COMUNE DI FERRARA

(GU Parte Seconda n.61 del 23-5-2020)

 
Decreto di asservimento ed  occupazione  temporanea  per  metanodotto
allacciamento Comune di Ferrara Prima Presa DN 200 (8") D.P. 75 BAR -
                               Ditta 2 
 

  Comune di Ferrara 
  Citta' Patrimonio dell'Umanita' 
  Determinazione n. DD-2020-698 esecutiva dal 05/05/2020 
  Protocollo Generale n. PG-2020-44723 del 05/05/2020 
  Proposta n.: P023.4.0.0-2020-239 
  Settore OO.PP. - Patrimonio 
  Servizio Amministrativo OO.PP. - Espropri 
  Il Dirigente del Servizio Amministrativo OO.PP. ed Espropri 
  VISTO 
  - l'art. 6 L.R. n. 37 del 19/12/2002 omissis; 
  - l'articolo 42 della Costituzione omissis; 
  - la legge 7 agosto 1990, n. 241, omissis; 
  - il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 omissis; 
  - il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n.  327,
omissis; 
  - il Decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile  2008
omissis; 
  - l'istanza della  Societa'  SNAM  Rete  Gas  del  19  giugno  2018
omissis; 
  - che ARPAE (Agenzia Regionale Prevenzione,  Ambiente  ed  Energia)
con determina del  18/06/2019,  PG.  DET-AMB-2019-2958,  parzialmente
rettificata con atto PG. DET-AMB-2019-5484 del 27/11/2019, ha emanato
Autorizzazione Unica ex artt. 52  quater/sexies,  D.P.R.  327/2001  e
ss.mm.ii. omissis; 
  - che ARPAE in data 04.12.2019 ha  trasmesso  con  PEC,  l'atto  di
autorizzazione di cui sopra al Comune di Ferrara omissis; 
  - che la Societa'  SNAM  Rete  Gas  S.p.A.,  omissis  ha  inoltrato
istanza di imposizione di  servitu'  ed  occupazione  temporanea  con
determinazione urgente delle indennita' provvisorie, ex artt. 22 e 52
sexies ed ex art.  52  octies  -  DPR  08/06/2001  n.  327  ss.mm.ii.
omissis; 
  - l'elenco delle ditte proprietarie dei terreni trasmesso  con  pec
dalla Societa' SNAM, omissis; 
  - l'art. 6 comma 1/bis della L.R. n. 37/2002  e  ss.mm.ii.,  l'art.
52/sexies comma 2 del DPR. 327/01 e ss.mm.ii. omissis; 
  TENUTO CONTO 
  - che il Comune di Ferrara - Ufficio Espropri in data  10  dicembre
2019, PG 154499 ha avviato gli adempimenti previsti dalla  normativa,
ai sensi dell'art. 18 L.R. n. 37 del 19 dicembre 2002, omissis; 
  - che non sono pervenute osservazioni da parte della Ditta Terna  -
S. Alberto; 
  - che  la  Societa'  SNAM  Rete  Gas  S.p.A.  omissis,  inviava  la
relazione di stima delle indennita' di asservimento e di  occupazione
temporanea e contestualmente ribadiva l'urgenza e  l'indifferibilita'
dell'opera; 
  - che con nota PEC, PG 28628  in  data  04  marzo  2020,  l'Ufficio
Espropri chiedeva a SNAM Rete Gas S.p.A. precisazioni  in  merito  ai
criteri di stima delle indennita' di asservimento  e  di  occupazione
temporanea inviate; 
  - che la Societa' SNAM Rete Gas  S.p.A.  omissis,  trasmetteva  una
nuova relazione che integrava e sostituiva la precedente,  precisando
altresi'  che  i  criteri  di  stima  della  servitu',  sono  redatti
conformemente a quanto previsto dall'art. 44 del DPR 327/2001; 
  - che  la  Societa'  SNAM  Rete  Gas  S.p.A.  omissis,  trasmetteva
l'aggiornamento del piano particellare di cui all'istanza Prot n. 323
del 23.12.2019; 
  - che le aree oggetto di servitu' e occupazione  temporanea  con  i
relativi proprietari e dati catastali relativi alla Ditta 2 sono: 
  TERNA  S.P.A.  -  C.F.  05779661007  omissis;   totale   indennita'
provvisoria per servitu' di metanodotto € 11.430,00 
  S. ALBERTO S.R.L. - C.F.  02439150398  omissis;  totale  indennita'
provvisoria per occupazione temporanea € 4.516,56 
  Per l'area distinta al C.T. Comune di Ferrara: 
  Servitu' di metanodotto sul Foglio 156 Mappale 181 per mq.  10.124,
Mappale 179 per mq. 1.184 e Mappale 189 per mq. 122; 
  Occupazione temporanea sul Foglio 156 Mappale 181  per  mq.  7.515,
Mappale 179 per mq. 794 e Mappale 189 per mq. 55. 
