LANTERNA MORTGAGE S.R.L.
Sede legale: via Cassa di Risparmio n. 15 - 16123 Genova (GE), Italia
Capitale sociale: euro 10.000,00
Registro delle imprese: Genova
R.E.A.: 482630
Codice Fiscale: 09342920965
Partita IVA: 09342920965

(GU Parte Seconda n.86 del 23-7-2020)

 
Avviso di cessione di crediti  pro  soluto  ai  sensi  del  combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130  (la
Legge  130)  e  dell'articolo  58  del  Decreto  Legislativo  del  1°
settembre 1993, n. 385 (il T.U. Bancario), unitamente all'informativa
ai sensi degli artt. 13  e  14  del  Regolamento  (UE)  2016/679  del
Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  del  27   aprile   2016   (il
"Regolamento Privacy")  e  del  Provvedimento  del  18  gennaio  2007
"Cessione  in  blocco  e  cartolarizzazione  dei  crediti",  adottato
dall'Autorita' Garante per  la  protezione  dei  dati  personali  (il
                          "Provvedimento") 
 

  Lanterna  Mortgage  S.r.l.  (il  Cessionario)  comunica   di   aver
stipulato in data 16 luglio 2020 con: 
  BANCA CARIGE S.P.A., una banca costituita ed operante con la  forma
giuridica di societa' per azioni, con  sede  legale  in  Genova,  Via
Cassa  di  Risparmio  15,  capitale  sociale  di  €  1.915.163.696,00
interamente versato, codice fiscale, numero di iscrizione  presso  il
registro delle imprese  di  Genova  e  partita  IVA  n.  03285880104,
iscritta all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia  ai  sensi
dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (il
"T.U. Bancario") al n. 6175 e  capogruppo  del  Gruppo  Banca  Carige
iscritto all'albo dei gruppi bancari ai sensi  dell'articolo  64  del
T.U. Bancario al n. 6175 (il "Gruppo Banca Carige"), come di  seguito
rappresentata ("Banca Carige" o un "Cedente"); e 
  BANCA DEL MONTE DI LUCCA S.P.A., una banca costituita  ed  operante
con la forma giuridica di societa' per azioni,  con  sede  legale  in
Lucca, Piazza S. Martino  4,  capitale  sociale  di  €  44.140.000,00
interamente  versato,  partita  IVA,  codice  fiscale  e  numero   di
iscrizione presso il registro delle  imprese  di  Lucca  01459540462,
iscritta all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia  ai  sensi
dell'articolo 13 del T.U. Bancario al n. 6915, appartenente al Gruppo
Banca  Carige  iscritto  all'albo  dei  gruppi   bancari   ai   sensi
dell'articolo  64  del  T.U.  bancario  al   n.   6175   e   soggetta
all'attivita' di direzione e coordinamento di Banca Carige,  come  di
seguito rappresentata ("BML" e, congiuntamente con  Banca  Carige,  i
"Cedenti" e ciascuno un "Cedente"), 
  un contratto di cessione di crediti (il Contratto di Cessione),  ai
sensi del quale ciascun Cedente ha ceduto pro soluto e in  blocco  al
Cessionario, ai sensi del combinato disposto degli  articoli  1  e  4
della Legge 130, un portafoglio di crediti derivanti da contratti  di
mutuo stipulati dal relativo Cedente  con  la  propria  clientela  (i
Contratti di Mutuo), unitamente ad  ogni  garanzia  e  altro  diritto
accessorio a tali crediti (i Crediti) che, alla data  del  12  luglio
2020, ore 23.59 (la Data  di  Valutazione),  e/o  alla  diversa  data
indicata nel relativo criterio soddisfacevano i seguenti criteri  (da
intendersi cumulativi salvo ove diversamente previsto): 
  Parte 1 - Criteri per Banca Carige S.p.A. 
