PREFETTURA DI ROMA

(GU Parte Seconda n.66 del 6-6-2020)

Protocollo: n. 0183491 del 22 maggio 2020
 
               Proroga termini legali e convenzionali 
 

  Il prefetto della Provincia di Roma, 
  Visto il  decreto  legislativo  15  gennaio  1948,  n.  1,  recante
«Proroga dei termini legali o convenzionali nell'ipotesi di  chiusura
delle aziende di credito o  singole  dipendenze  a  causa  di  eventi
eccezionali»; 
  Visto, in particolare, l'art. 1 del richiamato decreto  legislativo
n. 1/1948 in virtu' del quale, qualora le aziende di  credito  e  gli
istituti di cui al regio decreto-legge  12  marzo  1936,  n.  375,  o
alcuna delle loro dipendenze non  potessero  funzionare  a  causa  di
eventi eccezionali, i termini legali o convenzionali scadenti durante
il periodo di mancato funzionamento o nei cinque  giorni  successivi,
ancorche' relativi ad  atti  od  operazioni  da  compiersi  su  altra
piazza, sono prorogati di 15 giorni a favore delle aziende di credito
e  degli  istituti  di  cui  sopra,  a  decorrere  dal  giorno  della
riapertura degli sportelli al pubblico; 
  Considerato che il successivo art. 2 del citato decreto legislativo
n. 1/1948 dispone che la eccezionalita' dell'evento e il  periodo  di
mancato funzionamento delle aziende di credito, istituti o dipendenze
di cui al precedente art. 1 sono determinati per ogni  provincia  con
decreto prefettizio, emanato su richiesta della filiale  della  Banca
d'Italia sedente nel capoluogo della provincia, e da  pubblicarsi  in
Gazzetta Ufficiale; 
  Vista la nota n. 0616775/20 con la quale la Divisione Relazioni tra
Intermediari e Clienti della  sede  di  Roma  della  Banca  d'Italia,
esaminata  l'istanza  avanzata  dalla  Banca  Credit   Agricole,   ha
richiesto l'emanazione del decreto di proroga dei  termini  legali  o
convenzionali, ai sensi della menzionata normativa; 
  Vista la richiamata istanza con la quale la Banca  Credit  Agricole
ha segnalato che nella giornata del 7 maggio 2020 la propria  Agenzia
n. 25, sita in Roma alla Via Colonna Antonina n. 33, e' stata  chiusa
al  pubblico  a  causa   dell'insufficienza   di   personale   legata
all'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
  Ritenuto, alla  luce  della  richiamata  documentazione,  di  dover
procedere all'adozione  del  provvedimento  di  cui  all'art.  2  del
decreto legislativo n. 1/1948; 
 
                              Decreta: 
 
  ai sensi e per gli  effetti  degli  articoli  1  e  2  del  decreto
legislativo 15 gennaio 1948,  n.  1,  che  la  chiusura  al  pubblico
dell'Agenzia n. 25 della Banca Credit Agricole, nella giornata del  7
maggio 2020, e' dipesa da evento eccezionale. 

                             Il prefetto 
                              Pantalone 

 
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