TRIBUNALE DI PARMA
Prima Sezione Civile

(GU Parte Seconda n.85 del 21-7-2020)

 
Chiusura eredita' giacente di Brozzi Anselmo - Proc.  n.  100194/2005
                                V.G. 
 

  Il Giudice, dott.ssa  Silvia  Orani,  sciogliendo  la  riserva  che
precede, letta la relazione  finale  e  i  documenti  depositati  dal
Curatore  dell'eredita'  giacente  di  BROZZI  ANSELMO,  Avv.  Ubaldo
Arduini, da cui risulta il decorso del  periodo  di  dieci  anni  per
l'accettazione e l'inesistenza di chiamati all'eredita' per  i  quali
non sia prescritto il diritto di accettare, ai  sensi  dell'art.  480
c.c.; 
  ritenuto, pertanto, che l'eredita' di  BROZZI  ANSELMO,  avente  ad
oggetto - a seguito della vendita degli immobili e delle attivita' di
liquidazione e pagamento dei debiti eseguite dal Curatore - il danaro
versato sul  conto  corrente  indicato  nella  relazione  finale,  si
devolva allo Stato, ai sensi dell'art. 586 c.c.; 
  rilevato che all'udienza del 3.4.2019, fissata  per  l'approvazione
del rendiconto, sono comparsi i Difensori nominati dai creditori  del
de cuius, non ancora soddisfatti, i quali  hanno  dichiarato  di  non
contestare la relazione  del  Curatore  nella  parte  in  cui  indica
l'ammontare dei rispettivi crediti. E l'Avv.  Arduini  ha  depositato
copia del rendiconto e ha dato atto di  aver  depositato  istanza  di
liquidazione dei compensi; 
  considerato  che,  in  difetto   di   accettazione   dei   chiamati
all'eredita', deve ordinarsi il pagamento dei debiti residui e devono
dichiararsi la chiusura della presente procedura, con devoluzione del
patrimonio ereditario allo Stato, e la cessazione del Curatore  dalle
sue funzioni, ai sensi dell'art. 532 c.c.; 
  considerato  che,  per  quanto  attiene  alla  quantificazione  del
compenso del Curatore, la Corte di Cassazione  ha  affermato  che  il
Giudice delle Successioni ha ampi poteri discrezionali, insiti  nella
stessa  natura  del  provvedimento,  che  implicano  la   valutazione
dell'attivita' svolta, sotto il profilo quantitativo  e  qualitativo,
nonche' della difficolta' tecnica degli atti compiuti,  della  durata
dell'incarico, dell'importanza economica dell'eredita' (Cass. civile,
sez. II, 12/07/1991, n. 7731); 
  ritenuto, in difetto di normativa in ordine alla liquidazione delle
competenze del Curatore dell'Eredita'  Giacente,  che  debba  trovare
applicazione l'art. 2233  c.c.  e  che  possa  farsi  riferimento  ai
parametri normalmente applicati per lo svolgimento della  professione
(da individuare, nel caso di specie, anche in  via  analogica,  nella
tariffa dei curatori  fallimentari  -  ridotta  tenendo  conto  della
diversa natura dei due incarichi di curatore fallimentare e  curatore
dell'eredita' giacente - ed a quanto previsto dal D.M. n. 55/14); 
  ritenuto  congruo,  per  quanto  detto,  quantificare  il  compenso
spettante al Curatore in € 9.500, oltre  contributi  previdenziali  e
IVA come per legge; 
  valutate necessarie e congrue le spese anticipate  dal  Curatore  e
pari a € 77,12; 
  ritenuto che il compenso del Curatore e del  Difensore  cosi'  come
tutte le spese della procedura, comprese  quelle  necessarie  per  la
pubblicazione del decreto di chiusura in Gazzetta Ufficiale,  debbano
essere poste a carico dell'eredita' giacente, e  che,  detratte  tali
spese ed effettuati i relativi pagamenti, nonche'  il  pagamento  dei
debiti residui esposti in relazione, il curatore debba procedere alla
estinzione  del  conto  corrente  intestato  all'EREDITA'   GIACENTE,
devolvendo il saldo attivo allo Stato P.Q.M. 
  1) approva il rendiconto depositato dal Curatore; 
  2) ordina il pagamento degli importi dovuti ai  creditori  comparsi
all'udienza del 3.4.2019, nella misura indicata in relazione; 
  3) dichiara la chiusura dell'eredita' giacente aperta in  morte  di
BROZZI ANSELMO; 
  4) dichiara il Curatore, Avv. Ubaldo  Arduini,  cessato  dalle  sue
funzioni e liquida a suo favore gli importi di € 77,12  a  titolo  di
spese  e  €  9.500,00  a  titolo  di   compensi,   oltre   contributi
previdenziali e iva come per legge; 
  5) dispone che dispone  che  il  Curatore,  detratte  le  spese  ed
effettuati i pagamenti di  cui  sopra,  e  provveduto  altresi'  alla
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale,  proceda
al versamento degli importi al Demanio e alla  estinzione  del  conto
corrente intestato all'eredita' giacente.Il Giudice: Dott.ssa  Silvia
Orani. Si comunichi 
  Parma, 2.9.2019 

                             Il curatore 
                         avv. Ubaldo Arduini 

 
TX20ABH7282
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