  (a) rispetto ai quali, l'importo in linea capitale dei  crediti  in
essere,  sommato  al  capitale  residuo   di   eventuali   precedenti
finanziamenti con Ipoteca di grado economico superiore gravanti sullo
stesso Bene Immobile, sia (a) alla data di  erogazione,  inferiore  o
pari al 100% del valore del Bene Immobile e  (b)  alla  data  del  29
febbraio 2020, superiore o pari all'80% del valore del Bene Immobile; 
  (b) sono garantiti da  Ipoteca  costituita  sui  Beni  Immobili  di
natura residenziale situati in Italia in conformita' con le leggi  ed
i regolamenti applicabili; 
  (c)  il  pagamento  dei  quali  e'  garantito  da  (i)   un'Ipoteca
volontaria di primo grado legale, ovvero (ii) un'Ipoteca  di  secondo
grado legale o di grado legale successivo, rispetto alla quale (A) il
mutuante garantito dall'Ipoteca o dalle Ipoteche di grado legale piu'
elevato sia uno dei Cedenti e il relativo Mutuo  Ipotecario  (erogato
in favore nel medesimo debitore in favore del  quale  e'  erogato  il
Mutuo Ipotecario garantito da Ipoteca di primo  grado)  e'  anch'esso
oggetto di cessione al Cessionario o (B)  le  obbligazioni  garantite
dalle Ipoteche di grado legale piu' elevato siano  state  interamente
adempiute e il relativo mutuante abbia formalmente acconsentito  alla
cancellazione delle Ipoteche di grado legale piu' elevato; 
  (d) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla
relativa Ipoteca e' scaduto e la relativa  Ipoteca  non  puo'  essere
revocata ai sensi dell'articolo 67 della  Legge  Fallimentare,  e  se
applicabile, dell'articolo 39, comma 4, del T.U. Bancario; 
  (e) sono stati stipulati entro il 20 novembre 2019; 
  (f) sono soggetti all'applicazione dell'imposta sostitutiva di  cui
all'articolo 15 e ss. del Decreto del Presidente della Repubblica  n.
601  del  29  settembre  1973,  come  successivamente  modificato  ed
integrato. 
  (g) non prevedono alcun premio o altro beneficio  in  relazione  al
capitale  o  agli  interessi  (mutui  agevolati)   ne'   al   momento
dell'erogazione che nel corso ovvero a conclusione dell'ammortamento; 
  (h) non sono  stati  concessi  a,  ed  i  relativi  Garanti  (fatta
eccezione per quanto previsto al precedente criterio (b)) e/o  Datori
di Ipoteca non sono (eccezion fatta per i Mutui garantiti da Garanzia
Statale) pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti ecclesiastici
o consorzi pubblici o a soggetti la  cui  residenza  o  la  cui  sede
principale non e' in Italia; 
  (i) sono stati erogati a persone fisiche residenti in  Italia  che,
in conformita' con i criteri di classificazione adottati dalla  Banca
d'Italia con circolare n.  140  dell'11  febbraio  1991,  cosi'  come
aggiornata in data 7 agosto 1998, rientrano nei settori di  attivita'
economica 600 ("famiglie  consumatrici"),  614  ("artigiani")  e  615
("altre famiglie produttrici") del codice SAE; 
  (j) non sono crediti al consumo; 
  (k) non sono mutui agrari ai sensi degli articoli 43 e 44 del  T.U.
