Proroga dei termini legali e convenzionali Il prefetto della Provincia di Vicenza, Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, recante «Proroga dei termini legali o convenzionali nell'ipotesi di chiusura delle aziende di credito o singole dipendenze a causa di eventi eccezionali»; Vista la nota n. 0711371/20 in data 29 maggio 2020, con la quale la Banca d'Italia, sede di Venezia ha trasmesso l'istanza del 21 maggio 2020 con cui la Credit Agricole Friuladria S.p.a. ha chiesto l'emanazione del decreto di proroga dei termini legali e convenzionali, segnalando che dal 18 marzo al 30 aprile 2020, a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, le filiali site a Thiene, in via S. Maria dell'Olmo, 12/14 e a Vicenza, in via del Mercato Nuovo, 69 sono rimaste chiuse; Considerata la sussistenza dei presupposti di legge per la proroga dei termini legali o convenzionali; Decreta: Ai sensi e per gli effetti della normativa di cui al decreto legislativo n. 1/1948, per le sedi e nei periodi sopra indicati, sono prorogati di quindici giorni, a decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico, i termini legali o convenzionali scadenti durante il periodo del mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi. Il presente decreto viene inviato alla filiale di Venezia della Banca d'Italia, nonche' all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il quale provvedera' alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Vicenza, 18 giugno 2020 Il prefetto Signoriello TU20ABP6195 (Gratuito)