PREFETTURA DI ROMA

(GU Parte Seconda n.66 del 6-6-2020)

Protocollo: n. 192524 del 29 maggio 2020
 
               Proroga termini legali e convenzionali 
 

  Il prefetto della Provincia di Roma, 
  Visto il  decreto  legislativo  15  gennaio  1948,  n.  1,  recante
«Proroga dei termini legali o convenzionali nell'ipotesi di  chiusura
delle aziende di credito o  singole  dipendenze  a  causa  di  eventi
eccezionali»; 
  Visto, in particolare, l'art. 1 del richiamato decreto  legislativo
n. 1/1948 in virtu' del quale, qualora le aziende di  credito  e  gli
istituti di cui al regio decreto-legge  12  marzo  1936,  n.  375,  o
alcuna delle loro dipendenze non  potessero  funzionare  a  causa  di
eventi eccezionali, i termini legali o convenzionali scadenti durante
il periodo di mancato funzionamento o nei cinque  giorni  successivi,
ancorche' relativi ad  atti  od  operazioni  da  compiersi  su  altra
piazza, sono prorogati di 15 giorni a favore delle aziende di credito
e  degli  istituti  di  cui  sopra,  a  decorrere  dal  giorno  della
riapertura degli sportelli al pubblico; 
  Considerato che il successivo art. 2 del citato decreto legislativo
n. 1/1948 dispone che la eccezionalita' dell'evento e il  periodo  di
mancato funzionamento delle aziende di credito, istituti o dipendenze
di cui al precedente art. 1 sono determinati per ogni  provincia  con
decreto prefettizio, emanato su richiesta della filiale  della  Banca
d'Italia sedente nel capoluogo della provincia, e da  pubblicarsi  in
Gazzetta Ufficiale; 
  Vista la nota n. 0683397/20 con la quale la Divisione Relazioni tra
Intermediari e Clienti della  sede  di  Roma  della  Banca  d'Italia,
esaminata  l'istanza  avanzata  dalla  Banca  Credit   Agricole,   ha
richiesto l'emanazione del decreto di proroga dei  termini  legali  o
convenzionali, ai sensi della menzionata normativa; 
  Vista la richiamata istanza con la quale la Banca  Credit  Agricole
ha segnalato che nella giornata del 14 maggio 2020 la propria Agenzia
n. 25, sita in Roma alla Via Colonna Antonina n. 33, e' stata  chiusa
al  pubblico  a  causa   dell'insufficienza   di   personale   legata
all'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
  Ritenuto, alla  luce  della  richiamata  documentazione,  di  dover
procedere all'adozione  del  provvedimento  di  cui  all'art.  2  del
decreto legislativo n. 1/1948; 
 
                              Decreta: 
 
  ai sensi e per gli  effetti  degli  articoli  1  e  2  del  decreto
legislativo 15 gennaio 1948,  n.  1,  che  la  chiusura  al  pubblico
dell'Agenzia n. 25 della Banca Credit Agricole, nella giornata del 14
maggio 2020, e' dipesa da evento eccezionale. 

                             Il prefetto 
                              Pantalone 

 
TU20ABP5159 (Gratuito)
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