Bancario,  mutui  concessi  a  societa'  veicolo  o   mutui   erogati
nell'ambito di operazioni di finanza di progetto; 
  (l) sono stati concessi (1)  da  Banca  Carige  o  da  altra  banca
appartenente al Gruppo Banca Carige fusa per incorporazione in  Banca
Carige in data successiva alla concessione del Mutuo o (2)  da  altre
banche che non fanno parte del Gruppo Banca Carige i cui  Mutui  sono
stati acquistati da  Banca  Carige  attraverso  l'acquisizione  delle
relative filiali o surrogati ai sensi della Legge n. 40 del 2  aprile
2007 e successive modificazioni; 
  (m) sono stati completamente erogati e in relazione  ai  quali  non
sussiste alcun  obbligo  ne'  possibilita'  di  effettuare  ulteriori
erogazioni; 
  (n) in relazione ai quali, alla data  del  29  febbraio  2020,  era
stata pagata almeno una Rata comprensiva di capitale; 
  (o) in relazione ai  quali  non  sussiste  (i)  alla  data  del  29
febbraio 2020, alcuna Rata insoluta da un periodo di tempo  superiore
a 31 giorni a decorrere dalla scadenza prevista e rispetto  ai  quali
ogni altra precedente Rata scaduta e' stata pagata, e (ii) alla  Data
di Valutazione, alcuna Rata insoluta da un periodo di tempo superiore
a 90 giorni a decorrere dalla scadenza prevista; 
  (p) non sono classificabili  come  non-performing  loans  ai  sensi
delle Guidelines della Banca Centrale  Europea  del  9  luglio  2014,
relative  a  misure  temporanee  supplementari  sulle  operazioni  di
rifinanziamento dell'Eurosistema  e  sull'idoneita'  delle  garanzie,
come di volta in volta modificate; 
  (q) sono regolati dalla legge italiana; 
  (r) non sono stati erogati a beneficio di persone che alla data  di
concessione del finanziamento avevano un rapporto di impiego con  uno
dei Cedenti o con altra banca o societa' appartenente al Gruppo Banca
Carige; 
  (s) sono denominati in Euro; 
  (t) rispetto ai quali a nessuno  dei  relativi  beneficiari  o  dei
Debitori e' stato  notificato  un  atto  di  precetto  o  un  decreto
ingiuntivo da parte di uno dei Cedenti o di altra banca  appartenente
al Gruppo Banca Carige e nessuno dei beneficiari e  dei  Debitori  ha
concluso una transazione  stragiudiziale  a  seguito  di  un  mancato
pagamento; 
  (u) con riferimento ai quali l'ultima Rata  prevista  dal  relativo
piano di ammortamento scade non prima del 31 maggio 2028 e non  oltre
il 31 dicembre 2052; 
  (v) hanno un piano di ammortamento alla francese; 
  (w)  non  beneficiano  della  sospensione  parziale  o  totale  del
pagamento  di  una  o  piu'  rate  o  della  riduzione   dell'importo
effettivamente  pagato  di  una  o  piu'  rate  rispetto   a   quanto
contrattualmente previsto in virtu' di provvedimenti legislativi  e/o
governativi o a seguito  di  specifiche  iniziative  commerciali  del
Gruppo  Banca  Carige,  ad  eccezione  delle  misure  di  sospensione
temporanea di rimborso delle rate di ammortamento ovvero  della  sola
quota capitale di tali rate di ammortamento previste: (1) nel Decreto
Legge n. 9 del 2 marzo 2020, (2) in forza del Decreto Legge n. 18 del
17 marzo 2020, convertito in legge, con modificazioni, dall' art.  1,
comma 1, L. 24 aprile 2020, n. 27, (3) nel Decreto Legge n. 23 dell'8
aprile 2020, convertito in legge, con modificazioni,  dall'  art.  1,
comma 1, L. 5 giugno 2020, n. 40, (4)  nell'Accordo  per  il  credito
stipulato tra ABI (Associazione Bancaria Italiana) e associazioni  di
rappresentanza delle imprese in data 15  novembre  2018  per  effetto
dell'estensione accordata ai sensi dell'Addendum stipulato in data  6
marzo 2020 e (5) nell'Accordo stipulato in data 21  aprile  2020  tra
ABI (Associazione Bancaria Italiana) e associazioni  dei  consumatori
in tema di sospensione della quota capitale dei  mutui  garantiti  da
ipoteca su immobili  e  dei  finanziamenti  chirografari  a  rimborso
rateale; 
  (x) con riferimento ai quali l'Importo Capitale Dovuto e'  maggiore
o uguale a Euro 5.726,79 e minore o uguale a Euro 852.436,36; 
  (y) non sono stati erogati per rifinanziare Crediti  in  Sofferenza
verso il medesimo Debitore o consolidare debiti sorti precedentemente
alla data di erogazione; 
  (z) aventi un tasso di interesse fisso o  variabile.  Nel  caso  di
tasso di interesse variabile, l'indice di riferimento sia o il  tasso
Euribor a 1, 3 o 6 mesi; 
  (aa) il cui piano di ammortamento prevede che le Rate siano  pagate
con cadenza mensile, o semestrale; 
  (bb) il cui tasso di interesse non sia un tasso d'interesse misto o
modulare. 