  - che la Societa' SNAM Rete Gas S.p.A. con la succitata nota del 23
dicembre 2019 motivava e dichiarava che:  "L'opera  ha  carattere  di
urgenza omissis. 
  CONSIDERATO 
  - che l'opera, compresa nella rete regionale dei  gasdotti  di  cui
all'articolo 9 del D.Lgs. n. 164/2000, e' necessaria per garantire il
trasporto dei quantitativi di gas naturale richiesti, omissis; 
  - che, ai sensi dell'art. 52 sexies del Testo Unico Espropri, ARPAE
ha  emanato  le  autorizzazioni  uniche,  PG  DET-AMB-2019-2958   del
18/06/2019 e PG DET-AMB-2019-5484 del 27/11/2019 omissis; 
  -  che  la  dichiarazione  di  pubblica  utilita'  e   il   vincolo
preordinato all'esproprio  dei  terreni  interessati  dai  lavori  di
costruzione del metanodotto decade,  salvo  proroga,  alla  data  del
26/11/2024; 
  - che e' necessario consentire che i lavori di realizzazione  della
condotta per il trasporto  del  gas  naturale  siano  eseguiti  senza
interruzioni su tutti i terreni interessati, secondo una progressione
continua della posa in opera del metanodotto; 
  - che la costituzione della servitu' di metanodotto  e'  imposta  a
garanzia dei requisiti di sicurezza, omissis; 
  -  che  le  indennita'  proposte   dalla   Societa'   istante   per
l'occupazione temporanea e la costituzione di servitu' di metanodotto
a favore della Ditta  proprietaria,  omissis,  sono  coerenti  con  i
valori venali dei terreni nel Comune di Ferrara. 
  D E T E R M I N A 
  - che le premesse fanno parte integrante del  presente  atto  e  si
intendono integralmente approvate; 
  - in via d'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del DPR
327/2001 e ss.mm.ii. omissis; 
  - di dare atto che ai sensi dell'art. 20.4 TUE,  il  presente  atto
che  determina  in  via  provvisoria  la  misura  dell'indennita'  e'
notificato al  proprietario  con  le  forme  degli  atti  processuali
civili. 
  DECRETA 
  Articolo 1 
  Di disporre a favore della Societa' SNAM Rete Gas  S.p.A.,  omissis
la servitu' di metanodotto e l'occupazione temporanea dei terreni  in
Comune di Ferrara, omissis: 
  Ditta 2 - Per l'area distinta al C.T. Comune di Ferrara: 
  Servitu' di metanodotto sul Foglio 156 Mappale 181 per mq.  10.124,
Mappale 179 per mq. 1.184 e Mappale 189 per mq. 122; 
  Occupazione temporanea sul Foglio 156 Mappale 181  per  mq.  7.515,
Mappale 179 per mq. 794 e Mappale 189 per mq. 55. 
  TERNA  S.P.A.  -  C.F.  05779661007  omissis;   totale   indennita'
provvisoria per servitu' di metanodotto € 11.430,00; 
  S. ALBERTO S.R.L. - C.F.  02439150398  omissis;  totale  indennita'
provvisoria per occupazione temporanea € 4.516,56. 
  Nel citato piano particellare omissis. 
  Articolo 2 
  L'asservimento dei terreni, disposto sotto la condizione sospensiva
che siano ottemperati  da  parte  della  SNAM  Rete  Gas  S.p.A.  gli
adempimenti di  cui  ai  successivi  articoli  5  e  6  del  presente
provvedimento, prevede quanto segue: 
  la  posa  di  una  tubazione  per  trasporto  idrocarburi   gassosi
interrata alla profondita' di circa metri 1 (uno), omissis; 
  - l'installazione di apparecchi di sfiato e  cartelli  segnalatori,
nonche'  eventuali  opere  sussidiarie  necessarie  ai   fini   della
sicurezza; 
  - l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere,  come  pure
fognature e canalizzazioni chiuse,  a  distanza  inferiore  di  metri
13,50 (tredici e cinquanta) dall'asse della tubazione, omissis; 
  - di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per
tutto il  tempo  occorrente,  l'area  necessaria  all'esecuzione  dei
lavori omissis; 
  - l'inamovibilita' delle tubazioni, dei manufatti, omissis; 
  - l'obbligo di astenersi  dal  compimento  di  qualsiasi  atto  che
costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi; 
  - l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa
costituire pericolo per l'impianto,  ostacoli  il  libero  passaggio,
