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Riconoscimento di proprieta' - R.G. n. 1864/2017 - Estratto ricorso per usucapione speciale ex art. 1159 bis c.c. e Legge 346/76, art. 3 Si rende noto che la signora Tambasco Antonia, nata a Vallo della Lucania (SA) il 28 agosto 1977 e residente in Montano Altilia (SA) alla via Malandrini n. 54 (CF: TMBNTN77M68L628Y), rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Maria D'Anna, (CF: DNNMRA78M53C129K) e Maria Antonietta Tartaglia, (CF: TRTMNT81C44L628Z), ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in Camerota (Sa), alla Via S. Domenico, n. 66, avendo posseduto uti dominus pubblicamente, pacificamente, ininterrottamente e senza opposizione da piu' di quindici anni la seguente proprieta' rurale: immobile censito nel catasto terreni del Comune di Montano Antilia (Sa), in Loc. Accettola, identificato al foglio 2, particella n. 127, classe U, bosco ceduo, superficie are 8,75, reddito dominicale euro 0,09, reddito agrario euro 0,05; particella 270 (ex 126), classe 4, cast frutt, superficie are 8,61, reddito dominicale euro 0,22, reddito agrario euro 0,53; particella 272 (ex 126), classe 4, cast frutt, superficie are 36,90, reddito dominicale euro 0,95, reddito agrario euro 2,29, intestato catastalmente a Cito Antonietta, fu Giuseppe; Cito Antonio, fu Giuseppe; Cito Antonio, fu Michelangelo; Cito Giuseppe, fu Domenico; Cito Giuseppina, fu Giuseppe; Cito Luigi, fu Michelangelo; Cito Michelangelo, nato a Montano Antilia il 19.08.1912 (deceduto); Cito Michele, fu Giuseppe; Cito Michelina, fu Domenico; Cito Pasquale, fu Michelangelo; Cito Teresa, fu Domenico; Cito Teresa, fu Giuseppe; Vito Antonietta, nata a Montano Altilia (Sa) il 24.04.1926; non essendo emerso nulla da ricerche su informazioni anagrafiche eredi effettuate presso il comune di Montano Antilia, sussistendo tutti i requisiti richiesti per la regolarizzazione dei titoli di proprieta' tramite la procedura prevista dalla legge, ha proposto ricorso per usucapione speciale. Il Giudice del Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione civile, dott. Antonio Pasquariello, letto il ricorso ex art. 1159-bis del codice civile, vista la legge n. 346/76, con decreto del 22 gennaio 2020 ha disposto che la richiesta di usucapione sia resa nota mediante affissione del ricorso e del decreto per novanta giorni all'Albo del Comune in cui e' situato il fondo per il quale viene chiesto il riconoscimento del diritto di proprieta', nonche' mediante pubblicazione per estratto per una sola volta, nei termini di legge, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Si indica il termine di novanta giorni per l'opposizione ai sensi dell'art. 3, comma 3, della citata legge n. 346 del 1976, decorrente dalla scadenza del termine di affissione ovvero dalla data di notificazione del ricorso e del decreto. Il Giudice ha disposto altresi' che il ricorso e il menzionato decreto vengano notificati a coloro che nei registri immobiliari figurino come titolari dei diritti reali sull'immobile ed a coloro che, nel ventennio antecedente alla presentazione della stessa, abbiano trascritto contro l'istante i suoi danti causa domanda giudiziale diretta a rivendicare la proprieta' o altri diritti reali di godimento sui fondi medesimi avv. Luca De Marchi TX20ABM6031