  Parte II - Criteri per Banca del Monte di Lucca S.p.A. 
  (a) rispetto ai quali, l'importo in linea capitale dei  crediti  in
essere,  sommato  al  capitale  residuo   di   eventuali   precedenti
finanziamenti con Ipoteca di grado economico superiore gravanti sullo
stesso Bene Immobile, sia (a) alla data di  erogazione,  inferiore  o
pari al 100% del valore del Bene Immobile e  (b)  alla  data  del  29
febbraio 2020, superiore o pari all'80% del valore del Bene Immobile; 
  (b) sono garantiti da  Ipoteca  costituita  sui  Beni  Immobili  di
natura residenziale situati in Italia in conformita' con le leggi  ed
i regolamenti applicabili; 
  (c)  il  pagamento  dei  quali  e'  garantito  da  (i)   un'Ipoteca
volontaria di primo grado legale, ovvero (ii) un'Ipoteca  di  secondo
grado legale o di grado legale successivo, rispetto alla quale (A) il
mutuante garantito dall'Ipoteca o dalle Ipoteche di grado legale piu'
elevato sia uno dei Cedenti e il relativo Mutuo  Ipotecario  (erogato
in favore nel medesimo debitore in favore del  quale  e'  erogato  il
Mutuo Ipotecario garantito da Ipoteca di primo  grado)  e'  anch'esso
oggetto di cessione al Cessionario o (B)  le  obbligazioni  garantite
dalle Ipoteche di grado legale piu' elevato siano  state  interamente
adempiute e il relativo mutuante abbia formalmente acconsentito  alla
cancellazione delle Ipoteche di grado legale piu' elevato; 
  (d) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla
relativa Ipoteca e' scaduto e la relativa  Ipoteca  non  puo'  essere
revocata ai sensi dell'articolo 67 della  Legge  Fallimentare,  e  se
applicabile, dell'articolo 39, comma 4, del T.U. Bancario; 
  (e) sono stati stipulati entro il 14 marzo 2019 
  (f) sono soggetti all'applicazione dell'imposta sostitutiva di  cui
all'articolo 15 e ss. del Decreto del Presidente della Repubblica  n.
601  del  29  settembre  1973,  come  successivamente  modificato  ed
integrato. 
  (g) non prevedono alcun premio o altro beneficio  in  relazione  al
capitale  o  agli  interessi  (mutui  agevolati)   ne'   al   momento
dell'erogazione che nel corso ovvero a conclusione dell'ammortamento; 
  (h) non sono  stati  concessi  a,  ed  i  relativi  Garanti  (fatta
eccezione per quanto previsto al precedente criterio (b)) e/o  Datori
di Ipoteca non sono (eccezion fatta per i Mutui garantiti da Garanzia
Statale) pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti ecclesiastici
o consorzi pubblici o a soggetti la  cui  residenza  o  la  cui  sede
principale non e' in Italia; 
  (i) sono stati erogati a persone fisiche residenti in  Italia  che,
in conformita' con i criteri di classificazione adottati dalla  Banca
d'Italia con circolare n.  140  dell'11  febbraio  1991,  cosi'  come
aggiornata in data 7 agosto 1998, rientrano nei settori di  attivita'
economica 600 ("famiglie  consumatrici"),  614  ("artigiani")  e  615
("altre famiglie produttrici") del codice SAE; 
  (j) non sono crediti al consumo; 
  (k) non sono mutui agrari ai sensi degli articoli 43 e 44 del  T.U.
