Espropri 
  Il Dirigente del Servizio Amministrativo OO.PP. ed Espropri 
  VISTO 
  - l'art. 6 L.R. n. 37 del 19/12/2002 omissis; 
  - l'articolo 42 della Costituzione omissis; 
  - la legge 7 agosto 1990, n. 241, omissis; 
  - il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 omissis; 
  - il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n.  327,
omissis; 
  - il Decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile  2008
omissis; 
  - l'istanza della  Societa'  SNAM  Rete  Gas  del  19  giugno  2018
omissis; 
  - che ARPAE (Agenzia Regionale Prevenzione,  Ambiente  ed  Energia)
con determina del  18/06/2019,  PG.  DET-AMB-2019-2958,  parzialmente
rettificata con atto PG. DET-AMB-2019-5484 del 27/11/2019, ha emanato
Autorizzazione Unica  ex  artt.  52  quater/sexies,  D.P.R.  327/2001
omissis; 
  - che ARPAE in data 04.12.2019 ha  trasmesso  con  PEC,  l'atto  di
autorizzazione di cui sopra al Comune di Ferrara omissis; 
  - che la Societa'  SNAM  Rete  Gas  S.p.A.,  omissis  ha  inoltrato
istanza di imposizione di  servitu'  ed  occupazione  temporanea  con
determinazione urgente delle indennita' provvisorie, ex artt. 22 e 52
sexies ed ex art. 52  octies  -  DPR  08/06/2001  n.  327  ss.mm.ii.,
omissis; 
  - l'elenco delle ditte proprietarie dei  terreni  omissis,  con  le
quali a tutt'oggi non ha definito un accordo per la  costituzione  di
servitu' di metanodotto; 
  - l'art. 6 comma 1/bis della L.R. n. 37/2002  e  ss.mm.ii.,  l'art.
52/sexies comma 2 del DPR. 327/01 e ss.mm.ii, omissis. 
  TENUTO CONTO 
  - che il Comune di Ferrara - Ufficio Espropri in data  10  dicembre
2019, PG 154499 ha avviato gli adempimenti previsti dalla  normativa,
ai sensi dell'art. 18 L.R. n. 37 del 19 dicembre 2002, omissis; 
  - che in data 13 gennaio 2020, PG  3997,  la  ditta  Bortoletti  ha
inoltrato in parte osservazioni omissis; 
  - che in data 14 gennaio 2020, PG 4735, si  inviavano  tramite  PEC
alla Societa' SNAM Rete Gas S.p.A.,  le  osservazioni  pervenute  dai
proprietari delle aree, omissis; 
  - che la Societa' SNAM Rete Gas S.p.A. omissis, dava riscontro alle
osservazioni presentate dalla ditta Bortoletti, omissis; 
  - che con nota PEC, PG 28628  in  data  04  marzo  2020,  l'Ufficio
Espropri chiedeva a SNAM Rete Gas S.p.A. precisazioni  in  merito  ai
criteri di stima delle indennita' di asservimento  e  di  occupazione
temporanea inviate; 
  - che la Societa' SNAM Rete Gas  S.p.A.  omissis,  trasmetteva  una
nuova relazione che integrava e sostituiva la precedente,  precisando
altresi'  che  i  criteri  di  stima  della  servitu',  sono  redatti
conformemente a quanto previsto dall'art. 44 del DPR 327/2001; 
  - che le aree oggetto di servitu' e occupazione  temporanea  con  i
relativi proprietari e dati catastali sono: 
  BORTOLETTI ANNA omissis; totale indennita' provvisorie (servitu' di
metanodotto per ampliamento impianto  ed  occupazione  temporanea)  €
2.057,25. 
  Per l'area distinta al C.T. Comune di Ferrara: 
  Servitu' di metanodotto per ampliamento  impianto  sul  Foglio  133
Mappale 260 per mq. 294; 
  Occupazione temporanea sul Foglio 133 Mappale 260 per mq. 1.200. 
  - che la Societa' SNAM Rete Gas S.p.A. con la succitata nota del 23
dicembre 2019 motivava e dichiarava che:  "L'opera  ha  carattere  di
urgenza omissis. 