diminuisca o renda piu' scomodo l'uso e l'esercizio della servitu'; 
  - i danni prodotti alle cose, omissis; 
  - la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli  altri
oneri gravanti sui fondi. 
  Articolo 3 
  Le  indennita'  provvisorie  per  la  servitu'  di  metanodotto   e
l'occupazione temporanea dei terreni, da corrispondere congiuntamente
agli aventi diritto, sono state determinate in modo urgente, ai sensi
dell'articolo 22 del Testo Unico Espropri, conformemente all'articolo
44, e all'art. 52-octies del medesimo D.P.R. 327/2001, omissis. 
  Le indennita'  calcolate,  qualora  siano  corrisposte  a  chi  non
eserciti un'impresa commerciale, omissis. 
  Se le indennita' vengono  corrisposte  a  chi  esercita  un'impresa
commerciale, omissis. 
  Sono  escluse  dal  regime  fiscale  dell'Art.  35  del  T.U.E.  le
indennita' di occupazione temporanea, omissis. 
  Articolo 4 
  Il presente decreto e' trascritto senza indugio presso i competenti
Uffici omissis. 
  Articolo 5 
  La Societa'  SNAM  Rete  Gas  S.p.A.  provvede  alla  notifica  del
presente decreto ai sensi dell'art. 23.1 lettera  g)  del  T.U.E.  n.
327/01 omissis. 
  Articolo 6 
  I  tecnici  incaricati  dalla  Societa'  SNAM   Rete   Gas   S.p.A.
provvederanno a redigere il verbale di  immissione  in  possesso  dei
terreni, omissis. 
  La Societa' SNAM Rete Gas S.p.A, sara' tenuta a  trasmettere  copia
del verbale  di  immissione  in  possesso  a  questa  Amministrazione
omissis. 
  La stessa Societa', sara' inoltre tenuta a  trasmettere  copia  del
verbale  di  immissione  in   possesso   all'Ufficio   dei   Registri
Immobiliari omissis. 
  Articolo 7 
  La Ditta proprietaria dei terreni, oggetto  del  presente  decreto,
nei (30) trenta giorni successivi all'immissione  in  possesso,  puo'
comunicare omissis l'accettazione delle  indennita'  di  servitu'  di
metanodotto ed occupazione temporanea. 
  Questa  Amministrazione  ricevuta  dalla  Ditta   proprietaria   la
comunicazione  di  accettazione  delle  indennita'  di  servitu'   di
metanodotto ed  occupazione  temporanea,  omissis,  disporra'  l'atto
affinche' la Societa' SNAM Rete  Gas  S.p.A.  provveda  al  pagamento
degli importi nel termine di (60) sessanta giorni. 
  Articolo 8 
  In caso di rifiuto o silenzio da  parte  della  Ditta  proprietaria
sulle  indennita'  provvisorie  di   servitu'   di   metanodotto   ed
occupazione temporanea disposte dal presente decreto, omissis, questa
Amministrazione con propria determinazione  ordinera'  alla  Societa'
SNAM Rete Gas S.p.A il deposito delle indennita' omissis. 
  Entro lo stesso termine, la Ditta proprietaria che non condivida le
indennita' provvisorie proposte con il presente decreto puo': 
  - ai sensi dell'articolo 21 comma 3  e  seguenti  del  Testo  Unico
Espropri, omissis; 
  - non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennita'
definitive saranno determinate  tramite  la  Commissione  Provinciale
competente. 
  In  caso  di  non  condivisione  delle  determinazioni   definitive
omissis. 
  Articolo 9 
  Al fine della realizzazione del metanodotto, la Societa' SNAM  Rete
Gas S.p.A., anche  per  mezzo  delle  sue  imprese  appaltatrici,  ha
facolta' di occupare i terreni per un periodo di anni due a decorrere
dalla data di immissione in possesso omissis. 
  Articolo 10 
  Per lo stesso periodo di due anni e' dovuta alla Ditta proprietaria
superficiaria dei terreni, l'indennita' di occupazione  temporanea  e
danni omissis. 
  Articolo 11 
  Avverso  il  presente  decreto  e'  ammesso  ricorso  al  Tribunale
Amministrativo Regionale competente oppure ricorso  straordinario  al
Presidente della Repubblica. omissis. 
  Allegati: 
  omissis 
  Dispositivo Atto 05/05/2020 

                           Patrizia Blasi 

 
TX20ADC4675
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.