Bancario,  mutui  concessi  a  societa'  veicolo  o   mutui   erogati
nell'ambito di operazioni di finanza di progetto; 
  (l) sono stati concessi (1) da BML o (2) da altre  banche  che  non
fanno parte del Gruppo Banca Carige i cui Mutui sono stati acquistati
da BML attraverso l'acquisizione delle relative filiali  o  surrogati
ai  sensi  della  Legge  n.  40  del  2  aprile  2007  e   successive
modificazioni; 
  (m) sono stati completamente erogati e in relazione  ai  quali  non
sussiste alcun  obbligo  ne'  possibilita'  di  effettuare  ulteriori
erogazioni; 
  (n) in relazione ai quali, alla data  del  29  febbraio  2020,  era
stata pagata almeno una Rata comprensiva di capitale; 
  (o) in relazione ai  quali  non  sussiste  (i)  alla  data  del  29
febbraio 2020, alcuna Rata insoluta da un periodo di tempo  superiore
a 31 giorni a decorrere dalla scadenza prevista e rispetto  ai  quali
ogni altra precedente Rata scaduta e' stata pagata, e (ii) alla  Data
di Valutazione, alcuna Rata insoluta da un periodo di tempo superiore
a 90 giorni a decorrere dalla scadenza prevista; 
  (p) non sono classificabili  come  non-performing  loans  ai  sensi
delle Guidelines della Banca Centrale  Europea  del  9  luglio  2014,
relative  a  misure  temporanee  supplementari  sulle  operazioni  di
rifinanziamento dell'Eurosistema  e  sull'idoneita'  delle  garanzie,
come di volta in volta modificate; 
  (q) sono regolati dalla legge italiana; 
  (r) non sono stati erogati a beneficio di persone che alla data  di
concessione del finanziamento avevano un rapporto di impiego con  uno
dei Cedenti o con altra banca o societa' appartenente al Gruppo Banca
Carige; 
  (s) sono  denominati  in  Euro  (o  erogati  in  diversa  valuta  e
convertiti in Euro); 
  (t) rispetto ai quali a nessuno  dei  relativi  beneficiari  o  dei
Debitori e' stato  notificato  un  atto  di  precetto  o  un  decreto
ingiuntivo da parte di uno dei Cedenti o di altra banca  appartenente
al Gruppo Banca Carige e nessuno dei beneficiari e  dei  Debitori  ha
concluso una transazione  stragiudiziale  a  seguito  di  un  mancato
pagamento; 
  (u) con riferimento ai quali l'ultima Rata  prevista  dal  relativo
piano di ammortamento scade non prima del 31 ottobre 2033 e non oltre
il 28 febbraio 2049 
  (v) hanno un piano di ammortamento alla francese; 
  (w)  non  beneficiano  della  sospensione  parziale  o  totale  del
pagamento  di  una  o  piu'  rate  o  della  riduzione   dell'importo
effettivamente  pagato  di  una  o  piu'  rate  rispetto   a   quanto
contrattualmente previsto in virtu' di provvedimenti legislativi  e/o
governativi o a seguito  di  specifiche  iniziative  commerciali  del
Gruppo  Banca  Carige,  ad  eccezione  delle  misure  di  sospensione
temporanea di rimborso delle rate di ammortamento ovvero  della  sola
quota capitale di tali rate di ammortamento previste: (1) nel Decreto
Legge n. 9 del 2 marzo 2020, (2) in forza del Decreto Legge n. 18 del
17 marzo 2020, convertito in legge, con modificazioni, dall' art.  1,
comma 1, L. 24 aprile 2020, n. 27, (3) nel Decreto Legge n. 23 dell'8
aprile 2020, convertito in legge, con modificazioni,  dall'  art.  1,
comma 1, L. 5 giugno 2020, n. 40, (4)  nell'Accordo  per  il  credito
stipulato tra ABI (Associazione Bancaria Italiana) e associazioni  di
