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Errata corrige
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Chiusura eredita' giacente di Brozzi Anselmo - Proc. n. 100194/2005 V.G. Il Giudice, dott.ssa Silvia Orani, sciogliendo la riserva che precede, letta la relazione finale e i documenti depositati dal Curatore dell'eredita' giacente di BROZZI ANSELMO, Avv. Ubaldo Arduini, da cui risulta il decorso del periodo di dieci anni per l'accettazione e l'inesistenza di chiamati all'eredita' per i quali non sia prescritto il diritto di accettare, ai sensi dell'art. 480 c.c.; ritenuto, pertanto, che l'eredita' di BROZZI ANSELMO, avente ad oggetto - a seguito della vendita degli immobili e delle attivita' di liquidazione e pagamento dei debiti eseguite dal Curatore - il danaro versato sul conto corrente indicato nella relazione finale, si devolva allo Stato, ai sensi dell'art. 586 c.c.; rilevato che all'udienza del 3.4.2019, fissata per l'approvazione del rendiconto, sono comparsi i Difensori nominati dai creditori del de cuius, non ancora soddisfatti, i quali hanno dichiarato di non contestare la relazione del Curatore nella parte in cui indica l'ammontare dei rispettivi crediti. E l'Avv. Arduini ha depositato copia del rendiconto e ha dato atto di aver depositato istanza di liquidazione dei compensi; considerato che, in difetto di accettazione dei chiamati all'eredita', deve ordinarsi il pagamento dei debiti residui e devono dichiararsi la chiusura della presente procedura, con devoluzione del patrimonio ereditario allo Stato, e la cessazione del Curatore dalle sue funzioni, ai sensi dell'art. 532 c.c.; considerato che, per quanto attiene alla quantificazione del compenso del Curatore, la Corte di Cassazione ha affermato che il Giudice delle Successioni ha ampi poteri discrezionali, insiti nella stessa natura del provvedimento, che implicano la valutazione dell'attivita' svolta, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nonche' della difficolta' tecnica degli atti compiuti, della durata dell'incarico, dell'importanza economica dell'eredita' (Cass. civile, sez. II, 12/07/1991, n. 7731); ritenuto, in difetto di normativa in ordine alla liquidazione delle competenze del Curatore dell'Eredita' Giacente, che debba trovare applicazione l'art. 2233 c.c. e che possa farsi riferimento ai parametri normalmente applicati per lo svolgimento della professione (da individuare, nel caso di specie, anche in via analogica, nella tariffa dei curatori fallimentari - ridotta tenendo conto della diversa natura dei due incarichi di curatore fallimentare e curatore dell'eredita' giacente - ed a quanto previsto dal D.M. n. 55/14); ritenuto congruo, per quanto detto, quantificare il compenso spettante al Curatore in € 9.500, oltre contributi previdenziali e IVA come per legge; valutate necessarie e congrue le spese anticipate dal Curatore e pari a € 77,12; ritenuto che il compenso del Curatore e del Difensore cosi' come tutte le spese della procedura, comprese quelle necessarie per la pubblicazione del decreto di chiusura in Gazzetta Ufficiale, debbano essere poste a carico dell'eredita' giacente, e che, detratte tali spese ed effettuati i relativi pagamenti, nonche' il pagamento dei debiti residui esposti in relazione, il curatore debba procedere alla estinzione del conto corrente intestato all'EREDITA' GIACENTE, devolvendo il saldo attivo allo Stato P.Q.M. 1) approva il rendiconto depositato dal Curatore; 2) ordina il pagamento degli importi dovuti ai creditori comparsi all'udienza del 3.4.2019, nella misura indicata in relazione; 3) dichiara la chiusura dell'eredita' giacente aperta in morte di BROZZI ANSELMO; 4) dichiara il Curatore, Avv. Ubaldo Arduini, cessato dalle sue funzioni e liquida a suo favore gli importi di € 77,12 a titolo di spese e € 9.500,00 a titolo di compensi, oltre contributi previdenziali e iva come per legge; 5) dispone che dispone che il Curatore, detratte le spese ed effettuati i pagamenti di cui sopra, e provveduto altresi' alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, proceda al versamento degli importi al Demanio e alla estinzione del conto corrente intestato all'eredita' giacente.Il Giudice: Dott.ssa Silvia Orani. Si comunichi Parma, 2.9.2019 Il curatore avv. Ubaldo Arduini TX20ABH7282