MINISTERO DELL'INTERNO
Prefettura di Macerata


Fasc. 1973/2020/Gab.

(GU Parte Seconda n.63 del 28-5-2020)

 
             Proroga dei termini legali e convenzionali 
 

  Il prefetto della Provincia di Macerata, 
  Vista la lettera n. 0560184/20 del 30 aprile 2020, con la quale  la
direzione della sede di Ancona della Banca d'Italia,  a  seguito  del
mancato regolare funzionamento della  UBI  Banca  S.p.A.  filiale  di
Appignano (MC) - Via Borgo Santa Croce n.  1,  dall'8  al  14  aprile
uu.ss., ha chiesto l'emanazione del decreto di  proroga  dei  termini
legali e convenzionali scaduti nei giorni  suddetti  o  scadenti  nei
cinque giorni successivi, anche se relativi ad atti od operazioni  da
compiersi su altre  piazze  a  favore  dell'istituto  di  credito  in
questione; 
  Considerato che in relazione alla chiusura al pubblico  dei  locali
della dipendenza attuata per ridurre il rischio contagio da Covid-19,
e' stato  compromesso  il  regolare  funzionamento  dell'istituto  in
parola; 
  Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1 recante «Proroga
termini legali o convenzionali nell'ipotesi di chiusura delle aziende
di credito o singole dipendenze a causa di eventi eccezionali»; 
  Visto  l'art.  1  del  suddetto  decreto  legislativo  che  dispone
«Qualora le aziende di  credito  e  gli  istituti  di  cui  al  regio
decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e  successive  modificazioni,  o
alcuna delle loro dipendenze non  potessero  funzionare  a  causa  di
eventi eccezionali, i termini legali o convenzionali scadenti durante
il periodo di mancato funzionamento o nei cinque  giorni  successivi,
ancorche' relativi ad  atti  od  operazioni  da  compiersi  su  altra
piazza, sono prorogati di 15 giorni a favore delle aziende di credito
e  degli  istituti  di  cui  sopra,  a  decorrere  dal  giorno  della
riapertura degli sportelli al pubblico»; 
  Visto in particolare l'art.  2  del  suddetto  decreto  legislativo
secondo il quale «La eccezionalita'  dell'evento  ed  il  periodo  di
mancato funzionamento delle aziende di credito, istituti o dipendenze
di cui al precedente art. 1 sono determinati per ogni  provincia  con
decreto prefettizio, emanato su richiesta della filiale  della  Banca
d'Italia sedente nel capoluogo della provincia, e da pubblicarsi  nel
Foglio annunzi legali della provincia»; 
  Ritenuto il fatto sopra descritto ascrivibile alla  fattispecie  di
cui al predetto art. 2; 
 
                              Decreta: 
 
  e' riconosciuto evento eccezionale agli effetti di cui  all'art.  1
del  decreto  legislativo  15  gennaio  1948,  n.   1,   il   mancato
funzionamento, per i motivi in  premessa  citati,  della  filiale  di
Appignano della UBI Banca S.p.A. per le intere giornate dall'8 al  14
aprile 2020; 
  Il presente decreto, del quale sara' data informazione alla sede di
Ancona della Banca d'Italia, ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni,
sara' pubblicato ai sensi dell'art.  31,  comma  3,  della  legge  n.
340/2000 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, a cura
dell'istituto di credito  interessato,  dovra'  essere  affisso,  per
estratto, negli uffici dello stesso e nella filiale interessata. 

                             Il prefetto 
                                Rolli 

 
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