rappresentanza delle imprese in data 15  novembre  2018  per  effetto
dell'estensione accordata ai sensi dell'Addendum stipulato in data  6
marzo 2020 e (5) nell'Accordo stipulato in data 21  aprile  2020  tra
ABI (Associazione Bancaria Italiana) e associazioni  dei  consumatori
in tema di sospensione della quota capitale dei  mutui  garantiti  da
ipoteca su immobili  e  dei  finanziamenti  chirografari  a  rimborso
rateale; 
  (x) con riferimento ai quali l'Importo Capitale Dovuto e'  maggiore
o uguale a Euro 40.765,14e minore o uguale a Euro 624.265,70; 
  (y) non sono stati erogati per rifinanziare Crediti  in  Sofferenza
verso il medesimo Debitore o consolidare debiti sorti precedentemente
alla data di erogazione; 
  (z) aventi un tasso di interesse fisso o  variabile.  Nel  caso  di
tasso di interesse variabile, l'indice di riferimento sia o il  tasso
Euribor a 1, 3 o 6 mesi; 
  (aa) il cui piano di ammortamento prevede che le Rate siano  pagate
con cadenza mensile, o semestrale; 
  (bb) il cui tasso di interesse non sia un tasso d'interesse misto o
modulare. 
  Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Privacy
e del Provvedimento 
  La  cessione  dei  Crediti  ha  comportato  il   trasferimento   al
Cessionario  anche  dei  dati  personali  -  ivi  inclusi,  a  titolo
esemplificativo,  quelli  anagrafici,  patrimoniali  e  reddituali  -
relativi ai debitori, ai rispettivi  eventuali  garanti  ed  ai  loro
successori ed aventi causa, contenuti nei documenti e nelle  evidenze
informatiche connessi ai Crediti  (i  "Dati  Personali").  A  seguito
della cessione il Cessionario  e'  divenuto  esclusivo  titolare  dei
Crediti e, di conseguenza, ai sensi del Regolamento Privacy, titolare
autonomo del trattamento  dei  Dati  Personali  (il  "Titolare").  Il
Cessionario,  in  qualita'  di  Titolare,  e'  tenuto  a  fornire  ai
debitori, ai rispettivi eventuali garanti ed ai  loro  successori  ed
aventi causa (gli "Interessati") l'informativa di cui  agli  articoli
13 e 14 del Regolamento Privacy ed assolve tale obbligo  mediante  il
presente avviso in  forza  del  Provvedimento,  recante  disposizioni
circa  le  modalita'  con  cui   rendere   l'informativa   in   forma
semplificata in caso di cessione in blocco di crediti. 
  Pertanto, ai sensi e per gli effetti degli articoli  13  e  14  del
Regolamento  Privacy  e  del  citato  Provvedimento,  il  Cessionario
informa che i  Dati  Personali  degli  Interessati  saranno  trattati
esclusivamente nell'ambito dell'ordinaria attivita'  del  Titolare  e
secondo le finalita' legate al perseguimento dell'oggetto sociale del
Titolare stesso, e quindi: 
  (a) per l'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti  e
normativa comunitaria ovvero di disposizioni impartite da autorita' a
cio' legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e 
  (b) per finalita' strettamente connesse e strumentali alla gestione
del rapporto con gli Interessati (a titolo esemplificativo,  gestione
incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali,
verifiche  e  valutazioni  sulle  risultanze  e  sull'andamento   dei
rapporti, nonche' sui rischi connessi e sulla  tutela  del  credito),
nonche' all'emissione di titoli da parte del Cessionario. 