  CONSIDERATO 
  - che l'opera, compresa nella rete regionale dei  gasdotti  di  cui
all'articolo 9 del D.Lgs. n. 164/2000, e' necessaria per garantire il
trasporto dei quantitativi di gas naturale richiesti, omissis; 
  - che, ai sensi dell'art. 52 sexies del Testo Unico Espropri, ARPAE
ha  emanato  le  autorizzazioni  uniche,  PG  DET-AMB-2019-2958   del
18/06/2019 e PG DET-AMB-2019-5484 del 27/11/2019 omissis; 
  -  che  la  dichiarazione  di  pubblica  utilita'  e   il   vincolo
preordinato all'esproprio  dei  terreni  interessati  dai  lavori  di
costruzione del metanodotto decade,  salvo  proroga,  alla  data  del
26/11/2024; 
  - che e' necessario consentire che i lavori di realizzazione  della
condotta per il trasporto  del  gas  naturale  siano  eseguiti  senza
interruzioni su tutti i terreni interessati, omissis; 
  - che la costituzione della servitu' di metanodotto per ampliamento
impianto e' imposta a garanzia dei requisiti di sicurezza, omissis; 
  - che le indennita' proposte dalla Societa' istante  omissis,  sono
coerenti con i valori venali dei terreni nel Comune di Ferrara. 
  D E T E R M I N A 
  - che le premesse fanno parte integrante del  presente  atto  e  si
intendono integralmente approvate; 
  - in via d'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del DPR
327/2001 e ss.mm.ii. e per le motivazioni in  premessa  indicate,  le
indennita' provvisorie di asservimento e  di  occupazione  temporanea
spettanti ai  soggetti  proprietari  dei  beni  immobili  interessati
omissis; 
  - di dare atto che ai sensi dell'art. 20.4 TU, il presente atto che
determina in via provvisoria la misura dell'indennita' e'  notificato
al proprietario con le forme degli atti processuali civili. 
  DECRETA 
  Articolo 1 
  Di disporre a favore della Societa' SNAM Rete Gas S.p.A.,  omissis,
la servitu' di metanodotto per ampliamento impianto  e  l'occupazione
temporanea dei terreni in Comune di Ferrara, omissis: 
  Per l'area distinta al C.T. Comune di Ferrara: 
  Servitu' di metanodotto per ampliamento  impianto  sul  Foglio  133
Mappale 260 per mq. 294; 
  Occupazione temporanea sul Foglio 133 Mappale 260 per mq. 1.200. 
  BORTOLETTI ANNA omissis; totale indennita' provvisorie (servitu' di
metanodotto per ampliamento impianto  ed  occupazione  temporanea)  €
2.057,25. 
  Nel citato piano particellare vengono rappresentate omissis. 
  Articolo 2 
  L'asservimento dei terreni, disposto sotto la condizione sospensiva
che siano ottemperati  da  parte  della  SNAM  Rete  Gas  S.p.A.  gli
adempimenti di  cui  ai  successivi  articoli  5  e  6  del  presente
provvedimento, prevede quanto segue: 
  - la posa di una tubazione  con  inserimento  seconda  valvola  per
trasporto idrocarburi gassosi interrata  alla  profondita'  di  circa
metri 1 (uno), omissis; 
  - l'installazione di apparecchi di sfiato e  cartelli  segnalatori,
omissis; 
  - dove previsto dal progetto, la costruzione di manufatti accessori
fuori terra, omissis; 
  - di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per
tutto il  tempo  occorrente,  l'area  necessaria  all'esecuzione  dei
lavori omissis; 
  - l'inamovibilita' delle tubazioni, dei manufatti, omissis; 
  - l'obbligo di astenersi  dal  compimento  di  qualsiasi  atto  che
costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi; 
  - l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa
costituire pericolo per l'impianto,  ostacoli  il  libero  passaggio,
diminuisca o renda piu' scomodo l'uso e l'esercizio della servitu'; 
  - i danni prodotti alle cose, omissis; 
  - la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli  altri
oneri gravanti sui fondi. 