  Il trattamento dei Dati Personali  avverra'  mediante  elaborazioni
manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici
e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalita' sopra
menzionate e, in ogni caso, in modo da garantire la  sicurezza  e  la
riservatezza dei Dati Personali stessi. 
  I Dati Personali saranno conservati:  (i)  su  archivi  cartacei  e
informatici della Cessionaria  (in  qualita'  di  Titolare)  e/o  del
relativo Cedente (in qualita' di Responsabile del  Trattamento  (come
di seguito definito)) e altre societa'  terze  che  saranno  nominate
quali  responsabili  esterni  del  trattamento;  (ii)  per  il  tempo
necessario a  garantire  il  soddisfacimento  dei  Crediti  ceduti  e
l'adempimento degli obblighi di  legge  e  regolamentari  dettati  in
materia  di  conservazione  documentale.  I  server  e   i   supporti
informatici sui quali sono archiviati i Dati Personali  sono  ubicati
in Italia e all'interno dell'Unione Europea per il tempo necessario a
garantire  il  soddisfacimento  dei  Crediti  e  l'adempimento  degli
obblighi di legge. 
  I Dati  Personali  potranno  altresi'  essere  comunicati  in  ogni
momento a soggetti volti a realizzare le finalita' sopra  indicate  e
le seguenti ulteriori finalita': 
  (a) riscossione e recupero dei Crediti (anche da parte  dei  legali
preposti a seguire le procedure  giudiziali  per  l'espletamento  dei
relativi servizi) 
  (b) espletamento dei servizi di cassa e pagamento; 
  (c) emissione di titoli da parte del Cessionario; 
  (d) consulenza prestata al  Cessionario  da  revisori  contabili  e
altri consulenti legali, fiscali ed amministrativi; 
  (e)  assolvimento  di  obblighi  del  Cessionario   connessi   alla
normativa di vigilanza e/o fiscale; 
  (f) effettuazione di analisi relative al portafoglio di Crediti e/o
di attribuzione del merito di credito ai titoli che  verranno  emessi
dal Cessionario; 
  (g) tutela degli interessi dei portatori di tali titoli. 
  Si informa che la base giuridica su cui si fonda il trattamento dei
Dati Personali da parte del Cessionario e/o dei soggetti a cui questa
comunica i  Dati  Personali  e'  identificata  nell'esistenza  di  un
obbligo di legge ovvero  nella  circostanza  che  il  trattamento  e'
strettamente funzionale all'esecuzione del rapporto  contrattuale  di
cui sono parte gli Interessati (pertanto non e' necessario  acquisire
alcun consenso ulteriore da parte del Cessionario per  effettuare  il
sopra citato trattamento). 
  I  soggetti  appartenenti  alle  categorie  i  cui  Dati  Personali
potranno essere  comunicati  utilizzeranno  i  dati  in  qualita'  di
autonomi titolari del trattamento, in piena autonomia e nel  rispetto
delle disposizioni del Regolamento Privacy. In  particolare,  ciascun
Cedente, essendo stato  incaricato  dal  Cessionario  di  operare  in
qualita' di servicer per la  gestione  dei  Crediti  e  dei  relativi
incassi, trattera' i Dati Personali in qualita' di  responsabile  del
trattamento (il "Responsabile  del  Trattamento").  Possono  altresi'
venire a conoscenza  dei  Dati  Personali  in  qualita'  di  soggetti
autorizzati al trattamento  -  nei  limiti  dello  svolgimento  delle
mansioni assegnate - persone fisiche appartenenti alle categorie  dei
consulenti e/o dipendenti del Titolare stesso. L'elenco  completo  ed
aggiornato dei soggetti ai quali  i  Dati  Personali  possono  essere
comunicati e di quelli che  ne  possono  venire  a  conoscenza,  puo'
essere consultato in ogni momento inoltrando  apposita  richiesta  al
Titolare o al Responsabile del Trattamento. 
  Si  precisa  che  non  verranno  trattati  dati  personali  di  cui
all'articolo 9 del Regolamento Privacy (ad esempio dati relativi allo
stato di salute, alle convinzioni religiose, filosofiche o  di  altro
genere, alle opinioni politiche ed alle adesioni a sindacati). 
  I Dati Personali potranno anche essere comunicati all'estero per le
predette  finalita'  ma  solo  a  soggetti  che  operino   in   Paesi
appartenenti all'Unione Europea. 
  I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione. 
  Il Cessionario informa, infine, che la legge attribuisce a ciascuno
degli Interessati gli specifici diritti di cui agli articoli da 15  a
21 del Regolamento Privacy, quali:  (i)  il  diritto  di  accesso  ai
propri dati personali e alle seguenti informazioni (a)  le  finalita'
del trattamento; (b) le categorie di dati personali; (c)  i  soggetti
cui i dati possono essere comunicati; (d) ove possibile,  il  periodo
di conservazione; nonche' (e)  qualora  i  dati  non  siano  raccolti
presso l'interessato, tutte le informazioni  disponibili  sulla  loro
origine, secondo quanto previsto  dall'art.  15  del  GDPR;  (ii)  il
diritto di rettifica dei dati personali inesatti di cui  all'art.  16
del GDPR; (iii) il diritto di ottenere la cancellazione dei dati  che
lo riguardano, ove ricorrano le condizioni di  cui  all'art.  17  del
GDPR; (iv) il diritto di richiedere la limitazione  del  trattamento,
ove ricorrano le condizioni di cui  all'art.  18  del  GDPR;  (v)  il
diritto alla portabilita' dei dati ove ricorrano le condizioni di cui
all'art. 20 del GDPR; (vi) il diritto di opporsi al trattamento,  ove
ricorrano le condizioni di cui all'art. 21 del GDPR; nonche' (vii) il
diritto di  revocare,  in  ogni  momento,  il  proprio  consenso  ove
manifestato. La  predetta  revoca  non  pregiudica  la  liceita'  del
trattamento svolto sino a quel momento. E' fatto, in ogni caso, salvo
il  diritto  di  proporre  reclamo  all'Autorita'  Garante   per   la
Protezione dei  Dati  Personali  (www.garanteprivacy.it),  Piazza  di
Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM) o all'Autorita' Giudiziaria. 
  I diritti di cui sopra possono essere  esercitati  rivolgendosi  ai
rispettivi Responsabili del Trattamento. 
  La prescritta  informativa  viene  resa  dal  Cessionario  mediante
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  Italiana  e
successivo invio di una comunicazione individuale agli Interessati. 
  Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini della  Sezione
IV (Comunicazioni alla Clientela) della normativa sulla  "Trasparenza
delle  Operazioni  e  dei  Servizi  Bancari  e  Finanziari"   saranno
adempiuti dal relativo Cedente in qualita' di  soggetto  responsabile
di tali obblighi di comunicazione. 
  Per questioni inerenti l'esercizio dei diritti  degli  interessati,
ciascun interessato puo' rivolgersi al "Responsabile  della  gestione
delle informazioni da  fornire  agli  interessati",  domiciliato  c/o
Banca Carige S.p.A., Via Cassa di Risparmio 15, 16123 Genova, e-mail:
reclami@carige.it. 
  Banca Carige S.p.A.  e  Banca  del  Monte  di  Lucca  S.p.A.  hanno
nominato il Responsabile alla Protezione dei Dati, domiciliato per la
carica presso Banca Carige  S.p.A.,  Via  G.  d'Annunzio  101,  16121
Genova, e-mail: dpo@carige.it. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                          Federico Illuzzi 

 
TX20AAB7337
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.