  Articolo 3 
  Le indennita'  provvisorie  per  la  servitu'  di  metanodotto  per
ampliamento impianto  e  l'occupazione  temporanea  dei  terreni,  da
corrispondere agli aventi diritto, sono  state  determinate  in  modo
urgente, ai sensi dell'articolo 22 del Testo Unico Espropri, omissis. 
  Le indennita'  calcolate,  qualora  siano  corrisposte  a  chi  non
eserciti un'impresa commerciale, omissis. 
  Se le indennita' vengono  corrisposte  a  chi  esercita  un'impresa
commerciale, omissis. 
  Sono  escluse  dal  regime  fiscale  dell'Art.  35  del  T.U.E.  le
indennita' di occupazione temporanea, omissis. 
  Articolo 4 
  Il presente decreto e' trascritto senza indugio presso i competenti
Uffici omissis. 
  Articolo 5 
  La Societa'  SNAM  Rete  Gas  S.p.A.  provvede  alla  notifica  del
presente decreto ai sensi dell'art. 23.1 lettera  g)  del  T.U.E.  n.
327/01 omissis. 
  Articolo 6 
  I  tecnici  incaricati  dalla  Societa'  SNAM   Rete   Gas   S.p.A.
provvederanno a redigere il verbale di  immissione  in  possesso  dei
terreni, omissis. 
  La Societa' SNAM Rete Gas S.p.A, sara' tenuta a  trasmettere  copia
del verbale  di  immissione  in  possesso  a  questa  Amministrazione
omissis. 
  La stessa Societa', sara' inoltre tenuta a  trasmettere  copia  del
verbale  di  immissione  in   possesso   all'Ufficio   dei   Registri
Immobiliari omissis. 
  Articolo 7 
  La Ditta proprietaria dei terreni, oggetto  del  presente  decreto,
nei (30) trenta giorni successivi all'immissione  in  possesso,  puo'
comunicare con dichiarazione irrevocabile a  questa  Amministrazione,
omissis l'accettazione delle indennita' di  servitu'  di  metanodotto
per ampliamento impianto ed occupazione temporanea. 
  Questa  Amministrazione  ricevuta  dalla  Ditta   proprietaria   la
comunicazione  di  accettazione  delle  omissis,   disporra'   l'atto
affinche' la Societa' SNAM Rete  Gas  S.p.A.  provveda  al  pagamento
degli importi nel termine di (60) sessanta giorni. 
  Articolo 8 
  In caso di rifiuto o silenzio da  parte  della  Ditta  proprietaria
sulle   indennita'   provvisorie   di   servitu'   omissis,    questa
Amministrazione con propria determinazione  ordinera'  alla  Societa'
SNAM Rete Gas S.p.A il deposito delle indennita' omissis. 
  Entro lo stesso termine, la Ditta proprietaria che non condivida le
indennita' provvisorie proposte con il presente decreto puo': 
  - ai sensi dell'articolo 21 comma 3 omissis; 
  - non avvalersi di un tecnico di fiducia; omissis. 
  In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di  cui
sopra omissis. 
  Articolo 9 
  Al fine della realizzazione del metanodotto, la Societa' SNAM  Rete
Gas S.p.A., anche  per  mezzo  delle  sue  imprese  appaltatrici,  ha
facolta' di occupare i terreni per un periodo di anni due a decorrere
dalla data di immissione in possesso delle stesse aree. omissis. 
  Articolo 10 
  Per  lo  stesso  periodo  di  due  anni,  e'  dovuta   alla   Ditta
proprietaria dei terreni l'indennita'  di  occupazione  temporanea  e
danni omissis. 
  Articolo 11 
  Avverso  il  presente  decreto  e'  ammesso  ricorso  al  Tribunale
Amministrativo Regionale competente oppure ricorso  straordinario  al
Presidente della Repubblica. omissis. 
  Allegati: 
  omissis 
  Dispositivo Atto 07/05/2020 

                           Patrizia Blasi 

 
TX20ADC4674
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.